Come ci si candida?

* * *

COSA FA IL MINISTERO:

Analizza e gestisce i dati delle consultazioni
elettorali europee, politiche, amministrative e dei referendum,
curando la raccolta informatizzata e la divulgazione ufficiale.

La Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile compie studi e ricerche in materia elettorale, fornendo consulenze
e risposte a quesiti attinenti alle cause di ineleggibilità
e di incandidabilità.

La Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali provvede alla fornitura del materiale elettorale e svolge
una specifica attività di ispezione nel settore coordinando
le Prefetture ed esercitando, a mezzo di ispettori, il controllo
sui servizi elettorali degli Enti Locali.

 

IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO:

La D.G. dell’Amministrazione
Civile si occupa dell’ANAGRAFE degli ITALIANI RESIDENTI all’ESTERO
(AIRE), aggiornando tramite il Centro Elaborazione Dati, gli elenchi
degli aventi diritto al voto in Italia e all’estero.

Hanno diritto all’iscrizione:

– i cittadini italiani con permanenza
all’estero superiore ai 12 mesi e che abbiano all’estero
trasferito la propria residenza —

  • i cittadini nati all’estero ed il cui atto
    di nascita sia stato trascritto in Italia.
  • I cittadini italiani la cui residenza all’estero
    venga dichiarata giudizialmente.

Non hanno diritto all’iscrizione:

  • i cittadini italiani con permanenza all’estero
    inferiore ai 12 mesi
  • i lavoratori stagionali
  • il personale di ruolo dello stato in servizio all’estero

La procedura d’iscrizione:

  • su richiesta dell’interessato, con dichiarazione
    da presentare al comune italiano di ultima residenza e al Consolato
    della circoscrizione d’immigrazione o di nascita
  • d’ufficio, qualora gli uffici comunali o consolari,
    sulla base di dati posseduti, siano a conoscenza della condizione
    d’inscrivibilità dei cittadini residenti all’estero.

Vantaggi dell’iscrizione:

  • l’esercizio del diritto di voto presso il
    comune ove è avvenuta l’iscrizione
  • la possibilità di ottenere i certificati
    dal comune d’iscrizione o dal Consolato competente
  • la fruizione dei servizi consolari

La normativa:

  • legge n.470 del 22.10 1988
  • D.P.R.323 del 6.9.1989

 

 

PARLAMENTO EUROPEO

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento Europeo è disciplinata dalla
legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni, dal decreto-legge
24 giugno 1994 n.408, convertito in legge, con modificazioni , dall’art.1,
comma 1, della legge 3 agosto 1994, n.483, e, per quanto da essi
non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi
per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957 n. 361,
e successive modificazioni.

COME CI SI CANDIDA:

Le operazioni necessarie per candidarsi
alle elezioni dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo sono:

  1. Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero
    dell’Interno.
  2. – Il deposito è atto obbligatorio.

    – E’ fatto divieto di presentare
    contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente
    da altri partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti
    religiosi.

    – Il contrassegno deve essere depositato,
    in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato,
    presso l’apposito ufficio del Ministero dell’Interno,
    dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno
    precedente quello della votazione.

  3. Deposito, presso il Ministero dell’Interno,
    delle designazioni degli incaricati della presenta-zione delle
    liste dei candidati nelle circoscrizioni.
  4. – Esso va fatto contemporaneamente
    al deposito del contrassegno di lista.

    – A differenza delle elezioni politiche,
    non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi
    di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati
    al Ministero dell’Interno.

  5. Presentazione della lista dei Candidati presso
    gli uffici elettorali circoscrizionali


La legge prevede:


– Dichiarazione di presentazione della
lista, che va deve essere sottoscritta da non meno

di 30.000 e non più di 35.000
elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura
in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola
delle camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno
un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.

– Certificato attestante la qualità
di elettore dei presentatori

– Dichiarazione di accettazione della
candidatura

– Certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

COME CI SI CANDIDA

La presentazione delle candidature
nei collegi uninominali e delle liste dei candidati per l’attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale per l’elezione della Camera
dei Deputati si attua attraverso le seguenti operazioni:

  1. Deposito del contrassegno di candidatura o di
    lista presso il Ministero dell’Interno
  2. – E’ obbligatorio il deposito
    del contrassegno per tutti i soggetti politici che intendano partecipare
    alle elezioni

    – E’ vietato usare contrassegni
    identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri
    partiti, come anche quelli riproducenti immagini o soggetti religiosi

    – Il contrassegno deve essere presentato
    in triplice copia in due diversi formati, rispettivamente circoscritti
    da un cerchio del diametro di 10 e 2 cm; preferibilmente su carta
    bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in foto color
    per una miglior riproducibilità su schede e manifesti.

