ATTO DI SIGNIFICAZIONE ED INTERVENTO.

  • dall’Associazione WWF, sezione di
    Altamura
    , in persona della sua Presidente Dott.ssa Gabriella
    Fagioli, con sede in P.zza Repubblica n. 8;
  • dall’Associazione "DONNE IN …
    "
    , in persona della sua Presidente Prof.ssa Mimma Lucariello,
    con sede in Via Isernia n. 5, Altamura;
  • dall’Associazione CIDI, in persona
    della sua rappresentante Prof.ssa Francesca Ferrulli, con sede
    in P.zza Municipio n. 11, Altamura;
  • dall’Associazione "CENTRO STUDI TORRE
    DI NEBBIA"
    , in persona del suo Presidente Prof. Pietro
    Castoro, con sede operativa in Via Vecchia Buoncammino n. 97,
    Altamura;
  • dall’Associazione PIAZZA, in persona
    del suo Presidente Dott. Michele Saponaro, con sede in Via Già
    Corte d’Appello n. 13, Altamura;
  • dall’Associazione NELLA CITTA’,
    in persona del suo Presidente Prof. Luigi Langone, con sede in
    Via Madonna della Croce n. 14, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI ALDO
    MORO"
    , in persona del suo Presidente Prof. Vincenzo Basile,
    con sede in Via San Nicola n. 10, Altamura;
  • dall’Associazione TRACCE, in persona
    del suo Presidente Prof. Giuseppe Dambrosio, con sede in Via Francesco
    Tota n. 17, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE DANZARTE, in persona
    della sua Presidente Sig.ra Lucia Cannito, con sede in Via Vecchia
    Buoncammino n. 97, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE ANFFAS, in persona
    della sua Presidente Sig.ra Anna Pappalardo, con sede in Via Vecchia
    Buoncammino n. 97, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE CENTRO PROMOZIONE FAMIGLIA,
    in persona del suo Presidente Avv. Loreto De Stefano, con sede
    in Via Marche 3;
  • dal "Comitato per la difesa del Teatro
    Cittadino — Il Teatro di tutti
    ", in persona del
    suo portavoce Dott. Vincenzo Colonna, con sede temporanea c/o
    l’Associazione CIDI in P.zza Municipio n. 11, Altamura,


tutti domiciliati ai fini del presente
atto in Altamura nel domicilio di quest’ultimo, "Comitato
per la difesa del Teatro Cittadino — Il Teatro di tutti",
alla P.zza Municipio n. 11 c/o Associazione CIDI;

  • nei confronti:
  1. del Sindaco del Comune di Altamura Preside
    Vito Plotino;
  2. del Consiglio Comunale di Altamura in persona
    del suo Presidente
    Geom. Locapo, che avrà cura di trasmetterlo
    ai singoli consiglieri;
  3. del Segretario Generale dell’Amministrazione
    Comunale di Altamura
    nella persona che attualmente ricopre
    l’Ufficio Dott. Francesco Leto.

* * *

I) Premessa.

Di recente i cittadini di Altamura
sono venuti a conoscenza – da organi di stampa locali e regionali
– che si sta’ avviando a conclusione l’iter procedimentale
diretto a definire l’assetto proprietario del Teatro Cittadino
‘S. Mercadante’ con la necessaria ratifica consigliare
di un accordo sottoscritto da rappresentanti dell’Amministrazione
comunale e del Consorzio Teatro Mercadante..

Dei termini di tale accordo i cittadini
altamurani sono venuti a conoscenza attraverso le vie indirette
dei mezzi di comunicazione, non avendo l’Amministrazione
Comunale ritenuto opportuno o necessario [come pure lo Statuto
comunale e le leggi statali n. 142 dell’8 giugno 1990 (art.
6 in particolare) e n. 241 del 7 agosto 1990 (artt. 1 e 7 in particolare)
imporrebbero] coinvolgere nella procedura decisionale né
la Consulta Cittadina delle associazioni, nè singoli rappresentanti
del mondo associativo, né tantomeno esponenti del ‘Comitato
per la difesa del Teatro Cittadino – Il Teatro di tutti
’,
costituito nell’estate scorsa, che, facendosi portatore di
idee, interessi e convincimenti di larga parte del mondo associativo
culturale, si era dichiarato disponibile (v. Documento "Il
Teatro di tutti
" depositato e protocollato presso il
Municipio di Altamura nel luglio 1998: Allegato G)
a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la definizione
di una secolare incertezza giuridica relativa all’assetto
proprietario del Teatro Mercadante e per la soluzione del problema,
ormai decennale, della chiusura ed inaccessibilità alla
fruizione pubblica e collettiva del Teatro stesso.

