CAPANNONI SPARSI O UNA VERA AREA INDUSTRIALE?

CAPANNONI SPARSI
O UNA VERA AREA INDUSTRIALE?

Gli Accordi di Programma, se varati, infliggeranno
il colpo mortale ad un territorio già diffusamente massacrato, seppellendo
sotto 6 milioni di metri cubi di cemento sparsi intorno alla città,
ogni speranza di ricostruire una cultura della legalità che da tempo,
ormai, sembra non avere più cittadinanza da queste parti e, paradossalmente,
arrecheranno gravi danni agli stessi imprenditori con il rischio, forse, di
provocare una inversione di tendenza della crescita del settore del salotto.

Potrà la città sopportare l’accerchiamento
di oltre 200 insediamenti produttivi senza rimanerne soffocata e paralizzata?

200 Accordi di Programma, quasi il doppio di quanti
sono stati richiesti in tutta la regione Puglia, non possono più considerarsi
interventi in deroga ma una vera e propria zona industriale fuori dal Piano
Regolatore
.

La posta in gioco è altissima: si tratta
di scegliere tra uno sviluppo ordinato, che lasci ancora aperta qualche
possibilità di porre riparo al degrado già esistente ed una
totale e definitiva compromissione di un territorio e di una comunità
.

Quali argomenti resteranno ancora a chi vorrà
imporre il rispetto delle regole se un Piano Regolatore Generale, di recente
rivisitato con la partecipazione di tutti e che ha destinato le aree di via
Gravina e di Jesce all’insediamento delle attività produttive, viene
completamente disatteso e le sue previsioni programmatiche del tutto sconvolte?

E’ evidente che tutto questo consoliderà
sempre di più la convinzione, in gran parte già diffusa che "
alla fin fine tutto si può fare…".

Quali i vantaggi per chi vuole, con insistenza,
insediamenti industriali sparsi nel territorio?

L’unico vantaggio sempre sbandierato del
basso costo delle aree in zona agricola si è dimostrato, alla prova dei
fatti, un falso: nell’insediamento industriale di Jesce un metro quadrato
viene venduto al prezzo di circa 13.000 lire a fronte del prezzo pagato in zone
agricole interessate dagli accordi di programma, che per le posizioni più
vicine alla città, raggiunge anche le 25.000 lire al metro quadro.

Restano invariati tutti gli altri svantaggi
propri degli insediamenti puntiformi: l’alto costo delle urbanizzazioni
(che è a carico degli imprenditori), l’impossibilità di
poter usufruire di servizi
, la difficoltà di riconversione industriale.

La cintura di capannoni che si estenderebbe
intorno alla città per diversi chilometri richiederà infrastrutture
viarie e linee elettriche, telefoniche, rete di gas… Chi pagherà tutte
queste opere, gli imprenditori o la collettività?

Si rendono conto gli imprenditori che rinunciando
a Jesce rinunciano ad una zona già fornita di tronco ferroviario collegato
con il porto di Taranto, che rinunciano ad insediamenti in una zona in cui sarà
facile ottenere collegamenti alle autostrade, alla rete telematica, a sportelli
bancari, mense comuni, servizi superiori in genere, per insediarsi in zone in
cui sarà difficile ottenere la semplice fornitura elettrica?

La decisione è di grande importanza,
è di quelle che possono segnare nel bene o nel male il destino di una
città e di un intero territorio: scegliere la strada indicata dal Piano
Regolatore Generale significa scegliere la strada maestra, rispettare le regole
fissate di recente e condivise da tutti.

Non è possibile fare scelte imposte dall’alleanza
ambigua tra pochi imprenditori e alcuni proprietari terrieri, i soli che, opponendosi
strumentalmente all’istituzione del Parco dell’Alta Murgia, realizzerebbero
profitti con il cambio di destinazione d’uso dei terreni agricoli.

Un’alternativa è possibile: vi sono
ancora circa 200 ettari di aree destinate a insediamenti produttivi disponibili
e in attesa di convenzionamento e/o esproprio (zona Jesce e via Gravina).

Occorre promuovere il dialogo tra tutti i cittadini
per decidere con responsabilità e serietà su un tema di grande
importanza per lo sviluppo e la qualità della vita della città
e del territorio.

Altamura, 13.01.2002

COORDINAMENTO CITTADINO PER LO SVILUPPO E
LA QUALITÀ DELLA VITA


Il coordinamento si riunirà lunedì
14 gennaio 2002 alle ore 18.30 presso la sede della Pro Loco in Piazza Repubblica.
Chiunque sia interessato è invitato a partecipare alla riunione ed alle
iniziative future del coordinamento.

Puoi
scaricare il volantino con la mappa in formato .pdf da qui.

ACCORDI DI PROGRAMMA ‘LEGGE REGIONALE n. 34/94. ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO’

Premesso che:


le numerose richieste avanzate dall’imprenditoria
altamurana, artigiana ed industriale, impongono la necessità
di rendere disponibili aree da destinare ad insediamenti produttivi;


Ritenuto che:

  • per realizzare tale obbiettivo si debbano privilegiare
    i siti omogenei facilmente infrastrutturabili rispetto a soluzioni
    puntiforme che danneggerebbero in maniera irreversibile l’assetto
    organico del territorio e che aumenterebbero le diseconomie esterne
    delle medesime aziende interessate;
  • non sia condivisibile pertanto l’orientamento
    ottenuto dalla precedente amministrazione in ordine all’applicazione
    della Legge Regionale 34/94;

Considerato che:

  • l’attuale Amministrazione si è già
    adoperata al fine di offrire soluzioni alternative per far fronte
    alla domanda di aree per allocare insediamenti produttivi (attraverso
    la prosecuzione delle procedure inerenti la zona D1 Iesce, attraverso
    la pubblicazione delle lottizzazioni adottate con deliberazione
    di Consiglio Comunale in zona D1/PIP, ed ha intenzione di dare
    subito avvio alla procedura per l’individuazione di una nuova
    zona per un insediamento produttivo pubblico, 0, 0);

Tanto premesso, il Consiglio Comunale
invita il Sindaco e la Giunta Municipale:

  • a dare corso, con estrema urgenza, alle summenzionate
    procedure per rendere disponibili le aree occorrenti per le predette
    attività imprenditoriali, impegnando all’uopo gli
    uffici competenti;
  • a porre in essere una fase concertativa con le
    rappresentanze sociali e produttive interessate;
  • all’istituzione della Commissione di Vigilanza
    prevista dalla legge regionale 34/94 e s.m.

Per gli accordi di programma che
attendono la firma del Sindaco, il Consiglio Comunale invita il
Sindaco:

  • a dar corso unicamente alle richieste di accordo
    di programma, ex legge regionale 34/94, inerenti i soli ampliamenti
    di attività esistenti da realizzarsi su aree contigue;
  • a non dar corso alle altre richieste di accordi
    di programma, ex legge regionale 34/94, giacenti presso la Regione
    Puglia.

Il Consiglio Comunale inoltre,
in riferimento alle procedure di Accordo di Programma già
ratificate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 dicembre 2000,
considerato che:

  • le relative procedure risultano oggetto di indagine
    penale ed i relativi atti sono tuttora sottoposti a sequestro
    dell’autorità giudiziaria;
  • i relativi Decreti del Presidente della Regione
    Puglia risultano oggetto di impugnazione per l’annullamento
    presso il TAR Puglia,

ritiene che si debbano attendere gli
esiti dei procedimenti giudiziari pendenti e in corso, al fine di
tutelare sia l’interesse pubblico alla legittimità ed
alla legalità degli atti e delle procedure, sia l’interesse
degli stessi proponenti.

Il Consiglio Comunale ritiene, altresì, di
trasmettere il presente provvedimento all’autorità giudiziaria
indagante al fine di accelerare la procedura.

 

 

Il testo del capitolato d’appalto per la raccolta dei rifiuti.

__________

 

COMUNE DI ALTAMURA

(Provincia di Bari)

CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART.1 Assunzione dei servizi

ART.2 Oggetto dell’appalto

ART.3 Durata dell’appalto – Inizio
del servizio

ART.4 Modalità di affidamento
della concessione

ART.5 Modalità di aggiudicazione
dell’appalto

ART.6 Cauzioni

ART.7 Corrispettivo dell’appalto
– Pagamento del canone

ART.8 Revisione del canone

ART.9 Divieto di cessione dell’appalto
e subappalto

ART.10 Modifiche ed ampliamento dei
servizi – Adeguamento del canone

ART.11 Personale addetto all’espletamento
del servizio

ART.12 Controllo del servizio

ART.13 Sede aziendale – Centro servizi

ART.14 Domicilio dell’impresa
appaltatrice

ART.15 Carattere dei servizi

ART.16 Obblighi e responsabilità
dell’impresa appaltatrice

ART.17 Assicurazione contro i rischi
d’impresa

ART.18 Leggi – Regolamenti – Ordinanze

ART.19 Ordini di servizio – Penalità

ART.20 Adozione di notifiche e provvedimenti
a carico dell’appaltatore

ART.21 Decadenza dell’appalto

ART.22 Spese di competenza della ditta
aggiudicataria dell’appalto

ART.23 Disposizioni per il termine
della concessione

ART.24 Autorità in materia
di condizioni di lavoro





TITOLO II — REGOLAMENTO
E NORME E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI





ART.25 Servizio di raccolta, trasporto
R.S.U. ed assimilati

ART.26 Servizio di spazzamento manuale
– meccanico

ART.27 Lavaggio, disinfezione e manutenzione
cassonetti e contenitori vari

ART.28 Lavaggio a pressione di strade
ed aree particolari del centro urbano

ART.29 Pulizia – lavaggio – disinfezione
di mercati

ART.30 Raccolta – smaltimento siringhe
abbandonate

ART.31 Raccolta – smaltimento carogne
animali

ART.32 Diserbo stradale – bonifiche

ART.33 Sgombero neve

ART.34 Pulizia fontane – griglie –
caditoie – tombini – fogna bianca

ART.35 Raccolta rifiuti ingombranti
e beni di uso durevole

ART.36 Servizi in occasione di fiere,
feste patronali – Servizi speciali occasionali

ART.37 Raccolta rifiuti dell’area
cimiteriale

ART.38 Trasporto smaltimento R.S.U.
ed assimilati in impianto di bacino

ART.39 Raccolte differenziate e separate

ART.40 CONAI

ART.41 Campagne promozionali- di informazione
e sensibilizzazione

ART.42 Mezzi ed attrezzature di servizio

 

 

 

TITOLO III- NORME PARTICOLARI E
FINALI

ART.43 Controversie

ART.44 Vigilanza

ART.45 Commissione giudicatrice appalto
– concorso

ART.46 Foro competente

 

ALLEGATI:

1.Planimetria spazzamento stradale
(Allegato "A")

2.Planimetria dell’abitato di
Altamura – Raccolta R.S.U. (Allegato "B")

3.Elenco vie e piazze soggette a lavaggio
(Allegato "C")

TITOLO I

NORME GENERALI

 

ART.1 – ASSUNZIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Altamura provvede, mediante
concessione in appalto, secondo le norme contenute nel 3° comma,
lettera b) dell’art. 22 della legge n° 142/90, con diritto
di privativa ai sensi della Legge Regionale n° 17/93 e sue
modificazioni, e dell’art. 21, comma 1 D.L.vo n° 22/97,
alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento
e servizi complementari successivamente definiti.

ART.2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto riguarda la prestazione
delle attrezzature, del personale operativo (autisti, netturbini),
la direzione e l’organizzazione del servizio, con personale
a carico del Concessionario.

L’appalto, che forma oggetto
del presente Capitolato, comprende i seguenti servizi:

a) spazzamento manuale e meccanico,
pulizia delle strade (pubbliche e private ad uso pubblico), marciapiedi
aree pubbliche del Centro Urbano nonché viali interni dei
giardini pubblici e dell’area, cimiteriale ricompresi nella planimetria
di cui all’Allegato "A";

b) raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e assimilati secondo la classificazione riportata
dall’art.7, 2° comma D. L.vo n.22/97, presenti su tutto
il territorio delimitato nella planimetria di cui all’Allegato
"B";

c) lavaggio (interno ed esterno) e
disinfezione periodica di tutti i cassonetti, cestini e contenitori
vari nonché loro manutenzione su tutto il territorio comunale;

d) lavaggio a pressione di strade
(pubbliche e private ad uso pubblico), marciapiedi ed aree pubbliche
del Centro Urbano particolarmente soggette a sporco (come planimetria:
Allegato "C", 0, 0);

e) raccolta e trasporto rifiuti urbani
e assimilati provenienti dalla pulizia e spazzamento dei mercati
e relativo lavaggio a pressione e disinfezione delle aree interessate;

f) raccolta, trasporto e smaltimento
delle siringhe abbandonate;

g) raccolta, trasporto e smaltimento
delle carogne animali abbandonati nel centro urbano così
come delimitato nella planimetria “A”;

h) diserbo stradale asportazione con
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati
su aree pubbliche;

i) sgombero neve;

j) pulizia fontanili, griglie, tombini
e caditoie per raccolta acque meteoriche;

l) raccolta rifiuti ingombranti;

m) spazzamento e raccolta in occasione
di fiere, feste cittadine civili e religiose, sagre, mercatini straordinari,
spettacoli e manifestazioni particolari;

n) raccolta con attrezzi idonei dei
rifiuti dell’area cimiteriale;

o) servizi speciali ed occasionali;
(cfr. art.33 prezzo escluso dalla base di offerta)

p) trasporto e smaltimento di tutti
i R.S.U. e assimilati, raccolti, nell’impianto di smaltimento
posto a servizio del bacino di competenza , ovvero in impianti
posti in ambito regionale o individuati dalle
competenti
Autorità
, con "ecotassa regionale" a carico
del Comune.

q) l’espletamento dei servizi
di raccolta differenziata secondo le norme previste dall’art.
39 del D. L.vo n° 22/97, con oneri di smaltimento dei R.U.P.
a carico della ditta;

r) raccolta e smaltimento presso impianti
autorizzati di:

  • Liquami provenienti da insediamenti urbani sprovvisti
    di fognatura;
  • Liquami e fanghi provenienti dalla pulizia dei
    chiusini, caditoie del sistema di fogna pluviale cittadino nonché
    provenienti dai ristagni o allagamenti stradali occasionali formatisi
    sulle aree di cui all. "A";
  • Di RSU e detriti provenienti dall’attività
    di grigliatura degli impianti di sollevamento della fogna nera
    cittadina e dell’impianto di depurazione con onere di trasporto
    e smaltimento a carico delle ditte concessionarie del servizio.

s) attuazione di campagne annuali
di sensibilizzazione dell’educazione ecologica degli utenti
e di promozione nelle scuole, preventivamente concordate con l’Amministrazione
Comunale e il Preside o Direttore dell’Istituto interessato.

ART.3 – DURATA DELL’APPALTO
– INIZIO DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata
di anni 10 (dieci) a far data dal giorno dell’inizio del servizio.

La stipula del contratto dovrà
avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica
dell’aggiudicazione.

L’inizio del servizio dovrà
avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione.

La Ditta, su richiesta dell’Amministrazione,
darà inizio al servizio nel termine sopra indicato, anche
se non in possesso di tutti i mezzi previsti, nuovi di fabbrica,
purché nello stesso numero e con caratteristiche equivalenti.

Entro e non oltre gli ulteriori 90
giorni continui e successivi, i mezzi e le attrezzature usate devono
essere tutti sostituiti con quelli nuovi di fabbrica, previsti nel
progetto-offerta.

Qualora nei termini sopra indicati
l’impresa aggiudicataria non addiverrà, per qualsiasi
motivo, alla stipula del contratto o non darà inizio al servizio,
l’Amministrazione Comunale sarà libera di assegnare
l’appalto all’impresa seconda classificata e, contestualmente,
di incamerare le somme depositate come cauzione dalla prima impresa
classificata, senza ulteriori atti di messa in mora.

Al momento dell’inizio del Servizio,
i Funzionari comunali incaricati verificheranno, in contraddittorio
con il Responsabile dell’Impresa Appaltatrice, con apposito
verbale, l’organico del personale, il numero e le caratteristiche
di automezzi ed attrezzature che, necessariamente, dovranno corrispondere
a quanto offerto in sede di gara dall’Impresa.

Se allo scadere del termine naturale
previsto per il contratto, l’Amministrazione Comunale non avrà
ancora provveduto ad aggiudicare il Servizio per il periodo successivo,
l’Impresa Appaltatrice sarà obbligata a continuarlo
per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni
contrattuali vigenti alla data di scadenza.

E’ escluso il rinnovo tacito
del contratto.

ART.4 – MODALITÀ’ DI
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà luogo con
il sistema dell’appalto-concorso, secondo le procedure previste
dall’art.6, comma 2, lett. C del Decreto Legislativo 65/2000,
e con il criterio dell’art.23, 1° comma lettera "b"
del medesimo Decreto, in quanto il candidato presenterà il
progetto del servizio ed indicherà le condizioni ed il prezzo
con cui è disposto ad eseguire l’appalto.

Nessun compenso o rimborso di spese
spetta alle ditte concorrenti per la compilazione di progetti, relazioni
e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara. I
progetti, le relazioni e quant’altro connesso presentati per
partecipare alla gara, non saranno restituiti.

ART.5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO

E’ incaricata di esprimere il
proprio parere tecnico – economico sulle offerte presentate, un’apposita
Commissione composta secondo quanto previsto dall’art.45 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).

La commissione giudicatrice, preliminarmente,
in seduta pubblica, procederà all’esame dettagliato
della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara,
per l’accertamento del rispetto di tutte le norme procedurali
richieste nella lettera d’invito e nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto per la validità delle offerte e conseguente
giudizio di ammissibilità o di esclusione dalla gara.

Successivamente, in sedute segrete,
la Commissione procederà all’esame e alla valutazione
dei progetti tecnici ed economici per l’attribuzione dei punteggi
previsti qui di seguito.

Per l’espletamento di tali valutazioni
la Commissione giudicatrice disporrà al massimo di cento
punti che saranno suddivisi nel seguente modo:

A) qualità del servizio per:

1. Merito tecnico e modalità
di esecuzione dei servizi sotto

l’aspetto igienico sanitario
max punti 35

2. Proposte relative alla raccolta
differenziata max punti 10

3. Affidabilità ed esperienza
della ditta per i servizi di spazza-

mento, raccolta e trasporto max punti
5

4. Campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione
max punti 3

5. Certificazione di raggiungimento
degli obiettivi

del D.Lvo 22/97 art.24 alla raccolta
differenziata

(almeno il 15%) su idonea certificazione
max punti 2

Per un totale di max punti 55

B) Prezzo max punti 45

 

Gli elementi di valutazione, sinteticamente,
sono di presso definite come:

A) QUALITÀ DEL SERVIZIO

  1. Merito tecnico e modalità di esecuzione
    dei vari servizi sotto l’aspetto igienico-sanitario

Si riferisce particolarmente all’organizzazione
dei mezzi e del personale, alla loro entità, per l’esecuzione
di tutti i servizi previsti nel Capitolato. Sarà attribuito
il punteggio massimo di 35 punti composti obbligatoriamente
dagli addendi 32+3.

Saranno attribuiti fino ad un massimo
di 32 punti al concorrente che proporrà le migliori
tecniche e modalità organizzative che consentono di raggiungere
i massimi livelli di igienicità con l’ottimale impiego
di mezzi e personale, un eventuale tourn—over del personale
in procinto di pensionamento al fine di migliorare diminuendolo,
il costo base del personale medesimo. Adeguata valutazione sarà
riservata alla funzionalità degli schemi organizzativi previsti
per l’esecuzione dei servizi, nonché alle innovazioni
tecnologiche proposte.

Saranno attribuiti 3 punti
al concorrente che alleghi al progetto tecnico, certificazione di
qualità ai sensi delle Norme UNI EN 9000.

La Commissione potrà attribuire
punti zero a quel progetto tecnico, che dovesse presentare soluzioni
tecniche, igieniche e sanitarie, per uno o più dei servizi
da svolgere, talmente errate da rendere inaccettabile la soluzione
proposta.

2) Proposte relative alla raccolta
differenziata

La Commissione verificherà
che le proposte riguardanti i servizi di raccolta differenziata
siano in linea con gli obiettivi stabiliti dalle leggi e ordinanze
citate, e vigenti alla data di presentazione dell’offerta.

La Commissione assegnerà massimo
punti 10 alla migliore proposta, tenendo conto delle tecnologie
innovative tese a conseguire gli obiettivi del "Decreto Ronchi"
ed eventuali ordinanze di applicazione del Decreto medesimo.

Punti zero saranno attribuiti al concorrente
che non presenterà proposte in linea con gli obiettivi da
conseguire.

3) Affidabilità ed esperienza
della ditta per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

In merito all’esperienza maturata
o anzianità di servizio della ditta saranno attribuiti 0,50
punti per ogni anno di servizio, e con un massimo cumulabile di
dieci anni, effettuato per uno o più Comuni aventi caratteristiche
di omogeneità al Comune di Altamura, prendendo a riferimento
comuni con popolazione servita non minore di 60.000 Ab. e comunque,
per un massimo cumulabile di punti 5.

4) Campagna promozionale pubblicitaria
e di sensibilizzazione.

La migliore proposta di campagna di
sensibilizzazione ecc, riceverà il massimo di punti 3.

5) Alla concorrente che dimostri
di aver conseguito all’esecuzione dei servizi affini di obiettivi
del Decreto Ronchi sulla Raccolta Differenziata, saranno assegnati
un minimo di 1,0 punti per un minimo del 15% e 0,5 punti per ogni
5% in più rispetto al 15%, e per un massimo di punti 2.

B) PREZZO

La Commissione esaurite le valutazioni
suddette e attribuiti i punteggi, passerà all’esame
della proposta economica del servizio, che fino a quel momento,
dovrà restare chiusa e sigillata come prescritto, dalla lettera
di invito, con indicazioni ignote alla Commissione:

Il punteggio da assegnare al prezzo
offerto da ciascuna ditta concorrente sarà uguale al punteggio
massimo assegnabile per il rapporto matematico tra il prezzo minimo
offerto e quello proposto da ciascuna ditta secondo la formula:

 

      P = punteggio da attribuire

      45 = punteggio massimo attribuibile

      CGm = Canone Glogale minimo posto in offerta

      CGi = Canone Glogale della i-ma impresa
      posto in offerta
      .

Terminata l’attribuzione dei
punteggi, la commissione procederà ad effettuare, per ciascuna
ditta la somma di tutti i punteggi attribuiti per ottenere la graduatoria
finale delle imprese partecipanti. La graduatoria finale sarà
sottoposta al vaglio e all’approvazione definitiva della Amministrazione
appaltante.

L’Amministrazione, acquisiti
i verbali della commissione giudicatrice, con la graduatoria finale
di merito, procederà all’aggiudicazione invitando la
ditta (o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese) a presentare,
entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, la documentazione necessaria
per il perfezionamento del contratto.

Non sono ammesse offerte condizionate
che verranno senz’altro escluse dalla gara e l’appalto
potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta idonea sotto gli aspetti tecnico
– igienico – economici dalla Commissione di aggiudicazione. Nel
caso nessuno dei progetti-offerta presentati sia ritenuto idoneo,
non si procederà all’aggiudicazione ed i concorrenti
non potranno vantare diritti e pretese di sorta nei confronti del
Comune.

Le offerte saranno sottoposte alla
eventuale verifica di cui alI’art.25 del D.L.vo 65/2000.

I concorrenti non potranno richiedere
all’Amministrazione Comunale compensi o rimborsi per la elaborazione
e presentazione dei progetti tecnici ed economici, restando a loro
completo carico ogni spesa relativa.

ART.6 – CAUZIONI

L’offerta, da presentare per
l’affidamento del servizio, deve essere corredata da una cauzione
pari all’1% dell’importo annuo del servizio a base di gara
da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa
rilasciata da istituto Bancario o Assicurativo all’uopo autorizzati
dallo Stato.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.

L’aggiudicatario dovrà
intervenire alla stipula del contratto alla data che sarà
indicata nella comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo
3, previo versamento della cauzione di cui al successivo comma del
presente articolo.

Entro il termine stabilito nella comunicazione
di aggiudicazione dell’appalto, il concessionario, pena la
decadenza immediata da ogni diritto e la responsabilità per
danni e per spese subite dal Comune, dovrà costituire, a
titolo di garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali, apposita cauzione, per un importo pari al 10% del
canone annuo di aggiudicazione, in uno dei modi previsti dalla legge
10.06.82 n. 348.

La predetta cauzione non potrà
essere svincolata che al termine dell’appalto, dopo l’avvenuto
riconoscimento che la ditta appaltatrice ha adempiuto a tutti gli
obblighi assunti, ivi compreso il versamento degli oneri assistenziali
e previdenziali relativi al personale dipendente ed a seguito di
provvedimento da adottarsi a norma di legge.

La cauzione sarà integralmente
incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro
il termine di cui all’art.3 del presente Capitolato o in caso
di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto.

ART.7 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
– PAGAMENTO DEL CANONE

Per l’esatto e completo adempimento
di tutti gli obblighi e doveri assunti col presente Capitolato,
il Comune corrisponderà all’appaltatore il canone mensile
nell’importo che risulterà dal contratto che sarà
stipulato subito dopo l’aggiudicazione.

Detto canone, al netto di I.V.A.,
Ecotassa Regionale ed eventuali imposte aggiuntive future, che dovranno
essere calcolate e versate dall’Amministrazione Comunale, come
per legge, s’intende remunerativo di tutti gli oneri e gli
obblighi assunti contrattualmente per l’esecuzione dei servizi
indicati nell’Art. 2 del presente Capitolato.

Esso comprende, comunque, tutte le
spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi
e gli accantonamenti.

Il canone comprende, inoltre, gli
oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali
e le attrezzature, e quant’altro previsto nel progetto di offerta
di proprietà della ditta concessionaria, le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati
per l’espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali,
gli oneri, le tasse, l’utile d’impresa, le assicurazioni
e qualsiasi altra imposta presente e futura.

