Teatro F.S. Mercadante: parere in ordine alla proprietà .

Pubblichiamo, in versione integrale,
il parere, sinora inedito, rilasciato dall’avvocato Antonio
Ventura in ordine all’assetto giuridico e proprietario del
Teatro Mercadante. Il parere, risalente al novembre 1999, era stato
commissionato dal Comune di Altamura dopo che 12 associazioni e
movimenti cittadini (riuniti su iniziativa del nostro Comitato)
avevano depositato in Comune, il 10 maggio 1999, un atto di significazione
in cui muovevano osservazioni e censure su un’ipotesi di acquisto
da parte del Comune della quota di un terzo del Teatro per la cifra
di un miliardo e mezzo di lire. Il parere dell’avvocato ha
sostanzialmente confermato la tesi sostenuta da anni dal nostro
Comitato: il Teatro è di proprietà indivisa del Consorzio;
i singoli consorziati possono vantare non un diritto di proprietà
su quote del teatro, ma solo il diritto di palco o di poltrona (cioè
il diritto ad essere preferiti nella sottoscrizione dell’abbonamento
stagionale, 0, 0); sono nulle, quindi, le modifiche statutarie apportate
nel 1993 che hanno sancito tale diritto di comproprietà dei
singoli consorziati.

A seguito poi della petizione popolare
promossa all’inizio del 2000 dal nostro Comitato, non solo
il Consiglio comunale ha dato mandato all’Amministrazione comunale
di avviare la procedura di esproprio del Teatro, ma la Giunta ha
anche conferito, con la deliberazione n. 311 del 9 giugno 2000,
allo stesso avvocato Ventura l’incarico di agire in giudizio
dinanzi al Tribunale di Altamura per far accertare e dichiarare
"la nullità e l’illiceità delle determinazioni
assunte dal Consorzio in ordine alla modifica dello Statuto, con
cui i consorziati hanno ritenuto di attribuirsi impropriamente il
diritto di proprietà del teatro".

I testi dell’atto di significazione
del 10 maggio 1999 e di un commento al parere sono già presenti
nel nostro sito (v. Atto del Comitato del maggio 1999; Editoriale
di Piazza del dicembre 1999).

 

* * *

 

Teatro F.S. Mercadante:
parere in ordine alla proprietà

Questo Ente con D.G.M. n. 540 del
02.08.1999 mi ha conferito l’incarico di esprimere un parere
pro veritate in ordine all’appartenenza (titolo di proprietà)
del ‘Teatro Mercadante’ alla luce delle "ipotesi,
osservazioni e censure mosse da varie Associazioni con l’atto
di significazione in data 10/5/99.""

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Al fine di pervenire ad un risultato
il più obbiettivo possibile, dopo aver esaminato la documentazione
fornitami da questo Ente, ho avanzato richiesta al Presidente pro
tempore del consorzio per il Teatro Mercadante di consentirmi l’accesso
alla documentazione esistente presso l’archivio del consorzio
stesso e di estrarne copia. Il Presidente ha riscontrato la mia
invitandomi ad esaminare la documentazione esistente.

Ho provveduto alla consultazione degli
atti e documenti postimi a disposizione.

Con mia del 10.9.1999 ho avanzato
richiesta di ulteriore documentazione a questo Ente, ricevendo riscontro
con Vs. del 10.11.1999 prot. 32837.

Ho provveduto infine ad acquisire
presso l’Archivio di Stato di Bari la deliberazione adottata
in sessione straordinaria il 15.01.1895 dal Consiglio Comunale di
Altamura, la missiva a firma del Sotto Prefetto datata 29.1.1895
indirizzata al Sig. Prefetto di Bari e l’approvazione da parte
della Giunta Provinciale Amministrativa di Bari.

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A) Breve excursus storico


Per consentire una migliore comprensione
del thema decidendum è opportuno procedere ad un succinto
excursus storico.

  1. Il 17.9.1895 ricorreva il primo centenario della
    nascita di un illustre cittadino altamurano: il musicista Francesco
    Saverio Mercadante.
  2. Poiché il teatro comunale — ubicato
    nel convento San Francesco – era di modeste dimensioni e totalmente
    inidoneo alla commemorazione, un piccolo nucleo di cittadini altamurani
    si prefisse di costituire un consorzio che avesse come finalità
    la costruzione di un nuovo teatro da dedicare al musicista altamurano.
  3. I promotori, per sostenere tale progetto, lanciarono
    una pubblica sottoscrizione finalizzata a raccogliere i fondi
    necessari per la realizzazione del loro progetto.
  4. Anche il Comune di Altamura volle contribuire alla
    iniziativa del comitato promotore. Il Consiglio Comunale in una
    sessione straordinaria tenutasi il 15 gennaio 1895 deliberò
    di concorrere a tale opera con la concessione di un suolo di proprietà
    comunale ubicato a Nord della villa comunale.
  5. L’ordine del giorno venne approvato
    a maggioranza dei 22 consiglieri votanti ottenendo 16 voti favorevoli,
    5 voti contrari e 1 astenuto.

  6. La deliberazione consiliare fu mandata al vaglio
    della Giunta Provinciale Amministrativa di Bari che l’approvò
    il 31.1.1895.
  7. Con atto pubblico per Notar Francesco Patella del
    15 febbraio 1895, rep. n. 454 tra il comitato definitivo e il
    Sindaco del Comune di Altamura venne sottoscritta una convenzione
    con la quale il Comune faceva espressa concessione al comitato
    di tutta la zona di fronte alla villa comunale estesa mq. 1851.
  8. Con atto per Notar Francesco Patella sottoscritto
    il 17 marzo 1895 rep. 465 il comitato appaltò la costruzione
    del teatro alla impresa Natale Nicola con obbligo di consegnare
    l’opera entro il 31 agosto 1895, per una somma preventivata
    in lire venticinquemila sulla quale l’impresa operò
    un ribasso del dodici per cento.
  9. Il 25 marzo 1895 fu posta la prima pietra e il
    17 settembre



1895 l’edificio era già
ultimato, consegnato e pronto per la inaugurazione.