Non si intende in questa sede esprimere
giudizi di valore in ordine alla ‘qualità’ amministrativa
dell’iniziativa sviluppata dall’Amministrazione in questi
mesi; né, tantomeno, mettere in dubbio la ‘bontà’
delle Sue intenzioni da ascrivere, in assenza di spunti contrari,
alla categoria delle ‘migliori’. La riapertura di un
Teatro è un obiettivo altamente qualificante l’azione
di qualunque Amministrazione pubblica, perfettamente coerente
con il generale dovere di perseguire l’interesse collettivo
a cui essa è tenuta e come tale apprezzato e condiviso
dai ricorrenti.

Le perplessità e le difficoltà
sorgono nel momento in cui ci si spinge a verificare la congruità
tra ‘qualità e bontà’ delle intenzioni
e ‘qualità e bontà’ degli strumenti individuati
dall’Amministrazione per il raggiungimento di quell’obiettivo.
In questo senso è inevitabile rilevare la presenza di discrasie
che, forse per la loro evidenza ed enormità, sono sfuggite
all’attenzione dell’amministratore di turno.

Poiché i ricorrenti
sono persuasi



– che, soprattutto nella
gestione della cosa pubblica, siano più i mezzi a qualificare
il fine, che il fine a giustificare qualunque mezzo;

– che nell’individuazione
e predisposizione degli strumenti la Pubblica Amministrazione
deve necessariamente vagliare e comparare i diversi ed a volte
confliggenti interessi di un’intera comunità,
riconoscendo e tutelando in via prioritaria l’interesse
pubblico e collettivo rispetto a quello egoistico o particolare
di singoli privati;

– che l’azione amministrativa
deve necessariamente ispirarsi ai principi di legittimità,
economicità ed efficacia;

– che tra Amministratori
ed Amministrati deve correre un rapporto di stretta, corretta
e reciproca collaborazione,


ritengono necessario:



1) intervenire ai sensi e
per gli effetti dell’art. 9 della legge n. 241/90 nei
procedimenti amministrativi in corso relativi al "Teatro
Cittadino Mercadante" che inevitabilmente, per la peculiarità
della materia, coinvolgono interessi individuali, collettivi
e diffusi rappresentati a diverso livello dai soggetti ricorrenti;

2) attivare, ai sensi dell’art.
2 della legge n. 241/90, le ‘potestà’ degli
organi in indirizzo – per le ragioni e nei termini di cui
in prosieguo – affinché vaglino discrasie, illegittimità
e rischi degli atti che si accingono ad adottare e, conseguentemente,
diano avvio ai necessari procedimenti diretti a rimuoverli;

3) fornire le informazioni
di cui al prosieguo ed i documenti allegati, che gli organi
in indirizzo avranno l’obbligo di valutare ai sensi dell’art.
10 della legge n. 241/90;

4) sollecitare il rispetto
delle norme sul corretto procedimento amministrativo di cui
agli artt. 1-13 della legge n. 241/90, in particolare quelle
relative all’individuazione del responsabile del procedimento
ed agli obblighi di comunicazione (art. 8). A tal fine i ricorrenti
chiedono che tutte le comunicazioni vengano indirizzate al
domicilio eletto ai fini del presente atto.



II) Le discrasie ed illegittimità
riscontrate
.

L’accordo che il Consiglio
Comunale si accinge a ratificare risulta palesemente nullo dal
punto di vista del diritto civile, e quindi illegittimo sul piano
contabile-amministrativo.

È indispensabile che il Consiglio
Comunale tenga presente alcune circostanze prima ancora di ratificare
un accordo con cui si impegna il cui Comune ad acquistare 1/3
della proprietà dello stabile per la cifra di -£ 1.500.000.000.
Soprattutto si dovrebbe preliminarmente fare chiarezza sulla natura
giuridica dell’attuale Consorzio, l’alienante, e sulla
sua effettiva titolarità dell’immobile.

È bene, dunque, che ciascun
organo destinatario del presente atto, alla luce della documentazione
ufficiale (che si allega),
sappia che:



a) Il Consorzio Teatro
Mercadante è nato come comitato promotore di una sottoscrizione
pubblica allo scopo di edificare un teatro cittadino (v. Statuto
del 1895: Allegato E).