Inoltre, nel canone sono compresi
gli eventuali maggiori e diversi oneri derivanti:

  1. da eventuali adeguamenti normativi e/o tecnologici;
  2. da eventuali variazioni degli impianti di smaltimento
    e/o conferimento di tutte le tipologie dei rifiuti oggetto del
    servizio appaltato;
  3. la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di qualunque
    natura e provenienza, depositati nei cassonetti, giacenti sulle
    strade ed aree pubbliche, salvo l’obbligo di segnalare alle
    Autorità competenti (NOE, VV.UU., etc.) la presenza di
    rifiuti anomali, pericolosi e speciali.

Il pagamento del canone sarà
effettuato in 12 (dodici) rate mensili posticipate entro la prima
decade del mese successivo alla scadenza.

L’eventuale ritardato pagamento
da parte dell’Amministrazione della rata del canone d’appalto
non farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione dei
servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.

Qualora nel pagamento del canone non
venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi
legali spettanti all’appaltatore, partirà solo dal 30°
giorno successivo alla scadenza citata.

ART.8 – REVISIONE DEL CANONE

Il canone d’appalto sarà
soggetto a revisione, in caso di variazione dei costi, secondo le
modalità appresso indicate, in conformità a quanto
previsto dall’art.44 della legge 23/12/94, n.724.

Il canone di appalto sarà revisionato
a richiesta di una delle due parti contraenti soltanto ove, in costanza
del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni:


a) aumento o diminuzione del costo
unitario della mano d’opera del personale con riferimento
alla data dell’offerta;


b) aumento o diminuzione dei costi
di esercizio degli automezzi con riferimento alla data dell’offerta;

c) aumento a diminuzione dei costi
del materiale di consumo con riferimento alla data dell’offerta;

Salvo quanto disposto dal 6°
comma dell’art.44 della legge citata n.724/94, in mancanza
della pubblicazione dei dati ISTAT in esso previsti, la revisione
del canone, sarà determinata con riferimento ai punti a)
b) c) testé elencati, per le seguenti cause:

in riferimento al punto a):
dovrà essere riferita alle variazioni subite a causa dell’applicazione
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale FISE;

in riferimento al punto b):
dovrà risultare dai numeri indici generali dei prezzi ISTAT
alla voce "Prezzi al consumo – trasporto e comunicazioni”;

in riferimento al punto c):
dovrà essere rilevata dall’indice di costo stabilito
dal bollettino ISTAT alla voce "Prezzi al consumo – altri beni
e servizi".

I pesi percentuali relativi ai punti
a) b) c) concorrenti alla Revisione del canone, sono rispettivamente
determinati in ragione del:

50% per il punto a)

25% per il punto b)

25% per il punto c).

In sede di Offerta, la Ditta, si impegnerà
ad assumere come congrua la precedente composizione percentuale
della base del canone annuo eventualmente suscettibile di revisione,
in riferimento alle voci a, b, c, già richiamate, pena
l’esclusione della ditta concorrente.
(Cfr. con il “contenuto
del plico A” punto 6 l)

La revisione pregressa, del canone
annuo, sarà in tali casi accordata solo alla fine di ogni
anno solare, escluso il primo anno di servizio, previa richiesta
motivata e documentata, tenendo presente anche le indicazioni di
cui ai commi precedenti, la stessa deve essere avanzata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, per la percentuale
della variazione intervenuta sui costi complessivi di esercizio
indicati nell’offerta. Il canone così revisionato diviene
vigente.

In caso di eventuale ritardo nel pagamento
degli importi derivanti dalla revisione del canone, l’appaltatore
avrà diritto, trascorsi 60 giorni dall’inizio di ogni
anno solare soggetto a revisione, alla corresponsione degli interessi
legali.

ART.9 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO–
SUBAPPALTO

Il concessionario non potrà
in nessun caso, a pena di revoca della concessione e fatta salva
ogni responsabilità per danni, cedere ad altri la gestione
dei servizi oggetto del presente Capitolato, né potrà
procedere al subappalto.





ART.10 – MODIFICHE ED AMPLIAMENTI
DEI SERVIZI– ADEGUAMENTO DEL CANONE





Il canone d’appalto sarà
adeguato, a richiesta di una delle due parti, soltanto ove, in costanza
del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni:

a) aumento o diminuzione di oltre
il 2000 unità della popolazione residente, fruitrice del
servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, tenendo conto del
numero di abitanti assunti come base all’inizio dell’appalto
che risulta essere di 62.600 abitanti con rilevazione al Maggio
99; computando l’onere economico di tale incremento/diminuzione
nella misura del 3% dell’80% del canone globale corrente alla
data dell’evento;

b) Estensione dei servizi di spazzamento
in aree non delimitate nella planimetria allegata, tali da richiedere
l’immissione di mezzi e/o attrezzature e/o personale eccedenti
le previsioni quantitative contenute nel progetto offerta per superfici
incrementali superiori a 5 Ha; computando l’onere economico
di tale incremento diminuzione nella misura del 3% dell’20%
del canone globale corrente alla data dell’evento;

c) Ulteriori oneri, imprevedibili,
derivanti dall’applicazione di nuove normative dello Stato
e/o della Regione circa le modalità di espletamento dei servizi
di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali assimilabili.

In queste ipotesi, le eventuali mutate
esigenze per il funzionamento dei servizi, saranno concordate tra
Amministrazione ed Appaltatore nelle modalità e nei costi,
tenendo presente il rapporto esistente al momento dell’aggiudicazione
dell’appalto fra mezzi, personale e costo del servizio.

Il nuovo canone avrà decorrenza
dal primo giorno successivo a quello in cui sarà data attuazione
dell’adeguamento.

In caso di eventuale ritardo oltre
i sessanta giorni nel pagamento degli importi dell’adeguamento
del canone, l’Appaltatore avrà il diritto alla corresponsione
degli interessi di mora, calcolati con le modalità previste
dall’art.8.

Il Comune si riserva la facoltà
di compiere esperienze pilota prima di attuare le suddette modifiche
e l’impresa è obbligata a prestare per tali esperienze
pilota con mezzi a sua disposizione a proprie spese.

ART.11 – PERSONALE ADDETTO ALL’ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO

L’Impresa aggiudicataria, per
quanto riguarda il personale addetto alle dipendenze della precedente
Impresa Appaltatrice del Servizio, dovrà osservare le disposizioni
di cui agli artt. 3 e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
di categoria.

L’Impresa Appaltatrice sin dall’inizio
del Servizio dovrà disporre del personale indicato nella
sua offerta e, comunque, < size=3>non inferiore
al numero di addetti attualmente in carico alla Ditta attualmente
esercente il servizio.

Dovrà trasmettere all’Ufficio
Comunale competente apposito elenco di tale personale distinto per
numero e per qualifica entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del
servizio normato dall’Art. 3 del presente capitolato.

L’Impresa Appaltatrice è
tenuta ad osservare tutte le disposizioni del vigente C.C.N.L.
FISE
compreso quanto previsto dal rinnovo dello stesso C.C.N.L.
del 2 agosto 1995 ed in particolare:

– art.4 C.C.N.L.;

– compiti e mansioni svolte dagli
addetti e livello di qualifica, nonché retribuzione netta
e lorda com

prensiva di contributi sociali, integrativi,
assistenziali, T.F.R., ratei 13a-14a e quant’altro previsto
dalle vigenti norme in materia;

– ore lavorative settimanali conformi
all’art.22 C.C.N.L.;

– festività conformi all’art.28
C.C.N.L.;

– ferie conformi all’art.29 C.C.N.L.;

– permessi secondo le norme del C.C.N.
L.;

– indumenti di lavoro del personale
conformi all’art.21 C.C.N.L.;

– visite mediche conformi all’art.36
C.C.N.L.;

– nonché tutte le disposizioni
di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione
e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, l’Impresa Appaltatrice
è tenuta ad osservare gli accordi Regionali, Provinciale,
Aziendali vigenti per il personale in servizio, senza che ciò
comporti maggiori oneri finanziari per il Comune.

Tutto il personale, nell’espletamento
delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e
corretto, sotto la diretta responsabilità dell’Impresa
Appaltatrice.

Il personale è tenuto ad
accettare le disposizioni eccezionali che, nell’ interesse
della pubblica salute, potranno essere impartite dai preposti della
Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicatrice del servizio.

Tutto il personale dovrà indossare,
durante le ore di servizio, l’uniforme fornita dalla Impresa
Appaltatrice ed approvata preventivamente dall’Amministrazione
Comunale, con dotazione minima richiesta dalla 626/94 dicitura Comune
di Altamura, servizio di igiene urbana.

L’Impresa Appaltatrice dovrà
fornire a ciascun dipendente un cartellino con foto di riconoscimento
indicante le generalità, qualifica e la Ditta di appartenenza
da indossare durante le ore del servizio.

ART.12 – CONTROLLO SUL SERVIZIO

L’Amministrazione Comunale, attraverso
il Comando di Polizia Municipale e l’UTC, ha sempre il diritto di
effettuare controlli per verificare la rispondenza del Servizio
alle norme stabilite nel contratto e alle norme vigenti in materia.

Il Dirigente dell’UTC o suo sostituto
è incaricato di svolgere tutti i necessari e dovuti controlli
sull’espletamento dei servizi discendenti dal presente Capitolato,
dal Progetto dei Servizi e dal C.C.N.L..

Il controllo riguarderà anche,
ma non solo, le seguenti verifiche:

A. verifica ed accettazione delle
caratteristiche degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali
di consumo impiegati rispetto a quelli previsti;

verifica ed accettazione del numero
e del livello – qualifica del personale impiegato;

B. verifica delle ore lavorative utili,
dei parametri retributivi e contributivi del personale addetto nonché
del vestiario e delle visite mediche;

C. verifica delle caratteristiche
della sede aziendale e rispondenza di essa al D. Lgs. 626/94, alle
norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e in materia
ambientale;

D. verifica dei quantitativi di R.S.U.
ed Assimilabili effettivamente smaltiti in impianto autorizzato
mediante relazioni settimanali e mensili riepilogative, con allegate
copie dei documenti delle pesate giornaliere;

E. verifica dei quantitativi di Materiali
Riciclabili (Vetro, Carta, Plastica, Alluminio, etc.) effettivamente
smaltiti in impianto autorizzato mediante relazioni mensili riepilogative,
con allegate copie dei documenti delle pesate;

F. verifica dei quantitativi dei R.U.P.
effettivamente smaltiti in impianto autorizzato mediante relazioni
mensili riepilogative, con allegate copie dei documenti delle pesate;

G. verifica della regolare esecuzione
dei servizi e dei relativi orari di espletamento;

H. verifica dello stato di manutenzione
degli automezzi e delle attrezzature impiegati, del livello di qualità
dei servizi, del rapporto con l’utenza, dei quantitativi dei
rifiuti e di ogni altra componente prevista nel contratto di Servizio
mediante l’esame di relazioni mensili redatte dall’Impresa
Appaltatrice.

I. Verifica del personale in servizio
ed effettivamente presente a cadenza settimanale, Cfr. con art.16.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Comunale potrà avvalersi nel proprio ruolo di vigilanza e
controllo sulla corretta esecuzione del Servizio affidato in appalto,
oltre che della propria Unità Operativa, dell’Ufficio
Tecnico Comunale, dei preposti al controllo del Comando VV.UU.,
degli Organi di controllo della Provincia e della A.S.L. competenti
per territorio; e comunque, di altri enti ed organi pubblici competenti.

Nel caso di constatazione degli organi
predetti di inadempimento totale o parziale, della Ditta Appaltatrice,
degli obblighi contrattualmente assunti o degli obblighi derivanti
dal C.C.N.L., sarà redatto apposito rapporto, da comunicare
tempestivamente e senza indugio al Dirigente Responsabile del Servizio
che dovrà intimare per iscritto la Ditta Appaltatrice, ai
sensi e per gli effetti e conseguenze di legge derivanti dall’Art.
1454 del C.C., ad adempiere in un congruo termine (da stabilirsi
secondo l’entità, la gravità e l’essenzialità
dell’inadempimento) agli obblighi contrattualmente assunti.

Ex Art. 19

Il Comune, a mezzo del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico o suo incaricato eserciterà il controllo sull’osservanza
dei patti del presente Capitolato e sul regolare espletamento dei
servizi.

Le deficienze e gli abusi, che non
siano di portata tale da comportare l’incameramento della cauzione
e la decadenza dell’appalto, verranno contestati dal personale
dell’Ente di cui al 1° comma, con verbali da notificare
tempestivamente all’Impresa Appaltatrice. Ad avvenuta notifica
l’Impresa ha cinque giorni di tempo per presentare controdeduzioni.
Trascorso il tempo di cinque giorni, senza presentazioni di controdeduzioni,
le contestazioni diventano esecutive.

La Giunta Comunale, entro 20 giorni
dalla data di ricezioni delle controdeduzioni, adotta il provvedimento
di archiviazione qualora ritenga le stesse fondate o, in caso contrario,
di applicazione delle sanzioni.

Qualsiasi infrazione ai patti contrattuali
fa incorrere la ditta appaltatrice, senza pregiudizio delle maggiori
sanzioni determinate dal presente Capitolato, in penalità
di importo variabile da -£. 500.000 (cinquecentomila) e Ä 258,23
(duecentocinquantottovirgolaventitre) – a L. 5.000.000 (cinquemilioni)
e Ä 2.582,28 (duemilacinquecentoottantaduevirgolaventotto).

Per qualsiasi caso di reiterata infrazione
nel termine di sei mesi, le sanzioni saranno aumentate del 50%.

Le penalità applicate, nonché
le spese per l’esecuzione in danno, qualora non siano prontamente
pagate dalla concessionaria, saranno prelevate sino al concorrente
ammontare della prima rata mensile del canone dovuta alla ditta.

Ex Art. 44 modificato

La vigilanza sarà esercitata
secondo quanto definito ai punti precedenti.

 

ART.13 – SEDE AZIENDALE- CENTRO
SERVIZI

L’Impresa Appaltatrice è
tenuta a dotarsi di una Sede Aziendale – Centro Servizi, per la
quale dovrà produrre, all’atto della sottoscrizione
del contratto e comunque non oltre 90 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione,
apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà
o possesso dei locali, così costituita:

  1. autorimessa con annessi magazzini per il ricovero
    di materiali, automezzi ed attrezzature, servizi igienici, spogliatoi
    per il personale addetto;
  2. autolavaggio, officina, il tutto conforme al D.
    Lgs. 626/94 e successive integrazioni;
  3. locali ad uso ufficio con annessi servizi igienici
    ed istituzione di centralino e fax, anche automatico, per comunicazioni,
    richieste e segnalazioni da parte dell’utenza;
  4. impianto di trattamento dei reflui provenienti
    dal lavaggio cassonetti.

Quanto previsto ai punti a) e b) c)
d) dovrà essere conforme al D.Lgs. 626/94, alla Legge 46/90,
alla Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni compreso
le norme Regione Puglia competenti in materia, alla normativa sull’inquinamento
ambientale, alle prescrizioni ed alle norme di prevenzione incendi,
alle norme igienico – sanitarie imposte dagli organi preposti, oltre
alle necessarie concessioni comunali di destinazione d’uso,
abitabilità ed agibilità ed alle future integrazioni
e modifiche delle succitate norme che dovessero intervenire. Tutto
quanto concerne la costituzione e manutenzione di opere, attrezzature,
impianti sono completamente a carico dell’Impresa Appaltatrice.

Detta sede, dovrà essere ubicata
nel territorio comunale o entro un raggio massimo di 5 Km dallo
stesso allo scopo di rendere agevoli ed efficaci i controlli e limitare
le percorrenze a vuoto degli automezzi.

ART.14 – DOMICILIO DELLA IMPRESA
APPALTATRICE

L’Impresa Appaltatrice, a tutti
gli effetti di legge, elegge domicilio legale presso la Sede Aziendale
Centro Servizi di cui all’articolo precedente.

Per tutta la durata dell’appalto
dovranno essere in funzione gli uffici della succitata sede aziendale
nei quali, negli orari di servizio del Comune e, comunque, negli
orari di svolgimento del Servizio in appalto, dovrà essere
presente personale della Impresa Appaltatrice per ricevere, anche
a mezzo telefonico e/o fax, le comunicazioni dell’utenza, del
Responsabile incaricato dall’Amministrazione Comunale, del
personale del Comune.

ART.15 – CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i Servizi in appalto sono da
considerarsi ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per
nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati anche parzialmente,
salvo casi di forza maggiore documentabili e chiaramente non dipendenti
dalla volontà dell’Impresa Appaltatrice.

In caso di sospensione o di abbandono
ingiustificati del Servizio, oltre alle sanzioni previste nei successivi
punti del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale,
potrà sostituirsi in tutto o in parte alla Impresa Appaltatrice
per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, anche utilizzando
uomini e mezzi e contratti in carico alla ditta Appaltatrice secondo
quanto previsto dall’Art. 21 ultimo comma, ponendo tutti gli
oneri derivanti a carico della Impresa Appaltatrice con l’utilizzo
della cauzione da questa prestata e ove non fosse congrua, realizzando
le opere in danno.

Analogamente l’Amministrazione
Comunale potrà procedere all’esecuzione d’ufficio,
con oneri a carico dell’Impresa Appaltatrice, anche nel caso
in cui vi sia ritardo nell’espletamento di tutti o di alcuni
dei servizi appaltati.

E’ sempre fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione Comunale di rivalersi per i danni subiti
o subendi in relazione al comportamento omissivo dell’Impresa
Appaltatrice.

 

ART.16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
DELL’IMPRESA APPALTATRICE

L’Impresa Appaltatrice deve usare,
nella conduzione dei servizi, "la diligenza del buon padre
di famiglia" rispettando quanto previsto nel Progetto offerta
dello Standard dei Servizi, nel Capitolato, nel contratto e nel
C.C.N.L., rispettando le indicazioni e gli ordini di servizio emanati
dal Dirigente Responsabile del Servizio dell’impresa appaltatrice;
curando contestualmente il rapporto con l’utenza, che deve
essere sempre ascoltata e, nell’ambito delle possibilità
ed obblighi contrattuali, esaudita nelle richieste.

L’Impresa Appaltatrice è
tenuta ad uniformarsi a tutte le norme di legge ed ai regolamenti
che concernono i servizi appaltati, nonché al rispetto delle
norme vigenti per la tutela e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Al momento della sottoscrizione del
contratto l’Impresa Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione
Comunale apposito Piano di Sicurezza previsto dalla vigente
normativa (D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).

L’Impresa Appaltatrice, inoltre,
dovrà nominare un Responsabile del rispetto dello standard
dei servizi previsti dal contratto, dei rapporti con l’utenza
e dei rapporti con l’Amministrazione Comunale.

L’Impresa Appaltatrice, si obbliga
a produrre la documentazione, a redigere le relazioni mensili, annuali
e di piano di lavoro da sottoporre alla verifica del Responsabile
incaricato dall’Amministrazione Comunale, così come
descritto ai punti e), f), g), h), i) dell’art. 12 del presente
Capitolato.

L’Impresa Appaltatrice si obbliga
a ritenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
azione che possa a quest’ultima essere intentata da terzi in
dipendenza della gestione ed esecuzione dei Servizi in appalto.

Le spese che l’Amministrazione
Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte
dai crediti dell’Impresa Appaltatrice, ed in ogni caso l’Impresa
stessa sarà tenuta a rimborsarle.

L’Impresa Appaltatrice deve comunicare
e segnalare al Responsabile incaricato dall’Amministrazione
Comunale circostanze e fatti che oggettivamente impediscono il regolare
svolgimento del servizio con un congruo anticipo (15 gg.), in modo
tale che possano essere eventualmente adottati provvedimenti di
urgenza.

L’Impresa Appaltatrice, ai sensi
della D.P.C.M. 27/1/94, ha l’obbligo di garantire l’erogazione
dei servizi in maniera continua, regolare e senza interruzione ed
eseguire gli stessi in conformità a quanto previsto nel presente
Capitolato e nel Progetto Offerta dello standard dei Servizi; in
caso di sciopero degli addetti, trattandosi di un servizio essenziale,
deve comunque garantire almeno il Servizio di Raccolta e Trasporto
R.S.U. e Assimilati agli Urbani per quelle aree e/o siti di primaria
importanza socio-sanitaria (Ospedali, Caserme, Mercati rionali giornalieri).

Nell’espletamento del Servizio,
l’Impresa Appaltatrice è obbligata a rispettare le norme
contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel D.P.C.M. 01.03.1991
e nella Legge n° 447/95 sull’inquinamento acustico.

 

ART.17 – ASSICURAZIONE CONTRO I
RISCHI D’IMPRESA

Prima della stipula del contratto
l’Impresa Appaltatrice dovrà consegnare al Responsabile
dell’Ufficio Contratti copia della polizza assicurativa contro
i rischi d’impresa, di seguito meglio specificata, che la stessa
si impegna a conservare in vita per il periodo di durata del contratto
d’appalto più ulteriori mesi 6.

L’assicurazione, con massimale
pari a -£ 9.000.000.000 (novemiliardi) ed Ä 4.648.112,09 (quattromilioniseicentoquarantottocentododicivirgolazeronove)
a base d’asta dovrà coprire tutti i rischi connessi
conseguenti all’esecuzione dei servizi oggetto del presente
appalto con particolare, ma non esclusivo riferimento ai servizi
ed alle prestazione descritte nel contratto di ed esteso a tutte
le articolazioni costituenti obbligazioni dell’appalto.

L’assicurazione, stipulata a
favore dell’Amministrazione Comunale, comprende inoltre la
responsabilità civile verso terzi (Comune ed estranei) per
danni a persone, animali o cose sino alla conclusione del periodo
contrattuale più ulteriori mesi 6 e copre tutte le attività
dell’Impresa Appaltatrice e dei suoi aventi causa (dipendenti,
fornitori, appaltatori, incaricati in genere).

 

ART.18 — LEGGI – REGOLAMENTI-
ORDINANZE

L’Impresa Appaltatrice nell’espletamento
dei servizi in oggetto dovrà ottemperare alla vigente normativa,
e alle eventuali integrazioni e modifiche che dovessero intervenire
nella durata del contratto, ed in particolare:

a) D. Lgs. 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni;

b) LL.RR. 30/86 – 17/93 – 13/96 e
successive modifiche ed integrazioni;

c) Piano Regionale Smaltimento Rifiuti
(Del. C. R. n° 251/93, 0, 0); Piano per l’Emergenza Rifiuti
della Regione Puglia (Luglio 1997, 0, 0); Ordinanze Commissario Delegato
Emergenza Ambientale in Puglia vigenti alla data dell’offerta
;

d) C.C.N.L. (anche se l’appaltatore
non sia aderente ad associazioni o receda da esse e indipendentemente
dalla natura, struttura e dimensione dell’Impresa e da ogni
altra qualificazione giuridica, economica e sindacale, 0, 0);

e) ordinanze sindacali.

 

ART.19 – ORDINI DI SERVIZIO-VIGILANZA
DEGLI ORGANI COMUNALI PENALITA’

Articolo spostato in coda all’Art.
12





ART.20 ADOZIONE DI NOTIFICHE
E PROVVEDIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE.





Tutti i provvedimenti a carico dell’appaltatore,
ivi compresi l’incameramento della cauzione

Metano: assicurare un servizio pubblico a centinaia di famiglie altamurane.

Come è noto l’Amministrazione
e l’intero Consiglio comunale sono chiamati ad affrontare un
problema rinveniente dal passato ed avvertito con urgenza e preoccupazione
da centinaia di cittadini altamurani le cui abitazioni sono ubicate
in zone dell’abitato di recente (o prossima al completamento)
edificazione: si tratta di garantire loro un servizio pubblico di
primaria importanza quale la fornitura di gas metano. Le presenti
note sono dettate da quella preoccupazione e dall’impegno e
dalla volontà (manifestati in più occasioni dall’Amministrazione
comunale, dai partiti del centrosinistra ed in particolare dal partito
e dal gruppo consigliare dei Democratici di Sinistra, quindi anche
da chi scrive) di dare una risposta rapida e legittima ai bisogni
di quelle centinaia di famiglie.

È noto che il servizio di distribuzione
del gas metano è svolto in regime di privativa dalla Nettis
Gestioni, in virtù del contratto stipulato con il Comune
il 14 ottobre 1982. Sono venuto a conoscenza, solo pochi giorni
fa (venerdì 14 dicembre 2001), di una proposta sottoposta
già alla precedente amministrazione (con note del 6 e del
22 marzo 2001) dalla Nettis Gestioni con la quale si è dichiarata
disponibile a realizzare a proprie cure e spese la progettazione
e l’esecuzione delle opere di metanizzazione necessarie ad
assicurare il servizio nelle zone di recente espansione urbana,
originariamente non coperte dalla rete di distribuzione.

Tale disponibilità/offerta
è condizionata:

  1. alla "remunerazione dell’investimento"
    o, meglio, alla "sussistenza dell’equilibrio economico
    finanziario dell’investimento
    ";
  2. alla "realizzabilità dell’intervento
    rispetto al modificato assetto contrattuale delle disposizioni
    innescate dal Decreto legislativo n. 164/2000, ove compatibili
    ";
  3. alla definizione "in via preventiva e quindi
    univoca dei criteri di determinazione del valore residuo industriale
    dei beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas
    con particolare riferimento alla vita media utile dei singoli
    cespiti
    ".

Tali condizioni risultano articolate
e sintetizzate in una proposta di accordo o atto aggiuntivo al contratto
n. 497 del 14 ottobre 1982 (allegato n. 1 della nota 22 marzo 2001
della Nettis Gestioni) che andrebbe sottoscritto dalle due parti
contrattuali (Comune e Nettis Gestioni).

In particolare, la ditta concessionaria
si impegna "ad effettuare la progettazione definitiva delle
opere di metanizzazione
" e "ad eseguire le opere
a propria cura e spese, a regola d’arte, e con il rispetto
di tutte le normative di sicurezza vigenti, per uno sviluppo di
circa ml 19.000 di rete principale di distribuzione, il potenziamento
della cabina di riduzione e misura, l’installazione di n. 4
gruppi di riduzione finale e l’installazione di circa 50 riduttori
di utenza nella zona industriale fino alla concorrenza di un importo
globale di -£. 4.260.000.000
" (art. 1 dell’atto aggiuntivo
proposto).

