SI TORNA A DISCUTERE DI ACCORDI DI PROGRAMMA?

Da www.notizie-online.it
Altamura / Puglia / Politica / 05-08-2002 (14:49:18)
Il 10 agosto si riunisce il consiglio comunale. La convocazione è consequenziale soprattutto alle dimissioni dell’ingegnere capo dell’ufficio tecnico Antonio Tritto ed alle insistenze della Margherita sulla questione degli accordi di programma. Un consiglio di mezza estate che fa palpitare. Perché gli argomenti sono forti. A cominciare dalla vicenda mai chiusa della legge 34 di cui si è consumato un altro capitolo nella scorsa settimana presso lo sportello unico delle attività  produttive (a proposito, piccola curiosità , indovinate che numero aveva la pratica della Tecnomec engineering? Proprio 34!).
Il consiglio del 10 agosto, voluto appunto principalmente dalla Margherita e dalla minoranza di centrodestra, è il bis della seduta saltata il 15 ed il 16 luglio. Gli eventi della scorsa settimana pongono l’accento sulla 34. Ma all’ordine del giorno ci sono anche altri punti di interesse, fra i quali, tre debiti fuori bilancio, il conto consuntivo, varie interpellanze, nuove lottizzazioni fra cui una nella zona annonaria in via Santeramo. E, inevitabilmente, lo strascico polemico della perimetrazione del Parco dell’Alta Murgia. Restando in tema, i 12 consiglieri del centrodestra hanno inviato un telegramma alla Regione in cui segnalano i presunti vizi formali della delibera consiliare di approvazione e dell’allegata planimetria.
Onofrio Bruno

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A chi ritiene che si debba dare il via libera a tutti o ad una parte degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 34 del 1994.
A chi ritiene che non vi siano problemi o ostacoli giuridici nel rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli opifici industriali.
A chi ritiene che tutto sia in ordine e che tutto sia perfettamente legittimo.
A chi ritiene che così si aiutino le imprese… ignorando i problemi e rilasciando le concessioni.
A chi ritiene che non sia un comportamento responsabile e rispettoso proprio delle stesse imprese, oltre che del resto della cittadinanza, della dignità  ed autorevolezza di una Pubblica Amministrazione, delle regole e del piano regolatore, guardare i problemi che ci sono, evidenziare le difficoltà  che ci sono e riconoscere che certe procedure risultano probabilmente viziate e rischiano, se portate a termine, di arrecare danni – maggiori di quelli che si crede di evitare – alla Pubblica Amministrazione, oltre che agli stessi imprenditori interessati.
A chi ritiene che quelle procedure siano l’unico modo per il Comune di soddisfare le esigenze del mondo imprenditoriale e non piuttosto acquisendo aree previste dal piano regolatore, attrezzandole ed organizzandole per gli scopi industriali ed artigianali, ed infine assegnandole a chi voglia fare impresa…

A TUTTI,
RICORDIAMO COSA HANNO DETTO A PROPOSITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA…

IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI il 13 marzo 2002 (su cui si legga il volantino del Coordinamento per lo sviluppo e la qualità  della vita di Altamura del 5 maggio 2002: https://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=187):
<<L’art. 1 della L.R. 34/1994 subordina la conclusione dell’accordo di programma in questione all’indisponibilità  di aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare. Ebbene, gli atti acquisiti al fascicolo per le indagini preliminari danno contezza della presenza nel piano regolatore generale del comune di Altamura di un’area in località  Jesce con destinazione industriale D1. A fronte di ciò e della indiscussa idoneità  dell’area ad accogliere anche gli insediamenti industriali … non doveva in alcun modo pervenirsi alla stipula del richiamato accordo di programma>>.