b) Le sottoscrizioni
furono centinaia (vedi Elenco, Allegato D),
ma gli attuali consorziati si sono ridotti – in virtù
di una selezione operata con clausole statutarie via via adottate
e modificate nei decenni – a poche decine: il meccanismo selettivo
si è fondato sulla previsione contenuta nell’art.
8 (Statuto del 1993; v. anche l’art. 6 dello Statuto
del 1955. Allegato E), in base al quale il presunto
diritto di proprietà o di palco spettante ai singoli
consorziati non è trasferibile che ad un solo erede:
qualora nessuno si sia fatto riconoscere come tale e siano
trascorsi dieci anni dalla morte del titolare, gli "eredi
si riterranno decaduti di diritto dal diritto di proprietà
o da quello di palco, che sarà trasferito, con semplice
presa d’atto dell’assemblea, al Consorzio, il quale
ne potrà disporre
". Ma a parte il rilievo
che tale disposizione si rileva palesemente in contrasto con
la previsione originaria (art. 10 dello Statuto del 1895),
è evidente che, per coerenza logico-giuridica, due
siano le alternative opzioni:


b1) o, effettivamente,
i singoli consorziati sono titolari di quote esclusive ed
individuali di proprietà, ma allora la previsione
menzionata è palesemente nulla in quanto in contrasto
con il principio dell’imprescrittibilità del
diritto di proprietà;

b2) oppure, come si
chiarirà più avanti, i singoli consorziati
erano e sono titolari solo di un diritto di palco, che si
sostanziava e si sostanzia tuttora semplicemente in un diritto
ad essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti
stagionali (art. 10 dello Statuto del 1895, lett. a.
V. anche la disciplina di cui alla legge n. 1336 del 1939:
Allegato A), diritto in ordine al quale ben
può prevedersi una clausola statutaria di quel tipo.


c) Lo Statuto del comitato
del 1895 attribuiva ai sottoscrittori delle somme più
consistenti unicamente un diritto di palco, non la proprietà
dell’immobile che è cosa ben diversa.

d) A detta di molti,
se lo scopo di un comitato è quello di realizzare un’opera
per la città, sembra logicamente consequenziale ritenere
che l’opera stessa, una volta realizzata, sia di proprietà
dell’intera città, quindi del suo ente esponenziale
che è il Comune.

e) Una conferma testuale,
la si ha dalla lettura dello Statuto, adottato dallo stesso
Consorzio nel 1955, che infatti continuava a parlare unicamente
di un Consorzio per la "gestione, amministrazione
e conservazione del Teatro
" (art. 1), di cui facevano
parte i titolari di palchi e poltrone (art. 2), non dunque
i proprietari dell’immobile.

f) Sempre lo Statuto
del 1955 continuava, coerentemente all’ispirazione originaria,
a distinguere tra un diritto di proprietà assoluto
ed uno relativo: quello assoluto (che si sostanziava nel diritto
di accedere ed usare gratuitamente del posto) era riconosciuto
unicamente al Comune (che aveva concesso gratuitamente il
suolo e fornito il sipario precedentemente sistemato nel Teatro
Comunale S. Francesco) ed agli eredi dell’ing. Striccoli
(che aveva gratuitamente progettato il teatro, 0, 0); quello relativo
(che si sostanziava semplicemente in un diritto ad essere
preferiti nell’acquisto degli abbonamenti stagionali)
era riconosciuto a tutti gli altri eredi degli originari titolari
del mero diritto di palco.

g) La distinzione era
sostanziale, soprattutto perché esprimeva statutariamente
la distinzione operata dalla legge n. 1336 del 1939 (Allegato
A
) che regolava (e tuttora regola) appunto i rapporti
tra i proprietari degli edifici adibiti a teatri ed i semplici
titolari del diritto di palco.

h) Solo nello Statuto
del 1993 i consorziati, autonomamente ed unilateralmente,
hanno operato una dubbia ed equivoca equiparazione o assimilazione
tra titolarità del diritto di palco e titolarità
del diritto di comproprietà sull’intero immobile.

i) L’idea ora condivisa
da molti cittadini altamurani è che originariamente
la proprietà del teatro appartenesse alla città
(da qui l’espressione di "Teatro Comunale"
contenuta nello Statuto del 1895: Allegato E)
e che ai sottoscrittori di certe somme fosse assicurato solo
il diritto di palco.

l) Né nella convenzione
del 1895 (Allegato C) con cui il Comune concedeva
il suolo al Comitato promotore della sottoscrizione, né
nello Statuto del 1895 di tale comitato si faceva riferimento
ad una proprietà piena dei singoli consorziati sull’immobile.