Come contropartita, la proposta della
Nettis Gestioni prevede (art. 3 dell’atto aggiuntivo) che:

"A parziale modifica dell’art.
4 del contratto di concessione n. 497 del 14.10.82, le parti si
danno reciprocamente atto che alla scadenza del contratto di concessione
il Comune entrerà nella piena disponibilità di tutti
gli impianti realizzati dalla concessionaria a fronte di un rimborso
determinato secondo il criterio della stima industriale di cui al
T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e riferito alla parte dei beni che non
hanno usufruito dei contributi statali e comunitari a fondo perduto
e che va intesa quindi, a tutti gli effetti, riscattabile a titolo
oneroso.

La parte dei beni a devoluzione
gratuita sarà percentualmente determinata sulla base del
rapporto fra contributi statali e comunitari ottenuti e valore delle
opere realizzate ammesse ai benefici della L. 784/80.

Il suddetto rimborso, come sopra
determinato, sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
così come previsto rispettivamente dall’art. 14, comma
9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio
2000, n. 164.

Il valore industriale residuo dei
beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas ad oggi
realizzati e di futura realizzazione sarà determinato applicando
al costo di ricostruzione un coefficiente di degrado determinato
con il criterio del degrado lineare espresso dalla formula che segue,
giusta quanto esplicato nella relazione di progetto preliminare,
parte integrante e sostanziale della presente:

Cd = 1- e/Vf

(dove Cd = coefficiente di degrado;
Vf = vita fisica media dei beni; e = età del cespite)
".

In merito ad una simile eventualità
e soprattutto al fine di fornire alcune indicazioni utili, a parere
di chi scrive, nella ricerca di una soluzione al problema, posto
in termini di urgenza e concretezza, di assicurare il servizio di
distribuzione e fornitura del gas metano ai cittadini residenti
nelle nuove zone recentemente urbanizzate o in corso di urbanizzazione,
osservo e preciso che:

  1. Il Comune di Altamura, dopo aver esperito una gara
    di appalto (con le modalità dell’appalto concorso),
    ha affidato, con il contratto stipulato il 14 ottobre 1982, alla
    Nettis Gestioni la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto
    e del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
    comunale. La durata del rapporto contrattuale era stata fissata
    in 28 anni a decorre dal 1° gennaio 1987 (art. 2 del Contratto).
    La scadenza contrattuale era stata dunque fissata dai contraenti
    al 31 dicembre 2014. In virtù del d.lgs. n. 164/2000 (c.d.
    Decreto Letta) che ha recepito la direttiva comunitaria n. 30
    del 1998, però, il servizio (pubblico) di distribuzione
    di gas naturale può essere affidato esclusivamente mediante
    gara per periodi non superiori a dodici anni (art. 14, comma 1,
    del decreto). Per gli affidamenti e le concessioni "in
    essere alla data di entrata in vigore
    " del decreto ed
    attribuiti mediante gara (come nel caso di specie), si prevede
    che sia mantenuta la durata in essi stabilita, ma "comunque
    per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre
    2000
    " (art. 15, comma 9, d.lgs. n. 164/2000).
  2. Il servizio in corso scade dunque improrogabilmente
    il 31 dicembre 2012. Ogni patto o condizione contrattuale difforme
    risulta nulla e sostituita di diritto dalla disposizione legislativa
    imperativa (art. 1419, 2° comma, cod. civ.). Resta comunque
    salva la facoltà per il Comune di riscattare anticipatamente
    il servizio di erogazione del gas e del relativo impianto secondo
    le modalità ed i tempi definiti nell’art. 5 del contratto
    del 1982 (in proposito, v. i chiarimenti di T.a.r. Lombardia,
    sez. Brescia, 12 novembre 2001, n. 891). La contrazione temporale
    del rapporto contrattuale (di due anni: dal 31.12.2014 al 31.12.2012),
    in quanto disposta da norma imperativa, non configura però
    l’ipotesi di cui all’art. 5 del contratto (riscatto
    anticipato) e non espone ovviamente il Comune alle conseguenze
    derivanti dall’esercizio di quella facoltà (vale a
    dire, il pagamento dell’indennità di riscatto, secondo
    quanto previsto dall’art. 5 del contratto). L’art. 5
    dispone infatti che: "Al Comune spetta la facoltà
    di riscattare anticipatamente il servizio di erogazione del gas
    e del relativo impianto nei temi e con le modalità previste
    dal T.U. del 15.10.1925 n. 2578 nella municipalizzazione dei servizi
    pubblici previo pagamento dell’indennità di riscatto
    valutata in contraddittorio, fatta salva la parte finanziata da
    contributi a fondo perduto statali e comunitari. Nell’impossibilità
    di determinare l’indennità per il mancato profitto
    di competenza della Concessionaria ai sensi dell’art. 24
    lett. c) del citato T.U., tale valore sarà calcolato nella
    misura del 10% dell’incasso annuo previsto relativo alla
    vendita del gas in esercizio a pieno regime, moltiplicato per
    il numero degli anni mancanti alla scadenza della concessione
    ".
  3. Ne deriva che risulta ingiustificata l’argomentazione
    (sub lett. b) della Nettis Gestioni quando subordina
    la disponibilità a realizzare l’intervento di ampliamento
    ed estensione della rete di distribuzione ad una modifica del
    contratto originario imposta, a suo dire, dal nuovo assetto contrattuale
    risultante dalle disposizioni del Decreto Letta. A parte la considerazione
    che le modifiche incidono unicamente sulla durata del rapporto
    e nella misura di soli due anni, quelle disposizioni hanno natura
    imperativa e come tali integrano e sostituiscono di diritto eventuali
    pattuizioni non compatibili (in questo senso peraltro, si v. anche
    l’art. 28 del contratto).
  4. Il problema, che questa Amministrazione e questo
    Consiglio sono chiamati ad affrontare e risolvere, va dunque affrontato
    e risolto nei termini e secondo le modalità definiti dal
    contratto del 1982 e dalla legge (dal d.lgs. n. 164/2000 in particolare).
    Peraltro, solo se ci si arresta al piano dell’esecuzione
    del rapporto contrattuale in corso è possibile ipotizzare
    e legittimare una trattativa (privata) o un accordo (a due) con
    la Nettis Gestioni. Diversamente, un nuovo assetto del rapporto
    contrattuale o una riconfigurazione di esso difficilmente risulterebbe
    compatibile con la disciplina in materia di appalti e con quella
    che regola ora il mercato interno del gas naturale; discipline,
    entrambe, che fanno della concorsualità e della concorrenzialità
    i principi regolatori delle materie.
  5. Un accordo o atto aggiuntivo al contratto del 1982,
    impostato nei termini prima evocati (semplice esecuzione e regolamentazione
    di singoli aspetti di un rapporto già in corso), risulta
    non solo ammissibile, ma anzi necessario se si tiene presente
    che si è al cospetto (come peraltro chi scrive aveva tentato
    di spiegare in occasione di due recenti sedute del consiglio comunale)
    di un rapporto contrattuale di lunga durata che implica meccanismi
    (contrattuali) di adeguamento e aggiornamento a fronte di nuove
    esigenze e nuove necessità. Meccanismi (sub specie
    di accordi successivi o di procedure in contraddittorio tra i
    due contraenti o di facoltà e decisioni riservate alla
    determinazione di uno solo dei contraenti) che sono stati previsti
    – a dire il vero, con una certa puntualità – dallo stesso
    regolamento contrattuale del 1982 (si v. gli artt. 5, 7, 8, 9,
    10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27).
  6. Non c’è dunque da inventarsi alcunché,
    né tanto meno da modificare un rapporto le cui procedure
    e modalità di adeguamento ed aggiornamento sono state puntualmente
    previste e definite contrattualmente. Esse vanno solo, secondo
    il ben noto canone codicistico della buona fede, interpretate
    (art. 1366 del codice civile) ed applicate (art. 1375 c.c.).
  7. Nello specifico, il problema che ci occupa (la
    necessaria estensione della rete metanifera alle zone di nuova
    urbanizzazione) non solo risulta essere stato contemplato nella
    convenzione del 1982 in termini di eventualità, ma trova
    in quella convenzione lo schema ed i parametri di soluzione. Soccorrono
    in tal senso le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 del
    contratto. L’art. 12 prevede che "la capillarità
    della rete di distribuzione presentata nel progetto allegato garantisce
    una punta massima di distanza fra ogni potenziale utente e la
    condotta del gas di venti metri e si estende per tutto l’abitato
    del Comune
    "; "tuttavia — prosegue —
    l’estensione della rete alle strade per le quali non è
    prevista la canalizzazione sarà eseguita dalla Concessionaria
    a proprie spese previo accordi con il Comune, purché su
    dette strade venga raggiunta la densità di un utente per
    ogni dieci metri di tubazione; intendendosi per utente chi formulerà
    con la Concessionaria un regolare rapporto di fornitura. Per le
    zone dell’abitato in cui la densità è inferiore
    a un utente per ogni dieci metri di conduttura, la concessionaria
    è disponibile a prendere in esame le richieste di somministrazione
    di gruppi di richiedenti o del Comune per il rimborso delle spese
    eccedenti necessarie. In ogni caso la Concessionaria resterà
    proprietaria integrale degli impianti di distribuzione tenendo
    conto che, ai fini della valutazione dell’impianto per riscatto
    anticipato o alla scadenza della concessione, tali spese verranno
    detratte
    ". Per la zona del Piano Regolatore Generale
    riservata agli insediamenti industriali ed artigianali (ad iniziativa
    privata) dislocata in direzione di Gravina e per la zona riservata
    al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP, ad iniziativa pubblica),
    sempre in direzione di Gravina, l’art. 10 del contratto
    dispone che esse "possono essere metanizzate secondo quanto
    previsto in progetto e rispettando un programma di esecuzione
    che tenga conto delle eventuali priorità suggerite dal
    Comune, in relazione alle forme di incentivazione industriale
    che il Comune stesso riterrà opportuno adottare in tali
    aree, in concomitanza di: 1) disponibilità del gas da parte
    della SNAM; 2) accordi fra la Concessionaria ed il Comune, tenendo
    conto dei consumi previsti e quindi di eventuali incentivi a garanzia
    dell’equilibrio economico fra costi di esecuzione e ricavi
    di gestione
    ". L’art. 4, infine, regola i
    rapporti tra Comune e Nettis alla scadenza del contratto: "il
    Comune entrerà in possesso ed in piena proprietà,
    senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto,
    dell’impianto di distribuzione del gas come da progetto allegato
    alla presente convenzione, nonché di tutte le opere di
    ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
    del gas
    "; invece, "le opere di ampliamento della
    rete di distribuzione del gas installate dopo il quinto anno di
    erogazione del gas, così come tutte le prese, le colonne
    montanti ed i contatori saranno riscattati dal Comune a prezzo
    di stima industriale, così come previsto nel T. U. n. 2578
    del 15.10.1925. La stima sarà eseguita in contraddittorio
    tra le parti, in caso di disaccordo, si farà ricorso all’arbitrato
    di cui all’art. 24 della presente convenzione
    ".
    A questo proposito, l’art. 24 del Testo Unico richiamato
    dispone che l’indennità sia determinata tenendo conto
    dei seguenti parametri: "a) valore industriale dell’impianto
    e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del
    tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e
    dagli eventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale
    ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione
    siano contenute circa la proprietà di detto materiale,
    allo spirare della concessione medesima;
    b) anticipazioni
    o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali
    di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente
    pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi
    indicati nella lettera precedente
    ".
  8. Ciò induce a ritenere la proposta formulata
    dalla Nettis Gestioni accettabile nella forma [lo schema dell’atto
    o accordo (che dir si voglia) aggiuntivo è perfettamente
    in linea con i modelli consensuali di regolamentazione ed adeguamento
    del rapporto in corso previsti dal contratto (sia l’art.
    12, che l’art. 10 rinviano infatti ad accordi successivi
    tra Comune e ditta concessionaria)], ma del tutto inaccettabile
    ed ingiustificata nel contenuto e nella sostanza della regolamentazione
    dei rapporti ipotizzata.
  9. Risulta inaccettabile, in una prospettiva di difesa
    dell’ente pubblico da pregiudizi economici e di corretto
    perseguimento dell’interesse collettivo, per le seguenti
    ragioni:
    1. suggerisce "una parziale modifica contrattuale"
      [in modo esplicito, dell’art. 4, ma sostanzialmente anche
      di altri articoli del contratto, come l’art. 12 (tanto
      è vero che con una palese quanto inammissibile inversione
      logica e giuridica si precisa nell’art. 4 dell’atto
      aggiuntivo ora proposto dalla Nettis che "ove non in
      contrasto con le disposizioni del preente atto, restano fermi,
      validi ed applicabili i patti e le condizioni del contratto
      n. 497 del 14.10.1982
      "): a ben vedere, più che
      di "una parziale modifica" si è al cospetto
      di una vera e propria abrogazione e sostituzione di regole contrattuali]
      del incompatibile con le norme che regolano la materia degli
      appalti e delle concessioni di servizi pubblici; una soluzione
      che, oltre ad essere impraticabile per il Comune, non consentirebbe
      di raggiungere il risultato auspicato (garantire il servizio
      a centinaia di famiglie altamurane, 0, 0);
    2. ipotizza, introducendo surrettiziamente altri
      criteri di determinazione della parte di beni a devoluzione
      gratuita (v. art. 3 dell’atto aggiuntivo proposto e sopra
      riportato), una rinuncia da parte del Comune di un diritto già
      acquisito, la "piena proprietà dell’impianto
      di distribuzione del gas, nonché di tutte le opere di
      ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
      del gas
      ", che (si veda in proposito il già richiamato
      art. 4 del contratto del 1982) non è condizionato ad
      alcuna "corresponsione di indennizzo o di riscatto"
      ed è solo soggetto ad un termine temporale certo e ben
      definito (la scadenza del contratto di concessione: il 31 dicembre
      2012, 0, 0);
    3. né può valere a mutare la esposta
      e negativa valutazione dell’offerta Nettis la precisazione,
      contenuta sempre nell’art. 3 del proposto atto aggiuntivo,
      secondo la quale il nuovo e non previsto contrattualmente onere
      del rimborso o riscatto, non sarebbe a carico del Comune, ma
      "sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
      così come previsto rispettivamente dall’art. 14,
      comma 9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo
      23 maggio 2000, n. 164
      ". Una simile pattuizione sarebbe
      contra legem, in quanto il comma 5 dell’art 15 del
      d.lgs. n.164/2000 limita la possibilità di porre a carico
      del nuovo gestore l’obbligo "di corrispondere una
      somma al distributore uscente in misura pari all’eventuale
      valore residuo degli ammortamenti
      " degli investimenti
      "risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti
      ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento,
      al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto
      "
      (art. 14, comma 8, del decreto) solo nell’ipotesi di "affidamenti
      e concessioni in essere per i quali non è previsto un
      termine di scadenza o è previsto un termine che supera
      il periodo transitorio
      " e per i quali il decreto prevede
      che essi proseguano "fino al completamento del periodo
      transitorio stesso
      " che è fissato in cinque
      anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Come si è detto
      precedentemente, non è, questo, il caso dell’attuale
      concessione a favore della Nettis, in ordine alla quale non
      si applica il menzionato comma 5 del decreto, ma il comma 9
      dell’art. 15 che (in combinato disposto con la norma imperativa
      di cui al 1° comma dell’art. 14) prevede semplicemente
      e puntualizza che "gli affidamenti e le concessioni
      in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
      sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano
      stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
      superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000
      ".
      A questo si aggiunga, che pur ammettendo (il che non può
      essere!) la legittimità di una simile pattuizione, l’addebitare
      tali rimborsi o riscatti a carico del nuovo e futuro del gestore
      (quello che subentrerà nel servizio a partire dal 1°
      gennaio 2013) non significa certo liberare il Comune da tali
      costi (ingiustificati, lo si ripete!), in quanto essi si tradurranno,
      in via mediata ed indiretta, in un carico economico che condizionerà
      pesantemente i costi e la remuneratività del futuro rapporto
      concessorio a scapito del Comune stesso, tant’è
      che il decreto specifica ovviamente che "gli oneri gravanti
      sul nuovo gestore … sono indicati nel bando di gara
      "
      (art. 14, comma 9).
    4. l’accordo proposto dalla Nettis Gestioni
      non appare condivisibile anche sotto un ulteriore profilo: esso
      introduce, ora, un coefficiente di degrado da applicare
      nella determinazione del valore industriale residuo, ai fini
      di eventuali riscatti (ma sul punto valgono le considerazioni
      sopra esposte), non solo dei beni costituenti l’impianto
      di distribuzione "di futura realizzazione", ma anche
      — il che sarebbe del tutto inammissibile — di quelli
      "ad oggi realizzati".

Per tutte queste ragioni, appare dunque
evidente che la proposta della concessionaria, impostata secondo
il modulo dell’ora per allora, non possa essere condivisa
dal Comune.

Per essere doverosamente propositivo
e costruttivo, di seguito provo a delineare quelle che, a mio parere,
dovrebbero essere le linee-guida di una possibile intesa tra Comune
e Nettis Gestioni, integrativa del contratto di concessione stipulato
nel 1982:

  • In primo luogo, è necessario verificare
    esattamente dimensionamento, capacità, portata, estensione
    dell’impianto e della rete di distribuzione del gas previsti
    nel progetto originario allegato al contratto del 1982.
  • È pure necessario verificare, preliminarmente
    e con puntualità, dal punto di vista tecnico quali siano
    gli interventi di adeguamento e di estensione dell’impianto
    e della rete indispensabili per il soddisfacimento dei nuovi bisogni
    dell’abitato.
  • Alla luce delle risultanze di tali verifiche preliminari,
    se (e non c’è ragione di dubitare) dovessero rendersi
    necessari gli interventi e le opere indicati nella proposta Nettis
    (19.000 ml di rete principale; potenziamento della cabina di riduzione
    e misura; installazione di n. 4 gruppi di riduzione finale; installazione
    di circa 50 riduttori di utenza nella zona industriale) e questi
    dovessero risultare necessari per l’estensione della rete
    a favore delle zone o aree per le quali il progetto originario
    non prevedeva la canalizzazione o la distribuzione del gas metano,
    si dovranno prendere in considerazione quegli interventi distinguendo
    però tra opere necessarie per la distribuzione del gas
    ed opere necessarie per il potenziamento degli impianti: a)
    per le prime (si pensi ai 19.000 ml di rete) si dovrà far
    riferimento a quanto dispone l’art. 12 della convenzione
    ed in particolare il problema si porrà in ordine alle sole
    spese necessarie eccedenti rispetto a quelle che contrattualmente
    sono poste a carico della concessionaria, cioè nell’ipotesi
    in cui il rapporto utenti/tubazione sia inferiore ad un utente
    per ogni dieci metri di conduttura; b) per le opere di
    potenziamento il problema dei relativi costi si porrà per
    il Comune unicamente in riferimento agli interventi necessari
    per dotare l’impianto di una potenza complessiva superiore
    a quella progettata e pattuita nella convenzione del 1982.
  • L’accordo aggiuntivo tra Comune e Concessionaria
    si renderà necessario per definire la portata complessiva
    dei nuovi interventi e l’entità degli investimenti
    necessari: in particolare l’accordo chiarirà i termini
    del raggiungimento di quell’"equilibrio economico
    finanziario dell’investimento
    " che la concessionaria,
    giustamente, rivendica. La questione dell’equilibrio
    o meglio del riequilibrio, però, si porrà
    con riferimento alle spese eccedenti (nel senso di cui all’art.
    12 della convenzione) ed ai costi per il potenziamento supplementare
    (nel senso prima chiarito) dell’impianto.
  • Di tale questione si dovrà far carico il
    Comune e dovrà essere chiarita e risolta nell’accordo
    aggiuntivo o, meglio, integrativo da stipularsi ai sensi ed ai
    fini di cui agli artt. 12 e 10 della convenzione. Per quanto attiene
    al rapporto con i richiedenti la fornitura del gas le cui unità
    immobiliari sono ricomprese in un piano di lottizzazione, l’alternativa
    che si pone è la seguente: 1) i contributi relativi a tale
    intervento di urbanizzazione saranno versati al Comune, unico
    referente contrattuale della Nettis Gestioni in questa fase, e
    tali somme saranno inserite in apposita voce del bilancio comunale
    e destinate a dare (parziale o totale) copertura finanziaria degli
    oneri a cui si dovrà far fronte alla scadenza della concessione
    (sul punto, v. più avanti nel testo. Questa soluzione sembra
    preferibile, in quanto più lineare e semplice, 0, 0); 2) oppure,
    intervengono direttamente, con singole pattuizioni con la Nettis
    Gestioni, ma in tal caso quanto versato dai lottizzanti alla concessionaria
    verrà detratto dalle somme dovute alla Nettis a titolo
    di rimborso e di indennità di riscatto alla scadenza del
    contratto (v. più avanti).
  • La soluzione va risolta tenendo presente sia il
    contenuto dell’art. 4 della convenzione del 1982, sia le
    disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto Letta. Due sono
    gli aspetti da tener presenti e distinti: 1) le realizzande opere
    di potenziamento e di nuova estensione della rete, poiché
    eseguite ben oltre i primi cinque di erogazione del gas, saranno
    di proprietà della concessionaria (secondo quanto dispongono
    gli ultimi capoversi degli artt. 4 e 12 della convenzione) e quindi
    alla scadenza della concessione (31 dicembre 2012) dovranno essere
    riscattate dal Comune al prezzo di stima industriale sulla base
    delle previsioni di cui al T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e di eventuali
    integrazioni (ad esempio in ordine al coefficiente di degrado)
    suggerite e concordate in sede di stipulazione dell’accordo
    integrativo; 2) l’onere degli investimenti (sia ben chiaro,
    ci si riferisce, come già detto, solo a quelli che non
    siano già a carico della concessionaria) dovrà essere
    a carico della concessionaria, ma in sede di stipulazione dell’accordo
    integrativo si andrà a definire ed a concordare un piano
    di ammortamento di detti (supplementari) investimenti che terrà
    conto ovviamente della durata residua dell’attuale concessione.
  • Gli oneri derivanti da tali nuovi investimenti
    e che dovranno essere corrisposte all’attuale concessionaria
    alla scadenza del contratto di concessione (l’indennità
    per il riscatto delle opere di ampliamento e le somme dovute,
    a titolo di rimborso, in misura pari al valore residuo degli ammortamenti
    di detti investimenti), puntualmente definiti e stimati nell’accordo
    integrativo, saranno posti a carico del nuovo gestore che rileverà
    il servizio a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto
    previsto dall’art. 14, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 164/2000
    (Decreto Letta).

Altamura, lì 17 dicembre 2001
dr. enzo colonna

 

L’operosa collaborazione tra pubblico e privato.

uno schema di soluzione

a cura di Enzo Colonna

 

Destinatari:
Sindaco di Altamura, avv. Rachele Popolizio
Presidente del Consorzio Teatro Mercadante, Paolo Simone
Presidente e componenti del Consiglio comunale di Altamura
Presidente della Consulta Generale delle Associazioni
Responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Anelli
Segretari e rappresentanti delle forze
politiche
Mezzi di informazione

 

 

teatro mercadante

L’operosa collaborazione tra pubblico e privato

NOTE PRELIMINARI

Le considerazioni sviluppate in queste righe non
intendono riproporre, nella pienezza delle problematiche giuridiche
che gli sono proprie, il tema del Teatro Mercadante, in particolare
del suo recupero alla funzione ed alla funzionalità che convenzioni,
natura giuridica, statuti, leggi e sentire collettivo gli riconoscono.

Né si intende ripercorrere la storia del
teatro cittadino o le vicende e ragioni che hanno determinato la
sua chiusura o che ne hanno protratto la chiusura per oltre dieci
anni: si tratta di questioni che, nei contenuti e negli effetti,
sono state oggetto di ampio dibattito nella comunità altamurana
e di documentata attenzione da parte di giuristi, politici, studiosi,
mezzi di informazione.

La chiusura del Teatro Mercadante e le difficoltà,
incontrate in quest’ultimo decennio, di rendere compatibili,
attraverso un nuovo assetto proprietario e gestionale, gli interessi
privati insistenti sul bene con le sempre più accentuate
esigenze di pubblica fruizione e con la sempre più sensibile
consapevolezza di un diritto della cittadinanza altamurana su quell’immobile
si possono ritenere elementi ormai acquisiti alla conoscenza ed
alla coscienza di politici, amministratori ed opinione pubblica.

Come pure sono chiari gli obiettivi:

  1. recuperare il Teatro e restituirlo ai cittadini altamurani ed
    alla sua funzione;
  2. recuperare le risorse economiche necessarie per i lavori di
    restauro e di adeguamento funzionale e tecnologico (una stima
    realistica degli interventi ammonta a 4-5 miliardi, 0, 0);
  3. a tal fine, mettere il Comune nella condizione giuridica (vale
    a dire, assicurando la titolarità pubblica del teatro)
    che gli consenta di attingere alle risorse ordinarie e straordinarie
    a disposizione per tale tipo di interventi (ad es., i fondi POR
    e PIS).


In relazione a tali problematiche, estranee
al tema più specificatamente oggetto delle presenti note
– o forse ‘a monte’ di esso – appare sufficiente,
in questa sede, richiamare le considerazioni svolte in più
occasioni dal prof. avv. Gagliardi La Gala e dall’avv.
Antonio Ventura (a diverso titolo incaricati, negli ultimi due
anni, dalla precedente amministrazione comunale di seguire la
vicenda) ed anche – se mi è consentito il rinvio
– da chi scrive, nonché le indicazioni che dagli
stessi sono state formulate (per un quadro sufficientemente
completo delle vicende di questi anni, v. la Sezione ‘Teatro
Mercadante’ del sito internet: https://www.enzocolonna.com/).