    – Per i contrassegni non tradizionali,
    la priorità nella presentazione costituisce titolo, quindi
    saranno respinti i contrassegni confondibili con quelli presentati
    precedentemente

    – Il deposito del contrassegno deve
    essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da
    notaio, rilasciato dal presidente o segretario del partito

    – Termini per il deposito dei contrassegni:
    non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16
    del 42° giorno precedente quello della votazione

    – Al fine di ricevere le comunicazioni
    sull’esito del deposito del contrassegno da parte del Ministero
    dell’interno, è obbligatorio indicare un domicilio
    in Roma.

    – E’ possibile ricorrere all’Ufficio
    centrale nazionale — presso la Corte di Cassazione – contro
    le decisioni del Ministero dell’Interno

  3. Deposito , presso il Ministero dell’Interno,
    delle designazioni degli incaricati della presentazione delle
    candidature nei collegi uninominali e nelle singole circoscrizioni;
  4. – All’atto del deposito del
    contrassegno, per ogni circoscrizione debbono, anche, essere designati
    un rappresentante effettivo ed uno supplente, dei quali dovranno
    essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita

    – Le designazioni dei rappresentanti
    vanno fatte in un unico atto per tutte le circoscrizioni, autenticato
    da un notaio.

  5. Presentazione delle candidature nei collegi
    uninominali e delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali
    circoscrizionali

– Per la presentazione delle candidature
nei collegi uninominali è richiesta l’indicazione dei
nominativi dei singoli candidati per ciascun collegio uninominale
e la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione delle
candidature nei collegi uninominali, su moduli che riproducano il
contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta
da:

non meno di 500 e da non più
di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nel collegio

– Le firme dei sottoscrittori devono
essere autenticate da notai o dagli altri soggetti indicati dall’art.14
della l.53 del 1990 e successive modificazioni

b)certificato attestante la qualità
di elettore del collegio dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura e contestuale dichiarazione di collegamento con una
o più liste di candidati

d)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

e)dichiarazione di collegamento con
una lista ai fini del rimborso delle spese elettorali (solo in caso
di collegamento con più liste)

Per la presentazione delle liste dei
candidati per l’attribuzione dei 155 seggi da assegnare con
metodo proporzionale, è richiesta, oltre che la lista dei
candidati, la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati, su moduli che riproducano il contrassegno depositato
al Ministero, che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti da
    almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni fino a 1.000.000 abitanti
    da almeno 2.500 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con oltre 1.000.000 abitanti
    da almeno 4.000 a non più di 4.500 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.

b)certificato attestante la qualità
di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura

d)accettazione di collegamento con
il candidato nel collegio uninominale

e)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

COME CI SI CANDIDA

Queste le operazioni preliminari previste
per la presentazione delle candidature:

1)Deposito del contrassegno o dei
contrassegni dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso
il Ministero dell’Interno

Per il deposito del contrassegno valgono
tutti gli obblighi, i divieti ed i termini previsti per l’analoga
procedura di presentazione della candidatura alla elezione della
Camera dei Deputati

2)Deposito, presso il Ministero dell’Interno
,delle designazioni, per ciascuna regione, degli incaricati della
presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati

– Per ogni regione dovranno essere
designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente,
dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di
nascita

– Le designazioni dei rappresentanti
vanno fatte in un unico atto per tutte le regioni, atto autenticato
da un notaio

3)Presentazione dei singoli candidati
o dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali

Per la presentazione delle candidature
per l’elezione del Senato, la legge richiede, oltre alla indicazione
del singolo candidato o gruppo dei candidati, anche la produzione
dei seguenti documenti:

1) per il gruppo di candidati:

a) dichiarazione di presentazione

– La dichiarazione deve essere sottoscritta
da:

  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
    500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di un milione di abitanti.

b) certificato attestante la qualità
di elettore della regione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura

d)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

2) per il singolo candidato:

a) dichiarazione di presentazione

– la dichiarazione di presentazione
deve essere sottoscritta da almeno 1000 e non più di 1500
elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

b) certificato attestante la qualità
di elettore del collegio dei sottoscrittori

c) dichiarazione di accettazione della
candidatura

d) certificato attestante l’iscrizione
del candidati nelle liste elettorali

– Gli atti e i documenti richiesti
dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono
esenti da bollo.