 

 


B) Proprietà del teatro F.S.Mercadante

  1. Il consorzio per il teatro Mercadante.
  2. Come già accennato, un nucleo
    di ardimentosi cittadini altamurani — detti soci promotori
    — composto dai Sigg.ri Dott. Filippo Baldassarra, dott. Michele
    Tangari,( nato a Terlizzi), Antonio Cornacchia, fotografo, Massimo
    Franco, farmacista, Vincenzo Striccoli, Ingegnere e dott. Carlo
    Manfredi, pensò di costituire un consorzio fra tutti i
    cittadini allo scopo di edificare un teatro consorziale in
    onore del musicista altamurano.

    Essi si costituirono in comitato
    provvisorio e il 10 gennaio 1895 stilarono e sottoscrissero uno
    "" Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale
    Saverio Mercadante in Altamura "".

    Nello Statuto erano fissate le finalità
    del comitato fondato "" per formare con pubblica
    sottoscrizione un consorzio fra tutti i cittadini allo scopo di
    edificare il detto Teatro Consorziale
    "".

    Nel periodo intercorrente tra 10
    gennaio 1895 e il 15 febbraio 1895, l’Assemblea generale
    dei soci del consorzio elesse il comitato definitivo nelle persone
    dei sigg.ri Filippo Baldassarre, presidente, Michele Tangari,
    Vice Presidente, Giuseppe Castelli, segretario, Massimo Franco,
    Cassiere e Carlo Manfredi, Antonio Marvulli, Giacinto Moramarco,
    Lorenzo Chierico e Antonio Cornacchia, consulenti.

    La finalità del consorzio
    era quella di edificare un nuovo teatro per i cittadini altamurani
    ma non di proprietà comunale — considerato che un
    teatro comunale già esisteva — bensì di proprietà
    consorziale.

    E che la proprietà del nuovo
    teatro dovesse essere consorziale e non comunale era pacifico
    a tutti se è vero che lo stesso Ing. Striccoli nella sua
    relazione letta nella seduta del Consiglio Comunale del 15 gennaio
    1895 parlava apertamente della costruzione di "nuovo Teatro
    Consorziale Francesco Saverio Mercadante" e non di
    nuovo teatro comunale e nessuno in Consiglio Comunale ebbe ad
    obbiettare alcunché; anzi la relazione , in quella sede,
    fu oggetto di plausi e consensi da parte dei rappresentanti del
    Comune di Altamura.

    Il comitato, per reperire i fondi
    necessari, lanciò una ‘pubblica sottoscrizione’
    tra i 20.013 cittadini altamurani . Tale iniziativa , però,
    non poteva assumere altro significato che quello di consentire
    a chiunque volesse aderirvi di divenire socio del consorzio.

    L’idea della costruzione di
    un nuovo teatro, ritenuta in un primo tempo più che un’ardua
    impresa un’autentica utopia considerati i tempi ristretti,
    riportò, invece, un immediato e imprevisto successo ottenendo
    l’adesione di numerosissimi sottoscrittori che entrarono
    a far parte del consorzio.

    L’elenco nominativo dei sottoscrittori,
    ben 213, con i relativi versamenti (da 5 a 1.050 lire) per un
    totale di -£. 41.872,25, venne pubblicato sul periodico settimanale
    di informazione locale "Altamura" (Corriere del Circondario)
    del 27 settembre e del 20 ottobre 1895.

  3. La deliberazione del Consiglio Comunale di Altamura
    del 15 gennaio 1895.

Il clamore popolare suscitato dalla
iniziativa fu tale che venne convocata con urgenza una seduta straordinaria
del Consiglio Comunale, avente per oggetto unicamente "concessione
del suolo pel nuovo teatro
" il cui verbale ho ritenuto
utile trascrivere integralmente per una più completa comprensione
dei fatti.

""Presidente.

""Conferma che una Commissione
di volenterosi cittadini ha ""avanzato una domanda al
Consiglio per avere la concessione ""gratuita di un
suolo per la costruzione di un teatro
. Dirà che è
""la prima volta che nel nostro Comune sorge un’associazione
""meritevole di tutta la considerazione. In pochi giorni
è stata aperta ""una sottoscrizione abbastanza
rilevante ed il Consiglio non ""dovrebbe mettere in non
cale questi sforzi dei cittadini. Per un ""momento egli
vagheggiò l’idea di far sorgere il nuovo teatro nel
""Palazzo Comunale approfittando della sistemazione della
facciata ""del palazzo stesso; ma ragioni tecniche vagliate
dall’ingegnere ""comunale e dall’ingegnere progettista
del nuovo teatro ""sconsigliarono questa sua idea.

""Si legge la domanda
del comitato per la concessione del ""suolo.

""Si legge la relazione
dell’ing. Comunale.

""Essendo presente nella
sala l’ing. Progettista del nuovo teatro, il ""Presidente
lo invita a leggere la sua relazione.

""L’ing. Vincenzo Striccoli
legge la sua relazione che al finire viene ""applaudita.

""Patella.

