” VITI, VITALE, STRICCOLI: DIMISSIONI SUBITO”

ALTAMURA – Prendiamo atto che, nonostante tutte
le componenti politiche e sociali abbiano rimarcato la necessità che
riveste la risoluzione della vicenda del Teatro Mercadante, ancora oggi ci sono
Consiglieri Comunali del centro sinistra che, sprezzanti di tutto e tutti, continuano
a detenere quote nel Consorzio che dovrebbe gestire il teatro.

Sottolineiamo come a pochi giorni dalla conferenza
di servizi, fissata per il 23 p.v., non siano arrivati segnali dai partiti di
codesti consiglieri, SDI, PPI e Democratici, a tutela degli interessi dei cittadini,
veri proprietari del teatro Mercadante.

Invitiamo quindi i Consiglieri Comunali Vitale,
Striccoli e Viti, ad effettuare una scelta tra il continuare ad essere consiglieri
comunali e quindi cedere le quote del Consorzio o dimettersi da Palazzo di Città
e continuare a bruciare la speranza dei cittadini altamurani di avere finalmente
il loro Teatro. Rivolgiamo infine un invito ai segretari dei Partiti dei consiglieri
in questione affinché dimostrino grande senso di responsabilità
e richiamino i propri consiglieri ai loro obblighi morali nei confronti della
cittadinanza.















NUNZIO FERRULLI















Esecutivo
Alleanza Nazionale

MICHELE GUACCI

 

Comunicato alla Città  del 3 maggio 2001.

Comitato per la difesa del teatro cittadino
"Il Teatro di Tutti"
Movimento cittadino "Altamura2001
– La Città di Tutti"
Comunicato alla Città del
3 maggio 2001

"Il primo che, dopo aver recintato
un terreno, pensò di dire — questo è mio —
e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il vero fondatore
della società civile"
(J.J. Rousseau, Discorso sull’ineguaglianza)


Persi i fondi europei
per il restauro del Teatro Mercadante. Chi risponderà del
mancato utilizzo di questi fondi? Chi paga i costi dell’abbandono
di un bene di interesse pubblico?

A pagare è ancora
una volta la Città!

– Mentre l’Amministrazione comunale
di centrodestra non era capace, in sei mesi di tempo, di predisporre
il benché minimo atto amministrativo o di dare almeno una
risposta chiara alla comunicazione del Soprintendente di Bari ai
Beni Artistici e Storici che, nel novembre scorso, dichiarava di
essere favorevole all’esproprio del Teatro Mercadante (sollecitato
con una petizione popolare promossa dal nostro Comitato e sottoscritta
da 6.000 cittadini di Altamura) ed invitava pertanto il Comune di
Altamura a predisporre celermente tutti gli atti necessari per portare
a termine la procedura espropriativa.

– Mentre il Consorzio Teatro Mercadante
annunciava (il 6 marzo 2001) "clamorose novità per i
prossimi giorni" (in realtà mai giunte) ed avviava una
trattativa privata con un privato in vista di un accordo che prevedeva
l’affitto dell’immobile per 25-30 anni e la realizzazione
da parte dell’affittuario dei lavori strettamente necessari
per l’agibilità del teatro e non certo per il suo completo
restauro.

– Mentre, così facendo, il
Consorzio Teatro Mercadante dimenticava che il Teatro non è
un bene privato qualunque di cui si può disporre come e quando
si vuole, poiché:

1) è stato realizzato nel 1895
con il contributo economico e lavorativo di centinaia di altamurani
(bene collettivo, dunque, 0, 0);

2) è stato dichiarato dal Ministero
per i Beni Culturali bene di interesse storico-architettonico (bene
di interesse pubblico
, dunque, 0, 0);

3) è stato affidato alle cure
di un ente (il Consorzio) che deve rispondere della sua amministrazione
all’intera Città di Altamura tanto che lo stesso Comune
è componente del Consorzio (bene con gestione a rilevanza
pubblica
, dunque).

– Mentre, così facendo, il
Consorzio dimenticava inoltre che qualunque atto di disposizione
del teatro (vendita, locazione) verrebbe azzerato nel momento in
cui la prossima amministrazione comunale decidesse davvero e con
convinzione di procedere all’esproprio come hanno richiesto
6000 cittadini altamurani e l’intero Consiglio comunale e dimenticava
pure che presso il Tribunale di Bari — Sezione distaccata di
Altamura pende un giudizio civile che deve accertare "la nullità
ed illiceità delle determinazioni assunte dal Consorzio in
ordine alla modifica dello Statuto con cui i consorziati hanno ritenuto
di attribuirsi impropriamente il diritto di proprietà del
teatro" (Deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 9 giugno
2000).

Insomma, mentre accadeva tutto questo,
cioè il nulla o nulla che possa essere interpretato come
autentica difesa degli interessi e dei diritti della collettività
su uno dei suoi beni più significativi, è accaduto
pure, come noi da almeno un anno abbiamo anticipato, che la Regione
Puglia pubblicasse il Complemento di Programmazione del POR 2000-2006
(Piano Operativo Regionale che, tra l’altro, destina decine
di miliardi per gli interventi di recupero del patrimonio culturale
di proprietà pubblica) e pubblicasse pure i primi bandi per
la presentazione dei progetti da parte degli enti locali. Alcuni
di questi bandi sono già scaduti, altri scadranno il 21 maggio
prossimo.

Ciò significa che – se i nostri
amministratori comunali, anziché annunciare o promettere,
avessero fatto semplicemente il proprio dovere (quello cioè
di portare a termine la procedura di esproprio) o se il Consorzio
Teatro Mercadante, anziché perdersi in inutili trattative
o con intese improbabili, avesse proceduto ad una cessione concordata
e volontaria del Teatro a favore del Comune (come noi più
volte abbiamo suggerito) – ora la Città di Altamura si sarebbe
trovata nella condizione di poter fruire dei fondi del POR messi
a disposizione dall’Unione Europea.

Per quanto riguarda il nostro Comitato,
rispettando gli impegni che ci siamo assunti nei confronti di coloro
che hanno sottoscritto la nostra petizione nel gennaio 2000, abbiamo
sollecitato in tutti questi mesi, in numerosissime occasioni, gli
esponenti dell’attuale giunta comunale a portare a termine
la procedura di esproprio. Allo stesso tempo, per mesi abbiamo sollecitato
il Consorzio ad una trattativa finalizzata alla cessione del teatro
al Comune, un’intesa con l’ente pubblico che avrebbe comunque
garantito i legittimi diritti dei singoli consorziati (il diritto
di palco o di poltrona) ed avrebbe riconosciuto loro una partecipazione
alla gestione futura del teatro.

Non siamo riusciti nel nostro intento:
gli uni (gli assessori) erano troppo occupati con i giochi di potere
e con i propri sogni di gloria; gli altri (i rappresentanti del
consorzio) erano troppo presi a difendere un malinteso e male interpretato
diritto di proprietà privata. Il risultato è che Altamura
perderà questa formidabile (e probabilmente ultima) occasione
di recuperare integralmente il Teatro Mercadante con fondi dell’Unione
Europea.

Noi, quanto potevamo fare, lo abbiamo
fatto; costoro, quanto dovevano fare, non lo hanno fatto.

Ancora una volta è l’intera
collettività ad essere tradita nelle sue speranze e nei suoi
interessi; ancora una volta è l’intera collettività
a dover pagare i costi sociali ed economici causati dall’iniziativa
o dall’inerzia di pochi individui.

 


Enzo Colonna * – Lello Rella

Comitato per la difesa del Teatro
Cittadino — Il Teatro di Tutti

comitatoteatro@hotmail.com

 


* Enzo Colonna è candidato indipendente
al consiglio comunale nella lista dei Democratici di Sinistra in
occasione delle Elezioni Amministrative del 13 maggio 2001.