D’altronde, il modello di soluzione configurato
in questi appunti – al solo scopo di sottoporlo all’attenzione
dell’Amministrazione e del Consiglio comunali, del Consorzio
Teatro Mercadante, della Consulta delle Associazioni e dell’opinione
pubblica in generale per poi poterne verificare la concreta perseguibilità
– costituisce un’implicita risposta alle argomentate denunce
di inadeguatezza che, a lunghi tratti in questo ultimo decennio,
hanno caratterizzato i rapporti tra Comune di Altamura e Consorzio
Teatro Mercadante.


Inadeguatezza che indusse, nel gennaio 2000,
oltre 6000 cittadini altamurani a sottoscrivere un atto di iniziativa
amministrativa predisposto dal “Comitato per la difesa del Teatro
Cittadino – Il Teatro di Tutti” con cui si sollecitava
l’avvio del procedimento per l’acquisizione al patrimonio
pubblico del Teatro. Il Consiglio comunale dell’epoca,
nella seduta del 9 marzo 2000, accolse quella sollecitazione
popolare e con il voto unanime dei venti consiglieri presenti
deliberò, dopo aver ascoltato la relazione del prof.
avv. Gagliardi La Gala (nel frattempo incaricato dalla Giunta
comunale di prestare “assistenza e consulenza necessarie per
la attivazione dei procedimenti e/o azioni idonee a conseguire
con la acquisizione coattiva la fruizione collettiva del Teatro
Mercadante”), di “affermare e formalizzare le condizioni per
promuovere la procedura di esproprio” del Teatro Mercadante
e di “impegnare la Giunta comunale ad attivare i procedimenti
e le iniziative idonee ad acquisire detto immobile al patrimonio
pubblico, stante l’evidente e oggettivo interesse pubblico
e generale ad evitare l’ulteriore deterioramento di detta
struttura, inattiva da circa dieci anni e quindi per la tutela
dell’immobile e delle suppellettili e beni mobili ivi esistenti”.
Il 16 giugno 2000, il Sindaco Plotino inviò l’istanza
di avvio del procedimento espropriativo al Ministero per i Beni
culturali. Da allora nessun’altra iniziativa è stata
posta in essere, nonostante che il Soprintendente per i Beni
Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari, con nota
del 10 novembre 2000, abbia risposto al Comune di Altamura,
esprimendo il suo assenso per il procedimento espropriativo
e sollecitando l’amministrazione comunale a predisporre
gli atti necessari per l’emissione del decreto di esproprio.


In questa sede, allora, ci si propone di descrivere,
in maniera molto sintetica e schematica, una possibile ipotesi di
soluzione ad un problema che investe essenzialmente la natura e
la portata dei rapporti tra Comune e Consorzio. Un’ipotesi
di soluzione che implica un’intesa tra le due parti e che –
è bene precisarlo – non pregiudica la possibilità
di riprendere l’iter espropriativo ove quell’intesa
non dovesse essere raggiunta o non si volesse perseguire.


Ritengo opportuno precisare che la formulazione
di questi appunti di lavoro traggono spunto da una consapevolezza
ed un impegno personale maturati sull’argomento da almeno
sette anni, nonché da un invito, a me rivolto, del Sindaco
Rachele Popolizio (v. comunicazione del 17.07.2001, prot. n.
21341, in cui il Sindaco scriveva: “Carissimo consigliere, in
considerazione del Tuo notorio impegno profuso, nel corso di
questi anni, per lo studio di soluzioni idonee al recupero ed
alla fruibilità dell’antico Teatro di questa Città,
intitolato all’illustre concittadino Saverio Mercadante,
Ti invito a voler proseguire in questo Tuo impegno nel nuovo
ruolo di consigliere comunale…”). Queste note – preciso
altresì – fanno seguito ad una serie di conversazioni
intrattenute, in quattro mesi di espletamento del mandato consiliare
e a livello molto informale, con il Sindaco Rachele Popolizio,
il Presidente del Consorzio Teatro Mercadante Paolo Simone,
il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Domenica
Anelli, il dott. Gennaro Zubbo, il prof. avv. Franco Gagliardi
La Gala, l’avv. Antonio Ventura, il prof. avv. Michele
Costantino (legale impegnato nella vicenda del Teatro Petruzzelli
di Bari), con rappresentanti politici ed istituzionali delle
forze di maggioranza e di minoranza, con esponenti del mondo
associativo e culturale altamurano, da cui tutti mi sono giunti
spunti, suggerimenti ed indicazioni che mi auguro di essere
riuscito a tenere adeguatamente presente. A tutti loro va la
mia gratitudine per la disponibilità e le ‘fiduciose’
sollecitazioni.


La soluzione, più innanzi schematicamente
descritta, si fonda su due considerazioni/premesse di fondo: una
storico-giuridica, l’altra giuridico-funzionale.

LA PREMESSA STORICO-GIURIDICA

Il Teatro è stato realizzato nel 1895 su
un suolo comunale su cui il consiglio comunale dell’epoca concesse
ad un comitato cittadino il diritto ad edificare un teatro; tale
comitato cittadino si fece promotore, in più occasioni, della
raccolta di fondi nella città che consentirono, con il lavoro
a volte del tutto gratuito di professionisti e maestranze locali,
di realizzare il teatro; il Comune, oltre a concedere il diritto
di edificare su un suolo di sua proprietà, dispose il trasferimento
di tutti gli arredi e le suppellettili del vecchio Teatro Comunale
S. Francesco nel nuovo Teatro Mercadante; alle centinaia di cittadini
(quasi trecento) che versarono contributi il comitato cittadino
promotore presentava (ed a questo quei cittadini aderivano) uno
Statuto di fondazione di un Consorzio che si sarebbe occupato dell’amministrazione
e della gestione del Teatro; a chi contribuiva con determinate e
prefissate somme lo Statuto Fondamentale riconosceva, oltre
alla partecipazione al suddetto Consorzio, anche il diritto di essere
preferito nella sottoscrizione (acquisto) dell’abbonamento
per le singole stagioni teatrali con riferimento ad un palco o ad
una poltrona ben determinati (il cosiddetto diritto di palco o poltrona
che sarebbe stato disciplinato con la legge n. 1336 del 1939, 0, 0); al
Comune, che pure entrava a far parte, iure privatorum, della
compagine consortile (o associativa che dir si voglia), veniva riconosciuto
un diritto di proprietà piena sul palco centrale (un diritto
di analoga natura veniva riconosciuto, per una poltrona delle prime
file, unicamente all’ingegnere Striccoli che aveva prestato
gratuitamente la sua opera di progettista). Tale assetto di interessi,
configurato e definito sia dalla Convenzione stipulata tra il Comune
ed il menzionato Comitato cittadino sia dallo Statuto Fondamentale
del 1895, è stato sostanzialmente confermato dallo Statuto
consorziale del 1955 ed è rimasto immutato sino al 1993,
anno di adozione di alcune modifiche statutarie da parte del Consorzio.


Tale modifiche, pur dispiegando effetti
(come qualunque disposizione statutaria di una compagine associativa)
solo sul piano dei rapporti interni al Consorzio, sono state
ritenute dai più (in particolare, nei loro pareri, dagli
avvocati Ventura e Gagliardi La Gala) giuridicamente nulle in
quanto andavano a riconoscere e configurare la posizione giuridica
soggettiva dei singoli membri del Consorzio nei termini di una
comproprietà
pro quota dell’immobile e non
più di una mera partecipazione all’associazione
(denominata Consorzio Teatro Mercadante, che al di là
del
nomen – scriveva in una nota il Notaio Patrizia Speranza
– ha la natura di associazione non riconosciuta) e di una titolarità
del diritto di palco (ciò ha indotto la precedente Amministrazione
comunale ad introdurre un giudizio, attualmente pendente presso
il Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Altamura,
che è diretto a far accertare e dichiarare la nullità
di quelle modifiche).


L’assetto giuridico degli interessi aventi
come punto di riferimento materiale il complesso che denominiamo
Teatro Mercadante può essere così sintetizzato:

  • il Comune è titolare del diritto di proprietà
    del suolo in cui è ubicato il teatro ed è, iure
    privatorum
    , membro del Consorzio Teatro Mercadante;
  • il Consorzio Teatro Mercadante, nella sua natura di associazione
    non riconosciuta, è titolare della proprietà, unica
    ed indivisa, del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
    che quindi compone il fondo comune dell’associazione;
  • i singoli consorziati (compreso il Comune) sono titolari delle
    prerogative, facoltà e diritti ricollegabili – in virtù
    delle disposizioni del primo libro del codice civile e dello Statuto
    Fondamentale
    (del 1895) – allo status di associato
    (in particolare, del diritto di concorrere al perseguimento degli
    scopi statutari dell’ente e del diritto di palco o poltrona, 0, 0);
  • alla comunità altamurana fa capo l’interesse (giuridicamente
    rilevante e meritevole di protezione, sebbene generico e diffuso)
    alla fruizione del bene-teatro, riconducibile (anche in virtù
    del formale riconoscimento, da parte del Ministero per i Beni
    e le Attività culturali, dell’interesse storico-architettonico)
    alla categoria dei beni privati di interesse pubblico.

 

LA PREMESSA GIURIDICO-FUNZIONALE

Non a caso si è preferito sin qui parlare
del ‘complesso’ che, con un’espressione di sintesi,
denominiamo Teatro Mercadante. In realtà di tanto si tratta,
sia dal punto di vista giuridico che economico: di un complesso
di beni, per decenni organizzati unitariamente per l’esercizio
dell’attività e dell’impresa teatrale (nell’accezione
di cui all’art. 2555 del codice civile che fornisce la nozione
di ‘azienda’). Un complesso che annovera – tra i beni
per un lungo periodo organizzati e, ora, da ri/organizzare – non
solo la sala teatrale in senso stretto (palcoscenico, platea, palchi,
camerini, foyer, biglietteria, direzione) ed il suolo su
cui sorge, ma anche gli ambienti per lungo tempo destinati ad accogliere
l’attività di caffetteria annessa e collegata al Teatro,
gli ambienti ancora oggi riservati all’attività di ristorazione
(la Pizzeria Mercadante), la sala convegni ubicata al piano superiore,
il marchio (sinora mai registrato) ‘Teatro Mercadante’
e così pure tutte quelle utilità (anche economiche)
ritraibili da un uso accorto ed imprenditoriale del marchio e delle
attività connesse ad un bene culturale di interesse storico-architettonico
come il Teatro Mercadante (merchandising, gadgets,
pubblicazioni: su cui è intervenuta la disciplina di cui
alla c.d. legge Ronchey).

Se così è, la titolarità dei
diritti aventi ad oggetto i suddetti beni può, senza ostacoli
di natura giuridica, fare capo a distinti soggetti, pubblici o privati.
D’altronde, così è stato sinora, come è
emerso in sede di disamina dell’attuale assetto giuridico-proprietario
del complesso teatrale: il suolo è di proprietà del
Comune; lo stabile (in tutte le sue articolazioni) è di proprietà
indivisa del Consorzio; i singoli consorziati, infine, sono titolari
del diritto di essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti
stagionali (diritto di palco o poltrona).

È solo per una mera convenzione verbale
che noi parliamo del Teatro Mercadante come se fosse un bene giuridico
(ed economico) unico, individuo; in realtà si tratta di un
complesso di cose o manufatti o utilità idonei a formare
tanti beni giuridici diversi quanti sono gli interessi che l’ordinamento
riconosce meritevoli di tutela. Ad una pluralità di interessi
(meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico), quindi
ad una pluralità di beni giuridici può corrispondere
una pluralità di soggetti interessati a quei beni, di soggetti
titolari di diritti su quei beni ovvero di soggetti legittimati
all’uso di quei beni in virtù di rapporti giuridici
qualificati.

Questa considerazione fornisce un’utile indicazione
sulla strada da intraprendere per la soluzione del problema in esame
o, meglio, per la ridefinizione dei rapporti intercorrenti tra Comune
e Consorzio, che dovranno essere improntati, pena il perpetuarsi
dell’inadeguatezze già denunciate, all’idea di
una operosa collaborazione tra pubblico e privato. Solo in
tal modo sarà possibile centrare, in tempi sufficientemente
rapidi, gli obiettivi già enunciati precedentemente.

Quanto detto non vale e certo non potrà
valere ad eliminare quella legittima e naturale sensazione di chi,
dinanzi ad un luogo di cultura, non sta a porsi domande in ordine
alla proprietà di quel bene, ma si sente, fruendo concretamente
di quel bene, parte di un soggetto collettivo (una comunità)
a cui solo quel patrimonio di arte e cultura è funzionalmente
e naturalmente destinato.

UN’IPOTESI DI SOLUZIONE: SCHEMA

La soluzione o, meglio, la ridefinizione dei rapporti
tra Comune e Consorzio, alla luce della già segnalata articolazione
del bene e dei diversi rapporti insistenti sul quel bene, non passa
semplicisticamente attraverso un atto unico e risolutivo. Nell’ipotesi
che si va ora a schematizzare, si presenta fortemente procedimentalizzata.
Necessita, infatti, di una serie di passaggi formali e di atti giuridici,
in ordine ai quali è indispensabile che venga fatta chiarezza
preliminarmente, coinvolgendo anche la cittadinanza attraverso gli
organi rappresentativi (Consiglio comunale) e gli strumenti di partecipazione
(Consulta e assemblee cittadine), e che risultino vincolanti (nei
contenuti e nei tempi) per le parti direttamente coinvolte (Comune
e Consorzio) attraverso un accordo-quadro (o protocollo di intesa).

Di seguito i passaggi giuridici e formali necessari,
che vanno puntualmente definiti, nei tempi e nei contenuti, nel
menzionato accordo-quadro e verificati alla luce delle esigenze
tecniche e strutturali degli interventi di recupero e di adeguamento
che si andranno a progettare ed effettuare:

  • L’assemblea dei consorziati delibera l’adozione di
    un nuovo Statuto che, conformemente all’ispirazione originaria
    del 1895, rimuova le modifiche apportate nel 1993, chiarisca la
    natura giuridica del consorzio (nei termini di un’associazione
    non riconosciuta che riunisce i titolari dei diritti di palco
    e di poltrona, avente come scopo la conservazione e amministrazione
    del teatro) e la posizione giuridica dei singoli consorziati (membri
    della suddetta associazione, titolari dei diritti di palco o di
    poltrona). Il Comune, dal suo canto, rinuncia al giudizio introdotto
    contro il Consorzio per l’annullamento delle modifiche statutarie
    del 1993 ed attualmente pendente presso il Tribunale di Bari,
    Sezione distaccata di Altamura.
  • Il Consorzio Teatro Mercadante, ente giuridico proprietario
    unico del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
    cede, a titolo gratuito, al Comune la proprietà piena della
    sala teatrale (con tutti i suoi arredi interni ancora esistenti
    e con le sue strette pertinenze: palcoscenico, platea, palchi,
    camerini, foyer, ambienti per uffici e biglietteria, ecc.)
    e della sala convegni ubicata al piano superiore (per intendersi,
    gli spazi in cui era sistemata Tele Appula). Il Consorzio conserva
    la proprietà piena dei locali in cui è attualmente
    ubicata la pizzeria e dei locali in cui è stata ed in cui
    tornerebbe ad essere ubicata la caffetteria annessa e collegata
    al teatro.
  • Il menzionato contratto di cessione a favore del Comune riconoscerà
    espressamente e preserverà i diritti di palco e di poltrona
    in capo ai membri del consorzio (il cui elenco nominativo, trasmesso
    dal Consorzio, sarà allegato all’atto). L’atto
    di cessione dovrà inoltre prevedere: a) l’impegno
    da parte del Comune a creare un ente strumentale attraverso cui
    verrà gestito il Teatro e la sala convegni posta al piano
    superiore [fondazione o società (l’esatta individuazione
    della tipologia di ente gestionale dovrà essere fatta,
    ovviamente, prima dell’atto di cessione: in questa sede si
    omette di indicare una forma particolare, ma è chiaro che
    la scelta dovrà tener conto di quelle forme giuridiche
    che consentono di coinvolgere, più agevolmente, altri ed
    eventuali soggetti pubblici o privati interessati e di accedere,
    più agevolmente, a benefici fiscali ed a risorse pubbliche
    straordinarie ed ordinarie previste per le attività teatrali
    o musicali o dello spettacolo in genere)]; b) l’impegno
    del Comune a coinvolgere il Consorzio nella gestione del teatro,
    attraverso la partecipazione dei rappresentati del Consorzio agli
    organi di amministrazione (id est, consiglio di amministrazione)
    dell’ente di gestione; c) l’impegno del Comune
    ad effettuare i lavori di recupero, di restauro e di adeguamento
    tecnologico e funzionale del teatro, ricorrendo a tutti i fondi
    già stanziati in bilancio ed a quelli ordinari e straordinari
    attivabili dall’ente pubblico (in particolare, i fondi del
    POR e del PIS, 0, 0); d) l’impegno del Comune a creare un’apposita
    voce del bilancio comunale riferita alle somme da assegnare annualmente
    per le attività ed il personale dell’ente di gestione
    del teatro.
  • Ove possibile dal punto di vista tecnico e progettuale (senza
    cioè che venga compromessa la funzionalità della
    sala e degli spazi collocati al piano superiore), verrà
    riconosciuto, con il contratto di cessione, l’uso, a titolo
    gratuito, da parte del Consorzio di uno spazio (al piano superiore)
    destinato ad accogliere la sede e l’archivio storico del
    Consorzio stesso. Le attività di merchandising o
    quelle comunque ricollegabili al Teatro Mercadante ed agli eventi
    teatrali (legge Ronchey) saranno riservate esclusivamente al Comune
    e, per esso, all’ente di gestione.
  • Con apposito regolamento, allegato al contratto di cessione,
    verranno disciplinati l’uso e la destinazione dei locali
    che resteranno in proprietà esclusiva del Consorzio (quelli,
    per intendersi, dell’ex bar-caffetteria e della pizzeria:
    in particolare dovrà essere individuata la tipologia di
    attività commerciali che in essi potranno essere svolte
    e dovrà essere disciplinato il collegamento funzionale
    di tali attività con gli eventi e le attività svolte
    nel teatro) e della sala convegni posta al piano superiore che,
    come detto, sarà oggetto di cessione a favore del Comune
    (in particolare potrà essere previsto e disciplinato l’uso
    gratuito della sala, per un determinato numero di giornate all’anno,
    anche da parte del Consorzio per le sue attività associative
    e coerentemente alle sue finalità statutarie, 0, 0); il regolamento
    andrà a disciplinare anche le modalità di esercizio
    del diritto di palco o di poltrona (la prelazione nell’acquisto
    dell’abbonamento stagionale).
  • L’efficacia di tale atto di cessione – che peraltro dovrà
    tener conto di quanto previsto dal D.lgsl. 29 ottobre 1999, n.
    490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia
    di beni culturali e ambientali
    (in particolare, dagli artt.
    58-61) in materia di alienazioni di beni culturali – dovrà
    essere condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte
    dell’assemblea straordinaria del Consorzio e del Consiglio
    comunale; potrà, ove fosse ritenuto necessario dalle parti
    contraenti, essere condizionata risolutivamente alla mancata istituzione
    dell’ente di gestione di cui al precedente punto sub
    lett. a).

 


Come si sarà notato, sono solo appunti
di un lavoro tutto ancora da fare e che certo non hanno la pretesa
di essere esaustivi, completi, puntuali, né tanto meno
di delineare la migliore delle soluzioni possibili; tante, d’altronde,
sono state in questi anni quelle ipotizzate e, molto spesso,
niente affatto persuasive! Una cosa è certa comunque:
il lavoro è sì ancora tutto da fare e da inventarsi,
ma andrà fatto ed inventato rapidamente e bene. Le opportunità
di reperire risorse straordinarie per il recupero e restauro
del nostro teatro cittadino ci sono ancora, ma sono probabilmente
le ultime e vanno tempestivamente colte.

Questi sono solo appunti, è vero;
ma chissà che, procedendo per tentativi e per eliminazioni
successive, non si riesca per davvero ad individuare il percorso
giusto, segnato magari, come un secolo fa’, da un’operosa
collaborazione.

“Ciò che è stato quello è
ciò che sarà, e ciò

che è stato fatto quello è
ciò che sarà fatto.

E non c’è niente nuovo sotto
il sole”

(Ecclesiaste, 1, 9, trad. Erri De Luca)

 

 








dr. enzo colonna

 

 

 

 










Questo documento è disponibile
sul sito: www.enzocolonna.com.
Considerazioni critiche, suggestioni, spunti e suggerimenti saranno
ben accolti. Vanno indirizzati a:







enzo colonna
consigliere comunale
Palazzo di Città – Altamura







oppure







enzocolon@hotmail.com







LE RAGIONI DEL WWF CONTRO GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

All’Ecc.mo Tribunale Amministrativo
per la Puglia — Bari

Ricorso

della Associazione Italiana per
il World Wide Fund for Nature (W.W.F.) ONLUS
, in persona del
Presidente p.t. Arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa
dall’Avv. Silvia Lioce, elettivamente domiciliata in
Bari, alla via Amendola n.166/5, come da mandato a margine del presente
atto

Contro

la Regione Puglia, in persona del
Presidente pro tempore

il Comune di Altamura, in persona
del Sindaco pro tempore

e nei confronti

del Consorzio di Sviluppo Murgiano,
in persona del legale rappresentante pro tempore;

del Consorzio San Marco s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l’annullamento dei seguenti
atti:

  • decreto P.G.R. (Presidente Giunta Regionale,
    ndr) n.460 del 13.9.2001, pubblicato sul B.U.R. Puglia n.144
    del 27.9.2001, avente ad oggetto: "Approvazione accordi di
    programma sottoscritti in data 15.12.2000 tra la Regione Puglia
    ed il Comune di Altamura ai sensi LL. RR. N.34/94 e 8/98 per la
    realizzazione di un comparto omogeneo di insediamenti produttivi
    di tipo industriale e artigianale da parte del Consorzio Sviluppo
    Murgiano;
  • decreto P.G.R. n.461 del 13.9.2201, pubblicato
    sul B.U.R. Puglia n. 144 del 27.9.2001, avente ad oggetto: Approvazione
    accordi di programma sottoscritti in data 15.12.2000 tra la Regione
    Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi LL. RR. N.34/94 e 8/98
    per la realizzazione di un comparto omogeneo di insediamenti produttivi
    di tipo industriale e artigianale da parte del Consorzio San Marco
    s.r.l.;

nonché degli atti preordinati,
connessi e successivi, ed in particolare:

  • deliberazione, in parte qua, n.1284 del 10.10.2000,
    con la quale la Giunta Regionale ha approvato le direttive per
    l’applicazione delle LL.RR. n. 34/94 e n.8/98;
  • delibere G.R. del 30.10.2000 (dal n.1440 al
    n.1473) con le quali è stato autorizzato il P.G.R. a sottoscrivere
    gli "Accordi di programma" per la realizzazione di n.34
    insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale in favore
    del Consorzio Sviluppo Murgiano;
  • delibere G.R. del 30.10.2000 (dal n.1429 al
    n.1439) con le quali è stato autorizzato il P.G.R. a sottoscrivere
    gli "Accordi di programma" per la realizzazione di n.1
    insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale in
    favore del Consorzio San Marco s.r.l.;
  • delibere datate 27.12.2000 (dal n.170 al n.203)
    con le quali il C.C. di Altamura ha ratificato i suddetti "Accordi
    di programma" approvati con il decreto P.G.R. n.460/2001
    (Consorzio Sviluppo Murgiano, 0, 0);
  • delibere datate 27.12.2000 (dal n.207 al n.217)
    con le quali il C.C. di Altamura ha ratificato gli accordi di
    programma approvati con il decreto di P.G.R. n.461/2001 (Consorzio
    San Marco s.r.l., 0, 0);
  • nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente
    — Settore Ecologia – n.8476 del 24.7.2001, relativa al parere
    di incidenza ambientale;
  • determina dirigenziale dell’Assessorato
    Regionale all’Ambiente — Settore Ecologia – n.211 del
    17.10.2001, con la quale sono stati esclusi dalla procedura di
    V.I.A. gli accordi di programma per il Consorzio Sviluppo Murgiano;
  • nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente
    — Settore Ecologia – n.7567 del 2.7.2001, relativa agli adempimenti
    di cui al D.P.R. n.357/97.

Fatto


Il Comune di Altamura è dotato
di un piano regolatore adeguato alla l.reg. n.56/1980, approvato
di recente con deliberazione G.R. n.1194 del 29.4.1998; detto strumento
urbanistico destina a zona D (area industriale-artigianale) una
vasta area del territorio posta in contrada denominata "Jesce"
di circa 259 ettari.

La scelta della destinazione ad aree
industriali, impressa dal P.R.G. in vigore — peraltro a
conferma di identica scelta già effettuata nel previgente
P.R.G.
approvato nel 1974, non è senza dubbio casuale
atteso che la contrada in questione — già inclusa nel
P.R.G. ASI Valbasento, con delibera G.R. n.6327 del 22.10.1979 –
trovasi alla confluenza con i contermini territori di Santeramo
e Matera, che hanno lì concentrato i propri stabilimenti
industriali. (vedi ad esempio, gli insediamenti "Natuzzi 2000;
"Ferrosud"; Consorzio ASI di Matera).

Sennonché l’Amministrazione
comunale, inspiegabilmente, ha preferito "derogare" alle
prescrizioni del proprio strumento urbanistico accedendo alle richieste
di alcuni operatori del settore che, per evidenti interessi di natura
squisitamente privatistica, hanno preferito realizzare i propri
interventi su aree aventi ben altra destinazione: il tutto avvalendosi
della particolare procedura prevista dalla legge regionale n. 34//94
e 8/1998 che, come è noto, attraverso lo strumento dell’accordo
di programma consente di derogare alle previsioni dello strumento
urbanistico vigente, allorché nel territorio comunale siano
indisponibili aree aventi destinazione specifica agli interventi
che si vogliono attuare.