""Dopo la lettura della
relazione Striccoli non può non prendere la

"" parola per elogiarlo.
La relazione è stata fatta con tutta dottrina, ""con
la massima accuratezza e ridonda ad onore del giovane ing. ""che
ritornato dai suoi studi prende a cuore una nobile iniziativa per
""il decoro della nostra patria e per onorare un nostro
sommo ""concittadino. Il compenso che va dato alla relazione
dell’ing. ""Striccoli è che la relazione medesima
formi parte integrale del ""verbale della seduta odierna
e che il consiglio approvi tutto quanto ""in essa è
detto, cioè si concedi il suolo domandato per il nuovo ""teatro.
La concessione si può fare perché non
è nell’interesse ""privato, anzi il Comune
dovrebbe concorrere con un sussidio alla ""costruzione
del nuovo teatro. Si dovrebbe concorrere per le ""onoranze
di Mercadante con un monumento. Si ritenga il teatro il ""monumento
dei monumenti.

""Presidente.

""Dichiarerà che
quando si cominciò a parlare di questa iniziativa la

""credette un’utopia
ora deve compiacersi col comitato ""promotore che ha saputo
vincere la patia ( sic! ) e l’avarizia della ""generalità
dei cittadini portando un vantaggio ai poveri operai ""disoccupati
ed un lustro al Comune. Propone quindi un voto di ""plauso.

""Il Consiglio approva.

"" Colonna.

""Presenta l’ordine
del giorno seguente: ‘Il consiglio, considerando che in modo
migliore non puossi onorare il grande maestro che erigendo in occasione
del suo centenario un teatro dal titolo Francesco Sav. Mercadante,
tenendo presente il bilancio comunale pareggiato con sole spese
obbligatorie per legge o per vincoli precedenti e che non permette
sussidio o spesa veruna per onorare degnamente il nostro grande
concittadino; ponendo plauso all’iniziativa e all’opera
del comitato promotore per la costruzione del teatro che porta anche
un lavoro agli operai in questi tempi di crisi Delibera Concorrere
a tal opera di civiltà con la concessione al detto comitato
di tutto il suolo a nord della villa comunale con obbligo al medesimo
comitato di far eseguire le opere indicate nel progetto dall’egregio
ingegnere Striccoli e con unico stile, dando facoltà all’amministrazione
di stipulare analogo contratto non appena il comitato promotore
si sarà legalmente costituito.

""Popolizio.

""Non può approvare
l’ordine del giorno Colonna che nei ""considerando
mira a restringere l’azione dell’amm. comunale. ""Perché
impedire che domani il Comune concorra con un sussidio ""alla
costruzione del nuovo teatro?

""Colonna.

""Si meraviglia che l’approvazione
al suo ordine del giorno venga da

""un componente l’amm.;
l’avrebbe capita se fosse partita ""dai ""banchi
dei Consiglieri. Ricorderà in ogni modo le condizioni del
""nostro bilancio chiusosi ed definito nel 1894 e non
presentando ""condizioni molto rosee pel corrente anno.
Ecco la ragione dei suoi ""considerando.

""S’associano Calia
e Lacalamita.

""Sabini Michele.

""Non è il caso oggi
di occuparsi di sussidio, sarà oggetto di altra ""discussione.

""Colonna.

""Si potrà nel 1896
trovare il margine; per ora non può concedersi ""altro
che il suolo.

""Presidente.

""Tiene a dichiarare che
la proposta Popolizio è sua che non è

""divisa dal resto dell’amministrazione.

""Popolizio.

""Crede di essere stato
frainteso. Egli non ha detto che debbasi ""assolutamente
dare un sussidio. Ha detto invece che non può ""votare
l’ordine del giorno Colonna che domani impedirebbe al ""consiglio
di tornarci su.

""De Laurentis.

""Propone l’ordine
del giorno puro e semplice.

""Presidente.

""Toglie per pochi minuti
la seduta perché si mettano d’accordo ""sull’ordine
del giorno. Ripresa la discussione si trovano al banco ""della
presidenza 2 ordini del giorno: l’uno Colonna e l’altro
De ""Laurentis. "Il consiglio considerando che in
modo migliore non ""puossi onorare il grande maestro che
erigendo in occasione del ""suo centenario un teatro dal
titolo Francesco Saverio Mercadante; ""tenendo presente
il bilancio comunale pareggiato con sole spese ""obbligatorie
per legge o per vincoli precedenti e che non permette ""sussidio
o spesa veruna per onorare degnamente il nostro grande ""concittadino;
facendo plauso all’iniziativa e all’opera del comitato
""promotore per la costruzione del teatro che porta anche
lavoro agli ""operai in questi tempi di crisi Delibera
Concorrere a tal opera di ""civiltà con la concessione
al detto comitato di tutto il suolo a nord ""della villa
comunale con l’obbligo al medesimo comitato di fare ""eseguire
le opere indicate nel progetto dall’egregio ing. Striccoli
e ""con unico stile, dando facoltà alla amm. di
stipulare analogo ""contratto non appena il comitato promotore
si sarà legalmente ""costituito. In corrispettivo
poi di tale concessione il comitato darà al ""Comune
un palco di rappresentanza".

""Ordine del giorno De Laurentis.

""Il consiglio considerando
la mancanza dei lavori pubblici e la ""ristrettezza nella
quale giace il povero operaio disoccupato; ""Considerando
che tale concessione non porta aggravio alla ""finanza
comunale;

""Considerando che è
nel decoro degli altamurani onorare la ""memoria del nostro
concittadino Francesco Saverio Mercadante;

""Considerando che la concessione
è richiesta a voti unanimi ""dall’intera cittadinanza


Delibera



""Concedersi la zona
esistente di fronte alla Villa comunale e ""limitata dalle
tre vie Estramurale, Panettieri e Consolazione, ""al comitato
non appena esso si sarà legalmente costituito ed ""autorizza
il Sindaco perciò a stipulare il relativo contratto ed ""in
corrispettivo di tale concessione il comitato darà un palco
""di rappresentanza.