Election days.

Lotta di potere o lite tra comari,
nel centrodestra? Si respira ormai aria di sconfitta, almeno
per quanto riguarda le elezioni amministrative; i comportamenti
e le isterie sono da "è finita la pacchia", "la
gita è finita, si torna a lavorare"… il problema è
appunto questo – si fa osservare da più parti – c’è
tanta gente che di studio o di lavoro non s’intende molto!
L’ultimo episodio ieri sera, sul tardi: Alleanza Nazionale,
sotto la personale supervisione del sindaco uscente Plotino, ha
annunciato con un tabellone esposto in Corso Federico che la stessa
Alleanza Nazionale, Fiamma Tricolore e Forza Italia avevano designato
come candidato sindaco l’ingegnere Pinuccio Giove. E’
la rottura (definitiva?!) nello schieramento di centrodestra (che
faranno il CCD ed il CDU?) e soprattutto quel tabellone ha smentito
clamorosamente la decisione presa da tutti i partiti della coalizione
di darsi appuntamento ad oggi, mercoledì 28 marzo, per un
incontro ultimo e risolutivo. A dire il vero, lunedì sera,
molti esponenti del centrodestra davano ormai per scontata la candidatura
di Lillino Colonna che, dopo essere passato (o, meglio, ritornato)
al CCD, aveva trovato in Brienza, vicepresidente della giunta regionale,
il suo mentore e protettore. Probabilmente è stata la sensazione
dell’ineluttabilità di una simile conclusione ad indurre
Plotino a rompere gli indugi e ad anticipare gli eventi, creando
ad arte scompiglio con l’annuncio del proprio candidato. Il
fatto è che, nell’annuncio, Alleanza Nazionale ha coinvolto
anche Forza Italia: il suo coordinatore, il dottor Michele Venturo,
avvertito telefonicamente si è precipitato nella sezione
di Plotino e li ha inutilmente diffidati dal spendere il nome di
Forza Italia, poiché era sua intenzione attendere l’esito
dell’incontro in programma questa sera. Una fuga in avanti
di Plotino, un disegno tenacemente e deliberatamente perseguito
o rancori e vendette personali, un ‘muoia Sansone con tutti
i Filistei’? Un fatto è certo. Sono in molti ad aver
udito Plotino affermare, seduto alla sua scrivania di Sindaco: "Su
questa poltrona o si sistemerà Pinuccio Giove, oppure ben
venga la Popolizio!". Non c’è che dire: un buon
viatico per la candidata del centrosinistra.

Per quanto riguarda la Camera ed il
Senato, l’unica candidatura certa per il centrodestra è
quella senatoriale dell’avvocato Nocco di Santeramo, in quota
a Forza Italia.

Nel centrosinistra, che a prima
vista non sembra molto turbato dal Dies Irae di Pierino Pepe,
la macchina organizzativa si sta mettendo in moto: i partiti sono
tutti alle prese con la compilazione delle liste. Una fatica non
da poco: gente disposta ad immolarsi sull’altare delle elezioni
non v’è ne molta. Disincanto, sfiducia, perplessità,
trasformismi di vario genere: questi (ed altri) i motivi che stanno
inducendo molti a defilarsi dall’impegno diretto nella competizione
elettorale. La sensazione è che risulteranno decisivi, questa
volta, l’iperattivismo e la determinazione della candidata
e la sua capacità di catalizzare simpatie ed adesioni anche
in ambienti tradizionalmente e socialmente schierati a destra.

Per i collegi parlamentari, il centrosinistra
sembra orientato a candidare la professoressa Dentamaro (Udeur)
al Senato ed il segretario provinciale dei DS Vito Angiuli alla
Camera: entrambi catapultati da Bari a conquistare consensi e seggi
nell’entroterra murgiano. Le candidature sono ora al vaglio
dei vertici romani che dovranno decidere se stemperare o ignorare
la presa di posizione del consigliere regionale Pierino Pepe e del
segretario regionale popolare Pirro. Ad Altamura, a questo punto,
sono in tanti a chiedersi: se i baresi sono così ‘bravi
e vincenti’, perché non candidare uno di loro anche
come sindaco di Altamura? Insomma, in tutto il collegio di Altamura
(che, per la Camera, comprende anche Gravina, Santeramo e Poggiorsini;
ancor più vasto quello per il Senato), non si trova un Perinei,
un Ventricelli, un Pierino Pepe, un Barbi, un Vendola, un Pinco
Pallino di centrosinistra, da candidare al Parlamento? Insomma,
alla faccia della territorialità delle candidature, alla
faccia della volontà di vincere o, come disse Totò,
alla faccia del bicarbonato di sodio… sì, proprio quello
che si rischia seriamente di dover prendere per digerire le sconfitte
elettorali del 13 maggio.

Passiamo infine ai terzi incomodi.
Non si conoscono ancora le candidature della Lista Bonino
che sicuramente si presenterà nel proporzionale, ma non altrettanto
sicuramente nel maggioritario. Rifondazione Comunista, che
probabilmente deciderà per un salomonico patto di desistenza
a metà (nessun candidato solo nel maggioritario Camera),
candiderebbe al Senato Laura Marchetti di Gravina, che ha abbandonato
da tempo i Verdi. Molto decisi e battaglieri, infine, i dantoniani
locali: la lista per le comunali è quasi pronta e sosterrà
l’avvocato Enzo Siani come candidato sindaco svincolato sia
dal centrosinistra che dal centrodestra. Per il Senato è
pronto Tommaso Marroccoli, ex assessore regionale democristiano;
alla Camera correrà Piero Dibattista, giovane rampollo della
famiglia dei noti costuttori gravinesi. Della Lista Dipietro,
invece, si sono perse le tracce.

Altamura, Pietro Pepe fuori? ”Chiedete alla Dentamaro”

No, il j’accuse di Pietro Pepe
non è affatto "una di quelle questioni che nascono la
mattina e finiscono la sera", come prevede Claudio Biandolino,
segretario cittadino Ds. Quando la sera arriva, infatti, e il centrosinistra
si ritrova per la manifestazione che avvia la campagna elettorale,
Pietro Pepe non c’è. Ieri mattina il suo cellulare risuonava
di preghiere di superare il dissidio, o almeno di darlo a vedere.
Ma lui niente, al Simone Viti Maino non c’è andato, "perché
non posso sedermi accanto a certa gente. Non metto in discussione
l’alleanza del centrosinistra, ma rimango sull’Aventino finché
non ci sarà un atto pubblico che chiarisca la manipolazione
e rimuova il danno creato". "Al di là delle responsabilità
personali, su cui bisognerà fare chiarezza", la richiesta
di Pepe è tutta politica: "un nuovo documento che elimini
il capoverso aggiunto e venga inviato con urgenza agli stessi destinatari
della versione manomessa".

Intanto la strana storia del "documento
politico" dell’Ulivo, con il "principio di non sovrapposizione
fra candidature istituzionali" inserito nella versione dattiloscritta
e spedita a Roma per tagliare le gambe a Pietro Pepe, ha varcato
i confini della città. "Un caritatevole silenzio",
oppone Giuseppe Pirro, segretario regionale Ppi, a commento di "un
documento sconcertante". Nessuna iniziativa concreta? "Per
ora no, meglio non alimentare sciocche polemiche. Mi farò
sentire solo quando la giostra delle candidature si sarà
fermata". Ma come mai il principio di non sovrapposizione è
comparso solo nelle trattative altamurane, e non a Grumo o a Palo?
"Perché ad Altamura fa comodo a qualcuno", chiosa
Pirro. Per esempio alla senatrice Udeur Marida Dentamaro. "Non
ho mai sgomitato, ma non sarà certo un partito o una persona
a mettersi di traverso", scandisce a chiare lettere.