 

 

 

ELEZIONI REGIONALI

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge
17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto
quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti
riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli
5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Inoltre, la legge 24 febbraio 1995,
n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la citata
legge n. 108 ed ha stabilito che i quattro quinti del numero dei
consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base
di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

Infine la legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 ha introdotto l’elezione diretta del presidente
della giunta regionale ,prevedendo la proclamazione a tale carica
del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

COME CI SI CANDIDA

Per le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto ordinario
, la vigente normativa prevede che
i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il
restante quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base
di liste regionali.

La legge costituzionale 22.11.1999
n.1 ha introdotto inoltre l’elezione diretta del presidente
della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica
del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

Per la presentazione delle candidature
relative alle liste provinciali è richiesta la produzione
della lista dei candidati e dei seguenti documenti:

LISTE PROVINCIALI

a) Dichiarazione di presentazione
della lista provinciale
che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da
    almeno 750 a non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
    elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 100.000
    fino a 500.000 abitanti da almeno 1.000 a non più di 1.500
    elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
    territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 500.000
    e fino a 1.000.000 abitanti da almeno 1.750 a non più di
    2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più 1.000.000
    abitanti da almeno 2.000 a non più di 3.000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.

b) Certificati attestanti che i
presentatori della lista provinciale sono elettori di un comune
della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
c)Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun
candidato della lista provinciale.
Non è prevista
alcuna speciale formulazione però essa deve contenere
l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’art.15 legge.55 del 1990
e successive modificazioni.

d) Dichiarazione di collegamento della
lista provinciale con una delle liste regionali e copia di analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

e) Certificato attestante l’iscrizione
dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di
un qualsiasi comune della Repubblica;

f) Copia del contrassegno della lista
provinciale. Per evitare che l’Ufficio centrale circoscrizionale
rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno fare attenzione
che esso non sia identico o confondibile con quello di altra lista
presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da presentare
in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china
o tipografico in due misure diverse, rispettivamente circoscritte
una da un cerchio di diametro di 10 cm. e l’altra da un cerchio
di diametro di 2 cm.

Il numero di candidati inserito nella
lista provinciale non deve superare il numero dei consiglieri da
eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.

La firma di ciascun sottoscrittore
sulla dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve
essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio,
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali; segretario delle procure della
Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale
o provinciale, presidente del consiglio comunale, provinciale o
circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato dal
sindaco o dal presidente della provincia.

Gli atti e i documenti richiesti dalla
legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature
delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte
di bollo.

LISTE REGIONALI

Per la presentazione delle liste regionali,
oltre alla produzione della lista dei candidati sono necessari i
seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di presentazione della lista regionale;
    che deve essere sottoscritta da:
  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
    500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di un milione di abitanti.
  1. Certificati attestanti che i presentatori della
    lista regionale sono elettori di un comune della Regione;
  1. Dichiarazione di accettazione della candidatura
    da parte di ciascun candidato della lista regionale;
  2. Dichiarazione di collegamento della lista regionale
    con uno o più gruppi di liste provinciali e copia dell’analoga
    dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste
    provinciali;
  3. Certificato attestante l’iscrizione dei candidati
    della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
    della Repubblica;
  4. Copia del contrassegno della lista regionale.

Ogni lista regionale deve comprendere
un numero di candidati non inferiore alla metà del numero
dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte maggioritaria.
La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita

 

 

 

ELEZIONI PROVINCIALI

NORMATIVA VIGENTE

Le operazioni relative alla presentazione
ed all’esame delle candidature, per l’elezione diretta
del presidente della provincia e del consiglio provinciale, debbono
svolgersi con l’osservanza delle norme delle leggi 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni; 25 marzo 1993, n. 81,
e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

Per tutto quanto non espressamente
previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico
delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
in quanto compatibili.

COME CI SI CANDIDA

Le candidature per l’elezione
del consiglio provinciale devono essere presentate insieme, riunite
in gruppi ognuno dei quali contraddistinto da un unico contrassegno:
per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale
viene presentato e nessun candidato può accettare la candidatura
per più di tre collegi.

Per la presentazione delle candidature
sono necessarie:

1) Candidatura alla carica di presidente
della provincia ed elenco dei candidati che costituiscono il gruppo
o i gruppi collegati. Ogni gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere nelle province.