""Presidente.

""Metto a votazione l’ordine
del giorno Colonna.

""Si chiede l’appello
nominale.

""Presenti n. 22 Votanti
n. 22.

""Risposero sì n.
16.

""Risposero no n. 5.

""Astenuto n. 1

""L’ordine del giorno
Colonna è approvato.

""Dichiarazione di voto:

""De Laurentis, Denora,
Chierico Paolo, Sabini Michele e Popolizio ""dichiarano,
che, pur votando la concessione del suolo, non ""ammettono
nella loro totalità i considerando dell’ordine del giorno
""Colonna.

""Il presente verbale letto
nella tornata del 21 gennaio 1895

""viene approvato e firmato
come segue"".


Dalla lettura del riportato verbale
si deduce che fu lo stesso


comitato promotore ad avanzare al
Consiglio Comunale una domanda "" per avere la
concessione gratuita di un suolo per la costruzione di un teatro""
e che il Consiglio deliberò di concedere il chiesto suolo
senza aggiunta di alcuna ulteriore somma da destinare alla costruzione
del teatro.

La deliberazione consiliare ( unitamente
a diversi allegati) venne trasmessa dal Sotto Prefetto del Circondario
di Altamura al Prefetto di Bari con missiva datata 29/01/1895 del
seguente tenore:

"" Altamura 29/1/1895. Oggetto:
concessione di suolo comunale ""per la costruzione
del teatro.

""In seguito all’istanza
ed al progetto presentato dal Comitato per la ""costruzione
del teatro consorziale F.S.Mercadante in Altamura, ""l’Amm.ne
Com.le ha inteso di concedere la zona di terreno ""esistente
di fronte alla villa comunale con obbligo al comitato di ""dare
un palco di rappresentanza. Effettivamente mi risulta che il ""comitato,
composto di persone cospicue e volenterose, ha raccolto ""la
oblazione sottoscritta di lire 40/m. per far fronte alla spesa ""occorrente
ed ora ha inteso di dar mano ai lavori, dando così, nella
""presente stagione invernale pane e lavoro agli operai.
Mando ""quindi alla S.V. Ill.ma insieme alla deliberazione
consigliare 15 ""volgente, gli atti tutti, perché
si compiaccia di sottoporli ""all’approvazione della
Giunta Prov.le Amm.va con la sollecitudine ""richiesta
dall’opera stessa"".

Tale missiva pervenne alla Prefettura
di Bari il 30/1/1895 e venne protocollata al n. 2366.

La deliberazione consiliare venne
approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bari il 31.1.1895
nei seguenti termini:

"" Vista ed approvata con
la condizione che il Comune non si ""impegni a erogare
altra spesa oltre alla cessione del suolo"".

Anche il Sotto Prefetto precisò
che trattavasi di concessione di un suolo comunale per la costruzione
del teatro consorziale che sarebbe stato edificato con i
soldi già raccolti dal consorzio che alla data del 29.1.1895
ammontavano, a dire del sotto Prefetto, a lire 40.000.

  1. La convenzione inter partes del 15 febbraio 1895.

Insediatosi il comitato definitivo,
tra lo stesso e il Comune di Altamura – rappresentato dal Sindaco
il Cav. Pietro Priore – venne sottoscritta una convenzione con atto
pubblico per Notar Francesco Patella del 15.2.1895 rep. 454.

In tale convenzione si legge:

"" Quel nucleo di cittadini,
come di sopra, promotori, formato dai ""Signori…fermi
in tali propositi si costituì a comitato provvisorio
ed

""aprì una sottoscrizione
di cittadini per formare una società ""particolare
di prestazione, tale, da compiere l’ardua impresa della ""costruzione
del nuovo teatro, che sarà di fondazione ""consorziale"".

Il Comune di Altamura fece ""
espressa concessione al comitato ""definitivo nelle
dinotate persone di tutta la zona di fronte alla Villa ""Comunale,
com’è descritta nella ripetuta deliberazione consigliare,
""della estensione misurata di metri quadrati ""mileottocentocinquantuno….
Il suolo concesso con tutti gli ""accessori ha
il valore stimato di lire ottocento, e non figura in ""catasto,
essendo mondezzaio. In conseguenza il Signor Cavaliere ""Priore
per parte del Comune, che rappresenta, trasmette al ""comitato
definitivo nelle persone sopra costituite ogni diritto di esso ""Comune
sulla descritta zona con ogni dominio, possesso e ""godimento
da oggi allo stesso Comitato per disporne come meglio ""crederà
innalzando, cioè, il teatro con tutti gli annessi secondo
il ""progetto dell’Ingegnere Signor Striccoli…Il
ripetuto comitato ""definitivo accetta la concessione
in parola,
come è stata fatta, ""ed esprime
i più sentiti ringraziamenti verso il Sindaco e verso il
""Consiglio comunale per il concorso e l’adesione
immediata alla ""sua proposta. Per effetto di tale prestazione
il Municipio ""parteciperà a tutti i diritti e
obblighi, come socio, risultanti dalla ""Statuto
speciale e da tutte le altre disposizioni relative; e perciò
""avendo per una sol volta soddisfatta irrevocabilmente
la promessa, ""acquista sin da ora il dritto relativo,
come risultato di scelta, sul ""palco centrale di seconda
fila, che è quello sovrapposto alla porta ""d’ingresso
alla platea, che è il migliore e più degno per la
""rappresentanza di questo Comune. Tale dritto sarà
sempre ""continuativo e trasmissibile ai rappresentanti
che si succederanno ""in ogni tempo, come proprietà
relativa del Comune
, giusta le ""disposizioni dello
Statuto."".