E non c’è bisogno di andare
a caccia di mandanti occulti e di trame oscure per sapere che, nelle
trattative cittadine, a cui Pepe non partecipava, la delegazione
del Ppi aveva approvato la non sovrapposizione. In una prima fase,
invece, erano stati i Ds a nicchiare, quando ancora speravano nei
due seggi parlamentari. Successivamente, definita la candidatura
a sindaco di Rachele Popolizio e assegnato ai Ds solo un candidato
nel collegio, le strategie sono cambiate. Gli interessati a escludere
Pepe dai giochi sono aumentati, e il documento inviato a Roma è
stato il colpo di grazia.

No, forse questa strana storia del
documento non è una tempesta estiva, che dura poco e poi
si sta meglio. È una questione di principio. Di non sovrapposizione,
s’intende.

Giuseppe Salvaggiulo

Elezioni, due documenti avvelenano l’Ulivo.

Il verbale sottoscritto
dopo l’accordo sul candidato sindaco non sarebbe quello inviato
a Roma

Elezioni, due documenti
avvelenano l’Ulivo

 

"Una mascalzonata, una vigliaccata".
L’ira morotea di Pietro Pepe questa volta non conosce perifrasi.
La pietra dello scandalo è il "documento politico"
con cui il centrosinistra ha siglato l’accordo elettorale ad Altamura.
In realtà, i documenti sono due. A dividerli, una notte e
un capoverso in più, che taglia le gambe al consigliere regionale
Ppi nella corsa al Senato. Pepe aveva approvato la prima versione,
concordata con gli altri partiti nel vertice decisivo, ma ora se
ne ritrova davanti un’altra, opera "di personaggi squallidi,
banditelli da quattro soldi".

Questo velenoso giallo politico inizia
la sera del 12 marzo, quando nella sede del Ppi si riuniscono le
delegazioni dei partiti del centrosinistra per sancire l’accordo.
La trattativa non è stata una passeggiata, ma alla fine un
compromesso è stato trovato fra "Sinistra plurale"
(Ds e Rifondazione) e Margherita: tre assessori per parte e presidente
del consiglio comunale alla Margherita. Alla celebrazione della
ritrovata unità sono stati invitati anche i due consiglieri
regionali altamurani, lo stesso Pietro Pepe e Michele Ventricelli
dei Ds, insieme a una ventina di membri delle delegazioni. Dalla
discussione emergono due documenti: uno riservato agli "aspetti
gestionali", l’altro "politico" per ufficializzare
la candidatura a sindaco di Rachele Popolizio. Si delineano i punti
principali della campagna elettorale: "la prospettiva di uno
sviluppo ecocompatibile, la salvaguardia del patrimonio storico,
culturale e ambientale e l’apertura ai movimenti ambientalisti,
ecologisti, pacifisti, femminili e giovanili". Sulle candidature
al Parlamento, nemmeno una parola. Bartolo Fiorenzo dell’Udeur redige
una bozza del documento, su cui si ritrovano tutti d’accordo. L’indomani
sarà dattiloscritto e firmato dai segretari di partito.

Passano dieci giorni, nei quali il
documento arriva fino a Roma. Da Piazza del Gesù parte una
telefonata per Bari, nella quale i vertici del Ppi chiedono conto
a Pietro Pepe del capoverso che sancisce il "principio di non
sovrapposizione delle candidature istituzionali". Tradotto
dal politichese, significa che il Partito Popolare, che esprime
il candidato sindaco, rinuncia automaticamente a quelli di Camera
e Senato. Pepe cade dalle nuvole: quel passaggio proprio non lo
ricorda, non è possibile che ci fosse, né lui avrebbe
mai consentito un simile harakiri. Intanto la frittata è
fatta: il documento è scivolato sul tavolo romano delle trattative
e, nel nome del "principio di non sovrapposizione", ha
avallato la candidatura di Marida Dentamaro (Udeur) nel collegio
senatoriale di Altamura, frustrando le ambizioni di Pepe e impedendo
la riconferma del Ds Ferdinando Pappalardo.

Ma il racconto di Pietro Pepe non
si ferma qui, "perché voglio che siano individuati i
responsabili, quelli che hanno cambiato il documento ufficiale.
Da un lato i rappresentanti altamurani dell’Udeur, Michele Clemente
e Bartolo Fiorenzo, dall’altro Claudio Biandolino, segretario cittadino
dei Ds": dalle loro mani sono passate le due versioni del documento.
Il giovane segretario dei Democratici di Sinistra, vicesindaco in
pectore negli organigrammi di corridoio, getta acqua sul fuoco:
"Che quella frase ci fosse o meno, nella prima bozza, poco
importa. In realtà il principio di non sovrapposizione era
stato acclarato sin da ottobre, quando erano state avviate le trattative.
E il Partito Popolare era stato sempre d’accordo sulla necessità
di garantire un saggio equilibrio tra le aree della coalizione".
Chiamato in causa, il segretario popolare Michele Cornacchia ricorda
che "sì, se n’era discusso prima di Natale ed eravamo
tutti d’accordo, anzi proprio il nostro partito aveva caldeggiato
questo criterio. Ma quella sera nulla si era detto alla presenza
dei consiglieri provinciali, e il giorno dopo ho firmato il documento
senza leggerlo, perché ero convinto che fosse lo stesso della
sera prima. Invece era diverso". E l’autore del documento incriminato?
Michele Clemente conferma di averlo dattiloscritto nel suo studio
("conservo la copia scritta a penna e sono pronto a esibirla")
e chiama a testimoniare tutti i segretari del centrosinistra. Ma
non farà cambiare idea a Pietro Pepe: "Questa coalizione
è inaffidabile". Del resto, tre mesi fa aveva detto
che "nel consiglio comunale ci sono solo anime morte".
Michele Ventricelli se l’era presa e gli aveva chiesto di smentire.
Non risulta che la richiesta sia stata accolta.

Giuseppe Salvaggiulo

 

Privacy. Le linee-guida per trattare dati elettorali.

Privacy

Regolamentazione delle banche
dati dei partiti e dei comitati elettorali. Provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali
del 7 marzo 2001 (www.garanteprivacy.it).

 

Le linee-guida per trattare dati
elettorali

 

NELLA riunione odierna, con la partecipazione
del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De
Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose note pervenute in merito alla
conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.675 di
alcune iniziative di propaganda politica ed elettorale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n.1/2000
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In relazione allo svolgimento di consultazioni
elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da
parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni
e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati
personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di
liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.

Su alcune questioni il Garante si è già
pronunciato fin dal primo periodo della propria attività con alcune
decisioni (consultabili sul sito Internet dell’Autorità www.garanteprivacy.it
e sul bollettino “Cittadini e società dell’informazione”), riassunte
nelle relazioni annuali presentate al Parlamento e al Governo.

Con il presente provvedimento, al fine di tracciare
linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono
richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei
dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996
e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest’ultima.

1. Possibilità di utilizzare
i dati personali ricavati da registri o elenchi “pubblici”
. –
In base agli articoli 12 , comma1, lett.c) e 20, comma 1, lett.b), della legge
n. 675 è possibile trattare e divulgare, anche senza il consenso degli
interessati, dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque. Tale particolare categoria comprende
registri, elenchi, atti o documenti “pubblici” (in quanto formati o tenuti
da uno o più soggetti pubblici) e da tutti accessibili, nonché
analoghi registri, elenchi, atti o documenti eventualmente formati da privati,
ma sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte
di chiunque (come l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale
per la rete fissa).

