LA FINE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA: EUTANASIA O ACCANIMENTO TERAPEUTICO?

Per ricostruire la vicenda, v.:


ANNULLATE GLI ATTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 17 FEBBRAIO (clicca qui)


DISCUSSIONE NEL FORUM SUL TEMA COMMISSIONE EDILIZIA (clicca qui)
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Si insiste nel richiamo ad una disposizione del Regolamento edilizio comunale: «la commissione rimane in carica fino alla nomina di quella successiva» (art. 5, comma 21, del Regolamento edilizio comunale). A parte il rilievo banale che nella gerarchia delle fonti normative la legge è posizionata un gradino più in alto rispetto ai regolamenti, in questo caso il richiamo a quella disposizione del regolamento edilizio è del tutto fuori luogo, in quanto il suo scopo è unicamente quello di assicurare che vi sia continuità  in quello specifico settore dell’attività  amministrativa durante il periodo (di ipotetica vacatio) che va dalla cessazione della precedente commissione alla nomina della successiva commissione edilizia. Così non è, in questo caso. In primo luogo, la commissione edilizia è un organo puramente eventuale, non è indispensabile per legge: la sua decadenza o assenza non compromette in alcun modo lo svolgimento e l’espletamento regolare dell’azione amministrativa in campo urbanistico ed edilizio, trovando applicazione anche in questo caso l’art. 96 del Testo Unico degli Enti Locali secondo cui «le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia» (vale a dire, l’Ufficio Tecnico Comunale ed il suo Dirigente). In secondo luogo, non si è proceduto, nei tempi prescritti dalla legge e dallo stesso regolamento comunale, alla ricostituzione di una “successiva” commissione. Al contrario, in più occasioni la volontà  politico-amministrativa manifestata dall’attuale maggioranza di governo cittadino è stata nel senso di ritenere chiusa, con la scadenza naturale del 31 dicembre 2002, l’esperienza della Commissione edilizia nel nostro Comune. Non a caso all’ordine del giorno del consiglio comunale del 20 febbraio 2003, v’era agli atti la proposta di una deliberazione con cui si cancellava la Commissione Edilizia dall’elenco degli organi indispensabili del nostro Comune.
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LA LEGGE
(d.l. n. 293/1994, convertito nella l. n. 444/1994)
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Art. 2 (Scadenza e ricostituzione degli organi): «Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti».
Art. 3 (Proroga degli organi. Regime degli atti): «1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità . 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli».
Art. 4 (Ricostituzione degli organi): «1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. 2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo».
Art. 6 (Decadenza degli organi non ricostituiti. Regime degli atti. Responsabilità ): «1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità  penale individuale nella condotta omissiva».
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LA GIURISPRUDENZA
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«È infondata la questione di legittimità  costituzionale degli art. 3 e 6 d.l. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni in l. 15 luglio 194 n. 444, nella parte in cui comminano, rispettivamente, la nullità  degli atti esorbitanti dall’ordinaria amministrazione, emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga “ex lege” e la nullità  di tutti gli atti, di qualunque natura, emanati dopo la cessazione del periodo di proroga, in riferimento agli art. 117 e 118 cost.».
«Gli art. 3 e 6 d.l. 16 maggio 1994 n. 293 convertito dalla l. 15 luglio 1994 n. 444 che stabiliscono la nullità  degli atti degli organi collegiali scaduti, costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento, che vincolano le regioni; pertanto, è infondata la questione di legittimità  costituzionale dei citati articoli, per violazione degli art. 117, 118, 121-123 cost. nella parte in cui abrogano le norme della l. reg. Calabria 5 agosto 1992 n. 13, che hanno regolato la materia in modo diverso ed assoggettato al nuovo regime sanzionatorio gli atti degli organi collegiali scaduti, finché la regione non abbia adeguato la propria normativa ai principi fondamentali recati dalla legge statale».
[Corte Costituzionale, 30 dicembre 1994, n. 464 (pubblicata in Foro it., 1995, I, 1106)]