In forza di tale contratto le parti
stabilirono dunque che:

– il Comune concedeva al consorzio
un suolo di proprietà comunale esteso mq. 1851 del valore
dichiarato di lire 800;

– il suolo era concesso al solo fine
di edificarvi un nuovo teatro in onore del musicista F.S. Mercadante;

– il Comune, avendo secondo le norme
statutarie soddisfatto in un’unica soluzione la propria prestazione,
diveniva socio del consorzio e acquisiva altresì il diritto
relativo sul palco centrale di seconda fila.

4. Conclusioni in ordine alla proprietà
del suolo e del Teatro.

Dalla documentazione innanzi richiamata
si possono trarre alcune conclusioni non contestabili:

Il suolo sul quale sorge il Teatro
F. S. Mercadante — demaniale o patrimoniale che si voglia qualificare
– era ed è indiscutibilmente di proprietà del Comune
di Altamura.

Nella richiamata relazione l’Ing.
Striccoli, componente del comitato per il teatro Mercadante, specifica
che: "" E’ questa ""l’unica zona che
presenta senza molto pensare le più indiscutibili ""ragioni
di economia. Essendo proprietà municipale …"".

Sulla demanialità dell’area
questo Ente mi ha comunicato che "" la ""questione
affonda radici in epoca remota e risulta di notevole ""complessità
tanto che l’Amministrazione ha richiesto apposito ""parere
legale"".

E’ opportuno, quindi, attenderne
le conclusioni.

Il suolo venne dato in concessione
a tempo indeterminato dal Comune al comitato definitivo, su espressa
domanda, con obbligo per il consorzio di realizzare il teatro F.S.
Mercadante così come progettato dall’Ing. Striccoli.

Quest’ultimo nella relazione
menzionata specificava :

"" Nel presentare a questo
rispettabile Consesso la domanda per la ""concessione
del suolo
, su cui dovrà sorgere il nuovo Teatro ""Consorziale
Francesco Saverio Mercadante,
è necessario ""illustrarla
di tutte le ragioni che hanno indotto il Comitato ""provvisorio
a preferire il largo Panettieri ad altri siti indicati dal ""desiderio
di alcuni cittadini. Questo dovere incombe a me quale ""componente
del detto Comitato e quale Ingegnere…"".

Nello Statuto consorziale del 1895,
all’ art. 13 si dà atto che il suolo venne richiesto
dal comitato promotore al Comune esclusivamente in concessione:
"" Compiuta la sottoscrizione ed esaurite tutte le
pratiche occorrenti (come: domanda di concessione del suolo..)""
.

Accertato inoppugnabilmente che si
tratta di ‘concessione‘, va meglio precisata la natura
giuridica della stessa.

Essa va inquadrata giuridicamente
come diritto di superficie o, più propriamente, come concessione
ad aedificandum.

Tale diritto di superficie era ritenuto
come ammissibile anche nel vigore del cod. civ. del 1865, pur in
mancanza di espressa previsione legislativa.

"" Già sotto il vigore
del c.c. del 1865 era configurabile, in base al combinato disposto
degli artt. 440 e 448, una divisione del diritto di proprietà
relativa ad un immobile in autonome e distinte forme incidenti separatamente
sul suolo, sul sottosuolo e sul soprassuolo"" (Cass. Civ.
16.9.1981 n. 5130 e Cass. Civ. Sez.II, 9.6.1983 n. 3964).

Il diritto di superficie viene definito
dall’art. 952 del nuovo c.c. — ma come tale era inteso
anche nella disciplina precedente – come il diritto che un soggetto
ha "" di fare e mantenere al di sopra del ""suolo
una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà""
e si configura come uno jus in re aliena, ovvero come un diritto
reale su una costruzione, indipendente dal diritto di proprietà
del suolo che si appartiene ad altro soggetto.

Tale diritto costituisce deroga al
principio generale dell’accessione in forza del quale quiquid
inaedificatur solo cedit, cioè tutto quello che è
edificato su un fondo appartiene di diritto al proprietario di quest’ultimo,
e costituisce una forma speciale di proprietà che consente
la divisione della proprietà di un immobile per piani orizzontali.

La durata di tale diritto può
essere sia temporanea sia a tempo indeterminato.

Il Comune di Altamura con la deliberazione
del 15 gennaio 1895 e con la successiva convenzione del 15 febbraio
1895, concesse al consorzio il diritto di edificare il nuovo teatro
sul suolo di sua proprietà a tempo indeterminato.

Nel momento in cui il consorzio, titolare
del diritto di superficie o dello ius aedificandi, esercitò
tale diritto realizzando a propria cura e spese il teatro, si concretizzò,
ipso jure, in suo favore la proprietà esclusiva sull’immobile
edificato.

E’ incontestato, d’altronde,
che fu il comitato ""nominato dall’assemblea generale
dei socii sottoscrittori di prestazioni pecuniarie per la costruzione
di detto teatro a rappresentarli con pieni poteri a tale riguardo,
nell’assunta qualità di rappresentanti una tale società
particolare"", che il 17 marzo 1895 sottoscrisse il contratto
di appalto con il Sig. Natale Nicola per la costruzione del teatro;
fu il comitato che assunse l’obbligazione di corrispondere
gli importi dovuti per la costruzione; fu il comitato — in
rappresentanza dei consorziati – che corrispose detti importi al
Natale ecc…

Il Comune di Altamura , come già
detto, oltre la concessione del suolo, non potè versare alcuna
ulteriore somma aggiuntiva per la costruzione di quel teatro non
avendo disponibilità di bilancio come venne ampiamente precisato
nella seduta consiliare del 15 gennaio 1895.