Sintetizzando questi
primi rilievi, si può concludere che IL TEATRO GIÀ
APPARTIENE ALLA CITTÀ; QUINDI IL COMUNE NON POTREBBE ACQUISTARE
UNA QUOTA (1/3) DI UNA COSA GIÀ INTERAMENTE DI SUA PROPRIETÀ
.
Fu edificato su suolo comunale (a detta di alcuni, ma la questione
si lascia alla necessaria verifica degli organi in indirizzo,
l’area sarebbe addirittura demaniale) e grazie alle somme
raccolte in una sottoscrizione che coinvolse l’intera città.
I sottoscrittori aderirono ed accettarono quanto stabilito nello
statuto del comitato promotore, vale a dire: il denaro sarebbe
stato destinato alla costruzione di un teatro cittadino; i sottoscrittori
delle somme più consistenti avrebbero acquistato unicamente
il diritto di palco o di poltrona, non dunque una quota della
proprietà del teatro; tra tutti i titolari di tali diritti
sarebbe sorto un consorzio (l’attuale consorzio) a cui non
era attribuita la proprietà del teatro, che restava alla
città, ma unicamente il compito di "amministrare,
gestire e conservare il teatro
". Il consorzio nasceva
per tutelare la buona conservazione e la gestione di un bene che
restava definitivamente acquisito al patrimonio della collettività.

III) Il Teatro non è
una proprietà dei singoli consorziati.

Alla luce di quanto si è
sin qui segnalato, appare del tutto inconsistente ed infondata
la tesi, che solo recentemente ed inutilmente i consorziati hanno
tentato di accreditare con la modifica statutaria del 1993, secondo
la quale "l’intero complesso appartiene… in comproprietà
ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e
sedie, pro correlativa proporzionale quota
" (art. 2 dello
Statuto del 1993: Allegato E. Disposizione confermata
nella bozza di Statuto sottoposta alla ratifica del Consiglio
Comunale: v. artt. 2 e 4).

È bene ricordare che uno
statuto ha un’efficacia meramente interna ed ovviamente non
può costituire di per sé un titolo di acquisto o
di proprietà. Nella vicenda, il titolo risulta dallo Statuto
originario (Allegato E) a cui aderirono i sottoscrittori
dell’epoca ed il Comune di Altamura e dalla Convenzione con
cui il Comune concesse l’uso del suolo (Allegato C).
In quegli atti era chiaramente ed inequivocabilmente definita
la posizione dei singoli consorziati: essi erano e sono titolari
unicamente del diritto di palco o di poltrona, non di una quota
proporzionale della proprietà del teatro.

È per questo che si richiama
e si sollecita, con il presente atto, la doverosa e necessaria
attenzione degli organi in indirizzo nel momento in cui sono chiamati
a vagliare un’ipotesi di accordo gravemente pregiudizievole
degli interessi dell’intera comunità e degli stessi
consorziati
(il punto verrà chiarito più
avanti) in quanto andrebbe a legittimare (sia pure in un modo
del tutto precario, soggetto, com’è, ad impugnazioni
in differenti sedi giurisdizionali) una situazione infondata giuridicamente
e non corrispondente a quella determinata un secolo fa’.

L’accordo, se ratificato, avrebbe
l’effetto non certo di riconoscere la proprietà di
1/3 dell’immobile al Comune, ma al contrario quello di attribuire,
ora e per sempre, la proprietà pro quota dei restanti
2/3 del Teatro ai singoli consorziati. Paradossalmente, l’accordo
avrebbe un effetto abdicativo di diritti e prerogative dell’intera
comunità cittadina
(rappresentata dal Comune) a favore
dei singoli consorziati e per giunta con un ragguardevole esborso
di denaro della collettività stessa
.



IV) Anche se ci trovassimo
dinanzi ad una comproprietà l’accordo risulterebbe
contraddittorio ed illegittimo.



I ricorrenti ritengono utile ricordare
all’Amministratore pubblico che, quand’anche ci si riducesse,
in maniera del tutto impropria ed illegittima, a parlare di una
comproprietà dello stabile tra i consorziati, trascurando
quella distinzione (chiaramente definita e disciplinata dalla
legge n. 1336/39) tra diritto di proprietà dell’edificio
e diritto di palco, in ogni caso:



1) l’Ente
pubblico dovrebbe
far valere ed esercitare appieno
i diritti che gli spettano (in modo incontestato ed incontestabile)
nella sua qualità di consorziato e, quindi (secondo
tale tesi), di comproprietario dell’edificio, oltreché
proprietario esclusivo del suolo su cui sorge;

2) il Comune dovrebbe
preliminarmente accertare l’entità della sua quota
di comproprietà all’interno del Consorzio;

3) in altri termini,
nell’attribuzione delle quote, così come determinate
nella bozza di intesa, si dovrebbe tenere conto
non solo della somma destinata ai lavori di ristrutturazione
che andrebbe ad erogare il Comune (il miliardo e mezzo), ma
anche della considerevole quota di comproprietà (se
si tiene presente che l’immobile sorge su suolo pubblico,
nonché che il sipario di notevole pregio storico-artistico
proviene dal vecchio Teatro Comunale S. Francesco) che esso
già detiene sull’immobile e di quelle quote che
il Comune potrebbe acquisire grazie alla cessione gratuita
operata da singoli consorziati (una disponibilità in
tal senso è stata mostrata già da alcuni consorziati!!, 0, 0);