La scelta tuttavia è ricaduta,
del tutto inopinatamente, su suoli inclusi in un’area ubicata
all’interno della zona di protezione speciale "Murgia
Alta" designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e del pSIC
Sito di Importanza Comunitaria "Murgia Alta" designata
ai sensi della Direttiva 92/43. Detta area, inoltre, è inserita
nella zona proposta per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia
istituito con L. 426/98 sulla base del perimetro scaturito dalla
conferenza dei servizi convocata dalla Regione Puglia nel 1993.

In attuazione delle predette leggi
regionali, pertanto, in data 15.12.2000, sono stati sottoscritti
dal Presidente della Regione, autorizzato dalla Giunta Regionale
con apposite delibere, e dal Sindaco del Comune di Altamura ben
34 accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore
industriale e artigianale da parte dei soci del Consorzio Sviluppo
Murgiano; nella stessa data sono stati sottoscritti dal Presidente
della Regione, autorizzato con apposite delibere da parte della
Giunta Regionale, altri n.11 accordi di programma per la realizzazione
di altrettanti insediamenti produttivi proposti dai soci del Consorzio
San Marco.

Detti accordi di programma sono stati
poi approvati con decreti P.R.G. n.460 del 13.9.2001 e n.461 del
13.9.2001, entrambi pubblicati sul B.U.R. n.144 del 27.9.2001.

Si ha notizia che sono in corso di
approvazione numerosissimi altri accordi di programma per insediamenti
industriali nella stessa zona.

La ricorrente, in considerazione del
particolare valore ambientalistico del sito ove inopinatamente le
Amministrazioni Regionale e Comunale hanno localizzato gli insediamenti
produttivi, in variante al vigente strumento urbanistico, hanno
interesse ad impugnare i predetti accordi di programma che sono
illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

1 — Violazione ed erronea
applicazione delle leggi regionali n.34/94 e n.8/98. Eccesso di
potere per sviamento dell’azione amministrativa; violazione
dei principi di buona e corretta amministrazione nonché di
obiettività ed imparzialità di giudizio; illogicità
manifesta.

Dispone l’art. 1 della legge
regionale n.34 del 19.12.1994, come modificata dalla l.r. n.8/98
che, al fine di incentivare l’occupazione nei settori industriale,
artigianale, agricolo, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni
interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale
la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell’art.
27 della legge 8.6.1990 n.142, per l’autorizzazione alla realizzazione
o ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente
livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità
produttiva.

Stabilisce altresì la predetta
disposizione di legge che la sottoscrizione dell’accordo "è
ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone
di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante
e giuridicamente efficace per le opere da realizzare …
".

Ebbene, come si è detto nelle
premesse di fatto, nel territorio comunale di Altamura è
stata individuata, sin dal 1974, un’area di ben 259 ettari
destinati ad insediamenti industriali ed artigianali
.

Ma vi è dippiù.

Nell’ambito della predetta area
esiste un vasto comprensorio di circa 100 ettari, la cui lottizzazione
— ad iniziativa privata — è stata regolarmente
approvata e convenzionata, sia pure attraverso varie vicende che,
per motivi sicuramente estranei alla volontà dei privati
lottizzanti ma riconducibili ad un colpevole comportamento dell’Amministrazione
comunale, hanno ritardato la stipula della convenzione e quindi
la definizione del procedimento, iniziato sin dal 1993.

Appare, pertanto, del tutto illegittima
oltre che ingiustificata la scelta dell’Amministrazione Comunale
di derogare allo strumento urbanistico, per localizzare i nuovi
complessi produttivi in altra zona del territorio comunale, per
dippiù avente rilevante valore paesaggistico.

Né risponde a vero la circostanza
addotta dalla Amministrazione comunale la quale asserisce che le
aree destinate dal P.R.G agli insediamenti in questione sono al
momento inutilizzabili, essendo tale destinazione "non operante
e giuridicamente efficace".

Non si sa bene, infatti, cosa voglia
intendere l’Amministrazione Comunale per "operante e giuridicamente
efficace".

Tenuto conto che, come sopra detto,
dei 259 ettari destinati agli insediamenti in questione (colpevolmente
non resi disponibili dall’Amministrazione che ad oggi alcun
piano esecutivo ad iniziativa pubblica ha posto in essere), ben
100 ettari hanno costituito oggetto di lottizzazione privata e che,
dei predetti 100 ettari, è stata utilizzata ad oggi solo
una modestissima porzione, ognuno vede come l’assunto dell’Amministrazione
non risponda al vero e sia tanto pretestuoso, erroneo ed infondato
sì da far ritenere che nella specie vengono perseguiti interessi
non in linea con quelli propriamente pubblici.

Né l’Amministrazione può
addurre, a sostegno delle proprie infondate tesi, quanto contenuto
nelle direttive regionali, interpretative delle citate leggi n.34/94
e n.8/98, nelle quali, con specifico riferimento all’ipotesi
in cui esista uno strumento urbanistico di iniziativa privata, si
sostiene che — al fine di una corretta interpretazione della
legge, l’efficacia del piano debba riferirsi "
non solo alla sottoscrizione della convenzione ex art. 28 della
L. reg. 56/80, ma anche alla concreta attuazione degli obblighi
contrattuali da parte del privato lottizzante, sì da consentire,
in presenza di richieste di rilascio di concessioni edilizie, il
conseguente ed immediato provvedimento comunale finalizzato alla
realizzazione dell’intervento produttivo che rappresenta l’obiettivo
primario ed inequivocabile del ricorso alle disposizioni di cui
alla l. reg. n.34/94
".

Infatti, l’interpretazione che
la Giunta Regionale fornisce della legge in questione rappresenta
una palese forzatura della legge stessa che la conduce a conseguenze
aberranti, certamente non volute dal legislatore.

Premesso, infatti, che la legge si
limita a richiedere, ai fini della legittimità dell’accordo
di programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente,
l’assenza di "aree idonee con destinazione specifica
operante e giuridicamente efficace"
; premesso inoltre che
la lottizzazione ad iniziativa privata può considerarsi
"giuridicamente efficace" al momento della stipula della
convenzione,
non si vede sulla base di quale elemento letterale
e logico delle norme in questione la Giunta Regionale abbia preteso
di ritenere non giuridicamente efficace una lottizzazione già
convenzionata.

Che, del resto, se così fosse
la legge sarebbe sicuramente illegittima per violazione dell’art.
97 della Costituzione, in quanto in contrasto con i canoni di ragionevolezza
e di buon andamento della P.A.

Infatti, ove si consideri che, a norma
dell’art. 1, comma 2°, secondo capoverso della l. reg.
n.34/94, "le aree interessate agli interventi previsti dagli
accordi di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione
primaria
"; ed inoltre che "in assenza, le stesse
opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario
della concessione edilizia
", è di ogni evidenza
che, al momento della stipula dell’accordo di programma, sussiste
un mero impegno del destinatario della concessione edilizia a realizzare
le opere di urbanizzazione: impegno che, nel caso della lottizzazione
convenzionata, è stato già consacrato in un atto di
convenzione il quale stabilisce anche i termini entro i quali le
urbanizzazioni devono essere eseguite
.

Di norma, peraltro, le opere di urbanizzazione
nelle lottizzazioni convenzionate, devono essere eseguite in concomitanza
delle opere edilizie di costruzione dei manufatti.

Sicché, se la "ratio"
sottesa alle norme di cui alle leggi regionali citate è quella
di incentivare l’occupazione, togliendo ogni ostacolo alla
rapida esecuzione delle opere approvate con l’accordo di programma,
non si vede perché possano considerarsi "giuridicamente
operanti" le aree poste in zone diverse da quelle destinate
ad insediamenti industriali dal vigente strumento urbanistico, ancorché
sfornite delle opere di urbanizzazione
; e non invece le aree
lottizzate poste in zona avente la specifica destinazione, la cui
urbanizzazione, come è noto, è coeva all’esecuzione
dei lavori.

2 — Violazione e malgoverno
art. 34, primo comma della l. reg. n.34 del 19.12.1994; violazione
e malgoverno dell’art. 27 della L. 8.6.1990 n.142, nonché
dell’art. 34 del D. L.vo 18.8.2000 n.267. Violazione art. 14
L. 241/90 e art. 9 L. n.340/2000. Eccesso di potere per violazione
della norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere per violazione
dei criteri di ragionevolezza nonché dei principi di buona
amministrazione.

L’art. 1 della citata l. reg.
n.34/94 richiama espressamente l’art. 27 della l. 8.6.1990
n.142, che, come è noto, disciplinava la procedura da adottarsi
per la definizione dell’accordo di programma.

Ebbene, detto articolo, ancora vigente
all’epoca della sottoscrizione dell’accordo di programma
da parte del Comune di Altamura e della Regione Puglia, così
recitava al comma 3:

"Per verificare la possibilità
di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Regione
o il Presidente della Provincia o il Sindaco, convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate
".

Analogamente l’art. 34 del D.
L.vo 18.8.2000 n.267 che ha sostituito il predetto art. 27 della
L. 8.6.1990 n.142 e che così recita:

"Per verificare la possibilità
di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Regione
o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza
tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate
".

Le suddette prescrizioni hanno la
finalità di assicurare, attraverso la conferenza, un esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti
nel procedimento
amministrativo.

Ebbene, "la conferenza"
è compiutamente disciplinata, a sua volta, dall’art.
14 della legge 7.8.1990 n.241, successivamente modificata dall’art.
9 della L.24.11.2000 n.9, da cui si evince che componenti essenziali
della conferenza sono tutti gli organismi istituzionalmente competenti
a perseguire interessi pubblici.

Sulla utilità della predetta
"conferenza" si è recentemente espresso il Consiglio
di Stato nella decisione della Sez. V n.3639 del 28.6.2000 nella
quale si afferma che:

"In questa ottica le legge,
che espressamente prevede (art. 14) l’ipotesi di una pluralità
di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo
e di un loro <esame contestuale>, disegna un modello di
procedimento in cui una delle funzioni principali è proprio
quella di coordinamento ed organizzazione dei fini pubblici,

come dimostrano istituti quali la comunicazione dell’avvio
di procedimento, la partecipazione degli interessati, il responsabile
del procedimento, la conferenza di servizi.

A ben vedere, per altro,
la legge n.241 del 1990 rappresenta una più compiuta esplicitazione
dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell’Amministrazione
pubblica, sicchè l’esercizio dissociato dei poteri che
fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi
pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento,
come nel settore che ci occupa, si pone contro il basilare criterio
di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio
di buona amministrazione
".

Non diversamente è stato opinato
con riferimento alla intervenuta legge 24.11.2000 n.340 che, all’art.
9, ha modificato, sostituendolo, l’art. 14 della l. n.241/1990.

E’ stato, infatti, osservato
che in quest’ultima legge l’utilità della conferenza
di servizi (come commentano Francesco Caringella e Luigi Tarantino
nella rivista "Urbanistica ed Appalti" n.4/2000 (ed. IPSOA)
"risiede nella possibilità di concentrare in un
unico contesto temporale le valutazioni e le posizioni delle singole
amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento amministrativo, al fine di consentirne il coordinamento
e di favorire l’intervento di accordi tra le stesse ai sensi
dell’art. 15 della l. n.241/1990. Si tratta in definitiva del
luogo del procedimento nel quale tutti gli interessi pubblici rilevanti
hanno l’occasione per essere sincronicamente rappresentati,
ma anche il luogo in cui, in difetto di possibile contemperamento,
si prende atto dell’esistenza di interessi pubblici prevalenti
e ad essi si accorda preferenza.

Può, quindi, essere definita
come <luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli
interessi pubblici> e, quindi, alla stregua di strumento di attuazione
del principio di buon andamento ai sensi dell’art. 97 della
Costituzione.

La stessa Consulta ha dato il suo
placet all’istituto de quo, ritenuto rispettoso del principio
di legalità in quanto non diretto ad innescare (almeno nella
sua fisionomia antecedente alla legge n.340/2000) alcuno spostamento
di competenze, ma dà luogo ad una differente disciplina delle
modalità di esercizio del potere
".

Ciò posto in linea di principio,
non par dubbio che nella specie siano state palesemente violate
le norme procedimentali prescritte per la definizione degli accordi
di programma.

Infatti, alcuna conferenza tra
i rappresentanti delle Amministrazioni interessate è stata
mai convocata
, essendosi limitata l’Amministrazione ad
indire una "conferenza" alla quale sono stati invitati
solo ed esclusivamente "gli imprenditori locali"
portatori, come è ovvio, di interessi di assoluto carattere
privatistico (per i quali, peraltro, è persino dubbia la
possibilità di partecipazione, dal momento che "la
terminologia utilizzata dal legislatore sembra preclusiva di tale
possibilità: <qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici
" (cfr. autori cit.
Caringella e Tarantino).

Viceversa, non sono invitate alla
conferenza le associazioni ambientalistiche
, portatrici degli
interessi pubblici legati alla tutela dell’ambiente, la cui
presenza nella specie era indispensabile, tenuto conto delle caratteristiche
della zona in cui gli interventi produttivi devono essere realizzati;
né è stato invitato alla conferenza il Ministero
dell’Ambiente
(cui, come è noto compete il potere
di annullare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione)
attraverso un soggetto abilitato a rappresentarlo istituzionalmente.

Sicché, ove si consideri che
scopo dell’accordo di programma è quello di semplificare
il procedimento a che "l’accordo tra le amministrazioni
interessate costituisca il migliore strumento per garantire una
forma di coordinamento idonea al soddisfacimento del pubblico interesse

(o meglio dei diversi interessi pubblici di cui sono portatrici
le differenti amministrazioni interessate)
…." (cfr.
C. di S. Sez. VI, del 5.1.2001 n.25), ognuno vede come l’assenza
dei predetti soggetti, portatori dell’interesse pubblico alla
tutela dell’ambiente, comporti la illegittimità degli
accordi di programma stipulati tra il Sindaco del Comune di Altamura
ed il Presidente della Giunta Regionale.

3 — Violazione art. 5 2°
comma del D.P.R. n. 357/97. Violazione art.6, par. 3 della Direttiva
92/43/CEE del 21.5.1992. Eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento.

La partecipazione alla conferenza
delle Amministrazioni interessate o degli organismi deputati ad
esprimere il loro parere — giova ripetere — si rendeva
vieppiù necessaria ove si consideri che, trattandosi di zona
di particolare valore ambientale, l’esecuzione delle opere
è subordinata al rispetto di specifiche norme di settore
che sottopongono il relativo progetto all’apposita istruttoria
da parte degli organi specificamente a ciò deputati.

Ci riferiamo, in particolare, alla
legge regionale 12.4.2001, che disciplina le procedure di valutazione
di impatto ambientale, in attuazione della direttiva 85/337/CEE
modificata dalla direttiva 97/11/CE e del D.P.R. 12.4.1996 intergrato
e modificato dal D.P.C.M. 3.9.1999; nonché le procedure di
valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.9.1997 n.357.

Essendo, pertanto, l’esecuzione
delle citate norme subordinata al rispetto delle procedure di cui
alla citata legge regionale, la valutazione della sussistenza dell’impatto
ambientale o di incidenza ambientale non possono che precedere l’accordo
di programma e non seguire ad esso come nella specie è accaduto.

Infatti, gli effetti dell’accordo
di programma "discendono direttamente dall’accordo,
in quanto la fonte dell’accordo è costituita dall’atto
convenzionale, su cui è intervenuto il consenso delle amministrazioni,
svolgendo il decreto di approvazione solo una funzione di esternazione
.

L’effetto giuridico di un
accordo di programma è quello di obbligare le parti stipulanti
ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo nel rispetto
delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione.
In
mancanza di espressa disposizione legislativa non appare, infatti,
legittimo alcuno spostamento di competenze e dal fatto che l’accordo
venga approvato dal Presidente della Regione non può certo
derivare che, con tale atto, avente peraltro funzione di mera
esternazione, si possano determinare modifiche agli ordinari criteri
di competenza …
"
(cfr. C. di S. Sez. IV del
5.1.2001 n.25).

Ne consegue che, comportando l’accordo
l’assunzione di impegno da parte dei soggetti che all’accordo
stesso hanno partecipato, esso non può essere stipulato senza
che prima si effettui la prescritta valutazione di carattere ambientale.

In proposito il T.A.R. Friuli —
Venezia Giulia, nella sentenza n.534/2001 del 27.8.2001 si è
così espresso:

"Al riguardo sembra esplicito
già l’art.5, 2° comma del D.P.R. n.357/97, che,
sotto la rubrica <Valutazione di incidenza> fa carico di presentare
al Ministero dell’Ambiente o alla Regione, secondo le rispettive
competenze, una relazione idonea ad individuare e valutare i principali
effetti che un determinato piano può avere sul sito di importanza
comunitaria, incidendo sulla sua conservazione, ai <proponenti
di piani territoriali, urbanistici e di settore>, dove il generico
riferimento ai <proponenti> pare, ad avviso del Collegio,
essere stato posto per ricomprendere gli strumenti urbanistici ad
iniziativa pubblica, così come quelli ad iniziativa privata,
come nel caso di specie
.

Ancora più esplicito è
l’art.6, paragrafo 3°, della direttiva il quale stabilisce
che forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza
che ha sul sito di importanza comunitaria <qualsiasi piano
o progetto … che possa avere incidenza significativa su tale
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti>,
con ciò esplicitamente riferendosi non solo agli strumenti
progettuali ma altresì a quelli di pianificazione.

Peraltro i ricorrenti sostengono
che, come è nulla l’incidenza di uno strumento urbanistico
generale sul sito tutelato, così lo è anche quella
di uno strumento urbanistico attuativo, mentre sono suscettibili
di incidere sugli obiettivi di tutela soltanto i progetti che, in
attuazione del P.R.P.C., prevedano interventi sul sito, onde la
valutazione in parola andrebbe limitata ad essi e non dovrebbe precedere
l’approvazione dello strumento attuativo.

Ritiene il Collegio che questa
prospettazione sia infondata, dovendo comunque essere, in base alle
disposizioni sopra citate, preventiva la valutazione di incidenza
di tutti i piani e progetti indicati nella direttiva, onde verificare
se siano in grado o meno di compromettere la conservazione del sito
e che essa non possa limitarsi ad atti attuativi, ormai vincolati,
degli strumenti approvati, dal momento che proprio l’approvazione
ingenera il ragionevole affidamento del privato all’edificabilità
delle aree così definite, né si vede come essa potrebbe
essere limitata o negata in base ad atti posteriori.

Ogni dubbio al riguardo, peraltro,
viene meno se si considera che, con nota del 4.4.2000, la Commissione
europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello
Stato italiano, fra l’altro perché l’art. 5
del D.P.R. n.357/97 non sarebbe conforme all’art. 6 , paragrafo
3° della direttiva 92/43/CEE, in quanto la norma nazionale
sottopone a valutazione di incidenza un limitato numero di progetti,
mentre quella comunitaria la prevede nei confronti di qualsiasi
piano o progetto (osserva la Commissione) che può avere <un’incidenza
significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
piano o progetti>.

Il fatto che un piano urbanistico
attuativo presupponga un’ulteriore attività progettuale
non lo sottrae alla valutazione di incidenza, in quanto necessario
esaminare se esso possa compromettere gli obiettivi di conservazione
del sito, anche se sono necessari ulteriori progetti in sua esecuzione,
come espressamente previsto dall’art. 6, paragrafo 3°
della direttiva in questione
".

4 — Violazione e malgoverno
legge regionale 12.4.2001 n.11. Incompetenza.

La legge 12.4.2001 n.11 disciplina,
come è noto, le procedure di valutazione di impatto ambientale,
nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale.

Ebbene, l’art. 3 della predetta
legge stabilisce che il Comune è competente per le procedure
di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale, relative ai
progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadono interamente
nell’ambito del territorio comunale, tra i quali, come vedremo,
rientrano i progetti di cui agli accordi di programma in questione.

Di poi, l’art. 28 della stessa
legge regionale stabilisce espressamente che "Il Comitato per
la V.I.A. è l’organo tecnico consultivo della
Regione e delle altre autorità competenti nella materia della
valutazione dell’impatto ambientale".

La Regione Puglia, tuttavia, non ha
ancora costituito il nuovo organo consultivo ed inoltre è
scaduta, al 30.6.2001, la norma transitoria contenuta nell’art.
32 della citata legge ai sensi della quale, fino alla costituzione
del Comitato per la V.I.A.,
la Regione, nell’espletamento
dei relativi procedimenti, avrebbe dovuto continuare ad avvalersi
del Comitato costituito ai sensi della delibera G.R. 27.1.1998 n.16.

Sennonché, in assenza di tale
organo consultivo (la cui competenza, secondo la citata legge
regionale è esclusiva, mentre non è prevista alcuna
surroga, nelle ipotesi di mancato suo funzionamento
), il Dirigente
del Settore (che, peraltro, secondo le previsioni di cui al citato
art. 28 farà parte del costituendo Comitato, senza diritto
di voto
) ha ritenuto di poterne fare a meno e di poter legittimamente
ad esso sostituirsi, limitandosi ad osservare, nella determina n.211
del 23.10.2001, che: "in data 30.6.2001 il Comitato Regionale
di V.I.A., istituito con delibera G.R. n.16 del 27.1.1998, ha cessato
la propria attività secondo quanto disposto dall’art.
32, comma 2° l. reg. 11/2001; il nuovo Comitato Regionale di
V.I.A., previsto dall’art. 28 della stessa l. reg. ad oggi
non è stato ancora istituito
".

E’ tuttavia noto che, in ipotesi
di competenze attribuite ad organi collegiali, le relative determinazioni
non possono essere assunte da organo diverso, ancorché facente
parte della stessa Amministrazione, a meno che non vi sia una espressa
previsione normativa: previsione che nella fattispecie non sussiste.

Sicché, essendo sfornito di
ogni competenza al riguardo, il Dirigente del settore (peraltro,
come abbiamo visto, privo addirittura di diritto di voto nell’ambito
del Comitato da istituirsi) deve limitarsi a sottoporre la questione
all’organo collegiale competente, qualora esso sarà
in grado di funzionare e al quale spetterà ogni decisione
al riguardo.

Alla stregua di quanto sopra, sono
palesemente viziati da incompetenza e pertanto illegittimi i provvedimenti
contenuti nelle note n.8476 del 24.7.2001, n.7567 del 2.7.2001,
nonché nella determina n.211 del 23.10.2001 (peraltro "postuma"
rispetto ai provvedimenti di approvazione dell’accordo di programma)
nelle quali il Dirigente del Settore Ecologia dell’Assessorato
Regionale all’Ambiente ha espresso la sua personale valutazione
dei progetti sottoposti all’Assessorato stesso, ritenendo a
torto di potersi sostituire all’organo tecnico consultivo della
Regione.

5 — Violazione e malgoverno
l. reg. 12.4.2001 n.11. Eccesso di potere per difetto assoluto di
motivazione. Travisamento e difetto di presupposto. Sviamento. Violazione
dei principi di obiettività ed imparzialità di giudizio.

I predetti provvedimenti sono altresì
erronei ed infondati nel merito.

L’art. 4 , comma terzo della
l. reg. 12.4.2001 n.11 così dispone:

"Sono assoggettati altresì
alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi
e di opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi
B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla
procedura di verifica di cui all’art. 16 o qualora gli interventi
e le opere ricadono anche parzialmente all’interno di aree
naturali protette
".

Ebbene, gli interventi, costituenti
oggetto di tutti gli accordi di programma, approvati con i decreti
di P.G.R. impugnati, comportano la sistemazione di un’area
complessiva di circa 70 ettari
per la realizzazione di insediamenti
produttivi di tipo industriale ed artigianale da parte del "Consorzio
Sviluppo Murgiano" e del "Consorzio San Marco s.r.l."
posto a soli 4 Km di distanza dal primo.

Inoltre i predetti accordi comportano
la infrastrutturazione delle aree, di tipo primario e secondario,
"al fine anche dell’inserimento del Patto Territoriale
Sistema Murgiano", come si legge nella delibera G.M. n.950
del 10.10.1998, contenente l’adesione di massima alle richieste
delle ditte appartenenti al Consorzio Sviluppo Murgiano di attivazione
delle procedure di cui alle LL. RR. n 34/94 e n.8/98.

Sicché gli interventi ricadono
nell’elenco B3 (lavori per l’attrezzamento di aree industriali
con una superficie interessata superiore a 40 ha).

Perdippiù tutta la superficie
interessata dagli accordi di programma, approvati con i decreti
P.G.R. impugnati, rientra nella zona denominata "Alta Murgia"
individuata, nell’art.5 della l. reg. n.19 del 24.7.1997, come
area naturale protetta, nonché
espressamente prevista
all’art. 34, comma 6, lett. l della legge quadro per le aree
protette 6.12.1991 n.394.

Sussistendo, pertanto, entrambe le
condizioni di cui alla predetta disposizione regionale, gli interventi
di cui agli accordi di programma in questione devono necessariamente
essere sottoposti alla procedura di V.I.A.

In tal senso si è già
espresso, comunque, codesto T.A.R. che, nella recente sentenza n.397/2001,
richiamando l’art. 34, comma 6, lett. l) della citata l. 6.12.1991
n.394 (che, come sopra detto, ha apprezzato il sito "Alta Murgia"
come "prioritaria area di reperimento"), nonché
l’art.1, comma 4 del D.P.R. 12.4.1996 (a norma del quale sono
assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale
i progetti in questione "che ricadono anche parzialmente all’interno
di aree naturali protette come definite dalla legge 6.12.1991 n.394)
ha affermato la necessità della procedura di valutazione
di impatto, relativamente alla coltivazione di una cava ricadente
in un’area compresa nel sito "Alta Murgia".

Sicché, le determinazioni del
Dirigente di Settore dell’Assessorato all’Ambiente, di
cui alle note n.7567 del 2.7.2001 (riferita all’accordo di
programma relativo al progetto per insediamenti produttivi "Consorzio
San Marco s.r.l." approvato con il decreto P.G.R. 13.9.2001
n.461), nonché n.8476 del 24.7.2001 e determina n.211 del
23.10.2001 (riferite all’accordo di programma relativo al progetto
per insediamenti da parte del "Consorzio Sviluppo Murgiano"),
sono illegittime per violazione di legge.