Resta, quindi, definitivamente acclarato
che il teatro F.S. Mercadante, realizzato esclusivamente con i versamenti
effettuati dai consorziati, tra i quali va annoverato anche il Comune
di Altamura , era ab origine ed è attualmente di esclusiva
proprietà del consorzio per il teatro Mercadante e giammai,
in oltre cento anni, in nessun documento, neppure di provenienza
del Comune, è stato mai ritenuto di proprietà comunale.

 

 

C) Il Consorzio come soggetto di
diritto.

1. Per poter dare delle risposte giuridicamente
corrette agli ulteriori quesiti sottopostimi, è essenziale
stabilire quale è la natura giuridica del consorzio per il
teatro Mercadante che, secondo il nostro ordinamento, va inquadrato
certamente nella figura giuridica della associazione non riconosciuta.



Nella vita sociale è molto
diffuso il fenomeno della unione di



più soggetti finalizzata al
raggiungimento di uno scopo comune.

L’art. 18 della Costituzione
statuisce il principio fondamentale che "" I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza ""autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge ""penale"".

Tali gruppi, di sovente, non chiedono
di proposito il riconoscimento della personalità giuridica
al fine di evitare l’assoggettamento ad una più rigida
disciplina normativa.

Si tratta di associazioni impropriamente
dette ‘irregolari’ per differenziarle da quelle riconosciute.

Le associazioni irregolari sono costituite
da una pluralità di persone liberamente riunite in modo stabile
per il perseguimento di uno scopo comune lecito, legate tra di loro
da un rapporto giuridico contrattuale, in virtù del quale
esse provvedono all’organizzazione interna dell’associazione
in piena autonomia, avendo riguardo ai modi migliori per il raggiungimento
più efficiente dello scopo collettivo (Rubino, Le associazioni
non riconosciute, Milano 1951).



Si è molto discusso in
dottrina e giurisprudenza della natura



giuridica della associazioni non riconosciute.



Il codice civile del 1865, per
la verità, non contemplando né le



associazioni né i comitati
(cfr. in merito Cass. Civ. 19 luglio 1986 n. 4560) non prevedeva
alcuna disciplina normativa per tali associazioni.

Il legislatore del 1942 , per sopperire
a tale lacuna , ha previsto una serie di disposizioni – benchè
non esaustive – negli artt. 36, 37 e 38 del c.c.

L’art. 36 c.c. fissa le norme
relative all’ordinamento e all’amministrazione: "L’ordinamento
interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati
.

Le dette associazioni possono stare
in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi,
è conferita la presidenza o la direzione"".

Gli accordi degli associati costituiscono,
dunque, la fonte primaria della disciplina dell’ordinamento
interno e dell’amministrazione dell’associazione non riconosciuta
(Cass. 16.11.1976 n. 4252).

L’art. 37 c.c. disciplina , invece,
il fondo comune.

""I contributi degli associati
e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso"".

  1. Evoluzione giurisprudenziale: il c.d. principio
    di alterità.

In ordine al problema della soggettività
giuridica delle associazioni non riconosciute un primo orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cass. 13.7.1954, n. 2457) negava che potessero
esistere soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e dalle
persone giuridiche. Le associazioni non riconosciute, pertanto ,
a differenza di quelle rivestite di personalità giuridica,
non erano configurabili come soggetti autonomi di diritto e non
erano provviste di alcuna propria capacità giuridica, ma
considerate come un insieme di soggetti in comunione di diritti.
Naturale conseguenza di tale orientamento dottrinale e giurisprudenziale
era che ""la titolarità dei rapporti ""giuridici
spettava non alla associazione, come entità giuridica a sé
""stante, ma all’insieme degli associati considerati
uti singuli; il loro ""patrimonio in particolare, formava
oggetto di un rapporto di ""comproprietà di cui
erano partecipi i singoli associati (Cass. 26.4.1960, GI,1961,I,185,)""
(Vacca, Le associazioni non riconosciute e i comitati, Giuffrè,
1999, pag. 15).

Tale giurisprudenza — dopo varie
fasi evolutive – pervenne ad affermare che la associazione non
riconosciuta
, pur se non dotata di personalità giuridica,
costituisce un soggetto di diritto e centro di imputazione.

La fondamentale innovazione, in giurisprudenza,
intervenne con Cass Civ. Sez. I, 16.11.1976 n. 4252: ""Che
l’associazione non ""riconosciuta, anche se non dotata
di personalità giuridica, ""costituisca un soggetto
di diritto, in quanto considerata ""dall’ordinamento
giuridico come centro di imputazione di situazioni ""giuridiche
soggettive del tutto distinto dai soggetti che la ""compongono,
è dimostrato innanzitutto dalla disposizione ""contenuta
nell’art. 36 c.c., che le attribuisce la capacità ""processuale
attiva e passiva e riconosce ai soggetti che, in base ""agli
accordi degli associati, rivestono la qualità di presidente
o di ""direttore il potere di rappresentarla in giudizio.
E’ evidente infatti ""che l’ordinamento , ove
non avesse preso in considerazione ""l’associazione
non riconosciuta come un soggetto di diritto distinto ""dagli
associati, non le avrebbe attribuito la capacità di essere
""parte, la quale avrebbe dovuto essere riconosciuta invece
ai ""singoli associati, sia pure rappresentati dal presidente
o dal ""direttore: il che importa che, sul piano processuale,
la posizione ""dell’associazione non riconosciuta
è stata equiparata a quella ""dell’associazione
riconosciuta come persona giuridica"" .

