DOPO UN LUNGO LAVORO, APPROVATA UNA MIA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE. IMPORTANTI INTERVENTI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE SU INTERVENTI EDILIZI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI.

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Approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, la proposta di legge in materia di edilizia da me presentata e sottoscritta anche dai colleghi Amati, Borraccino, Cera, Pellegrino, Vizzino e Zinni. Un provvedimento che, coordinando il quadro normativo regionale a quello nazionale, recentemente aggiornato, va nella direzione della semplificazione delle procedure amministrative soprattutto nel settore dell’attività edilizia, e dare così certezza a cittadini, professionisti, operatori economici e amministrazioni locali.
Il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, infatti, ha apportato modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). In particolare, ha eliminato dall’elenco dei titoli che abilitano agli interventi edilizi la DIA (dichiarazione di inizio attività) e ha ampliato, in modo deciso, il ricorso ai procedimenti di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), che si affiancano così al permesso di costruire e agli interventi di edilizia libera. Inoltre, al posto del certificato di agibilità rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia, lo stesso decreto ha previsto che le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e la conformità dell’opera al progetto presentato (quindi, in sintesi, la sua agibilità) siano attestate mediante segnalazione certificata.
La legge approvata oggi dal Consiglio:
– aggiorna una serie di leggi regionali sostituendo i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) e al certificato di agibilità, ora non più previsti, rispettivamente con la “SCIA alternativa al permesso di costruire” e la “Segnalazione certificata di agibilità”. In particolare, le modifiche riguardano quattro importanti leggi regionali: la n. 14/2009 (c.d. “piano casa”), la n. 21/2008 (sulla rigenerazione urbana), la n. 8/2004 (in materia di realizzazione, esercizio e accreditamento delle strutture socio-sanitarie) e la n. 33/2007 (sul recupero dei sottotetti, porticati e locali seminterrati a fini abitativi o terziario-produttivi).
– In attuazione della normativa statale, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli da parte dei Comuni. Nello specifico, stabilisce che questi, in alternativa al controllo sistematico di tutte le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e segnalazioni certificate di agibilità, possano definire controlli a campione, accompagnati da sopralluoghi e ispezioni, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle comunicazioni e segnalazioni complessivamente presentate. Sono previsti inoltre termini certi per l’adeguamento dell’intervento nel caso in cui il Comune riscontri difformità rispetto alla comunicazione o segnalazione inviata.
– Disciplina il regime autorizzativo per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili o di singole unità, distinguendo, in coerenza con la norma nazionale introdotta nel 2014 (art. 23-ter del Testo unico per edilizia), tra mutamenti rilevanti, che determinano cioè il passaggio da una categoria funzionale all’altra tra quelle individuate dallo stesso Testo unico per l’edilizia (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) e mutamenti non rilevanti. I primi – si prevede – sono realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa allo stesso permesso, a seconda della tipologia dell’intervento; i secondi sono soggetti a semplice SCIA. I Comuni potranno prevedere, inoltre, limitazioni a tali interventi in presenza di esigenze di tutela di della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
– Riordina e semplifica la materia degli interventi edilizi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche (prima solo in parte disciplinata dalla legge regionale 39/2012). Prevede, in particolare, che per realizzare gli interventi che prevedono aumenti di volumetrie e superficie (nei rispettivi limiti massimi di 120 metri cubi e 40 metri quadri consentiti dalla legge regionale del 2012) sono realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa al permesso di costruire. Massima semplificazione per gli interventi che invece non comportano incrementi volumetrici, realizzabili o senza alcun titolo (in regime di edilizia libera) o con mediante CILA nell’ipotesi in cui siano previste la realizzazione di ascensori esterni o modifiche della sagoma dell’edificio.
Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questa importante legge, attesa da diverso tempo da numerosi cittadini, operatori economici, professionisti, tecnici del settore e delle pubbliche amministrazioni. Ringrazio i colleghi consiglieri per le osservazioni e gli spunti forniti durante l’esame della proposta di legge e per il sostegno espresso con l’unanime voto finale di oggi in consiglio.