Peraltro, le motivazioni addotte a
sostegno di ciascuna delle predette decisioni assunte sono decisamente
errate.

Nella nota n.7567 del 2.7.2001, infatti,
il Dirigente dell’Assessorato Ambiente — Settore Ecologia,
afferma che l’intervento di che trattasi non risulta ricompreso
"per tipologia dimensionale" negli elenchi allegati
alla l. reg. 12.4.2001 n.11.

L’eccezione è pretestuosa
e denota a chiare lettere lo sviamento dell’azione amministrativa.

Il predetto Dirigente omette, infatti,
di considerare che gli interventi di cui agli accordi di programma
in questione, comportanti la realizzazione di ben 11 stabilimenti
industriali
, distano pochi chilometri dagli interventi di cui
agli accordi di programma per il Consorzio Sviluppo Murgiano, comportanti
la realizzazione di altri 34 stabilimenti industriali.

Sicchè è "farisaico"
affermare che, per le sue dimensioni, il progetto presentato dal
Consorzio San Marco non rientra nell’elenco delle opere assoggettabili
a V.I.A., ove si tenga conto che gli 11 stabilimenti industriali
previsti nel predetto progetto, distano solo pochi chilometri dai
34 stabilimenti industriali compresi nel progetto presentato dal
Consorzio Sviluppo Murgiano; ed inoltre che, complessivamente,
i 45 accordi di programma occupano ben 70 ettari dell’area
naturale protetta
.

Ora, se si tiene conto che la valutazione
di impatto ambientale ha "lo scopo di assicurare che, nei
processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento,
e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata,
siano perseguiti la protezione ed il miglioramento della qualità
della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva
degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità
delle specie, l’impiego di risorse rinnovabili, l’uso
razionale delle risorse
" (cfr. art. 1, comma 2°
della l. reg. 12.4.2001 n.11), ognuno vede che, per decidere se
un progetto sia o meno sottoponibile alla procedura V.I.A., lo stesso
non può essere "singolarmente" considerato, bensì
deve essere esaminato nel contesto dell’ambiente ove le opere
devono essere realizzate.

Diversamente opinando si eluderebbe
il disposto della legge e ne verrebbe frustrata la sua "ratio"
perché, basterebbe scindere un intervento in altri di più
modeste dimensioni, per sottrarsi alla procedura di V.I.A.

Parimenti illegittima è la
nota n.8476 del 24.7.2001 relativa al progetto presentato dal Consorzio
Sviluppo Murgiano, nonché la successiva determina n.211 del
23.10.2001, nella quale ultima il Dirigente del Settore, pur essendosi
posto il problema che, nelle vicinanze dell’area prescelta
per gli interventi da parte del Consorzio Sviluppo Murgiano "sono
previsti altri interventi singoli, e a 4 Km in linea d’area,
in località Curtaniello, un accordo di programma del Consorzio
"San Marco" formato da un insediamento di undici opifici,
per una superficie di 8 ha, il cui impatto andrebbe inevitabilmente
a sommarsi all’interno di cui all’oggetto
",
ha tuttavia concluso, senza alcuna valida e plausibile ragione,
che gli interventi stessi, non determinando "un impatto diretto
e significativo sulla conservazione della specie ed habitat di interesse
comunitario" sono esclusi dalla applicazione della V.I.A.

Sennonché, gli accordi di programma
relativi al Consorzio Sviluppo Murgiano, anche se da soli considerati,
occupano una estensione di 60 ha di gran lunga maggiore di quella
prevista nell’allegato B3 di cui sopra.

Pertanto, sussistendo i presupposti
normativi previsti dalle citate disposizioni di legge per la procedura
di valutazione di impatto ambientale e non essendo la relativa scelta
affidata al potere discrezionale della amministrazione, a
tacer
d’altro e senza entrare nel merito delle "discutibilissime"
valutazioni dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, i
provvedimenti impugnati, (che graziosamente esonerano i progetti
di cui trattasi dalla V.I.A., forse al solo scopo di accelerarne
la realizzazione per fini non conformi all’interesse pubblico),
sono illegittimi.

6 — Violazione e malgoverno
art.4 della l. reg. 12.4.2001, n.11; violazione e malgoverno art.5
del D.P.R. n.357/1997. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sviamento dell’azione amministrativa.

L’art.4, comma quarto della l.
reg. n.11 del 12.4.2001 dispone, come è noto, che:

"I progetti per la realizzazione
di interventi e di opere identificati nell’allegato B, ripartito
negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di V.I.A.,
se ricadono in zone di protezione speciale o in siti di importanza
comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono soggetti
alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art.
5 del D.P.R. n.357/97".

Alla stregua della predetta disposizione,
pertanto, non par dubbio che gli accordi di programma relativi al
Consorzio San Marco, inopinatamente esclusi dalla V.I.A., dovessero
perlomeno, ed in subordine, essere sottoposti alla procedura di
valutazione di incidenza ambientale dal momento che il sito "Alta
Murgia"
, nel cui interno ricadono le aree prescelte per
la realizzazione degli interventi di tutti i 45 accordi di programma
approvati con i decreti P.G.R. impugnati, è stato designato
quale Z.P.S. (Zona a Protezione Special) nonché S.I.C. (Sito
di Importanza Comunitaria) e, per tali caratteristiche è
stato inserito nell’elenco delle zone di protezione speciale
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato
con D.M. 3.4.2000
.

Ebbene, non si comprende per quale
arcana ragione il Dirigente del Settore Ecologia dell’Assessorato
Regionale all’Ambiente — travisando la stessa lettera
della legge – abbia ritenuto, invece, nella nota del 2.7.2001 n.7567,
che il progetto presentato dal Consorzio San Marco debba ritenersi
escluso dalle procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 8.9.1997
n.357.

7 — Eccesso di potere per
erroneità della motivazione addotta. Violazione della Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE del 2.4.1979. Insufficiente istruttoria.

Palesemente priva di ogni logica motivazione
e sicuramente non conforme alla situazione dei luoghi è poi
la nota n.8476 del 24.7.2001, relativa agli interventi del Consorzio
Sistema Murgiano, nella quale il Dirigente del Settore Ecologia,
pur dando ampio atto del particolare valore, sotto il profilo paesaggistico,
del sito ove sono ubicati gli interventi, esprime parere favorevole
escludendo la incidenza ambientale, per la seguente considerazione:
"la carta degli habitat e di uso del suolo, hanno fatto rilevare
come l’area interessata dall’intervento sia occupata quasi
esclusivamente da seminativi e solo in minima parte da vegetazione
naturale"; sicché l’opera progettata "non
determina un impatto diretto e significativo sulla conservazione
della specie ed habitat di interesse comunitario".

Sennonché, a tal riguardo,
appare sufficiente rilevare che l’intervento di cui trattasi
si estende su un’area di ben 60 ha, posta a ridosso di un
bosco nonché ad immediato confine di altra vasta area destinata
dal vigente P.R.G. a rimboschimento come si evince dalle tavole
di piano allegate.

I predetti elementi, assolutamente
non presi in considerazione, o comunque sottovalutati dall’Assessorato
Regionale (che — contraddicendo quanto poco prima affermato
nella stessa nota n.8476 del 24.7.2001, circa la presenza nella
zona in questione di "rilevanti specie ed habitat di interesse
comunitario, ed anche prioritario", esclude qualsiasi incidenza
ambientale) inducono a ritenere che l’Autorità in questione
abbia fatto un uso non corretto del proprio potere, quantomeno
per il fatto che il progetto sul quale esprimere il parere non è
stato valutato sulla base di un esame complessivo dei dati salienti
della zona in cui l’area interessata dall’intervento si
inserisce.

A tal riguardo sia sufficiente considerare
che la direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2.4.1979, in virtù
della quale il sito in questione è stato inserito nell’elenco
delle Z.P.S. e S.I.C., espressamente dispone all’art. 4, comma
4 che "gli stati membri cercheranno di prevenire l’inquinamento
o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione
".
Donde si ricava il principio logico e generale che, per esaminare
la sussistenza o meno della incidenza ambientale, non è sufficiente
esaminare il singolo intervento, ma è necessario che quest’ultimo
sia valutato nell’intero contesto dell’area in cui è
inserita.

Peraltro il parere dell’Assessorato
non è affatto motivato in ordine ai singoli elementi di
cui deve essere composta la relazione che il proponente il piano
deve produrre ai sensi del comma 4, all. G art. 5 del D.P.R. n.357/97.

Nel predetto allegato, infatti, si
prescrive che le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere
descritte
con riferimento tra l’altro, in particolare,
"alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
alla produzione di rifiuti; all’inquinamento o disturbi ambientali;
al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie
usate
".

Ebbene, non risulta quale sia il contenuto
della relazione che i proponenti il piano hanno presentato; tuttavia
la determina regionale evita accuratamente di dare atto dei predetti
elementi e non fornisce motivazione alcuna in ordine agli stessi,
limitandosi ad affermare, del tutto sbrigativamente che: "l’area
interessata dall’intervento è occupata quasi esclusivamente
da seminativi e solo in minima parte da vegetazione naturale"
,
quasi che, agli effetti della incidenza ambientale, la presenza
di vegetazione sia l’unico elemento da prendere in considerazione.

7 — Violazione dell’art.
4.01 e seguenti del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il Paesaggio) approvato con deliberazione G.R. 15.12.2000 n.1748).

Il territorio interessato dagli interventi
in questione, rientra nell’ambito territoriale esteso di cui
al P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio), approvato
con deliberazione G.R. n.1748 del 15.12.2000; ed inoltre è
stato definito dallo stesso piano "valore distinguibile <C>
laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo,
con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Ebbene, l’art. 4.02 — Titolo
IV del predetto P.U.T.T. (che definisce opere di rilevante trasformazione
territoriale quelle derivanti dalla "infrastrutturazione del
territorio" tra le quali rientrano quindi quelle di cui trattasi)
dispone che qualora queste non siano soggette a Valutazione di Impatto
Ambientale, il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente
descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia
integrato con lo "Studio di impatto paesaggistico" di
cui all’art.4.01, per la dimostrazione della loro utilità
e della giustezza della allocazione proposta; nonché sia
sottoposto alla "verifica di compatibilità paesaggistica"
(art. 4.03) e ottenga la "attestazione di compatibilità
paesaggistica" (art. 5.04).

Sicché, nella ipotesi dovesse
ritenersi che gli interventi di cui trattasi non siano sottoponibili
alla procedura di V.I.A., resterebbe l’obbligo di osservanza
del citato art.4.02, completamente disatteso nella fattispecie.

P.Q.M.

si chiede l’annullamento degli
atti impugnati ed in epigrafe indicati con ogni pronunzia consequenziale.

Bari, 19 Novembre 2001

Avv. Silvia Lioce

Tetro Mercadante. Ipotesi di soluzione.

Al Sig.Presidente del Consorzio
Teatro Mercadante

geom.Paolo Simone
via Liguria,22
70022 ALTAMURA

Ai sigg.ri Consorziati
c/o il Presidente Consorzio Teatro Mercadante

E, p.c.
Ai sigg.ri Capi Gruppo Consiliari
Al sig.Presidente del Consiglio Comunale
Ai sigg.Consiglieri Comunali
Al sig. Presidente e Componenti della Commissione Consiliare
Cultura
Al sig.Presidente della Consulta Generale delle Associazioni
Al prof Avv.Franco Gagliardi Lagala
(Fax 080/5235588)
Alla dott.ssa Domenica Anelli- Responsabile del procedimento

Ai Mezzi di Informazione

 

Oggetto: Tetro Mercadante. Ipotesi di soluzione.


Questa Amministrazione è
impegnata ad individuare una soluzione definitiva e legittima
all’ormai decennale problema del recupero alla pubblica fruizione
del Teatro Mercadante, patrimonio culturale di rilevante ed indubbio
interesse storico ed artistico.

Pur essendo in itinere un procedimento
ablatorio avviato ex art. 91 T.U. 29 ottobre 1999 n. 490, a seguito
di decisione unanime del Consiglio Comunale, non si ritiene trascurabile
la possibilità di addivenire ad una definizione bonaria
della questione.

Soluzione auspicata dallo stesso
prof. avv. Franco Gagliardi Lagala, che, incaricato dal Comune
di Altamura di prestare assistenza legale alla procedura espropriativa
dell’immobile de quo, con lettera del 6/04/2000 indirizzata
all’avv. Raffaele Caso, allora Presidente del Consorzio,
evidenziava come una sinergia tra il Consorzio ed il Comune che
si traduca in atti formali produrrebbe sicuramente vantaggi per
la collettività, e recupererebbe appieno l’autentico
spirito che informò la nascita del Consorzio.

È di tutta evidenza come
la procedura espropriativa, certamente comportebbe gravosi oneri
per la collettività stessa cui sottrarrebbe risorse e non
determinerebbe, di converso, alcun beneficio patrimoniale diretto
per il singolo consorziato. Comunque, ove non si addivenisse in
tempi ragionevoli a tale auspicata definizione bonaria, suo malgrado,
l’Amministrazione Comunale che rappresento, esprime la ferma
intenzione di definire la procedura ablatoria avviata.

Alla
luce di tali premesse si sottopone alla Sua attenzione una ipotesi
di soluzione, articolata con indiscussa competenza, sulla base
di una pregevole analisi storico-giuridica della "vita"
del Teatro Mercadante, dall’avv. Vincenzo Colonna, Consigliere
Comunale e componente della Commissione Consiliare Cultura.

Si ritiene che detta ipotesi di
soluzione, che si presenta formalmente come proposta dell’Amministrazione
Comunale, sia meritevole di esame e valutazione da parte del Consorzio
da Lei rappresentato, che potrà determinarsi in merito,
e rappresentare la propria posizione nell’incontro a tenersi
mercoledì 5 Dicembre c.a. alle ore 17,00 presso la sala
Consiliare del Palazzo di Città.

In attesa di incontrarla l’occasione
è gradita per porgere distinti saluti.

Altamura, 21/11/2001

 





Il Sindaco

(avv
.Rachele Popolizio
)






Accordi di Programma: nuovi sviluppi. Come se nulla fosse successo?!!

* * *

Gazzetta del Mezzogiorno del l’11 agosto 2001.

Via libera dalla Giunta regionale nell’ultima
seduta pre-ferie

Nuovi aiuti alle imprese con i Por e gli "accordi"

Numerosi gli argomenti trattati nell’ultima seduta
di Giunta regionale prima della pausa estiva. Tra questi i provvedimenti relativi
ai P.o.r.; nove Accordi di programma più l’approvazione del Piano regolatore
di San Vito dei Normanni per quanto concerne l’Urbanistica; l’approvazione del
Piano regionale per il diritto allo studio; il sì al Programma regionale
per l’Imprenditoria femminile.

(…)

Accordi di programma

Comune di Noci. Ditta Effeservice srl. Realizzazione
di una struttura turistico-alberghiera. Dieci le Unità lavorative previste.

Comune di Taurisano. Ditta Confestir srl. Accordo
di programma per la realizzazione di un opificio artigianale per il confezionamento
di capi di maglieria e stireria. Trentacinque le unità lavorative previste.

San Ferdinando di Puglia. Ditta Maffione Leonardo.
Realizzazione di una struttura turistico-alberghiera. Undici le Unità
lavorative previste.

Comune di Altamura. Ditta Murex Salotti. Realizzazione
di un capannone industriale. Venti le unità lavorative nuove che si aggiungono
alle dieci esistenti.

Comune di Altamura. Ditta Divani e Poltrone, Ampliamento
di un opificio. 14 i nuovi addetti.

Comune di Altamura. Ditta Loiudice srl. Realizzazione
di un opificio industriale. 18 i nuovi addetti previsti.

Comune di Altamura. Ditta Quattromini. Realizzazione
di un opificio industriale. 14 le unità lavorative previste.

Comune di Altamura. Ditta Fibertex. Realizzazione
di un opificio industriale. 14 i nuovi posti previsti.

Comune di Altamura. Ditta Maxima. Realizzazione
di un opificio industriale. 10 i nuovi posti previsti.

Altri tre provvedimenti, sempre relativi ad Altamura,
riguardano concessioni di parere paesaggistico, sempre relativi alla realizzazione
di insediamenti industriali.

Nello specifico, riguardano le ditte: Future line
Italia, Consorzio sviluppo murgiano ed il Consorzio San Marco.

Sì della Giunta anche al Piano Regolatore
generale di San Vito dei Normanni, modificata così come da parere del
Comitato Urbanistico Ristretto.

___

Gazzetta del Mezzogiorno dell’11 agosto
2001.

Dopo il decreto sarà possibile trasformare
il suolo agricolo in industriale

Accordi di programma, ok dalla Regione

Via libera ai due consorzi che raggruppano
cinquanta aziende

ALTAMURA. – Per la Regione Puglia
il caso-Altamura è chiuso. La giunta ha infatti sbloccato gli accordi
di programma dando il via libera sia ambientale che urbanistico ai due consorzi
che raggruppano circa una cinquantina di aziende, in gran parte salottifici.
Ma sulla questione è ancora aperta un’inchiesta della magistratura. Ed
incombe anche la scadenza di alcuni finanziamenti.

Dove eravamo rimasti. Gli accordi di programma,
alias "legge 34", sono uno strumento urbanistico che trasforma un
suolo agricolo in produttivo-industriale. Ad Altamura c’è stato un massiccio
ricorso tanto da sollevare una "guerra" sulle aree industriali. Così,
dopo l’approvazione in consiglio comunale di ben 73 progetti per capannoni ed
opifici in zona agricola, l’apertura di un’inchiesta giudiziaria e la richiesta
da parte della Regione di nuova documentazione hanno frenato tutto l’iter che
ormai si trascina da tre anni. Nel frattempo un paio di imprenditori, disperati,
hanno rinunciato ai progetti e sono andati ad acquistare suoli industriali fuori
Altamura. E, peggio, sono in scadenza molti finanziamenti (legge "488"
e Patto territoriale).

Dopo un lungo peregrinare per uffici gli imprenditori
hanno integrato la documentazione richiesta. E, ieri, dopo giorni di trepidazione,
le carte sono sbarcate nell’agenda fittissima della giunta regionale.

L’esito lo racconta Antonio Traetta, presidente
del "Consorzio San Marco", che unisce 11 aziende che hanno fatto ricorso
agli accordi di programma (l’altro Consorzio, più numeroso, è
lo "Sviluppo Murgiano" con 34 aziende e, come il "San Marco",
prevede insediamenti in via Bari, nei pressi della strada statale 96). "Sono
quasi commosso e finalmente sollevato – spiega, facendo trapelare i difficili
quarti di luna del periodo recente – perché sono tre anni che aspettiamo
questo momento".

Cioè? "La Regione – continua Traetta
– ha approvato i progetti dei Consorzi sia sotto il profilo ambientale che sotto
quello ambientale. Questo significa che l’iter burocratico è chiuso e
manca solo l’emissione del decreto definitivo che sarà questione di giorni.
Si chiude quindi il ciclo terribile e si apre una fase nuova. Ma c’è
ancora del lavoro da fare anche per evitare che si perdano dei finanziamenti".
Un altro punto a favore: la nuova amministrazione comunale ha lanciato segnali
di apertura su queste procedure quasi al capolinea.

Non bisogna dimenticare, però, che su tale
questione è aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica per presunte
illegittimità, con tanto di sequestro di carte e pratiche al Comune.
Che ora, invece, sarà chiamato a rilasciare le concessioni edilizie.
L’ultimo, sospirato, passo. (Onofrio Bruno)

___

Gazzetta del Mezzogiorno dell’11 agosto 2001.

Il Comune presenta una richiesta al Cipe

I fondi sono in bilico chiesta una proroga

ALTAMURA. – Un tentativo per non perdere
i soldi c’è già. Il Comune, insieme alla società "Murgia
Sviluppo", soggetto attuatore del Patto territoriale murgiano, ha presentato
una richiesta al CIPE, il Comitato interministeriale del Ministero del Tesoro,
per una proroga alla scadenza dei finanziamenti del Patto territoriale. Sì.
Perché questi fondi, in banca già da quasi due anni e ancora inattivi,
spirano il 4 settembre. Tra meno di un mese. Una ventina di aziende rischia
di perdere le agevolazioni statali. E a rischio per il Comune 7 miliardi per
infrastrutture industriali.

Come si comporterà l’amministrazione di
centrosinistra? "Su questi provvedimenti – dice il vicesindaco Claudio
Biandolino
– saremo inflessibili nella fase successiva, per verificare la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Ora, invece, l’iter sta
procedendo e non saremo noi a chiudere la porta. Siamo comunque cauti perché
gli atti sono sotto sequestro". La decisione della Regione è stata
molto apprezzata dall’ex assessore Michele Colonna: "Vuol dire che
molto di quel che si è detto contro gli accordi di programma e sul mancato
rispetto dell’ambiente non era vero. E’ la conclusione del lavoro avviato dal
mio assessorato. Ed ora? In attesa di conoscere le determinazioni della magistratura,
è bene che il Comune si prepari per dare le concessioni". (o.br.)

* * *

NotizieOnline (www.notizie-online.it) del 10 e 11 agosto
2001.

ACCORDI DI PROGRAMMA, IMPRENDITORI ALLA REGIONE PER SBLOCCARLI.
SVILUPPI?

Altamura – Puglia / Economia / 10-08-2001 / 12:51:04

E’ ripartito il treno dei 73 accordi di programma.
Negli ultimi giorni si è registrata una frenetica attività alla
Regione Puglia su sollecitazione degli imprenditori coinvolti nel Patto territoriale
Sistema Murgiano che rischiano di perdere decine di miliardi di finanziamenti
se entro settembre non avranno realizzato i capannoni. Dagli assessorati all’Urbanistica
ed all’Ambiente sono giunte rassicurazioni ma l’attività del governo
regionale sta per staccare la spina per il periodo estivo. Anche questa mattina
una delegazione di imprese è a Bari per accelerare l’iter che, dopo la
farraginosa successione di adempimenti burocratici in materia ambientale ed
urbanistica, comunque sta procedendo. Ma incombe appunto il rischio della sospensione
delle attività regionali per ferie. Il visto della Regione è l’ultimo
ostacolo: la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sancisce la trasformazione
d’uso del suolo da agricolo ad industriale. Ce la faranno gli accordi di programma
prima delle ferie? (Onofrio Bruno)

REGIONE, PORTATI IN GIUNTA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Altamura – Puglia / Economia / 10-08-2001 / 18:28:25

Sono stati portati in giunta regionale gli accordi
di programma relativi ad insediamenti industriali in zona agricola. Sul tavolo
sono ancora 72 i provvedimenti che hanno bisogno dell’ok per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale mentre è delle scorse ore l’approvazione del
primo dei 73, riguardante l’industria tessile Annette Maison. La giunta,
a quanto pare, non avrebbe ancora preso in considerazione gli altri perché
è molto fitta l’agenda dei lavori. Dunque, gli accordi sono stati sbloccati,
almeno dal punto di vista burocratico. Ma si rischia un ulteriore rinvio. E
la scadenza incombe: per le aziende finanziate dal Patto territoriale Sistema
Murgiano c’è tempo fino al 4 settembre per attivare i fondi.

Intanto hanno ottenuto l’ok dall’assessorato all’ambiente
i Consorzi San Marco e Sviluppo Murgiano, che raggruppano quasi una cinquantina
delle aziende che hanno attivato lo strumento della “legge 34”. (Onofrio
Bruno
)

SBLOCCATI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA. PER LA REGIONE CASO CHIUSO

Altamura – Puglia / Economia / 10-08-2001 / 20:11:55

La Regione dice sì agli accordi di programma.
Si è sbloccata la questione relativa agli insediamenti industriali ad
Altamura in zone agricole. Dopo l’ok ambientale, è arrivato anche il
via libera urbanistico per il Consorzio Sviluppo Murgiano e per il Consorzio
San Marco che insieme raggruppano una cinquantina di aziende che hanno fatto
ricorso alla “legge 34”. E’ quindi scattato, a breve giro, anche il disco verde
della giunta regionale che quindi chiude il caso-Altamura (su cui, com’è
noto, è in corso anche un’inchiesta della magistratura). Il sì
della giunta è arrivato anche per altre 4 aziende (i nomi delle aziende
non sono stati comunicati), non comprese nei Consorzi.

L’approvazione in giunta comporta l’emissione
del decreto definitivo. Restano fuori ancora una ventina di aziende. La questione
comincia quindi a riscriversi. (Onofrio Bruno)

LEGGE 34, IMPRENDITORI SODDISFATTI. MA C’È
ANCORA L’INCHIESTA GIUDIZIARIA

Altamura – Puglia / Economia / 11-08-2001 / 12:27:04

Il via libera della giunta regionale ieri al Consorzio
San Marco ed al Consorzio Sviluppo Murgiano è motivo di soddisfazione
per gli imprenditori dopo tanto peregrinare burocratico. Sono quasi tre anni
che l’iter va avanti. E dire che sarebbe stato più snello di tanti altri.
A frenare la procedura, com’è noto, sono stati i problemi legati alla
vincolistica a cui sono sottoposte le aree agricole che saranno trasformate
in produttive (Piano urbanistico territoriale, Sito di importanza comunitaria,
Zona protezione speciale).

Dunque, ora, dei famosi 73 accordi di programma
approvati in consiglio comunale il 27 dicembre scorso, già una sessantina
hanno avuto il sì dalla Regione. Manca solo l’emissione del decreto,
cioè la firma del governatore Fitto, per produrre efficacia (la variante
al Piano regolatore generale con cui queste zone si trasformano in industriali).
L’amministrazione ha lanciato segnali di apertura: a questi 73 non chiuderà
la porta (per gli altri in corso la maggioranza non ha ancora preso decisioni).

Ma c’è ancora l’inchiesta della Procura
della Repubblica, aperta da alcuni mesi. In Municipio tutte le carte della “34”
sono state sequestrate. Il Comune è quindi sprovvisto della documentazione.
Riuscirà a rilasciare le concessioni edilizie in tempo utile? Non bisogna
dimenticare che i finanziamenti del Patto territoriale scadono il 4 settembre.
(Onofrio Bruno)

DEPOSITO NAZIONALE DEI MATERIALI RADIOATTIVI SULLA MURGIA?