3. Evoluzione legislativa.

A seguito di tale evoluzione giurisprudenziale
anche il legislatore ha avvertito la esigenza di disciplinare meglio
il cosiddetto settore ""non profit ", costituito
dagli enti senza scopo di lucro.

La l. 27.02.1985 n. 52 ha modificato
l’art. 2659 c.c. che non consentiva la trascrizione degli atti
aventi per oggetto la intestazione di beni immobili direttamente
in capo alle associazioni non riconosciute; tale problema era prima
superato con il meccanismo della c.d. intestazione fiduciaria, mediante
il quale, mentre l’acquisto del diritto reale immobiliare si
produceva in capo alla associazione non riconosciuta, la trascrizione
formale era eseguita, invece, in capo alla persona fisica in qualità
di organo dell’ente.

La l. 11.08.1991 n. 266 sulla organizzazione del volontariato.

Il D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 che ha
introdotto la categoria delle O.N.L.U.S., cioè organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.

4. Il fondo comune.



Il consorzio, così come
ogni associazione non riconosciuta, al



fine di perseguire lo scopo associativo
si dotò inizialmente di un fondo comune costituito dai contributi
di tutti gli associati.

I contributi vennero utilizzati per
la edificazione del teatro che, ovviamente, divenne parte del fondo
comune.

La impostazione giuridica, connessa
alla menzionata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, comporta
come conseguenza che il fondo comune appartiene esclusivamente al
consorzio come entità giuridica a sé stante e non
agli associati né uti socii né uti singuli.

Gli associati operano uti socii, allorquando
agiscano quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio (autonomo)
del gruppo; e uti singuli, quando agiscano invece quali titolari
dei rapporti afferenti il loro patrimonio personale.

"" Il fondo comune di
una associazione non riconosciuta ""appartiene alla associazione
stessa come autonomo ""soggetto di diritto, e non forma
oggetto di comunione tra gli ""associati
.""
( Cass. Civ. 16.11.1976 n. 4252).

""L’associazione non
riconosciuta, ancorché non munita di ""personalità
giuridica, costituisce soggetto di diritto distinto dagli ""associati,
centro autonomo di interessi dotato di capacità ""processuale
e sostanziale, per cui il fondo comune appartiene ""all’associazione
stessa
"" ( Cass. 24.7.1989 n. 3498, in Foro Italiano,
1990, I, 1617).

"" Le associazioni non riconosciute
pur mancando di personalità ""giuridica costituiscono
enti collettivi autonomi rispetto agli ""associati, con
propria, sia pur limitata, capacità giuridica ( ""sostanziale
e processuale) e un proprio patrimonio"" ( Cass.
10.04.1990 n. 2983).

Le associazioni non riconosciute ""…
pur essendo prive di ""personalità giuridica, possono
ai sensi dell’art. 37 gestire gli ""immobili
dare attuazione a rapporti di locazione che li ""riguardano,
disporre la cessazione di quelli esistenti""
( Cass.
Civ. 29.01.1997 n. 901).

La Corte Costituzionale ha definitivamente precisato
che:

"" Le associazioni non riconosciute,
secondo l’interpretazione della ""Cassazione, recepita
dal nuovo testo dell’art. 2659 c.c., introdotto ""dall’art.
1 L. 27 febbraio 1985 n. 52, possono acquistare ed ""essere
titolari di beni immobili,
restando così superato lo
""schema giuridico precedente che vedeva un inscindibile
nesso tra ""il riconoscimento della personalità
giuridica e la soggettività di ""diritto ""
( Corte Cost. 12.7.1996 n. 245).

L’ acquisto di beni immobili
da parte di associazioni non riconosciute può avvenire sia
a titolo derivativo che a titolo originario, come l’usucapione
( Cass. Civ. 10.6.1981 n. 3773 ).

In conclusione, dunque, va considerata
come definitivamente accertata non solo la capacità delle
associazioni non riconosciute — in quanto tali – di essere
proprietari e titolari di beni immobili, ma anche "" l’assoluta
e indeclinabile inerenza del vincolo di ""destinazione,
in quanto paralizza il potere degli associati di ""mutare
la finalità in funzione della quale esso fu costituito, ""precludendo
l’esercizio di attività con quella incompatibili o ""comunque
da queste diverse, conferisce perciò al fondo ""comune
un’autonomia patrimoniale particolarmente intensa, ""che
vincola, per tutta la durata dell’associazione, i beni in ""esso
compresi alla loro originaria destinazione""
(Cass.
Civ. 16.11.1976, n. 4252).