Fra le predette categorie vi rientrano gli elenchi
degli iscritti a vari albi e collegi professionali (vedi sul punto i provvedimenti
del Garante del 30 giugno 1997 e del 20 aprile 1998), i dati contenuti in
taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste
elettorali (che chiunque, come precisato dall’art. 51 del d.P.R. 20 marzo
1967 n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti
uffici comunali), queste ultime più comunemente usate per attività
di propaganda elettorale, unitamente ai dati ricavati dagli elenchi telefonici.

L’insieme dei nominativi presenti nelle liste
elettorali può anzi integrare una base di dati ampia riferita alla
popolazione adulta, da cui è possibile ricavare un insieme di informazioni
(quale cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo
di studio). La lecita acquisizione dei dati contenuti in tali liste spiega
pertanto come molti cittadini il cui nominativo non compare, ad esempio, nell’elenco
telefonico per la rete fissa abbiano potuto ricevere messaggi e sollecitazioni
elettorali presso l’indirizzo risultante dalle liste.

2. Utilizzazione di altri tipi
di dati personali.
Le categorie di dati prima richiamate
riguardano un insieme di informazioni predeterminato per legge e quindi facilmente
riscontrabile. Qualora pertanto un cittadino riceva messaggi pubblicitari
e di propaganda da parte di un soggetto politico, in favore del quale non
abbia manifestato uno specifico consenso al trattamento delle informazioni
che lo riguardano, e queste ultime non corrispondano ai dati effettivamente
presenti negli elenchi predetti, tale circostanza può essere significativa
di una raccolta illecita o non corretta dei dati. In questi casi è
possibile inviare una circostanziata segnalazione al Garante cui spetta il
potere di svolgere accertamenti anche attraverso il proprio servizio ispettivo.

3. L’informativa all’interessato:
obblighi ed esoneri.
Il trattamento dei dati estratti dalle liste
elettorali o da altri elenchi pubblici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni
della legge n. 675/1996. Per quanto riguarda l’informativa agli interessati,
il Garante ha disposto di recente un parziale esonero fino al 30 giugno 2001
in favore di partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori
di liste e di candidati che utilizzino dati estratti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque senza però contattare
gli interessati, o qualora inviino semplice materiale di propaganda diverso
da lettere articolate o messaggi di posta elettronica che non permetta l’inserimento
dell’informativa (provvedimento del 7 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001, pag. 65).

Fuori di questi casi, ciascun partito politico,
comitato elettorale, ecc. deve fornire la prevista informativa ai singoli
cittadini interessati almeno in occasione dell’invio del primo messaggio pubblicitario
o propagandistico. In tale informativa, che può essere redatta anche
con formule sintetiche e con stile colloquiale, deve essere indicata, tra
l’altro, con chiarezza, la denominazione e l’indirizzo del titolare o
del responsabile del trattamento, onde permettere all’interessato di individuare
il destinatario delle richieste ai sensi dell’articolo 13 della legge
n. 675/1996 volte ad opporsi all’ulteriore invio di materiale o ad ottenere,
a seconda dei casi, l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione o la cancellazione
dei dati.

Tali richieste comportano poi un dovere per
i titolari del trattamento di darvi riscontro ed obbligano, nel caso di opposizione
dell’interessato all’ulteriore invio di materiale, a non recapitare
più a tale soggetto altri messaggi, anche in occasione di successive
campagne elettorali. Infine, qualora un titolare di trattamento non fornisca
un idoneo riscontro ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto
art. 13, l’interessato, in ordine a tale istanza, ha diritto di presentare
ricorso ai sensi dell’articolo 29 della legge n.675 rivolgendosi al giudice
ordinario o, in via alternativa, direttamente a questa Autorità.

4. Casi nei quali è necessario
acquisire il consenso dell’interessato
. –
L’utilizzazione di
altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici
(da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo
in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in
forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa
nella quale la finalità dell’utilizzo a fini di comunicazione politica
o di propaganda elettorale dei dati dell’interessato deve essere posta chiaramente
in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell’ipotesi
in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su
un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità
di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine
web o nell’ambito di forum o newsgroup in rete (come precisato dal Garante
nel già citato provvedimento dell’11 gennaio 2001).

5. Dati sensibili. La raccolta
e l’utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi
ad iscritti alle loro stesse organizzazioni, nonché di partecipanti
ad iniziative politiche in occasione delle quali siano stati raccolti dati
sui partecipanti, oppure di dati acquisiti in occasione della sottoscrizione
di petizioni, proposte di legge, manifesti o richieste di referendum, comporta
un trattamento di dati personali sensibili (ai sensi dell’articolo 22,
comma 1, della citata legge) e richiede l’espressione da parte dell’interessato
di un consenso scritto. Per gli aderenti a partiti ed associazioni politiche
questo viene in genere espresso con l’atto di adesione al partito stesso
(vedi in proposito il comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997 in
“Cittadini e società dell’informazione”, n. 2, pag. 82). In assenza
di questo consenso o per dati acquisiti in altre occasioni politiche, occorre
che l’informativa evidenzi con chiarezza, oltre all’indicazione delle
principali finalità ed ai trattamenti ad esse specificamente connessi,
un utilizzo più ampio di tali dati (ad esempio comunicazione degli
stessi ai comitati elettorali di candidati delle medesime formazioni politiche).
Qualora si intenda ipotizzare la possibile comunicazione di tali dati anche
ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società
e persone fisiche non direttamente connesse all’attività del titolare
del trattamento…) tale possibilità (indipendente ed ulteriore
rispetto alle ragioni precipue della raccolta dei dati) deve essere associata
all’espressione di un consenso specifico e distinto da quello previsto per
il trattamento principale.

6. Obblighi in caso di uso di dati di
aderenti a organizzazioni diverse da quelle politiche.
L’utilizzazione
a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti ad associazioni
sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un’espressa
connotazione politico-partitica, è possibile qualora venga espressamente
prevista nell’informativa resa agli iscritti al momento dell’adesione o del
rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell’associazione decidano,
con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità).
È pertanto illegittima la prassi, riscontrata in alcuni casi segnalati
a questa Autorità, di utilizzare gli indirizzari associativi per iniziative
di propaganda elettorale a favore di dirigenti o ex dirigenti di associazioni
o addirittura di soggetti estranei alle stesse, candidatisi successivamente
ad elezioni politiche o amministrative. (v. provvedimenti del Garante del
5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000).

7. Utilizzazione di dati personali acquisiti
in ragione dell’esercizio di un mandato politico o amministrativo
.
I titolari di determinate cariche elettive, politiche o amministrative,
nell’esercizio del loro mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte
a favorire il pieno esercizio del mandato elettorale medesimo (es. art. 31
legge n. 142 del 1990, ecc.), possono legittimamente venire a conoscenza di
numerosi dati personali. I dati in tal modo acquisiti devono essere però
utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti all’esercizio
del mandato (presentazione di interrogazioni, svolgimento di attività
di controllo e di denuncia nelle competenti sedi istituzionali, ecc.). Non
è pertanto legittimo utilizzare gli stessi dati per finalità
non pertinenti quale l’attività di propaganda elettorale (vedi parere
del 20 maggio 1998 in Bollettino ufficiale del Garante “Cittadini e società
dell’informazione”, n. 4, pag. 7 ss.).