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«La regola della c.d. “prorogatio” a tempo indeterminato non può essere ritenuta rispondente ad un principio di carattere generale insito nell’ordinamento, cui dovrebbe addirittura attribuirsi valore costituzionale in relazione all’indefettibilità  di certe funzioni pubbliche per assicurare la continuità  dell’esercizio di queste. Diversamente, infatti, da quanto spesso si ritiene con opinione tralatizia, dal complesso normativo vigente, non è possibile desumere che quella della c.d. “prorogatio” di fatto, incerta nella sua durata, costituisca regola valevole in generale per gli organi amministrativi».
«Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale “prorogatio” di detto “sine die” – demandando all’arbitrio di chi ne debba provvedere alla sostituzione di determinare la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità  e del buon andamento».
[Corte Costituzionale, 4 maggio 1992, n. 208 (pubbl. in Foro it., 1993, I, 59)]
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«Ai sensi dell’art. 8 comma 2 d.l. 16 maggio 1994 n. 293, conv. dalla l. 15 luglio 1994 n. 444, è legittimo ed efficace il provvedimento di annullamento adottato dalla commissione di controllo sugli atti della Regione in regime di proroga di fatto temporalmente limitata, giacché la sanzione della nullità  è prevista dalla detta norma per gli atti adottati dagli organi decaduti, e non da quelli scaduti.»
[T.A.R. Calabria – Catanzaro, 18 giugno 1999, n. 795 (pubbl. in TAR, 1999, I,3646)]
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«Va censurata la mancata ricostituzione degli organi della gestione finanziaria della stazione zoologica “Antonio Dohrn” di Napoli nei termini di legge, in quanto si pone in contrasto con la normativa concernente la materia (d.l. 16 maggio 1994 n. 293, conv. con la l. 15 luglio 1994 n. 444) secondo cui gli organi scaduti sono prorogati per non più di 45 giorni – tanto che sono comminate – sanzioni nei confronti sia dei titolari della competenza alla ricostituzione degli organi stessi sia degli atti adottati decorso il termine massimo di proroga
[Corte Conti, sez. contr., 8 luglio 1997, n. 28 (pubbl. in Riv. corte conti, 1997, 5, 78)]
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IL (banale) COMPUTO DEI TERMINI DELLA PROROGA DI LEGGE
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Si insiste ancora a richiamare il 6 gennaio 2003, data – a dire di qualcuno – da cui dovrebbe essere computato il termine massimo di proroga (45 giorni) previsto dalla legge. Non so cosa rappresenti questa data, quale valore concreto o simbolico abbia per la Città  e per l’ente comunale. Interpretando al meglio le parole sussurrate, pronunciate e scritte, si è indotti a capire che si voglia far riferimento alla data di insediamento (prima riunione!) della commissione edilizia, vale a dire il triennio in carica della commissione decorrerebbe dal 6 gennaio 2000, con scadenza 5 gennaio 2003. Comprendo lo sforzo di salvare il lavoro svolto dalla Commissione nella seduta del 17 febbraio 2003, ma – ammettendo che così sia, ma non è! – la scadenza della commissione in proroga si dovrebbe far risalire al 19 febbraio. Mi domando allora: perché il Dirigente dell’Ufficio Tecnico in un nota indirizzata al Sindaco chiedeva che la commissione beneficiasse della proroga dei 45 giorni con scadenza 17 febbraio? Perché negli uffici tutti, ma davvero tutti, davano il 17 come ultimo giorno della commissione? Perché lo stesso Dirigente in un nota scritta di risposta ad un consigliere comunale di minoranza affermava che la commissione scadeva il 17 febbraio?
La questione è, in verità , semplice, anzi banale.
La deliberazione consiliare di nomina della commissione è divenuta esecutiva il 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 e per tre anni, la commissione è stata in carica: né un giorno in più, né in giorno in meno. Far decorrere il triennio dalla prima riunione della commissione è un escamotage fantasioso, ma ridicolo, con tutto il rispetto con chi l’ha ideato. È come se si dicesse che il Sindaco è in carica non dalla proclamazione della sua elezione, ma dal momento in cui si è seduto fisicamente sulla poltrona di Sindaco!
A mero titolo esemplificativo, vale quanto ha precisato TAR Lazio-Latina, 29 marzo 1984, n. 140 (pubbl. in TAR, 1984, I, 1215):
«Il consiglio comunale non può procedere alla revoca dei membri designati per la partecipazione ad organi od enti pubblici prima della scadenza del mandato, in quanto normalmente i soggetti designati devono permanere in carica per tutto il periodo di durata dell’organo del quale sono chiamati a fare parte (e ciò anche se l’organo non sia stato ancora insediato, perché la posizione di “status” di chi riveste pubbliche funzioni deriva unicamente dall’atto di nomina, a prescindere dall’effettiva immissione nell’esercizio delle funzioni stesse)».
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– Enzo Colonna
consigliere comunale