Il seguente Ordine
del Giorno è stato proposto dal consigliere comunale
Enzo Colonna (indipendente del gruppo dei Democratici di Sinistra)
ed è stato approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale di Altamura nella seduta del 27 luglio 2001.


________

Il Consiglio Comunale di Altamura,

premesso che

  • in Italia, dopo la decisione di rinunciare definitivamente
    al nucleare da fissione come fonte energetica, si è posto
    il problema della definitiva messa in sicurezza dei rifiuti
    radioattivi
    e dello smantellamento degli impianti nucleari;
  • nel novembre 1997, il Ministro Bersani assunse
    l’impegno della costituzione di un tavolo. fra tutti gli attori
    interessati alla dismissione degli impianti nucleari in Italia
    per la definizione di un Piano di azione comune per la gestione
    degli esiti del nucleare;
  • ad aprile 1998 lo stesso Ministro ha proposto
    al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
    delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’attivazione di un
    percorso partecipativo che permettesse una scelta concertata del
    sito e che consentisse la partecipazione delle Autonomie locali,
    sulla base di una corretta e completa informazione, scientificamente
    fondata, in quanto la disponibilità di un sito nazionale
    di smaltimento e deposito dei rifiuti radioattivi costituiva l’elemento
    essenziale e condizionante per la realizzazione del Piano. La
    proposta doveva concretizzarsi in un accordo di programma da stipularsi
    nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;
  • nel luglio 1998 il Ministro ha istituito
    il “Tavolo Nazionale per la gestione degli esiti del nucleare”,
    composto da Governo, Regioni, UPI, ANCI, Organizzazioni Sindacali
    CGIL, CISL e UIL nazionali e di categoria, ENEL, ANPA ed ENEA,
    con il quale è stata avviata una fase di concertazione
    strategica sulle iniziative conseguenti alla chiusura del nucleare
    e sono state promosse le condizioni necessarie all’attuazione
    delle fasi operative della corretta gestione dei rifiuti radioattivi
    Al completamento della fase informativa, il Ministero dell’industria
    si attende che le regioni o gli enti locali possano manifestare
    un eventuale interesse a mettere a disposizione del Paese un sito
    che risponda, in via preliminare, ai requisiti di sicurezza necessari
    alla realizzazione di un centro di smaltimento;
  • a febbraio 1999, il Ministro Bersani durante
    un’audizione da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta
    sul ciclo dei rifiuti si impegnò a presentare, entro 5-6
    mesi, un piano di gestione degli esiti del nucleare, anticipando
    già nella riunione alcuni punti sui quali si erano già
    consolidate opinioni certe;
  • a marzo 1999 è stato pubblicato il
    decreto legislativo n. 79 che ha dato attuazione alla direttiva
    96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia
    elettrica. Il decreto all’art. 13 prevede che l’ENEL costituisca,
    fra l’altro, una “Società per lo smaltimento delle centrali
    elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile
    e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio
    con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica,
    possono anche acquisirne titolarità”. Tale società,
    denominata SoGIN, è stata costituita a luglio 1999 e ad
    essa sono state conferite le quattro centrali elettronucleari
    ENEL, le risorse finanziarie accantonate nei fondi previsti a
    suo tempo per fare fronte ai futuri costi del decommissioning
    e della chiusura del ciclo del combustibile;
  • il 4 novembre 1999 è stato approvato
    l’Accordo di programma Stato-Regioni e Province autonome di Trento
    e Bolzano riguardante la definizione e l’allestimento di
    alcune misure volte a promuovere la gestione in sicurezza dei
    rifiuti radioattivi prodotti in Italia, nel cui ambito è
    anche previsto un percorso partecipativo, trasparente e consensuale
    per arrivare ad individuare e selezionare un sito per la realizzazione
    del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi;
  • il 14 dicembre 1999 è stato presentato
    il Piano per la gestione degli esiti del nucleare in Italia, ‘Documento
    di Indirizzi Strategici’, che il Ministro dell’Industria
    intende portare all’approvazione del Governo e del Parlamento,
    affinché, pur nei loro ruoli diversi, affrontino la sistemazione
    della eredità del nucleare con assunzione delle conseguenti
    responsabilità e decisioni. Il documento riporta gli obiettivi
    da conseguire, le risorse finanziarie necessarie e gli strumenti
    normativi e di gestione da adottare;
  • il 16 dicembre 1999 è stato costituito
    presso la Conferenza Stato — Regioni un Gruppo di lavoro
    composto da sette membri (designati dalle amministrazioni centrali
    e dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
    autonome) con il compito di sottoporre alla Conferenza stessa
    "un documento contenente: a) lo stato dell’arte
    degli studi e delle ricerche prodotti in ordine alla localizzazione
    e realizzazione del deposito, con eventuale prospettazione dei
    punti critici e degli argomenti di approfondimento; b)
    le proposte inerenti: le iniziative di informazione e gli strumenti
    di confronto e coinvolgimento delle popolazioni e degli Enti Locali;
    le procedure per la scelta del sito e gli strumenti di raccordo,
    con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione
    strutturali e/o funzionali, che consentano la collaborazione e
    l’azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di
    amministrazione, con evidenziazione delle soluzioni atte ad assicurare
    una maggiore semplificazione ed efficacia dell’azione amministrativa;
    le soluzioni e gli strumenti volti a promuovere e realizzare le
    condizioni per l’armonico inserimento del deposito nel contesto
    territoriale circostante";
  • tale Gruppo di lavoro avrebbe dovuto concludere
    le proprie attività entro luglio 2000 ma — si è
    appreso dalla risposta fornita il 13.03.2001 dall’allora
    Ministro dell’Industria Enrico Letta all’interrogazione
    4-25621 presentata dall’On.le Zaccheo – essendo "risultata
    l’istruttoria richiesta più complessa ed impegnativa di
    quanto previsto in sede di approvazione dell’accordo di programma
    si è deciso, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di prorogare
    la durata dell’incarico fino a marzo 2001".

 

Rilevato altresì che

  • già all’inizio degli anni ’90
    presso "l’allora ENEA-DISP, un gruppo di qualificati
    specialisti ha svolto una indagine preliminare sui siti del demanio
    militare, allo scopo di verificare, in tale ambito, l’esistenza
    di siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito centralizzato
    nazionale di smaltimento definitivo dei rifiuti a media e bassa
    attività e a media-breve vita media. Dallo studio effettuato,
    che ha comportato anche indagini in situ mediante prelievi e carotaggi,
    sono risultati potenzialmente candidabili un sito nell’Italia
    meridionale e, in via subordinata, un sito nell’Italia centro-settentrionale"
    (così si legge nell’Appendice 2 del Documento
    di "Indirizzi Strategici per la gestione degli esiti del
    nucleare" elaborato dal Ministero dell’Industria e diffuso
    il 14 dicembre 1999, 0, 0);
  • nella seduta del 23 giugno 2000, rispondendo
    alla interrogazione 3-03260 presentata dal Senatore Prof. Ferdinando
    Pappalardo in ordine alla prevista installazione di un deposito
    di scorie radioattive nel territorio della Murgia barese, il Sottosegretario
    di Stato per l’industria, il commercio e l’artigianato e per il
    commercio con l’estero Senatore Passigli ha riconosciuto che l’ENEA
    ha eseguito nel recente passato uno studio di fattibilità
    volto alla individuazione di un sito idoneo ad ospitare un deposito
    di rifiuti radioattivi, prendendo in considerazione "due
    siti del demanio militare, uno in provincia di Piacenza e uno
    in provincia di Bari, nel territorio della Murgia", anche
    se ha subito dopo affermato che "detti siti non sono stati
    presi in considerazione in quanto il primo è di estensione
    troppo limitata mentre, nel secondo, è in uso un deposito
    militare";
  • nel corso del 1996 l’ENEA ha costituito
    una Task Force per individuare il sito nazionale di deposito
    dei rifiuti radioattivi; in particolare l’Ente è stato
    incaricato di intraprendere le azioni di natura sitologica e progettuale
    dirette all’individuazione e alla caratterizzazione di uno o più
    siti idonei ad ospitare il centro di deposito ed alla definizione
    concettuale del sistema ingegneristico. La priorità assegnata
    alla task force è stata quella di avviare le azioni
    preliminari, volte alla scelta del sito nel quale realizzare le
    strutture necessarie allo smaltimento dei rifiuti radioattivi
    di media e bassa attività;
  • dal "Documento su una strategia d’intervento
    per la disattivazione degli impianti nucleari e per la sistemazione
    dei rifiuti radioattivi di media e bassa radioattività,
    inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari"

    approvato dalla ‘Commissione parlamentare d’inchiesta
    sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
    connesse
    ’ il 29 aprile 1999, si evince che "a
    tutt’oggi la task force ha svolto le seguenti attività:
    1) completamento ed analisi critica dell’inventario nazionale
    di rifiuti e materiali destinati al sito di smaltimento, al fine
    di acquisire i dati per il dimensionamento del centro di deposito;
    2) elaborazione di un progetto concettuale per l’individuazione
    di un sito di smaltimento proponibile, sulla base delle caratteristiche
    qualitative e quantitative dei rifiuti italiani [il lavoro è
    stato commissionato all’agenzia francese ANDRA (Agenzia nazionale
    per i rifiuti radioattivi), che ne ha verificato l’adattabilità
    a due siti italiani indicati dall’ENEA]; 3) avvio di uno studio
    di performance assessment, avente per oggetto l’individuazione
    e l’applicazione di una metodologia di calcolo per la valutazione
    del comportamento ai fini del contenimento della radioattività,
    di un sistema di strutture modulari e del sito relativo nelle
    condizioni di esercizio normale ed in quelle incidentali; 4) caratterizzazione
    più dettagliata diretta a meglio definire le caratteristiche
    geochimiche ed idrogeologiche, antropiche, climatiche, eccetera,
    al fine di disporre di dati più precisi per la valutazione
    quantitativa di performance assessment e, quindi, meglio
    qualificare il programma ed il modello di calcolo. Inoltre la
    task force sito dell’ENEA ha messo a punto un sistema informativo
    geografico, SIG, riferito all’intero territorio nazionale per
    l’individuazione di siti potenzialmente idonei allo smaltimento
    di rifiuti a bassa e media radioattività. Il metodo si
    avvale di un sistema multiparametrico a punteggi e pesi che vengono
    assegnati alle diverse caratteristiche del sito. La caratteristica
    maggiormente valorizzata è quella socioeconomica: uso del
    suolo, distribuzione e densità della popolazione, vie di
    comunicazione. Le altre caratteristiche che attengono alla valutazione
    della sicurezza, sia a breve che a medio e lungo termine, sono:
    la quota, la pendenza, la precipitazione, le caratteristiche idrogeologiche,
    la sismicità. La metodologia adottata che può essere
    rivisitata ha permesso di assegnare ad alcune regione del centro
    e del sud dell’Italia (con esclusione delle isole) la classe di
    idoneità alta. Le stesse regioni presentano anche caratteristiche
    litologiche di tipo argilloso, marnoso o argilloso/marnoso di
    notevole interesse tecnico";
  • il Documento di "Indirizzi Strategici per
    la gestione degli esiti del nucleare"
    elaborato dal Ministero
    dell’Industria e diffuso il 14 dicembre 1999 informa
    che "il quantitativo totale dei rifiuti radioattivi italiani,
    inclusi quelli derivanti dal completo smantellamento di tutte
    le installazioni nucleari dismesse, è stimato attualmente,
    in forma condizionata, in circa 120-150.000 m3. La maggior parte
    di essi (circa il 98% in termini volumetrici) è costituita
    da quelli di bassa attività, o a vita breve (II categoria).
    Per questo tipo di rifiuti lo smaltimento avviene in tutto il
    mondo mediante il deposito definitivo in speciali strutture ingegneristiche
    (solitamente di superficie), localizzate in un sito con caratteristiche
    naturali e antropiche adeguate e custodito per periodi dell’ordine
    di qualche secolo… I rifiuti ad alta attività o a
    vita lunga (III categoria, secondo la classificazione italiana)
    sono costituti essenzialmente dai rifiuti ad alta attività
    vetrificati… Per questa tipologia di rifiuti, la soluzione
    presa in considerazione in tutto il mondo è lo smaltimento
    in speciali formazioni geologiche profonde che ne garantiscano
    l’isolamento dalla biosfera per periodi molto lunghi (migliaia
    di anni ed oltre). Il reperimento e la qualificazione di un sito
    simile richiede, oltre a investimenti ingenti, diversi decenni
    di studi e valutazioni, come dimostra il fatto che paesi con massicce
    produzioni di rifiuti a vita lunga (Francia, UK, USA) sono, nei
    casi più avanzati, ancora nella fase di costruzione di
    laboratori o impianti sperimentali sotterranei. La soluzione di
    breve-medio termine che si ritiene di adottare in Italia per questi
    rifiuti è lo stoccaggio temporaneo in strutture ingegneristiche
    di superficie". La conclusione, si legge nel medesimo Documento,
    è che "considerando la situazione logistica e l’inventario
    dei rifiuti italiani, le azioni da intraprendere con priorità
    riguardano: per i rifiuti di Seconda Categoria, la predisposizione
    di un deposito definitivo di tipo superficiale e quindi il reperimento
    di un sito adeguato per la sua localizzazione; per i rifiuti di
    Terza Categoria (includendo in essi anche i combustibili nucleari
    irraggiati non inviati all’estero per il ritrattamento), la predisposizione
    di una adeguata struttura ingegneristica per il loro immagazzinamento
    temporaneo (dell’ordine di alcune decine di anni), localizzata
    nello stesso sito di deposito definitivo dei rifiuti di Seconda
    Categoria";
  • lo stesso Documento di Indirizzi Strategici illustra
    le caratteristiche richieste per il deposito: "Il
    deposito definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa attività
    è costituito da un sistema di strutture ingegneristiche
    che assicurano un confinamento completo della radioattività.
    Oltre alle unità di deposito vere e proprie, un sito di
    questo tipo è destinato ad ospitare installazioni ausiliarie
    costituite da stazioni di condizionamento locale dei rifiuti,
    laboratori di analisi e controllo, sistemi remotizzati di movimentazione
    e trasporto, edifici di servizio e amministrativi, un centro accoglienza,
    locali per il personale, ecc. Il sito, per le sole esigenze del
    deposito dei rifiuti radioattivi, dovrebbe avere un’estensione
    di un centinaio di ettari. La superficie addizionale per l’installazione
    del sistema di immagazzinamento dei rifiuti di III categoria è
    dell’ordine di qualche ettaro, incluse le aree di servizio.
    Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche richieste,
    esse non sono particolarmente critiche, dato che l’isolamento
    totale dei rifiuti è assicurato dalle strutture artificiali.
    Sono tuttavia necessari alcuni prerequisiti di base che riguardano
    sia l’area geografica, nel suo complesso, che il sito stesso.
    Alcuni di questi sono necessari per dimostrare, nel Rapporto di
    Sicurezza che dovrà essere presentato all’autorità
    licenziante (MICA e ANPA), che il deposito è sicuro nel
    lungo periodo (almeno trecento anni) ed in tutte le condizioni
    normali e perturbate prese a base per il progetto.Come sopra indicato,
    depositi di questo tipo sono in realtà centri di attività
    tecnologiche connesse con la gestione e custodia dei rifiuti e
    sono compatibili con altri tipi di attività, in particolare
    tecnico-scientifica, che possa insediarsi in un sito e in un’area
    con le caratteristiche sopra viste. Essi possono in una certa
    misura costituire poli di sviluppo e persino di attrazione per
    un’area, come è avvenuto all’estero";
  • per la realizzazione del deposito, il Documento
    di Indirizzi Strategici ha previsto che venga rispettato il seguente
    programma temporale:
    • dichiarazione di eventuale interesse da parte
      degli Enti locali 06/2000
    • caratterizzazione dei siti proposti 06/2001
    • indicazione del sito da parte della Conferenza
      Stato-Regioni 12/2001
    • qualificazione del sito e preparazione del Rapporto
      di Sicurezza 06/2003
    • presentazione del Rapporto di sicurezza al Ministero
      dell’Industria 12/2003
    • autorizzazione e inizio della costruzione del
      deposito e avvio




interventi orientati sul territorio 06/2005



    • termine costruzione e interventi orientati sul
      territorio 06/2008
    • avvio dell’esercizio 12/2008
  • la "Task Force per il sito nazionale di
    deposito dei materiali radioattivi
    " operante presso l’Enea
    ha presentato nel novembre 2000 un primo rapporto che ha
    illustrato il Sistema Informativo Geografico (GIS) per l’individuazione
    di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito
    Nazionale dei Materiali Radioattivi. Le tecniche GIS (Sistema
    Informativo Geografico) agevolano l’analisi contestuale dei fattori
    e dei requisiti territoriali (superficie topografica, idrogeologia,
    vie di comunicazione, reticolo idrografico, distribuzione della
    popolazione, attività socioeconomiche, idrogeologia regionale,
    uso del suolo, sismicità, climatologia, ecc.). Tale analisi
    permette di individuare le aree sul territorio nazionale che rispondono
    ai principali requisiti fisici e di contesto territoriale per
    la localizzazione dell’impianto di progetto. La selezione
    avviene attraverso l’applicazione di una serie dei criteri
    di esclusione che sono stati preventivamente individuati in relazione
    al dettaglio dei dati disponibili. Il Sistema Informativo ha prodotto
    la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla scala
    1:200.000. Le aree in essa rappresentate sono attualmente oggetto
    di una ulteriore selezione (GIS di terzo livello) attraverso una
    estensione dei dati e un approfondimento delle analisi;
  • il risultato ottenuto dalle elaborazioni GIS di
    1° e 2° livello è rappresentato dalla Carta
    delle Aree Potenzialmente Idonee
    riportata nella Fig. 1. "Queste
    aree — si legge nel rapporto della Task Force – manifestano
    i requisiti fisici e territoriali che è stato possibile
    valutare attraverso l’applicazione dei criteri di esclusione
    esposti in precedenza. La potenziale idoneità risiede quindi
    nel fatto che su di essa non sono presenti condizioni sfavorevoli
    rispetto a ciò che è valutabile da analisi a scala
    regionale. La verifica della effettiva idoneità è
    oggetto delle attività ancora in corso". Nella Fig.
    1 sono riportate tutte le aree potenzialmente idonee: "queste
    hanno estensioni molto diverse e sono comprese tra 4 e 8700 ha;
    le aree con estensione inferiore a 300 ha non sono state considerate
    nella attuale fase di analisi (GIS 3) in quanto l’ordine
    di grandezza della superficie che dovrà essere occupata
    dagli impianti del deposito e dei suoi annessi è di 300
    ha; il numero totale delle aree individuate sul territorio nazionale
    è di 8107 per 330000 ha delle quali soltanto 214 superano
    l’estensione di 300 ettari… Le 214 aree selezionate
    sono ora oggetto di verifica e quindi di ulteriore selezione attraverso
    l’esecuzione delle analisi GIS di terzo livello";
  • la metodologia selettiva adottata è
    così riassunta dalla stessa Task Force:
    • Definizione e applicazione della serie di criteri
      di esclusione implementabili in un sistema informativo territoriale
      e coerenti con le informazioni territoriali disponibili su tutto
      il territorio nazionale (analisi GIS di primo livello).
    • Iterazione della definizione e applicazione di
      criteri di esclusione su porzioni più ristrette del territorio
      nazionale ma a livelli di maggiore dettaglio di scala (analisi
      GIS di secondo livello).
    • Definizione e implementazione nel sistema informativo
      di una procedura di analisi parametrica sui singoli fattori
      fisici che determinano l’idoneità e descrivono le
      condizioni antropiche e infrastrutturali delle aree. Ciò
      utilizzando dati a scala locale e inserendo giudizi professionali
      (analisi GIS di terzo livello).
    • Selezione e classificazione delle aree potenzialmente
      idonee applicando una procedura appositamente sviluppata per
      il calcolo del grado di idoneità e dell’indice
      di inserimento territoriale
      .




Il lavoro delle analisi territoriali
è stato quindi svolto per gradi ed è stato strutturato
su tre livelli di dettaglio per scendere dall’analisi
dell’intero territorio nazionale alle valutazioni a scala
locale sulle aree individuate. In particolare:



    • le analisi GIS di I livello sono state effettuate
      con dati e cartografia a scala 1:250.000 – 1:500.000;
    • al II livello sono stati utilizzati dati a scala
      1:100.000 – 1:250.000;
    • al III livello la scala di analisi sale a 1:10.000
      – 1:100.000



Criteri di esclusione adottati
I criteri di esclusione sono stati definiti singolarmente
per le analisi automatizzate di I e II livello. Nel complesso
della loro applicazione risultano, a valle delle analisi di
II livello, escluse le aree:
– insulari;
– entro 50 km dai confini nazionali continentali;
– entro:



    • 15 km da centri abitati con più di 100.000
      abitanti
    • 10 ” 20.000-¸ 100.000 ”
    • 5 ” 20.000-¸ 10.000 ”
    • 3 ” 10.000-¸ 1.000 ”
    • 2 ” 200-¸ 1.000 ”



– entro:



    • 2 km da autostrade e superstrade
    • 1 km da strade statali
    • 1 km dalle ferrovie



protette, i parchi e le riserve naturali;
– prossime ai corsi d’acqua;
– che insistono su formazioni rocciose fratturate o solubili
o sedimenti alluvionali recenti ed attuali;
– con pendenza > 5°;
– ad altitudini < 20 m s.l.m. e > 600 m s.l.m.;
– boscate e le zone umide;
– ad elevata pericolosità sismica (valore di accelerazione
al suolo, comprensiva degli effetti di sito, pari o superiore
a 0,3 g per una probabilità di occorrenza del 90% in
300 anni ovvero tempo medio di ritorno di circa 3000 anni).



  • dalla Carta delle Aree Potenzialmente Idonee elaborata
    dalla Task Force e riportata nella Fig. 1, nonché da notizie
    diffuse da organi di stampa, si è tratta la convinzione
    che la Murgia, insieme alla Maremma, sia una delle aree
    verso cui, con maggiore convinzione e plausibilità, si
    sta indirizzando la scelta tecnica di individuazione del sito
    per il Deposito Nazionale dei materiali radioattivi.

 

Considerato che

  • l’Alta Murgia rivela un fascino raro e prezioso.
    La sua specificità consente una molteplicità di
    prospettive che invitano a scrutare curiosi un universo ancora
    non del tutto esplorato: innanzitutto lo spazio che si apre su
    uno scenario di rara primitività e bellezza e percorribile
    in lungo e in largo in tutte le direzioni; poi il clima che corona
    la sua altitudine e la sua posizione strategica sia rispetto al
    mare che alle montagne. Lo spazio e il clima dell’Alta Murgia
    dovrebbero essere posti nel novero di terapie efficaci e guarire
    particolari malattie della nostra civiltà moderna, prima
    fra tutte la congestione di uomini e cose;
  • l’Alta Murgia presenta un paesaggio duro,
    ma anche delicato e puro che estende i suoi colori e i suoi profumi
    su un’area che rappresenta l’unico residuo di vegetazione
    spontanea della provincia barese e in cui si riscontrano quasi
    tutti i maggiori fenomeni del carsismo. In queste dune calcaree
    si dispongono e si confondono, senza distonie con l’ambiente
    circostante, le opere varie e complesse dell’ingegno e dell’arte
    contadina e pastorale, frutti di un lavoro secolare. Chilometri
    di muri a secco, tratturi, trulli, cisterne, neviere, splendidi
    jazzi e masserie, casali e castelli testimoniano un fenomeno di
    altissimo valore storico e culturale che, oltre a sancire l’equilibrio
    tra attività agro-silvo-pastorali ed esigenze abitative,
    ha implicato un’esemplare assetto sociale che si prefiggeva
    il controllo dell’ambiente. Un patrimonio architettonico
    rurale dunque dislocato in vario modo sul territorio che, pur
    registrando oggi un relativo stato di abbandono, è necessario
    sottrarre al progressivo degrado perché sia recuperato
    e riutilizzato. Infine, le scoperte dell’Uomo di Altamura
    e delle Orme dei Dinosauri avvenute nel territorio di Altamura,
    arricchiscono un patrimonio di rilevanza mondiale che attende
    ancora di essere studiato e valorizzato ai fini turistici con
    la prevedibile e positiva ricaduta economica su ampi settori della
    produzione e dei servizi locali;
  • l’Alta Murgia rappresenta, allora, un connubio
    straordinario ed unico di valori paesaggistici, naturalistici
    e storico-culturali destinato a crescere negli anni a venire.
    Questa consapevolezza contribuisce a rimuovere le troppe ambiguità
    che la parola "sviluppo" porta con sé: lo sviluppo
    cui si vuole tendere non consiste in una mera espansione della
    capacità produttiva del territorio o nella definizione
    di sparuti interventi di tutela ambientale. La sperimentazione
    che si vuole progettare è nella direzione di uno sviluppo
    socio-economico compatibile che salvaguardi l’integrità
    fisica, biologica e paesaggistica dell’Alta Murgia, uno sviluppo
    che operi su questo patrimonio per arricchirlo e tutelarlo creando,
    nel contempo, concrete opportunità di lavoro nei settori
    dell’agricoltura biologica, delle nuove tecniche di allevamento
    zootecnico, del turismo rurale, della produzione scientifica e
    culturale;
  • alla luce di quanto esposto precedentemente, la
    salvaguardia delle risorse naturali di questo territorio non può
    limitarsi ad una semplice logica di conservazione passiva, ma
    deve semmai passare attraverso un processo complessivo di rivitalizzazione
    dei suoi complessivi assetti territoriali. Le qualità
    di quest’area richiedono pertanto un intervento non settoriale
    di semplice istituzione di un’area protetta, ma piuttosto una
    strategia complessa capace di avviare, insieme ad una politica
    di attenta salvaguardia delle risorse ambientali, un processo
    di riequilibrio territoriale;
  • l’importante valore ecologico, storico e culturale
    del paesaggio altomurgiano e la stessa difesa del patrimonio di
    diversità biologica non possono prescindere, anzi in questo
    caso dipendono, da una attenta salvaguardia dei paesaggi agricolo-pastorali
    prodotti dalla millenaria azione dell’uomo;
  • si intende attraverso l’istituzione di un parco
    creare le condizioni affinché questo territorio possa diventare
    il laboratorio di una convivenza tra uomo e natura; un laboratorio
    in cui sperimentare un progetto concreto di valorizzazione e di
    promozione della straordinaria ricchezza umana, culturale e naturale
    presente in questo contesto, in grado di realizzare l’obiettivo
    del riequilibrio territoriale, attraverso la gestione sostenibile
    delle risorse naturali e territoriali;
  • a tal fine, si intende promuovere l’istituzione
    di un parco che faccia della salvaguardia attiva, della promozione
    dello sviluppo rurale, in chiave ecologicamente sostenibile, nonché
    della reinterpretazione del patrimonio ereditato dal passato,
    l’obiettivo prioritario da raggiungere;
  • si intende in questo modo non solo conservare –
    in quanto essenziale per il mantenimento della biodiversità
    a livello continentale – questo particolare “giardino di pietra”,
    esito della millenaria interazione fra uomo e natura, ma anche
    lavorare per far sì che la “cultura del paesaggio” che
    ha prodotto l’immagine e l’identità, ma anche la naturalità
    stessa di questo territorio possa diventare il motore stesso di
    un nuovo progetto di sviluppo sostenibile per questo territorio;
  • a questo proposito si intende promuovere, nella
    stessa istituzione del parco, in coerenza con gli obiettivi del
    V Programma d’azione europea, l’avvio di un approccio integrato
    che, escludendo la visione settoriale dei problemi esistenti,
    operi: per salvaguardare i caratteri geomorfologici, geologici
    e idrologici, le componenti biotiche del territorio; per valorizzare
    le aree rurali attraverso la loro qualificazione globale, ovvero
    sociale, ambientale, economica; per realizzare un equilibrio sostenibile
    tra l’attività agricola, le altre forme di sviluppo rurale
    e le risorse naturali dell’ambiente; per salvaguardare in un’ottica
    attiva le strutture storiche e gli assetti di paesaggio.