8. Dati personali trattati da scrutatori
e rappresentanti di lista: limiti e doveri
. –
In materia elettorale
e in particolare in occasione di consultazioni elettorali, di referendum e
di verifica della loro regolarità, è possibile, in conformità
alla legge, la raccolta di alcuni dati sensibili. Ciò è considerato
lecito anche dall’articolo 8 del d.lg. 11 maggio 1999 n.135, in materia
di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, che espressamente
colloca tale attività tra quelle di rilevante interesse pubblico che
giustificano il trattamento. In questo quadro particolari cautele in tema
di riservatezza devono essere osservate da scrutatori e rappresentanti di
lista che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati o riconosciuti
dalla legge, vengano a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile.
La funzione svolta da tali soggetti è collegata al corretto svolgimento
delle operazioni elettorali. I dati di cui i medesimi soggetti vengano a conoscenza
per effetto delle funzioni svolte (quali quelli relativi alla partecipazione
o meno al voto dei cittadini votanti presso una determinata sezione elettorale)
devono essere trattati con ogni opportuna cautela anche a tutela del principio
costituzionale della libertà e segretezza del voto. Ciò, tanto
più, in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi o votazioni di
ballottaggio) nelle quali la partecipazione o la mancata partecipazione al
voto può evidenziare di per sé anche una particolare opzione
politica dell’elettore. È illegittima la compilazione da parte degli
stessi soggetti, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della
stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone
astenutesi dalla partecipazione al voto (ad esempio, allo scopo di sollecitare
le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tenendo presente anche
che l’elenco degli elettori astenutisi nelle elezioni per la Camera dei
Deputati a suo tempo previsto dall’art. 115 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361
(in base al quale tale elenco formato dal sindaco era esposto per un mese
nell’albo comunale) non è più previsto e che il citato art.
115 è stato abrogato dall’art. 3 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 534.

9. Adozione di misure di sicurezza ed
altri adempimenti.
Ciascun partito, movimento o comitato elettorale,
anche se esonerato dall’obbligo della notificazione del trattamento di cui
all’articolo 7, comma 5 ter, lett. l), della legge n.675, è tenuto,
oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 19 della medesima legge in
ordine all’individuazione e alla nomina dei responsabili e degli incaricati
del trattamento, ad adottare le misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.
n. 318/1999 con riferimento ai trattamenti di dati cartacei e automatizzati.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

segnala a tutti i titolari del trattamento interessati,
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. c) della legge n.675/1996 la
necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima
legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 7 marzo 2001

PAR CONDICIO E CAMPAGNA ELETTORALE.

Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it

Comunicazione
politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione


Delibera n. 254/01/CSP

Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso
ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali
e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001

Pubblicata sul Sito dell’Autorità
in data 29 marzo 2001
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 


L’AUTORITA’


NELLA riunione della Commissione per
i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 28 marzo 2001;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo
“;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n.
515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
“, e successive
modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.
28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81,
recante “Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia,
del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale
“, e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Ministro
dell’interno del 9 marzo 2001 sono state fissate per il giorno 13 maggio
2001 le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di milleduecentosettantasette
Comuni e del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di cinque
Province;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del
Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32
del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;


DELIBERA

TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni
    di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina
    dell’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni
    del sindaco e del Consiglio comunale e del presidente della Provincia e del
    Consiglio provinciale dei Comuni e delle Province, di cui all’elenco
    pubblicato sul sito del Ministero dell’interno: www.mininterno.it,
    fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti
    i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 2
Soggetti politici

  1. Ai fini del presente provvedimento, in
    applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
    politici:
    1. nel periodo intercorrente tra la data
      di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      1. le forze politiche che costituiscono
        un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;
      2. le forze politiche, diverse da quelle
        di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
        al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    2. nel periodo intercorrente tra la data
      di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      1. le coalizioni collegate ad un candidato
        alla carica di sindaco o di presidente della Provincia;
      2. le forze politiche che presentano
        liste di candidati o gruppi di candidati per l’elezione del Consiglio
        comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA

Capo I – comunicazione
politica in campagna elettorale

Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva
    o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica
    nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000,
    n. 28, sono ripartiti:
    1. nel periodo intercorrente tra la data
      di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
      per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi
      gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici
      di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
    2. nel periodo intercorrente tra la data
      di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
      in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto II), lettera a), e per l’altra metà, ai soggetti
      politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).
  2. Le trasmissioni di comunicazione politica
    sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
    televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00
    e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia
    oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari
    delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
    radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al
    competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora
    stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
    ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
    possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano
    la fruizione anche ai non udenti.

Capo II – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti nazionali

Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la data
    di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
    messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
    contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
    fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi
      è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1,
      lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
      i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
      massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
      ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
      delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia 22,00 –
      23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. ciascun messaggio può essere
      trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
    6. nessun soggetto politico può
      diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    7. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
    1. rendono pubblico il loro intendimento
      mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
      ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
      la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il
      numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
      che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
      predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
      richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
      A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
      MAG/1/EC
      , con riferimento alle consultazioni elettorali comunali,
      e MAG/1/EP,
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
      www.agcom.it.
    2. inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a),
      nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
      variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
      e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
      possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC,
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP,
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      sul predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
      comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo
    alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
    delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
    autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste,
    indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei
    messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC,
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP,
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
    sul predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni.

Articolo 7
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno
    dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
    unici nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    alla presenza di un funzionario della stessa.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni
    successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
    un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
    di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali

Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data
    di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
    messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
    contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di
    diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
  2. Il tempo complessivamente destinato alla
    diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
    nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione
    dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
  3. Le tariffe praticate ai soggetti politici
    richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
    al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
    nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 8, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
    fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi
      è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1,
      lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
      i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
      massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
      ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
      delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 –
      23,59; quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia
      9,00 – 11,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. nessun soggetto politico può
      diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    6. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1,osservano
    le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo
    4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    2. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un
      massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati
      ai messaggi a titolo gratuito;
    3. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    4. nessun soggetto politico può
      diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    5. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
    accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e
    che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti
    a pagamento:
    1. rendono pubblico il loro intendimento
      mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
      ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
      la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il
      numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
      che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
      predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
      richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
      A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici
      autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
      per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
      www.agcom.it
    2. inviano, anche a mezzo telefax, al
      competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
      al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
      nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
      variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al
      numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
      fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti
      gratuiti, i modelli MAG/2/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
      per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
      comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo
    alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
    delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
    autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per
    le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi
    radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi.
    A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti
    gratuiti, i modelli MAG/3/EC
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
    per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
    nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni.

Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. L’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le
    comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato
    regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
    complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti
    politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili
    previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro
    delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
    della programmazione economica.

Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno
    dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
    unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
    del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza
    ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi,
    alla presenza di un funzionario dello stesso.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni
    successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato,
    secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun
    contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
    all’interno delle singole fasce.

Capo IV – programmi di
informazione nei mezzi radiotelevisivi

Articolo 14
Programmi di informazione

  1. A decorrere dalla data di convocazione
    dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
    di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza
    e l’imparzialità dell’informazione, i programmi radiotelevisivi di
    informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
    giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
    1. la presenza di candidati, esponenti
      di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli
      regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza
      di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione su
      fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione
      elettorale e legati all’attualità della cronaca. La presenza
      delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni
      radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi
      politici autogestiti;
    2. quando vengono trattate, senza la partecipazione
      diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla
      competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
      nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche
      con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni
      nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta
      salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che,
      in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
      il rispetto delle persone.
  2. Nel periodo di cui al precedente comma
    1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
    politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche
    in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi,
    registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da
    non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli
    elettori.

Capo V – Disposizioni
particolari

Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1. Ai fini del presente provvedimento, le
    trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in
    circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni
    in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
    o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti
    al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi
    primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle
    emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo
    38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento, il
    circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma
    5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del
    circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
    per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
  4. Ogni emittente risponde direttamente
    delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politic

  1. In conformità a quanto disposto
    dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni
    di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano
    alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale
    di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi
    dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali
    imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito,
    di spazi per messaggi autogestiti.
  2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
    all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
    necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale
    del partito.