ED IL TAR PUGLIA (che con la sentenza n. 3192 del 28 marzo 2002 – di cui riportiamo uno stralcio ed il cui testo integrale è reperibile al link https://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=206 – ha annullato la deliberazione con cui il consiglio comunale di Santeramo aveva ratificato un accordo di programma finalizzato ad un intervento urbanistico da realizzarsi in un territorio del tutto analogo a quello interessato agli accordi di programma di Altamura):
<<Passando al merito della causa, il ricorso attiene all’impugnazione della delibera di C.C. n.3 dell’8.2.2000, con la quale si ratificava l’accordo di programma intervenuto tra il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle, in variante al P.R.G. vigente, e degli atti a questa propedeutici, intesi ad autorizzare sul piano urbanistico un intervento cospicuo di tipo turistico alberghiero in una vasta area (estesa circa 540 ettari) a ridosso dell’abitato di Santeramo, già  avente in massima parte destinazione agricola perché, tra l’altro, interessante zone boscate di rilevante valore ambientale.
Ritiene il Collegio che, per massima parte (con l’eccezione del quarto, sesto e settimo motivo e del quarto motivo aggiunto), il ricorso si fondi su un rilievo difficilmente contestabile, e cioè sul difetto di istruttoria calibrata sulla reale natura delle aree interessate all’intervento, quale risultante dalla congerie di vincoli, anche di inedificabilità , esistenti e, comunque, di misure di salvaguardia e sull’entità  dell’intervento stesso, sicuramente consistente, come risultante dalla stessa descrizione che ne fa l’organo regionale in sede di adozione dell’accordo di programma (cfr.delibera di G.R.23 novembre 1999, n.1635).
Sotto tale profilo, sollevato trasversalmente in tutte le censure spiegate (ad eccezione, come detto, del quarto, sesto e settimo motivo, e del quarto motivo aggiunto), il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato.
Ed invero: a) i suoli interessati dall’intervento, seppure non compresi nell’originaria perimetrazione del parco naturale come provvisoriamente individuata dalla Conferenza di servizi del novembre 1993, per la loro estensione, stante la dedotta e fisiologica provvisorietà  della perimetrazione, e considerata l’entità  dell’intervento, ben avrebbero dovuto costituire specifico oggetto di disamina in vista dell’obnubilato progetto di istituzione del Parco, quantomeno per escluderne ogni e qualsiasi rilevanza rispetto al progetto di tutela ambientale (I motivo, 0, 0); b) ancora in considerazione della complessità  ed estensione dell’intervento, ben avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica disamina, e non affatto di neutra applicazione formalistica dei criteri approvati in materia della Regione Puglia, la indotta variante urbanistica, con riferimento alla trasformazione di suoli originariamente agricoli in suoli a destinazione turistica (II e III motivo), non essendo a tal fine sufficiente la peraltro ovvia considerazione della insufficienza delle aree disponibili per lo specifico intervento (data la sua, invero inconsueta, estensione), ma dovendo puntualmente la specifica proposta confrontarsi con l’interesse al corretto insediamento urbanistico, peraltro in presenza di un documentato vincolo idrogeologico (III motivo, 0, 0); c) stante la valenza ambientale del sito, tutti i soggetti interessati alla creazione del parco, ivi compreso il Ministero dell’Ambiente, avrebbero dovuto avere voce in capitolo con riferimento all’intervento de quo, proprio al fine di verificarne la compatibilità  con l’istituendo parco e, come detto, proprio in ragione dell’estensione dell’intervento (quinto motivo, 0, 0); d) la espressa esistenza di zone boscate all’interno dell’ambito di intervento non è stata neppure oggetto di valutazione da parte degli organi deputati, pur essendo le zone boscate oggetto di specifica tutela di preservazione (primo motivo aggiunto, 0, 0); ed in proposito non potrebbe neppure valere il rilievo mosso dalla controinteressata società  Difesa la Parata secondo cui le zone boscate non sarebbero interessate da alcuno specifico intervento, giacché certamente la variazione urbanistica, da agricola ad area ad espansione turistica, incide proprio sulla natura dell’area boscata, rendendola suscettibile di sfruttamento a fini turistici che ben potrebbe essere incompatibile con la preservazione del valore boscato; peraltro, in presenza di contributi di riforestazione (secondo motivo aggiunto) che escluderebbero appunto ogni diversa destinazione all’infuori della conservazione del bosco; e) infine, non meno rilevante, è la ricomprensione del sito, come di importanza comunitaria e zona di protezione speciale in forza del decreto sia pure adottato in epoca successiva agli atti impugnati ma certamente già  oggetto a tale epoca di direttive comunitarie e di istruttoria procedimentale per la definizione dell’area, attività  procedimentale in fieri in ordine alla quale neppure si peritano gli organi deliberanti di fare cenno alcuno, pur essendo necessaria lo specifica procedimento di valutazione di incidenza, peraltro ovvio in ragione come detto dell’estensione dell’intervento.
L’omessa valutazione di tutti gli elementi richiamati vale ad inficiare irrimediabilmente gli atti impugnati che vanno pertanto annullati, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Assorbiti gli altri motivi. …
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione II, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie per quanto di ragione.
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