2) Dichiarazione di presentazione
del gruppo

– Requisiti richiesti:

un numero di presentatori rapportato
al territorio. Il numero dei sottoscrittori deve essere compreso
tra :

  • 1.000 e i 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province con più di un milione
    di abitanti;
  • 500 e 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province tra 500.001 e un milione di
    abitanti;
  • 350 e 700 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • 200 e 400 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti.

– dichiarazione, da parte del candidato
presidente, di collegamento con il gruppo o i gruppi di candidati
per l’elezione del consiglio provinciale, e dichiarazione di
collegamento dei delegati dei gruppi interessati con il candidato
presidente.

– programma amministrativo del candidato
alla carica di presidente della Provincia, nel caso in cui vi siano
più gruppi di candidati collegati, questi ultimi devono presentare
lo stesso programma amministrativo;

3) Certificati attestanti che i presentatori
sono elettori in un comune della provincia

4) Dichiarazioni di accettazione delle
candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere
provinciale

5) Certificati attestanti l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

6) Copia del contrassegno del gruppo

 

 

ELEZIONI COMUNALI

NORMATIVA VIGENTE

Le principali disposizioni concernenti la presentazione
e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale sono le seguenti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
    1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la
    elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;
  • Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia
    di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale,
    provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità
    degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte
    a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme in materia
    di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino
    della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
    1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del
    sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale
    e del consiglio provinciale.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
    1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993,
    n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
  • Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione
    della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio
    del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
    per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno
    Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
  • Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell’articolo
    4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione
    delle firme degli elettori.
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia
    di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni
    sugli adempimenti in materia elettorale.

COME CI SI CANDIDA

Le candidature a sindaco e consigliere
comunale devono essere sottoscritte da gruppi di cittadini che presentano
le liste dei candidati. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.

Nei comuni superiori a 15.000 abitanti,
ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore
al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi;
nei comuni inferiori a 15.000 abitanti il limite minimo è
pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.

Le candidature vanno presentate con
apposita dichiarazione scritta per la quale la legge non prevede
una particolare formulazione, ma che dovrà tuttavia contenere
i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ovvero:

  1. il numero dei presentatori;
  2. il cognome e nome del candidato alla carica di
    sindaco;
  3. il cognome e nome dei candidati alla carica di
    consigliere;
  4. la descrizione del contrassegno di lista;

il cognome, nome, luogo e data di
nascita dei delegati, effettivo e supplente, incaricati di assistere
alle operazioni di sorteggio dei candidati a sindaco e delle liste,
di designare, personalmente o per mezzo di persone da

  1. essi autorizzate con dichiarazione autenticata
    da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale
    e presso l’Ufficio centrale.

La dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati al consiglio e della collegata candidatura
alla carica di sindaco deve essere sottoscritta a norma dell’art.3
della legge 25 marzo 1993,n.81, e successive modificazioni:

  • da non meno di 1.000 e da non più di 1.500
    elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
    abitanti;
  • da non meno di 500 e da non più di 1.000
    elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un
    milione di abitanti;
  • da non meno di 350 e da non più di 700 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • da non meno di 200 e da non più di 400 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
  • da non meno di 175 e da non più di 350 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • da non meno di 100 e da non più di 200 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • da non meno di 60 e da non più di 120 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra


5.001 e 10.000 abitanti;

  • da non meno di 30 e da non più di 60 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
  • da non meno di 25 e da non più di 50 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

Nessuna sottoscrizione è richiesta
per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti.

IL VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE

Il decreto legislativo 12 aprile 1996,
n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione
dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e
circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti
in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti,
ai cittadini italiani.

Com’è noto, oltre all’Italia,
i paesi aderenti all’Unione europea sono i seguenti: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

I cittadini dell’Unione, che
intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale
(essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e
di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della
lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta
per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti
altri documenti:

  • Una dichiarazione contenente l’indicazione
    della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo
    nello Stato d’origine;
  • Un attestato, in data non anteriore a tre mesi,
    rilasciato dall’autorità amministrativa competente
    dello Stato membro d’origine, dal quale risulti che non sono
    decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell’Unione europea
— ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte
del Comune di residenza — devono presentare un attestato dello
stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito
dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo
a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione
di comizi elettorali.

 

 

REFERENDUM

NORMATIVA VIGENTE

-Costituzione della Repubblica Italiana : articoli
48, 71, 75, 132 e 138

-Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla
legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti
alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle
schede di votazione della denominazione di referendum popolari"

-Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio
1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della
scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum
popolari previsti dall’art.75 della Costituzione"