Articolo 17
Conservazione delle registrazioni

  1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute
    a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
    sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque,
    a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei
    programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
    di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
    generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA

Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono
    diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle
    elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta
    dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
    testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
    stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile
    dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina.
    Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile
    pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
    diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo
    a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che
    il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui
    al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve essere
    pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
    grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché
    l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso
    cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
    concernente:
    1. le condizioni temporali di prenotazione
      degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni
      singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possonoessere
      prenotati;
    2. le tariffe per l’accesso a tali
      spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
      le eventuali condizioni di gratuità;
    3. ogni eventuale ulteriore circostanza
      od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
      particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni
      in base alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute, ai soggetti
    politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni
    di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
    in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni
    praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
    relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5. Nel caso di edizioni locali o, comunque,
    di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai
    fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
    indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine
    nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al
    comma 2.
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo
    di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
    elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato
    rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
    nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
    avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del
    comunicato preventivo.

Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui
    all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
    anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
    modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura
    “messaggio politico elettorale” con l’indicazione del soggetto committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico
    elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
    titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
    in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi
    ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali
    di liste, gruppi di candidati e candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito
    o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
    come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
    ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
    indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del
    movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
    e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
    gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché
    le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI
ED ELETTORALI

Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

  1. Nei quindici giorni precedenti la data
    della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
    rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
    demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
    di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
    periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione
    e la trasmissione dei risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate
    categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
    forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2. Nel periodo che precede quello di cui
    al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
    dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota
    informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
    di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
    1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    2. il committente e l’acquirente
      del sondaggio;
    3. i criteri seguiti per la formazione
      del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o
      di “sondaggio non rappresentativo”;
    4. il metodo di raccolta delle informazioni
      e di elaborazione dei dati;
    5. il numero delle persone interpellate
      e l’universo di riferimento;
    6. il testo integrale delle domande rivolte
      o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
      ai quali si fa riferimento;
    7. la percentuale delle persone che hanno
      risposto a ciascuna domanda;
    8. la data in cui è stato realizzato
      il sondaggio.
  3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre,
    possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente
    nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui
    al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto
    a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la
    Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
    ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  4. In caso di pubblicazione dei risultati
    dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
    sempre evidenziata con apposito riquadro.
  5. In caso di diffusione dei risultati dei
    sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui
    al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
    sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei
    risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
    ai radioascoltatori.

TITOLO V – VIGILANZA E
SANZIONI

Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni
    o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per
    i servizi radiotelevisivi assolvono nell’ambito territoriale di rispettiva
    competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti
    compiti:
    1. di vigilanza sulla corretta e uniforme
      applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da
      parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per
      la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per
      l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
      quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    2. di accertamento delle eventuali violazioni,
      trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
      proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti
      di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’articolo 23
      del presente provvedimento.

Articolo 23
Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
    parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
    o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità,
    al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della
    medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque
    denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal
    fatto.
  2. La denuncia delle violazioni prevista
    al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
    indicati dall’articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
    28.
  3. La denuncia indirizzata all’Autorità
    è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
    dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima
    anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
  4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
    l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore
    e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
    completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di
    data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
  5. L’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui
    al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali
    e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,
    del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa.
  6. I procedimenti riguardanti le emittenti
    radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
    regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
    proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 8.
  7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente
    per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti
    radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
    le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
    trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma
    6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.
  8. Il Comitato di cui al comma 6 procede
    ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
    sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro
    ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine,
    non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi
    di legge mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell’accesso ai
    mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi
    3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato
    trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
    accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo
    della Guardia di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente
    dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
    dell’Autorità medesima.
  9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma
    6 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti
    di mancata attuazione della vigente normativa.
  10. Gli ispettorati territoriali del Ministero
    delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per
    le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati
    regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11. L’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini
    previsti dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  12. Le sanzioni amministrative pecuniarie
    stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
    dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
    con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle
    legge medesima non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000,
    n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare
    per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle
    relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento
    non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo
    16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei
    soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga
    accertata la responsabilità.

TITOLO VI – TURNO DI BALLOTTAGGIO

Articolo 24
Turno elettorale di ballottaggio

  1. In caso di secondo turno elettorale per
    i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio,
    nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di
    comunicazione politica, nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1,
    della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi
    politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli
    stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell’eventuale
    turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 25
Periodo di applicazione e ambito territoriale

  1. Le disposizioni del presente provvedimento
    hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001, salva una eventuale estensione
    sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica
    di sindaco o di presidente della Provincia.
  2. La disciplina di cui al presente provvedimento
    non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi
    esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna
    consultazione elettorale.


Il presente provvedimento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.


Napoli, 28 marzo 2001

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

Mario Belati

 

 

Par Condicio. Il nuovo regolamento per il servizio pubblico.

Provvedimento
attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica,
i messaggi autogestiti e l’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo
nel periodo elettorale. (Reg. par condicio 23.03.2001)

Pubblicata sul Sito dell’Autorità
in data 26 marzo 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 26 marzo 2001, n. 71

 

La Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,

a) tenuto conto che con decreto
del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati
i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell’imminente
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni
provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà
di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente
le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103;

d) visti, quanto alla tutela
del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività
e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,
nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini
e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma,
della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge
4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla
disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale
e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre
1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per
l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo
19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità
d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che
le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000
alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche
sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina
delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina
della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo
1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria
prassi in materia di elezioni politiche e di Tribune elettorali;
della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del
Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con
i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25
marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato
il 25 marzo 1996, 0, 0); della disciplina disposta in occasione di precedenti
consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita
con i propri provvedimenti del 1o marzo 2000, del 27 aprile 1999,
del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13
marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate,
in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n.
28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1o marzo 2000 e
con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna
elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed
ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà
di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi
disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente
più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto
dell’esigenza di un’attuazione specifica del combinato disposto
dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli
4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti
della Commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta
del 6 marzo 2001, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare
l’adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche
mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto
deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo
e del 21 giugno 2000;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione
italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento
si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono
definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché
alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei
relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera
2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento
sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento
si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo
alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative.
Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative
la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo
11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente
provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente,
salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente
provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate
sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite
alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto
previsto all’articolo 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono
considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate
come un’emittente unica.

6. La designazione delle persone che
prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento
tiene per quanto possibile conto dell’esigenza di garantire pari
opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione
politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle
candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale
di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni
riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già
istituiti.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione
Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di
seguito:

a) la comunicazione politica,
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste
ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni
politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante
le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento,
e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti,
di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio e dalla
richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all’articolo
6;

c) l’informazione è
assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché
la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente
disciplinati dall’articolo 3 e dall’articolo 7;

d) in tutte le altre trasmissioni
non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati
o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. L’eventuale assenza delle Tribune
dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata,
non esclude per la Rai l’obbligo di realizzare comunque trasmissioni
di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 3.

(Responsabilità delle trasmissioni).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma
5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità
delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),
b)
e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti
candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni
sotto la responsabilità di un direttore di testata non è
da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni
rientranti nella categoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c).

3. La riconduzione sotto la responsabilità
di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente
non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata,
assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro
quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso
tale termine la proposta di riconduzione di intente approvata.