 

Precisato che

  • l’Alta Murgia aspira ad assumere un ruolo di primo
    piano nel più vasto contesto territoriale in cui si colloca
    e ciò risponde alla necessità di poter coniugare
    la tutela di un patrimonio di enorme valore storico ed ambientale
    con un’ipotesi di sviluppo sostenibile, in grado di emanciparla
    dalla condizione di marginalità economica e dal degrado
    in cui sempre più versa;
  • il risultato del percorso compiuto da un vasto
    ed eterogeneo movimento di forze politiche e sociali consiste
    nel riconoscimento dell’Alta Murgia prima come “area di reperimento”
    per nuovi parchi nazionali (L. n. 394/91, art. 34) e poi come
    Parco Nazionale (L. 426/98, art. 2 comma 5, 0, 0);
  • l’istituzione del Parco, in realtà, non
    è altro che la presa d’atto di una serie di vincoli già
    esistenti sul territorio. Infatti, per la particolarità
    del sistema idrogeologico (vi si riscontra l’intera gamma dei
    fenomeni carsici presenti su tutto il territorio nazionale), l’Alta
    Murgia è sottoposta a vincolo [R.D. 30.12.1923 n. 3267;
    L. 10.5.76 n. 319 e sue modifiche; P.R.A. (Piano Regionale Acque)
    del. Cons. Reg. n. 455 del 10.5.1984];
  • l’Alta Murgia è stata individuata come Zona
    di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
    (Direttiva per la conservazione degli Uccelli selvatici – codice
    IT9120007; Sup. 143.152), con nota del 24.12.1998 per SCN/DG/98/20775
    del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di un’area di
    grande importanza che ospita specie ad habitat di interesse comunitario
    già individuata come S.I.C. (Sito d’Interesse Comunitario)
    ai sensi della Direttiva 43/92 CEE "Habitat";
  • insistono inoltre sul territorio altri vincoli
    quali quelli della Legge Galasso e successive modifiche (L. n.
    431/85 e L.R. n. 30/90), della direttiva 43/92/CEE relativa alla
    conservazione degli Habitat naturali e seminaturali nonché
    della flora e fauna selvatiche, del Piano Regionale Acque (Del.
    Cons. Reg. 455/84), del PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico, 0, 0);
  • la legge 426/98 art. 2 comma 5 istituisce il Parco
    Nazionale dell’Alta Murgia, previa intesa tra Ministero dell’Ambiente
    e Regione Puglia;
  • la Regione Puglia con la Legge Regionale che ha
    introdotto le "Norme per l’istituzione e la gestione delle
    aree naturali protette nella Regione Puglia", nell’art.5,
    ha individuato l’Alta Murgia come area protetta;
  • le associazioni di categoria ed ambientaliste (ACLI,
    Confcommercio ed i sindacati unitari CGIL, CISLI, UIL hanno espresso
    consenso all’istituzione del Parco; che quest’ultimi insieme
    alla COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, ITALIA NOSTRA, W.W.F e
    LEGAMBIENTE) hanno sottoscritto un documento unitario (Bari, 10.05.99)
    nel quale esprimono parere sostanzialmente favorevole all’istituzione
    del parco;
  • si registra un consenso diffuso e a più
    riprese rinnovato nella società civile ed in altri settori
    produttivi, da parte dell’Università, del mondo della scuola
    e della ricerca scientifica, delle associazioni culturali, ambientaliste
    e professionali, delle comunità ecclesiastiche e religiose;
  • il Ministero dell’Ambiente ha più volte
    sollecitato la Regione Puglia a sottoscrivere l’intesa (note del
    6/10/99 e del 22/12/99 del Servizio Conservazione Natura, 0, 0);
  • i Comuni inclusi nell’area dei Parco fino ad oggi
    hanno già espresso, e a più riprese, il loro assenso,
    presso la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente, all’intesa
    per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Documenti
    approvati dalle Conferenze di Servizi tenute presso il Comune
    di Ruvo di Puglia, il 27.02.98, ed il Comune di Andria il 27.10.2000, 0, 0);
  • il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia
    hanno già erogato fondi per uno "Studio per il Piano
    di Area dell’Alta Murgia", attualmente in fase di avanzata
    elaborazione da parte del Politecnico di Bari, Dipartimento di
    Architettura ed Urbanistica.

Tanto premesso, rilevato, considerato
e precisato,

il Consiglio Comunale del Comune
di Altamura

approva il seguente Ordine del
Giorno

con il quale si conferma che

  • l’obiettivo di questo Comune è di procedere,
    di intesa con le associazioni di categoria e ambientaliste, nonché
    con gli altri comuni dell’Alta Murgia, alla costruzione del
    Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che rappresenta un’occasione
    unica ed irripetibile per attivare, grazie alle risorse messe
    a disposizione dalla comunità nazionale e europea, un vero
    e proprio cantiere pilota di “produzione ambientale, storico-culturale,
    agroalimentare, turistica”,

e pertanto si esprime

  • il dissenso e la contrarietà della comunità
    altamurana rispetto alla prospettiva di allocare il Deposito Nazionale
    di materiali radioattivi nel territorio della Murgia, in quanto
    ciò si porrebbe, per le ragioni suesposte, in netto contrasto
    con la vocazione ed il disegno di sviluppo e crescita che le comunità
    della Murgia hanno scelto ed intendono perseguire per sé
    e per le generazioni future.

La delibera del Consiglio comunale di Altamura di adesione al Parco della Murgia

La deliberazione è
stata proposta da consiglieri rappresentanti tutti i partiti
della maggioranza di centrosinistra ed è stata approvata
con il voto unanime dei consiglieri presenti, sia di centrosinistra
che di centrodestra.

Relatore della proposta
deliberativa per la maggioranza è stato Enzo Colonna,
consigliere comunale indipendente del gruppo consigliare dei
Democratici di Sinistra — DS.


__________



Oggetto:
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e Legge n. 426 del 9 dicembre
1998, art. 2, comma 5 – Adesione del Comune di Altamura all’istituendo
Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

 



Il Consiglio Comunale di Altamura,

PREMESSO CHE

  • le dinamiche messe in atto dai processi di trasformazione
    territoriale e gli effetti indotti dai profondi cambiamenti che
    hanno investito il mondo rurale, hanno determinato, negli ultimi
    anni, un processo di intensa modificazione anche dell’uso
    e dell’immagine stessa del paesaggio murgiano. Sia le componenti
    antropico-insediative che quelle fisiche naturali appaiono oggi,
    per varie cause concomitanti, in uno stato di forte degrado;
  • l’Alta Murgia rischia di diventare ricettacolo
    di fanghi di depurazione e reflui, in violazione al Piano Regionale
    delle Acque;
  • la proliferazione, inoltre, a 360° di costruzioni
    residenziali e no (alcuni dei quali di dimensioni ragguardevoli)
    continua a “consumare” e frammentare porzioni sempre più
    vaste di territorio;
  • l’Alta Murgia paga il prezzo di una pesante servitù
    militare: 5 poligoni di tiro, tre dei quali in agro di Altamura,
    pressoché permanenti ed una polveriera (quella di Poggiorsini)
    su cui non solo grava il sospetto di essere stata già utilizzata
    come deposito di scorie nucleari ma che uno studio commissionato
    all’ENEA individuerebbe quale sito "idoneo" per
    il Deposito nazionale di materiali radioattivi;
  • la scoperta dell’Uomo di Altamura e delle
    Orme dei Dinosauri avvenuta nel territorio di Altamura, arricchiscono
    un patrimonio di rilevanza mondiale che attende ancora di essere
    studiato e valorizzato ai fini turistici con la prevedibile e
    positiva ricaduta economica su ampi settori della produzione e
    dei servizi locali.

RILEVATO CHE

  • la salvaguardia delle risorse naturali di questo
    territorio non può limitarsi ad una semplice logica di
    conservazione passiva, ma deve semmai passare attraverso un processo
    complessivo di rivitalizzazione dei suoi complessivi assetti territoriali;
  • le qualità di quest’area richiedono
    pertanto un intervento non settoriale di semplice istituzione
    di un’area protetta, ma piuttosto una strategia complessa capace
    di avviare, insieme ad una politica di attenta salvaguardia delle
    risorse ambientali, un processo di riequilibrio territoriale;
  • l’importante valore ecologico, storico e culturale
    del paesaggio altomurgiano e la stessa difesa del patrimonio di
    diversità biologica non possono prescindere, anzi in questo
    caso dipendono, da una attenta salvaguardia dei paesaggi agricolo-pastorali
    prodotti dalla millenaria azione dell’uomo, si intende attraverso
    l’istituzione di un parco creare le condizioni affinché
    questo territorio possa diventare il laboratorio di una convivenza
    tra uomo e natura; un laboratorio in cui sperimentare un progetto
    concreto di valorizzazione e di promozione della straordinaria
    ricchezza umana, culturale e naturale presente in questo contesto,
    in grado di realizzare l’obiettivo del riequilibrio territoriale,
    attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali e territoriali;
  • andando oltre la politica dei veti e dei divieti,
    si intende promuovere l’istituzione di un parco che faccia della
    salvaguardia attiva, della promozione dello sviluppo rurale, in
    chiave ecologicamente sostenibile, nonché della reinterpretazione
    del patrimonio ereditato dal passato, l’obiettivo prioritario
    da raggiungere;
  • si intende in questo modo non solo conservare –
    in quanto essenziale per il mantenimento della biodiversità
    a livello continentale – questo particolare “giardino di pietra”,
    esito della millenaria interazione fra uomo e natura, ma anche
    lavorare per far sì che la “cultura del paesaggio”, che
    ha prodotto l’immagine e l’identità, ma anche la naturalità
    stessa di questo territorio possano diventare il motore stesso
    di un nuovo progetto di sviluppo sostenibile per questo territorio;
  • a questo proposito si intende promuovere, con la
    stessa istituzione del parco ed in coerenza con gli obiettivi
    del V Programma d’azione europea, l’avvio di un approccio integrato
    che, escludendo la visione settoriale dei problemi esistenti,
    operi:
  1. per garantire certezza e futuro alla economia del
    mondo agricolo e zootecnico in considerazione del rischio di esclusione
    delle regioni del Sud Italia (attualmente ricomprese nell’Obiettivo
    1 delle Iniziative comunitarie) dalle future forme di intervento
    e sostegno economico-finanziario dello Stato italiano e dell’Unione
    Europea;
  2. per salvaguardare i caratteri geomorfologici, geologici
    e idrologici, le componenti biotiche del territorio;
  3. per valorizzare le aree rurali attraverso la loro
    qualificazione globale, ovvero sociale, ambientale, economica;
  4. per realizzare un equilibrio sostenibile tra l’attività
    agricola, le altre forme di sviluppo rurale e le risorse naturali
    dell’ambiente;
  5. per salvaguardare in un’ottica attiva le strutture
    storiche e gli assetti di paesaggio;
  • l’obiettivo che l’istituzione di questo parco si
    prefigge non può evidentemente essere raggiunto semplicemente
    attraverso l’imposizione di decreti e di divieti, ma deve
    al contrario diventare l’esito di un progetto di costruzione
    collettiva
    ;
  • la costruzione di questo Parco deve a questo proposito
    trasformarsi in un’occasione per attivare, grazie alle risorse
    messe a disposizione dalla comunità nazionale e internazionale,
    un vero e proprio cantiere pilota, di "produzione ambientale",
    un grande "cantiere aperto" che potrà svilupparsi
    solo nel tempo attraverso il diretto coinvolgimento, su diversi
    piani e livelli, dei diversi soggetti locali, e attraverso una
    molteplicità di azioni, procedure e progetti che dovranno
    scaturire dall’imprevedibile creatività di tutti coloro
    che vorranno partecipare al suo stesso svolgimento;
  • in questo senso il Parco anziché limitarsi
    ad agire per vincoli, dovrà trasformarsi in una sorta di
    catalizzatore e in un diffusore di nuova progettualità
    ambientale e territoriale;
  • perché questo avvenga è necessario
    impegnarsi per costruire processi nuovi attraverso cui attivare
    dal basso una nuova cultura dell’imprenditorialità ambientale;
    sperimentare modalità alternative di pianificazione e di
    programmazione degli interventi; esplorare nuove forme di coinvolgimento
    e sostegno degli operatori pubblici e privati; sviluppare tecnologie
    e saperi innovativi, garanti e rispettosi dell’identità
    di questo territorio;
  • occorre lavorare ed agire in maniera tale che sia
    la stessa società locale, a cui da sempre nel tempo è
    stata affidata la produzione e la manutenzione delle risorse ambientali,
    a trovare nelle “opportunità” offerte dalla realizzazione
    di un parco, il motore attraverso cui attivare un nuovo progetto
    di sviluppo in grado di sgelare e di rimettere in moto “i margini
    di energia inutilizzata” e la creatività diffusa in questo
    contesto;
  • solo in questo modo il Parco, anziché essere
    vissuto come una imposizione potrà diventare uno strumento
    fatto proprio e scelto dalle popolazioni locali;
  • all’interno di questa logica il momento dell’istituzione
    rappresenta evidentemente un momento fondamentale: è con
    l’istituzione che si gettano le fondamenta per la costruzione
    del Parco, si individuano gli obiettivi e le finalità,
    si definiscono i confini, si gettano le basi del riconoscimento
    delle qualità e delle specificità territoriali e
    soprattutto si costruiscono le basi del dialogo fra i diversi
    enti preposti alla sua stessa costruzione. Si mettono insomma
    le fondamenta per l’avvio di un “cantiere” che durerà nel
    tempo.

CONSIDERATO CHE

  • l’Alta Murgia aspira ad assumere un ruolo di primo
    piano nel più vasto contesto territoriale in cui si colloca
    e ciò risponde alla necessità di poter coniugare
    la tutela di un patrimonio di enorme valore storico ed ambientale
    con un’ipotesi di sviluppo sostenibile, in grado di emanciparla
    dalla condizione di marginalità economica e dal degrado
    in cui sempre più versa;
  • il risultato del percorso compiuto da un vasto
    ed eterogeneo movimento di forze politiche e sociali consiste
    nel riconoscimento dell’Alta Murgia prima come “area di reperimento”
    per nuovi parchi nazionali (L. n. 394/91, art. 34) e poi come
    Parco Nazionale (L. 426/98, art. 2 comma 5, 0, 0);
  • l’istituzione del Parco, in realtà, non
    è altro che la presa d’atto di una serie di vincoli già
    esistenti sul territorio. Infatti, per la particolarità
    del sistema idrogeologico (vi si riscontra l’intera gamma dei
    fenomeni carsici presenti su tutto il territorio nazionale), l’Alta
    Murgia è sottoposta a vincolo [R.D. 30.12.1923 n. 3267;
    L. 10.5.76 n. 319 e sue modifiche; P.R.A. (Piano Regionale Acque)
    del. Cons. Reg. n. 455 del 10.5.1984];
  • l’Alta Murgia è stata individuata come Zona
    di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
    (Direttiva per la conservazione degli Uccelli selvatici selvatici
    – codice IT9120007; Sup. 143.152), con nota del 24.12.1998 per
    SCN/DG/98/20775 del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di
    un’area di grande importanza che ospita specie ad habitat
    di interesse comunitario già individuata come S.I.C. (Sito
    d’Interesse Comunitario) ai sensi della Direttiva 43/92 CEE
    "Habitat";
  • insistono inoltre sul territorio altri vincoli
    quali quelli della Legge Galasso e successive modifiche (L. n.
    431/85 e L.R. n. 30/90), della direttiva 43/92/CEE relativa alla
    conservazione degli Habitat naturali e seminaturali nonché
    della flora e fauna selvatiche, del Piano Regionale Acque (Del.
    Cons. Reg. 455/84), del PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico, 0, 0);
  • i processi di degrado rischiano di cancellare per
    sempre gli ecosistemi naturali ed antropici dell’Alta Murgia;
  • la legge 426/98 art. 2 comma 5 istituisce il Parco
    Nazionale dell’Alta Murgia, previa intesa tra Ministero dell’Ambiente
    e Regione Puglia;
  • la Regione Puglia con la Legge Regionale che ha
    introdotto le "Norme per l’istituzione e la gestione delle
    aree naturali protette nella Regione Puglia", nell’art.5,
    ha individuato l’Alta Murgia come area protetta;
  • il Ministero dell’Ambiente ha più volte
    sollecitato la Regione Puglia a sottoscrivere l’intesa (note del
    6/10/99 e del 22/12/99 del Servizio Conservazione Natura, 0, 0);
  • il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia
    hanno già erogato finanziamenti (Intervento E13 del Piano
    Triennale del Ministero dell’Ambiente) per uno "Studio
    per il Piano di Area dell’Alta Murgia", attualmente
    in fase di avanzata elaborazione da parte del Politecnico di Bari,
    Dipartimento di Architettura e Urbanistica;
  • i Comuni inclusi nell’area dei Parco fino ad oggi
    – con l’eccezione del Comune di Altamura – hanno già
    espresso, a più riprese, il loro assenso presso la Regione
    Puglia e il Ministero dell’Ambiente all’intesa per l’istituzione
    del Parco Nazionale dell’Alta Murgia [Documenti approvati in occasione
    delle Conferenze di Servizi (ex art. 14 L. 241/90 e art. 17, comma
    4, L. 127/97) tenute presso il Comune di Ruvo di Puglia il 27/02/98
    e di Andria il 27/10/2000];
  • il Consiglio Comunale di Altamura ha deliberato,
    in prima istanza, di aderire all’istituzione del Parco dell’Alta
    Murgia (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.02.1992)
    e successivamente, senza tener conto della precedente deliberazione,
    ha deliberato di "demandare all’istituto del "Referendum
    consultivo", così come previsto dall’art. 66
    dello Statuto di questo Comune, la determinazione in ordine alla
    istituzione del Parco dell’Alta Murgia" (Deliberazione
    di Consiglio Comunale n. 82 del 3 dicembre 1993, 0, 0);
  • tale Referendum consultivo, in realtà, non
    si è mai tenuto nel corso di questi otto anni, in quanto
    l’istituto referendario, pur previsto dallo Statuto comunale,
    non è mai stato vigente non essendo mai stato adottato,
    come dispone lo Statuto, il relativo regolamento;
  • non si ritiene di protrarre oltre la situazione
    di incertezza e contraddittorietà determinatasi in virtù
    dell’adozione di due deliberazioni consiliari di tenore e
    contenuto differente (rispettivamente le deliberazioni n. 28/92
    e n. 82/93, 0, 0);
  • in particolare non si ritiene di procrastinare
    ulteriormente, subordinandola ad un istituto referendario privo
    ancora di efficacia ed operatività, ogni determinazione
    in ordine all’adesione del Comune di Altamura al Parco Nazionale
    dell’Alta Murgia (istituito, peraltro, con legge dello Stato
    n. 426/98), in quanto si registra un consenso diffuso e a più
    riprese rinnovato nella società civile ed in altri settori
    produttivi, da parte dell’Università, del mondo della scuola
    e della ricerca scientifica, delle associazioni culturali, ambientaliste
    e professionali, delle comunità ecclesiastiche e religiose;
  • le associazioni di categoria ed ambientaliste (ACLI,
    Confcommercio ed i sindacati unitari CGIL, CISLI, UIL) hanno espresso
    consenso all’istituzione del Parco; quest’ultime insieme
    alla COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, ITALIA NOSTRA, WWF e LEGAMBIENTE
    hanno sottoscritto un documento unitario (Bari — 10 maggio
    1999) nel quale esprimono parere sostanzialmente favorevole all’istituzione
    del parco.

 

VISTO

  • l’ art. 2, comma 5, della legge n. 426/98;
  • il DPR n. 357 del 8.9.97, “Regolamento di attuazione
    della direttiva 43/92/CEE relativa alla conservazione degli
    habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
    fauna selvatiche;
  • la Direttiva 409/79/CEE;
  • il P.U.T.T. e P.B.A. (Piano Urbanistico Territoriale
    Tematico e Piano Beni Ambientali) adottati dalla Giunta Regionale
    con deliberazione n. 69165/1994;
  • il P.R.A. (Piano Regionale Risanamento Acque) approvato
    con deliberazione del Cons. Reg. n. 455 del 10.5.1984;
  • la L. n. 431/1985 (Tutela di zone di particolare
    interesse ambientale, 0, 0);
  • la L.R. 19/1997, art. 5 (individuazione dell’Alta
    Murgia come area protetta, 0, 0);
  • il DPR 12.4.1996 (atto di indirizzo e coordinamento
    concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
    ambientale, 0, 0);
  • la nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente
    del 16.2.2000 recante le nome di attuazione dei DPR n. 357/97
    per la Zona di Protezione Speciale “Alta Murgia”;
  • il D.M. del 3.04.2000 (elenco siti SIC e delle
    zone di protezione speciale, G.U. n. 95 del 22.04.2000, 0, 0);
  • il Reg. CEE n. 1765/92, art. 9 (PAC seminativi, 0, 0);
  • il Reg. CEE n. 1257/99 (sostegno allo sviluppo
    rurale – FEOGA, 0, 0);
  • il Reg. CEE n. 1260/99 (disposizioni generali sui
    fondi strutturali, 0, 0);
  • il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006
    (fondi strutturali, 0, 0);
  • la L.R. n. 7/98 (nome per l’esercizio delle funzioni
    relative agli usi civici e terre collettive, 0, 0);
  • le risultanze della Conferenza di servizi convocata
    dal Presidente Regione Puglia pro-tempore il 24.11.1993 in Bari,
    per la proposta di perimetrazione e di definizione delle norme
    di salvaguardia provvisoria del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
  • il documento approvato dai Comuni del Parco nella
    Conferenza di servizi convocata presso il Comune di Ruvo di Puglia
    il 27/02/98 ed il Comune di Andria il 27/10/ 2000,

DELIBERA

1) di revocare la precedente Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 82 del 3 dicembre 1993;

2) di aderire alla istituzione
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, avendo individuato in
esso la perfetta rispondenza degli obiettivi di tutela ambientale
e di sviluppo economico delle attività agro-silvo-pastorali
compatibili con il proprio territorio, con riferimento alla L. n.
394 del 6.12.91 e alla L. n. 426 del 9.12.1998, art. 2;

3) di invitare la Regione Puglia
a concludere tutte le procedure di sua competenza per pervenire
nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione del documento
d’intesa con il Ministero dell’Ambiente (L. 426/98, art.
2, comma 5, 0, 0);

4) di invitare il Ministero dell’Ambiente
a concludere con urgenza le procedure previste dalle leggi su indicate
(punto 1) per l’emanazione del Decreto del Presidente della
Repubblica di Istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
(L. 426/98, art. 2, comma 5, 0, 0);

5) di impegnare il Sindaco e la
Giunta, assieme alla Conferenza dei Capigruppo, ad attivare tutte
le iniziative ritenute necessarie per il coinvolgimento attivo delle
categorie produttive, della comunità cittadina e delle sue
espressioni politiche, economiche e culturali organizzate, per un’ipotesi
di zonizzazione e/o perimetrazione ed in particolare a porre in
essere ogni iniziativa utile a garantire la partecipazione e il
coinvolgimento delle associazioni di categoria

e ambientaliste locali all’interno
dell’istituendo Comitato di gestione dell’Ente Parco;

6) di inviare copia del presente
deliberato al Ministro dell’Ambiente e al Servizio Conservazione
e Natura del Ministero dell’Ambiente, al Presidente della Regione
Puglia e all’Assessore regionale all’Ambiente, nonché
a tutti i Sindaci dei Comuni dell’Alta Murgia;

7) di dare mandato al Sindaco e
alla Giunta a provvedere alla revoca di ogni atto o determinazione
in contrasto con la presente deliberazione e di dare esecuzione
alla stessa;

8) di impegnare l’Amministrazione
comunale ad attivare sin da ora, sui rispettivi territori comunali
inseriti nell’area dell’istituendo parco, politiche urbanistiche
ed ambientali rispettose dei vincoli già presenti e di salvaguardia
dei valori ambientali ivi presenti;

9) di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.