4) il Comune dovrebbe,
prima di acquistare una quota, esigere uno stato di riparto
dell’attuale proprietà, da cui sia possibile desumere
la ripartizione delle quote di comproprietà tra i singoli
consorziati;

5) il Comune dovrebbe,
quindi, verificare che la quota di 1/3 che si accinge ad acquistare
sia effettivamente disponibile, cioè che ci siano effettivamente
consorziati disposti a dismettere la propria quota di comproprietà:
la proprietà non è certo a geometria variabile,
non è possibile che vi sia una proliferazione artificiosa
di quote;

6) in altri termini,
se si accedesse all’idea (lo si ripete, infondata) che
si sia dinanzi ad una proprietà in regime di comunione,
(consequenzialmente e necessariamente) il Comune-acquirente
dovrebbe
fare chiarezza su quali siano le effettive
quote che si accinge ad acquistare e, soprattutto, individuare
quali siano i singoli consorziati disponibili ad alienare
le proprie correlative quote di proprietà;

7) dovrebbe il Comune,
quindi, eliminare la contraddizione (in termini ed in diritto)
che presenta l’accordo attualmente in esame che, da un
lato, presenta il Consorzio come la controparte contrattuale
(l’alienante) e, dall’altro, riconferma la contitolarità
della proprietà dell’immobile unicamente in capo
ai singoli consorziati. Delle due l’una,
infatti: o è il Consorzio, come soggetto
giuridico autonomo e distinto dai suoi singoli componenti,
ad essere il legittimo titolare della proprietà indivisa,
nemmeno pro quota, del Teatro, ed è quindi ben
possibile che esso possa alienare una quota della sua proprietà;
o sono i singoli consorziati ad essere i titolari
esclusivi pro quota della proprietà, come pure
recita lo Statuto del 1993 e si riconferma nell’accordo
in esame, ma allora unica e legittima controparte contrattuale
sono esclusivamente i singoli consorziati, gli unici, secondo
l’idea sottesa all’accordo, a poter disporre, in
quanto esclusivi comproprietari dell’immobile, delle
proprie quote di proprietà;

8) ne consegue, che il
Comune potrebbe
acquistare unicamente da quei singoli
consorziati disposti a cedere le proprie quote;

9) in ogni caso il
Comune dovrebbe
pretendere, preliminarmente, che venga
adottato un Regolamento che disciplini l’uso e la destinazione
del Teatro e delle sue pertinenze.



V) Invalidità dell’accordo.
I provvedimenti necessari.

Alla luce di tale ricostruzione
appaiono evidenti i profili di contraddittorietà ed invalidità
dell’intesa ora alla ratifica del Consiglio Comunale. Da
quanto si è detto, inoltre, si conferma la necessità
che l’Amministrazione comunale attivi un nuovo procedimento
diretto a verificare ed accertare preliminarmente il reale assetto
proprietario dello stabile
, prima ancora di addivenire
a qualsivoglia forma di acquisto, totale o parziale, del Teatro.
Altrimenti, ove il Consiglio Comunale dovesse avallare l’intesa
raggiunta, i consiglieri esporrebbero se stessi ed il Comune a
gravi conseguenze sul piano strettamente civilistico e sul
piano contabile-amministrativo
. L’accordo, per le
sue intime contraddittorietà e discrasie, è palesemente
nullo e, come è ben noto, la nullità di un contratto
che veda coinvolto l’ente pubblico se da un lato è
sanzionata con l’inefficacia assoluta dell’atto stesso,
dall’altro, ove il Comune dovesse sostenere degli esborsi
economici ingiustificati (in quanto fondati su un atto nullo),
non potrebbe non comportare gravi conseguenze sub specie
di danno erariale, con le inevitabili responsabilità
personali di chi se ne rendesse autore
.

VI) Avvio di un procedimento
diretto a chiarire l’attuale assetto proprietario.

Lo spirito partecipativo e collaborativo
che anima i ricorrenti induce a ricordare all’Amministrazione
comunale ed agli stessi consorziati che un momento di chiarificazione
in ordine al reale assetto proprietario del Teatro ed in ordine
al suo utilizzo risulta non solo inevitabile, alla luce dei rilievi
succintamente svolti (e che i ricorrenti si riservano di ulteriormente
sviluppare ed argomentare nelle successive fasi del procedimento),
ma anche utile e vantaggioso per tutte le parti coinvolte nella
controversa vicenda. Per inciso ed a livello di mero suggerimento,
sembra opportuno precisare che la sede per una definizione trasparente
e legittima della questione che tenga conto dei differenti interessi
coinvolti ben potrebbe essere una conferenza di servizi indetta
ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 o un lodo arbitrale;
non necessariamente dunque quella più defatigante e complessa
della giurisdizione civile.