Articolo 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione
politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione
delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti
nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche
che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche,
diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio
simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche,
diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono
oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate
dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno
eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle Tribune
nazionali di cui all’articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei
Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi
presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze
di rappresentatività con quelle di pariteticità, le
forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c),
che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di
comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo
sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché
quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti
sono eletti nella Regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine
di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente
la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni
nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico
che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno,
candidature o collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto dell’elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate prima del termine per la presentazione delle
candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile
tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza
di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate successivamente al termine per la presentazione
delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti
paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.

6. La ripartizione degli spazi di
comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto, è effettuata,
di norma, su base settimanale

7. In ogni trasmissione il conduttore
garantisce l’imparzialità e le pari opportunità tra
le forze politiche.

Articolo 5.

(Tribune nazionali e regionali).

1. Le Tribune di cui al presente articolo
hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano
tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione
da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato
dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale
alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune, disciplinate direttamente
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, primo comma, terzo capoverso,
della legge n. 103/1975, sono organizzate dall’apposita testata
della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla
Commissione.

3. Le Tribune sono di regola programmate
prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti;
quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra
le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della
Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito
con criteri conformi a quelli di cui all’articolo 4;

b) i calendari delle trasmissioni
sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune
regionali, al relativo Corerat;

c) il conduttore garantisce
l’imparzialità e le pari opportunità tra le forze
politiche;

d) ciascun soggetto politico
avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che
lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo
di regola in diretta; l’eventuale registrazione deve essere effettuata
nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo
contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l’eventuale rinuncia di
un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica
la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima
trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante.
Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l’organizzazione e la conduzione
delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità
del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni
televisive; l’orario è determinato in modo da garantire una
fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di
tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati
e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente
disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, in quanto compatibili.

Articolo 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi
politici autogestiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
ha luogo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche,
o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti
tra i soggetti politici di cui all’articolo 4, comma 3, e di cui
all’articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo
alla data di convocazione dei comizi elettorali, la Rai comunica
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi
autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto,
che deve tener conto della necessità di coprire più
di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all’articolo 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all’insieme
della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata
dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 11
del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all’articolo
4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica
richiesta, la quale:

a) è presentata alla
sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla
data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l’avvenuta presentazione
delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti
indicati dall’articolo 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno
dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale
misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture
tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni
realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti
a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le
richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini
indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati
dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non
dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato
non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi
successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica
la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare
degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non
comporta l’aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, i notiziari e i relativi programmi di approfondimento
si conformano con particolare rigore ai criteri dell’indipendenza,
obiettività, imparzialità e completezza dell’informazione,
nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle
diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza
l’effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori
responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché
i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni
di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori
elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori
o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un
uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri
del Governo, o di notori esponenti politici.

Articolo 8.

(Illustrazione, in sede nazionale
e regionale, delle modalità di voto

e di presentazione delle liste).

1. La Rai predispone e trasmette su
rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano
gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature
e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti
il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione,
con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità
di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo
saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali
notiziari o Tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno
dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi
in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative
informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle
candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa
le principali caratteristiche della consultazione, con particolare
riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione
del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale
al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni
di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne
consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

Articolo 9.

(Trasmissioni regionali).

1. La comunicazione politica, che
include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione
amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni
interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna
Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero
degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi
programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede
della Rai.

2. Si considerano Regioni interessate,
ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste
elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le
relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni Tribuna regionale è
riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di
un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la
presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa
sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate
nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono
parte:

a) tutti i candidati a presidente
della provincia o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte
le liste concorrenti all’elezione del relativo consiglio provinciale
o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è
suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente
della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti
aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le Tribune regionali riferite ad
elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono
trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda
votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio
non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è
ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune relative agli eventuali
ballottaggi nell’elezione del sindaco dei comuni con popolazione
legale superiore ai 500 mila residenti sono trasmesse su rete nazionale,
con la formula del “faccia a faccia”.

8. I Corerat delle regioni ove sono
in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale
che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle
regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento
e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni
del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche
specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente
provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo
di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione,
intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione
parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni
regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni
del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti
regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, in
quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti
della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente
disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti
disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella
Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono
spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana,
tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate
Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni
politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni
che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono
scegliere tra tali lingue l’idioma nel quale esprimersi.

Articolo 10.

(Programmi dell’Accesso e Tribune
tematiche regionali)
.

1. I programmi nazionali e regionali
dell’Accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedì successivo
alla data delle relative votazioni.

2. Nelle Regioni ove, successivamente
alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono
programmate altre votazioni, la programmazione locale dell’Accesso
resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni
o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione
dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali
sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione,
ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio
2000.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della
Commissione).

1. Le funzioni attuative attribuite
alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento,
ed in particolare l’approvazione dei calendari e delle modalità
delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l’Ufficio di
Presidenza integrato dai responsabili dei gruppi parlamentari della
Commissione. Egli può definire, sentito l’Ufficio di Presidenza,
le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse
che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento,
alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

Articolo 12.

(Unità di garanzia, e responsabilità
del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d’amministrazione
ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell’ambito delle
rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni
e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente
alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti
dal Direttore competente.

Par Condicio. Il nuovo regolamento per gli organi di informazione.

Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it

Comunicazione politica
e parità di accesso
ai mezzi di informazione

Delibera n. 253/01/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi
di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno
13 maggio 2001

 

 

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi
e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 23 marzo 2001;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
“;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
“, e successive
modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione
politica
“;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, concernente “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
“,
e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, concernente “Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica
“;

RILEVATO che con decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno
13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott.
Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni di
    attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di
    disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante
    le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del
    Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001,
    al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità
    e parità di trattamento.

Articolo 2
Soggetti politici

  1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione
    della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
    politici:
    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
      dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      1. le forze politiche che costituiscono un autonomo
        gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
      2. le forze politiche, diverse da quelle di cui
        alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
        al Parlamento europeo;
    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
      delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      1. le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse
        che, sulla base di un comune programma di governo, presentano,
        sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi
        o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato
        nazionale;
      2. le forze politiche che presentano, con il proprio
        simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni
        che interessino almeno un quarto dell’elettorato nazionale;
      3. le forze politiche, diverse da quelle di cui
        alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze
        linguistiche riconosciute.

 

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA

Capo I – comunicazione politica
in campagna elettorale

Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica
    nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica
    nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22
    febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:
    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
      dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
      per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza
      dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per
      cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma
      1, punto I), lettera b), in modo paritario;
    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
      delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
      in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di
      cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera a) e per
      l’altra metà tra i soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto II), lettere b) e c).
  2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
    collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
    emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa
    tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche
    all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00
    e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette
    trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
    radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche
    e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni
    o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale
    per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
    sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione
    anche ai non udenti.

Capo II – messaggi autogestiti in
campagna elettorale sulle emittenti nazionali

Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
    delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
    trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
    la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
    dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi è ripartito
      secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera
      b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
      tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo autogestito
      e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere altri programmi,
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
      programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno
      tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
      fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia
      22,00 – 23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. ciascun messaggio può essere trasmesso
      una sola volta in ciascun contenitore;
    6. nessun soggetto politico può diffondere
      più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    7. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito”
      con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo
    4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante
      un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
      maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
      politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene
      indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona
      da contattare, è depositato un documento, che può
      essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
      dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
      gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
      per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
      le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN,
      reso disponibile nel sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
    2. inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla
      lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni
      di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso
      con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
      nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono
      anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile
      nel predetto sito web dell’Autorità per le
      garanzie nelle comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
    di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
    Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
    la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
    interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
    emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
    messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
    in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
    elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici
    rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale
    fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN,
    reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
    contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
    unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    alla presenza di un funzionario della stessa.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
    viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
    un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare
    il criterio di parità di presenze all’interno delle singole
    fasce.

Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali

Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
    delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
    trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
    la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno
    altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi
    politici autogestiti a pagamento.
  2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione
    dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
    nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla
    prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
  3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti
    gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
    al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi
    pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 8, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
    dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi è ripartito
      secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera
      b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
      tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo autogestito
      e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere altri programmi,
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione.
      I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi,
      sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
      progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 –
      19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 – 23,59;
      quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta
      fascia 09,00 – 11,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. nessun soggetto politico può diffondere
      più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    6. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
      gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1,
    osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei
    criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della
    1. i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
      devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    2. i messaggi non possono interrompere altri programmi
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione,
      distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
    3. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    4. nessun soggetto politico può diffondere
      più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    5. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
      a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive
    locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere
    messaggi politici autogestiti a pagamento:
    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante
      un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
      maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
      politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene
      indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona
      da contattare, è depositato un documento, che può
      essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
      dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
      gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
      per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
      le emittenti possono anche utilizzare i
      modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
      e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
      ,
      resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
    2. inviano, anche a mezzo telefax, al competente
      Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
      al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
      informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
      il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente
      con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva
      del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
      e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
      fine, le emittenti possono anche utilizzare i
      modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
      e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
      ,
      resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni.
  2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a
    diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui
    al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente
    competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori
    distinti e riconoscibili per ciascuna regione.
  3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
    di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
    Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
    la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
    interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
    emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni
    o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
    nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
    messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
    in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
    elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
    politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute.
    A tale fine, possono anche essere utilizzati i
    modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
    e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
    ,
    resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni
    o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale
    per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
    complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra
    i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione
    alle risorse disponibili previste dall’articolo 1, comma
    3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni
    di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica.

Articolo 13
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
    contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
    unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o,
    ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
    nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente
    che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario
    dello stesso.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
    viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del
    Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
    all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
    di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo IV – programmi di informazione
nei mezzi radiotelevisivi

Articolo 14
Programmi di informazione

  1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
    elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
    di garantire la parità di trattamento, l’obiettività,
    la completezza e l’imparzialità dell’informazione, i programmi
    radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità
    di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti
    criteri:
    1. la presenza di candidati, esponenti di partiti
      e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli
      regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto
      risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
      dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico
      non attinenti alla consultazione elettorale e legati all’attualità
      della cronaca. La presenza delle persone suindicate è
      vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse
      da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
      autogestiti;
    2. quando vengono trattate, senza la partecipazione
      diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative
      alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti
      politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in
      modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari
      opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle
      cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera
      a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento
      e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
      salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
  2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
    trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
    politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato
    fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di
    voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
    attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in
    modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V – Disposizioni particolari

Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni
    in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
    nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni
    in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
    circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
    circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste
    per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente
    titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate
    alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38
    della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito
    nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma
    5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
    per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
    per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
  4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
    realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politici

  1. In conformità a quanto disposto dall’articolo
    6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui
    ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non
    si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino
    essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in
    almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11,
    comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese
    è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia
    gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
  2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
    all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni
    indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione
    come organo ufficiale del partito.

Articolo 17
Conservazione delle registrazioni

  1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare
    le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
    sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale
    data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento,
    le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata
    contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre
    1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di
    quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
    generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate
    dal presente provvedimento.

 

TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA

Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici
    che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
    giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo
    7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
    elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi
    spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
    testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
    Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
    distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle
    copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della
    periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare
    sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
    diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal
    numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato
    sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel
    termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata,
    quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
    con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
    grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso,
    nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della
    redazione della testata presso cui è depositato un documento
    analitico, consultabile su richiesta, concernente:
    1. le condizioni temporali di prenotazione degli
      spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato
      ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi
      medesimi possono essere prenotati;
    2. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
      autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
      le eventuali condizioni di gratuità;
    3. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento
      tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
      particolare la definizione del criterio di accettazione delle
      prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici
    richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni
    di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
    in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati,
    le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione,
    nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le
    tariffe per gli spazi medesimi.
  5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
    locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai
    fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale,
    dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
    locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre
    modalità di cui al comma 2.
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
    al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi
    politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma
    1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito
    nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le
    testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
    inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione
    del comunicato preventivo.

Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all’articolo
    7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
    anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati,
    secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono
    recare la dicitura “messaggio politico elettorale” con l’indicazione
    del soggetto committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale
    diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
    di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
    in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano
    agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici
    e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento
    politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
    come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
    1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
    testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o
    altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
    e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria
    a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
    movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni,
    liste, gruppi di candidati e candidati.

 

TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI

Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

  1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione
    e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
    rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali,
    di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
    orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
    sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello
    del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la
    trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
    a determinate categorie di soggetti perché esprimano con
    qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di
    voto o i propri orientamenti politici.
  2. Nel periodo che precede quello di cui al comma
    1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
    dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata
    da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante
    e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile
    il soggetto che realizza il sondaggio:
    1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    2. il committente e l’acquirente del sondaggio;
    3. i criteri seguiti per la formazione del campione,
      specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di
      “sondaggio non rappresentativo”;
    4. il metodo di raccolta delle informazioni e di
      elaborazione dei dati;
    5. il numero delle persone interpellate e l’universo
      di riferimento;
    6. il testo integrale delle domande rivolte o, nel
      caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
      ai quali si fa riferimento;
    7. la percentuale delle persone che hanno risposto
      a ciascuna domanda;
    8. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
  3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono
    essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal
    committente nella loro integralità e corredati della “nota
    informativa” di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito
    web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione
    e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
    www.sondaggipoliticoelettorali.it,
    ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28.
  4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi
    a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
    sempre evidenziata con apposito riquadro.
  5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi
    sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di
    cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare
    in apposito sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati
    dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
    ai radioascoltatori.

 

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove
    questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali
    per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale
    di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli
    11, 12 e 13, i seguenti compiti:
    1. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione
      della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte
      delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate
      per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione
      parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
      servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
      a carattere regionale;
    2. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo
      i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
      proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
      per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto
      stabilito all’articolo 23 del presente provvedimento.

Articolo 23
Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22
    febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
    parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
    radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite
    d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti
    previsti dall’articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto
    politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
    entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
  2. La denuncia delle violazioni prevista al comma
    1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
    indicati dall’articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28.
  3. La denuncia indirizzata all’Autorità è
    procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
    dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia
    medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
  4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
    l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore
    e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
    segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,
    ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
  5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma
    1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
    giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono,
    a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso
    l’Autorità stessa.
  6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive
    locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
    per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano
    le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto
    al comma 8.
  7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per
    territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di
    emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al
    comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione
    delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici
    del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso,
    anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni.
  8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria
    sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
    sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni
    nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora,
    allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un
    adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge
    mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell’accesso
    ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità
    di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti,
    ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove
    necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia
    di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo
    10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento
    garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
  9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala
    tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi
    rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
  10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
    comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali
    per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti
    dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
    dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
    dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
    n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le
    violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate
    dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
    relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
    l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
    o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente
    provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
    previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
    Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
    sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata
    la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità:
www.agcom.it.

Roma, 23 marzo 2001

 

IL COMMISSARIO RELATORE

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

Mario Belati