Dal principio che il fondo comune
appartiene esclusivamente



al consorzio – come entità
giuridica a sé stante – e non forma oggetto di comunione
o di comproprietà tra gli associati, discendono alcune deduzioni
logiche:

  • il fondo comune non può essere ripartito
    in quote né gli associati possono chiederne la divisione
    proporzionale finchè dura l’associazione ( art. 37
    c.c. e Cass. 16.11.1976 n. 4252)
  • in caso di recesso o di espulsione l’associato
    non può



pretendere la quota del fondo comune;



  • sul fondo comune possono far valere le loro ragioni
    esclusivamente i creditori dell’associazione;
  • i creditori personali degli associati non possono
    vantare alcuna pretesa sul detto fondo;
  • l’attività negoziale degli amministratori
    deve considerarsi inquadrabile nello schema non già della
    rappresentanza volontaria, avente la sua fonte in un mandato,
    ma in quello della rappresentanza organica ( Cass. Civ. Sez. III,
    21.6.1979 n. 3448, 0, 0);
  • la persona fisica preposta alla rappresentanza
    della associazione non riconosciuta costituisce lo strumento necessario
    attraverso il quale il soggetto collettivo di diritto può
    compiere atti giuridicamente rilevanti e le fattispecie negoziali
    da essa posta in essere sono direttamente imputabili all’ente;
  • gli amministratori dell’associazione non riconosciuta,
    in quanto organi, sono dotati di una originaria competenza, potenzialmente
    illimitata, ad amministrare e a rappresentare l’associazione;
  • il fondo comune dura inalterabilmente fino allo
    scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione
    : ciò
    costituisce la cosiddetta ‘clausola di riversione’,
    secondo la quale "" finché dura la associazione,
    i singoli associati non possono ""chiederne la divisione,
    né pretendere la quota in caso di recesso’ ( ""Cass.
    13 luglio 1954, n. 2475, ora citata), clausola imposta dalla ""legge
    sicché un diverso patto convenzionale o statutario è
    assolutamente nullo, siccome contrario a norma imperativa ""
    .( Tamburrino, Persone giuridiche Associazioni non riconosciute
    Comitati, Utet 1997. pag. 498).



La teoria — ormai definitivamente
superata — che, invece ,



negava alle associazioni non riconosciute
una autonoma soggettività giuridica, aveva come corollario
che il fondo comune dovesse essere considerato in comproprietà
tra gli associati ( Cass. Civ. 26.4.1960).

Superata tale concezione con la attribuzione
alle associazioni non riconosciute della soggettività giuridica,
appare evidente che il consorzio per il teatro Mercadante, e
per esso i suoi amministratori, non può cedere e tantomeno
vendere il fondo comune a chicchessia né in toto né
in parte.

La proprietà del teatro Mercadante
non è né ‘frazionabile’ in quote né
divisibile tra gli associati né cedibile a terzi neppure
parzialmente perché la cessione sarebbe effettuata in violazione
dello scopo — fine per il quale il consorzio venne costituito,
cioè la costruzione e la conservazione del teatro.

Il fondo comune — costituito
in massima parte proprio dal teatro – deve restare integro fino
a che resti in vita il consorzio.

Detta interpretazione corrisponde
allo spirito che animò gli stessi soci promotori i quali
intesero costituire un consorzio avente come fine la realizzazione
e connessa conservazione del teatro e che non prevedesse diritti
degli associati proporzionali alle quote versate, ma diritti paritetici,
salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto del 1895 in
ordine alla quota minima di sottoscrizione per aver diritto di voto
o per essere eleggibili.

Insomma, chi versò la somma
— la massima – di lire mille e cinquanta non venne ritenuto
più socio, né tantomeno maggiormente comproprietario
del teatro, rispetto a chi versò la somma — minima —
di cinque lire, salvo quanto si dirà in seguito in riferimento
alla proprietà dei palchi, poltrone e sedie.

 


D) Lo Statuto del Consorzio
e le sue modificazioni


  1. Lo Statuto originario che il consorzio ( rectius
    comitato )

per il teatro Mercadante si era dato
era stato redatto e sottoscritto dal comitato promotore il 10 gennaio
1895 ed era stato immediatamente pubblicato , per una rapidissima
diffusione, dalla Tipografia dei Fratelli Portoghese con la intitolazione
"" Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale Saverio
Mercadante in Altamura"".

Ivi erano dettate norme precise inerenti
la organizzazione del consorzio, le condizioni per l’ammissione
dei soci, i diritti degli associati, i loro obblighi, la loro esclusione,
le inadempienze, ecc.

1.1. Lo Statuto era composto di due
parti : la prima, detta "" Statuto Fondamentale"",
comprende gli artt. da 1 a 19 e il Capo Secondo, che comprende gli
artt. da 20 a 26 oltre un articolo aggiunto.

Nell’art. 1 erano fissate le
finalità del comitato il quale si era costituito ""
per formare con pubblica sottoscrizione un ""consorzio
fra tutti i cittadini allo scopo di edificare il detto ""Teatro
Consorziale
"".

Gli altri articoli precisavano:

– le modalità di ingresso nel consorzio ( artt.
2-3-4-12, 0, 0);

– il capitale consorziale ( art. 5, 0, 0);

– le modalità di costruzione del teatro ( artt.
6 —7-8- 13-14-15, 0, 0);

– la disciplina in ordine al diritto di proprietà
per palchi, poltrone e sedie e alla loro assegnazione ( artt. 9
—10 —11-17-18-).

Il capo secondo riguardava le norme che disciplinavano
la vita societaria.


2. La prima modifica dello Statuto venne approvata
dalla


Assemblea dei Soci nella seduta del 27 novembre 1955.

Più che di una modifica si
trattò di una reiscrizione ex novo in quanto tutti i 27 articoli
subirono radicali cambiamenti.

L’art. 1 precisa che: ""
E’ costituito in Altamura, sotto il nome di ""Consorzio
Teatro Mercadante, un Consorzio per la gestione, ""amministrazione
e conservazione
del Teatro ‘ Saverio ""Mercadante’
di questa Città".

E’ ovvio che , edificato il Teatro,
non si poteva tenere fermo l’originario articolo che ne prevedeva
la costruzione, ma si doveva

introdurre come finalità l’amministrazione,
la gestione e la conservazione del teatro.

Gli altri articoli precisano:

– chi sono i consorziati ( art. 2, 0, 0);

– la disciplina in ord