Che una definizione chiara
dell’attuale assetto proprietario dell’immobile e dello
status giuridico del consorzio
sia la condizione
sufficiente ed imprescindibile di qualsivoglia futura intesa tra
ente pubblico e soggetti privati è confermata da una circostanza
sinora non adeguatamente presa in considerazione. Se tra gli obiettivi
dell’accordo attualmente in esame vi è sicuramente
quello di sopperire ad un’oggettiva e giustificabile difficoltà
dei soggetti privati di far fronte con risorse economiche proprie
ai necessari lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro,
non si deve trascurare (in aggiunta ai motivi della sua illegittimità)
che il ricorso, esplicitamente accolto nell’ultimo
Statuto del Consorzio ed implicitamente confermato nella bozza
di accordo, all’istituto giuridico della comunione
del diritto di proprietà (comproprietà)
,
per un’inevitabile e paradossale eterogenesi dei fini (dichiarati
e no dai consorziati), avrebbe, tra le altre, come ineludibile
conseguenza quella di assoggettare tutti i consorziati alla relativa
disciplina codicistica e speciale
(rispettivamente, gli
artt. 1100 e ss. del codice civile e le leggi n. 1221/37 e n.
1336/39: queste ultime sub Allegati A e B)
ed in particolare:



A) Ciascun partecipante
alla comunione sarebbe tenuto a contribuire
"nelle
spese necessarie per la conservazione e per il godimento della
cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza…
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al
suo diritto
" (art. 1104 cod. civ.). Ne deriva che
il ricorso all’intervento del Comune per far fronte ai
necessari lavori di restauro del Teatro non potrebbe comunque
eludere la chiara disposizione codicistica: nel momento in
cui la nuova assemblea consortile dovesse deliberare tali
interventi, la somma eventualmente versata dal Comune non
esimerebbe tutti gli altri consorziati-comproprietari dal
contribuire pro correlativa quota nelle spese
necessarie. In altri termini, negare (come è nella
premessa dell’accordo e dello Statuto del 1993) che il
consorzio sia un soggetto giuridico autonomo (distinto dai
singoli consorziati) vale anche ad escludere la possibilità
giuridica che l’ente disponga di un fondo patrimoniale
comune distinto dai patrimoni dei singoli associati-consorziati.
Quindi il Comune sarebbe tenuto a versare unicamente il contributo
pro corrispondente quota (1/3) per le spese
di ristrutturazione o restauro; tutti gli altri consorziati
sarebbero dunque coobbligati, in ogni caso, a coprire,
con fondi propri e pro quota, i restanti 2/3
. Inoltre,
il "partecipante che, in caso di trascuranza degli
altri partecipanti o dell’amministratore, abbia sostenuto
spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al rimborso
" (art. 1110 cod. civ.). Alle
medesime ed inequivoche conclusioni si perviene alla luce
della disciplina specifica predisposta dalla legge n. 1336/39
("Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra
proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco":
Allegato A).

B) Tutte le deliberazioni
(tra cui quelle relative alla nomina di amministratori o di
consiglieri di amministrazione, ad innovazioni, a modifiche
regolamentari) potrebbero essere adottate con maggioranze
calcolate unicamente sul valore delle quote
(art. 1105
cod. civ.; v. anche l’art. 5, 2° comma, della legge
n. 1336/39) non valendo altre forme di conteggio o di limitazione
del diritto di voto; da qui l’ulteriore e già
ribadita necessità di pervenire in ogni caso alla definizione
del riparto delle quote individuali. Ciò per dare un
senso al principio codicistico per cui il "concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione,
è in proporzione delle rispettive quote" (art.
1101 cod. civ.).

C) Sarebbe
"necessario il consenso di tutti i partecipanti
per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali
sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a
nove anni
" (art. 1108 cod. civ., 3° comma).
La disposizione dovrebbe valere, naturalmente, anche per l’atto
di alienazione che il Consorzio si accingerebbe a compiere
a favore del Comune.

D) Inoltre, se fosse
confermata la tesi di un teatro in regime di comunione tra
i singoli consorziati (tra cui, quindi, anche il Comune),
allora sarebbe inevitabilmente applicabile la
disciplina di cui all’art. 12 della legge n. 1336/39
(comma 1: "Chi abbia la comproprietà del
teatro per una parte costituente almeno la metà del
suo valore, previa autorizzazione del ministro… può
chiedere l’espropriazione della parte spettante agli
altri condomini
". Comma 2: "l’espropriazione
di cui sopra può essere chiesta da uno o più
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del
teatro quando, per esigenze di pubblico interesse, sia riconosciuta
l’utilità di eseguire notevoli lavori di ricostruzione,
di trasformazione o di ampliamento del teatro e gli altri
condomini si rifiutino di concorrere nella spesa relativa
";
in tale ipotesi, comma 4, "qualora il ministro…
riconosca che i lavori siano urgenti ed indifferibili… può
disporre l’occupazione dell’immobile espropriando,
prefiggendo un termine per l’esecuzione dei lavori
":
v. Allegato A) ed all’art. 1 della legge
n. 1221/37
("I comuni… possono chiedere al prefetto
la espropriazione per causa di pubblica utilità dei
palchi e relativi camerini, con la rispettiva quota di altre
parti del teatro e dell’area di esso spettante ai palchettisti,
esistenti sia nei teatri comunali, sia in quei teatri dei
quali i comuni abbiano almeno la quarta parte in proprietà
":
v. Allegato B).



VII) I dubbi sull’opportunità
politico-amministrativa. Le certezze.

Appare evidente, dal quadro sommariamente
e parzialmente delineato delle conseguenze, come la soluzione
su cui è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Comunale
oltreché giuridicamente invalida, ponga,
sul piano della stessa opportunità politico-amministrativa,
gravi motivi di perplessità, incertezza e conflittualità.

Motivi, invece, che meriterebbero,
ora, di essere definitivamente dissipati assumendo come base
di ogni ragionamento od intesa i seguenti dati, fermi ed incontestabili
:



il Comune è già
a pieno titolo consorziato
;

l’attuale Consorzio
Teatro Mercadante, "nonostante il nome, si presenta
senz’altro come un’associazione
, riconducibile
fra quelle non riconosciute come persone giuridiche
"
(in tal senso, l’autorevole e condivisibile parere del
Notaio Patrizia Speranza rilasciato in data 1 ottobre 1998
al Sindaco di Altamura ed al Presidente del Consorzio: Allegato
F
, 0, 0);

la disciplina applicabile
è, quindi, quella prevista dagli artt. 36 ss. del codice
civile
;

i suoi componenti (consorziati,
nella terminologia degli statuti), non vantano (e non possono
vantare) alcun diritto di proprietà, nemmeno pro
quota
, sul fondo comune (il Teatro).
Finché
l’associazione dura "i singoli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso
" (art. 37
cod. civ., 0, 0);

– l’associazione è
nata tra tutti coloro che effettuarono a favore del Comitato
promotore le oblazioni necessarie alla edificazione del Teatro.
A loro lo Statuto del Comitato assicurava unicamente il
diritto di palco
. Se lo scopo del Comitato promotore era
l’edificazione di un "altro" Teatro
Comunale (così nella Premessa e nell’art. 1 dello
Statuto del 1895: Allegato E), lo scopo dell’associazione
(o consorzio) che riuniva "i sottoscrittori per una
somma non inferiore alle lire cinque per ogni decimo
"
era "l’amministrazione teatrale" (art.
20 dello Statuto del 1895). Finalità confermata ed
esplicata ulteriormente nello Statuto del 1955 (Allegato
E
) ove si prevedeva la costituzione di un "Consorzio
per la gestione, amministrazione e conservazione del Teatro
Saverio Mercadante di questa Città
" (art.
1, 0, 0);

– nessuna disposizione, in
questi due originari Statuti, faceva riferimento o faceva
pensare ad una comproprietà tra i singoli consorziati,
anzi lasciava chiaramente impregiudicata la questione relativa
alla proprietà dell’intero immobile; i chiari
e significativi riferimenti
alla necessità di un
altro Teatro Comunale’ (Premessa dello Statuto
del 1895) o al ‘Teatro Saverio Mercadante di questa
Città
’ (art. 1 dello Statuto del 1955) inducono
a ritenere che per i consorziati dell’epoca il Teatro
fosse patrimonio dell’intera città
;

– in ogni caso, pur prescindendo
dalla questione relativa alla titolarità dello stabile
(e che pure dovrà essere chiarita: il Teatro è
patrimonio del Comune o patrimonio del Consorzio inteso però
come associazione, soggetto giuridico autonomo e distinto
dai singoli associati?), inammissibile, perché illegittima,
è qualunque soluzione che recepisca la tesi che si
tratti di una proprietà in comunione tra i singoli
associati
;

– se l’Amministrazione
ed il Consiglio Comunale non avessero la volontà o
la forza politico-amministrativa di perseguire un chiarimento
definitivo della controversa questione che tenga nel sufficiente
conto i diversi interessi (pubblici, collettivi e privati)
coinvolti, potrebbero sempre attivare l’Autorità
Governativa competente affinché adotti i necessari
ed improrogabili provvedimenti
utili al recupero edilizio,
alla riapertura e alla collettiva fruizione del Teatro ai
sensi del codice civile
[che a proposito di "Associazioni
non riconosciute e comitati" dispone all’art. 42:
"Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo
scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto
lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa
non è stata disciplinata al momento della costituzione
"]
ed ai sensi della legge n. 1089/39, "Tutela delle
cose d’interesse artistico o storico", [che, agli
artt. 14 – 17, faculta il Ministro per i Beni Culturali a
"provvedere direttamente alle opere necessarie per
assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento
delle cos
e" di interesse artistico e storico, accollando
agli "enti e privati interessati… l’obbligo
di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione
della cosa
"]; disciplina, quest’ultima, applicabile
al Teatro Mercadante in quanto dichiarato con decreto ministeriale
del 16 aprile 1984 immobile di particolare interesse storico-artistico.


* * *

Tutto quanto sopra premesso e rilevato

  • sollecitano il rispetto delle norme
    e dei principi sul corretto procedimento;
  • intervengono nei procedimenti in
    corso relativi al "Teatro Mercadante" presentando la
    memoria e gli allegati di cui al presente atto che gli organi
    in indirizzo saranno obbligati a valutare ai sensi dell’art.
    10 della legge n. 241 del 1990;
  • sollecitano i responsabili dei detti
    procedimenti a coinvolgere, nel rispetto della normativa vigente,
    i ricorrenti nelle successive fasi del/dei procedimento/i, assicurando,
    in particolare, la possibilità di una loro diretta partecipazione
    e di un loro intervento alle prossime sedute consiliari dedicate
    al tema;
  • per le ragioni ed i fini esplicitati, costituiscono
    in mora
    gli organi destinatari del presente atto affinché
    attivino le opportune e necessarie procedure ed iniziative dirette
    a valutare e rimuovere discrasie, errori o illegittimità
    degli atti che si accingono ad adottare o/e ratificare.


Tanto con espressa avvertenza che,
in caso di omissioni o di errori non scusabili, saranno attivate
azioni di responsabilità nei confronti dei destinatari
del presente atto.

Si allegano:

  1. Testo della legge 26 luglio 1939, n. 1336.
  2. Testo del R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 579, convertito
    con la legge 17 giugno 1937, n. 1221.
  3. Convenzione del 15 febbraio 1895 tra il Comune
    di Altamura ed il Comitato provvisorio per la costruzione del
    Teatro Mercadante; Contratto di Appalto per la costruzione del
    Teatro Mercadante.
  4. Elenco dei sottoscrittori per la costruzione del
    Teatro Mercadante.
  5. Statuti del Consorzio Teatro Mercadante del 1895,
    del 1955 e del 1993.
  6. Copia del Parere rilasciato in data 1° ottobre
    1998 dal Notaio Patrizia Speranza al Sindaco di Altamura ed al
    Presidente del Consorzio Teatro Mercadante.
  7. Documento "Il Teatro di tutti" depositato
    e protocollato presso il Municipio di Altamura nel luglio 1998.


Altamura, lì 10 maggio 1999

Associazione WWF, sezione
di Altamura
, in persona della sua Presidente Dott.ssa Gabriella
Fagioli

Associazione "DONNE IN …
"
, in persona della sua Presidente Prof.ssa Mimma Lucariello

Associazione CIDI, in persona
della sua Presidente Prof.ssa Francesca Ferrulli

Associazione "CENTRO STUDI
TORRE DI NEBBIA"
, in persona del suo Presidente Prof.
Pietro Castoro

Associazione PIAZZA, in persona
del suo Presidente Dott. Michele Saponaro

Associazione NELLA CITTA’,
in persona del suo Presidente Prof. Luigi Langone

ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI
ALDO MORO"
, in persona del suo Presidente Prof. Vincenzo
Basile

Associazione TRACCE, in persona
del suo Presidente Prof. Giuseppe Dambrosio

ASSOCIAZIONE DANZARTE, in
persona della sua Presidente Sig.ra Lucia Cannito

ASSOCIAZIONE ANFFAS, in persona
della sua Presidente Sig.ra Anna Pappalardo

ASSOCIAZIONE CENTRO PROMOZIONE
FAMIGLIA
, in persona del suo Presidente Avv. Loreto De Stefano

"Comitato per la difesa del
Teatro Cittadino — Il Teatro di tutti
", in persona
del suo portavoce Dott. Vincenzo Colonna