AUMENTO DI CUBATURA IN VIA COLLETTA: ESPOSTO ALLA PROCURA E CORTE DEI CONTI




IL TESTO DELL’ESPOSTO


– 



Alla


PROCURA DELLA REPUBBLICA


c/o il TRIBUNALE DI BARI


70100– –  B A R I


– 


– 


Alla


CORTE DEI CONTI


PROCURA REGIONALE


Via Matteotti, 1


70100–  B A R I


– 


– 


Al Sig.


ASSESSORE ALL’URBANISTICA


REGIONE PUGLIA


Via Delle Magnolie, 6/8


70026 MODUGNO (BA)


– 


– 


e p.c.–  – – – – – – – – – – –  Al Sig. SINDACO


– 


Al Sig. PRESIDENTE


CONSIGLIO COMUNALE


– 


Ai Sig. CONSIGLIERI COMUNALI


– 


COMUNE DI ALTAMURA


70022 ALTAMURA (BA)


– 


– 


– 


– 


Oggetto: COMUNE DI ALTAMURA – DELIBERA DI C.C. N° 51 DEL 09.07.2003 .


– 


I sottoscritti:


CRIVELLI Raffaele, CLEMENTE Mario e LOIUDICE Gianfranco,


in proprio e nella loro qualità  di dirigenti del Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Altamura;


COMMISSO Ivan, FERRULLI Francesca e RELLA Raffaele,


in proprio e nella loro qualità  di esponenti del Coordinamento Cittadino per lo Sviluppo e la Qualità  della Vita di Altamura;


– 


espongono quanto segue.


– 


1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Consiglio Comunale di Altamura ha deliberato «2. di integrare il punto 2 della delibera di C.C. n.238/98 specificando che la variante “si concretizza nella variazione degli atti tecnici costituiti dalle tavole 7Be 7C del P.R.G. adeguato e della relazione generale e nella previsione per l’area di riferimento degli indici di riferimento If = 6 mc/mq, ecc.”, e che il maggior insediamento abitativo non incide sul bilancio delle superfici per standards in rapporto ai carichi insediativi esistenti ed insediabili–  a norma del D.M. 2.04.1968 n.1444 né stravolge il carattere e le previsioni generali del P.R.G. vigente …–  4. di impegnare il dirigente del settore urbanistico per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti sulla base della zonizzazione vigente con indice di fabbricabilità  modificato If = 6 mc/mq».


– 


2. La deliberazione citata fa seguito ad una nota della società  Strutture Centrali S.r.l., dell’11.06.2002, in cui si chiedeva all’Amministrazione Comunale di consentire l’edificazione di 6 mc/mq, indice di fabbricabilità  fondiaria previsto all’epoca della delibera di C.C. n.531 dell’8.09.1986.


Con quest’ultimo provvedimento il Consiglio Comunale deliberava–  “2. DI DARE MANDATO alla G.M.–  perché–  predisponga–  una–  variazione–  del–  P.P.–  di–  cui–  in premessa che recepisca la suddetta osservazione al–  P.R.G.–  De Nora secondo– –  le indicazioni dettate dalla Regione; osservazioni e indicazioni perfettamente rispondenti alle valutazioni attuali dell’amministrazione comunale sul migliore assetto urbanistico del territorio”.–  L’osservazione cui si fa riferimento è la n.39 del–  21.08.1972–  con cui il signor De Nora Oronzio rilevava l’ingiustificata destinazione urbanistica a zona F3, impressa alla sua proprietà , piuttosto che a B1 di completamento.


L’osservazione non venne tenuta presente e il successivo Piano Particolareggiato della zona B1 di completamento (in seguito P.P. B1) proseguì il suo iter fino all’approvazione definitiva.


– 


3. All’osservazione n.39 e all’approvazione del P.P. B1 seguivano un ricorso al T.A.R. Puglia del De Nora e la relativa sentenza n.413 del 27.06.1984 con cui i giudici amministrativi annullavano detto P.P. B1. Avverso tale sentenza il Comune di Altamura proponeva gravame al Consiglio di Stato.


– 


4. Nelle more l’Amministrazione Comunale dell’epoca e il De Nora si incontravano per verificare la possibilità  di una rinuncia del De Nora all’azione giudiziaria intrapresa.


A seguito di tali incontri il De Nora con due distinte note del 23.06.1986 – prot.n.20618 del 30.06.1986 – e del 14.07.1986 – prot. n.22772 del 18.07.1986 – si impegnava a rinunziare al ricorso alle seguenti condizioni che il Comune avrebbe dovuto rispettare: 1) rilascio della concessione edilizia sul progetto allegato alla domanda (progetto depositato contestualmente alle note) e 2) approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera che dia atto della conformità  del progetto al pubblico interesse urbanistico e che dia l’avvio alla procedura necessaria per l’accoglimento dell’osservazione proposta relativamente agli immobili posti tra le vie Colletta, Mastrangelo e Sella.


Da tali note poi scaturivano gli impegni presi dall’Amministrazione con la citata delibera n.531 dell’8.09.1986.


– 


5. Successivamente si procedeva con delibera di Commissario “ad acta” n.1/93 del 31.01.1993 all’adozione del P.R.G. adeguato alla L.R. n.56/80, in cui venivano disattese le determinazioni della delibera consiliare n.531/86.


La società  Strutture Centrali S.r.l., che aveva acquistato l’intera area dal Sig. De Nora, produceva in data 9.04.1993–  l’osservazione n.194 al P.R.G. adeguato, che veniva ritenuta non accoglibile dal Commissario “ad acta” in sede di esame, operato con propria deliberazione n.1/94 del 03.06.1994.


Gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale furono integralmente assolti, seppur tardivamente, con la delibera consiliare n.238 del 18.12.1998.


Con tale ultimo provvedimento il Consiglio Comunale deliberava di “1. Al fine di dare esecuzione al deliberato di C.C. n.531/86 e per acclarare in via definitiva i ricorsi n.39 al P.R.G. e n.194 al P.R.G. adeguato alla L.R. n.56/80, di adottare variante al P.R.G. generale adeguato alla L.R. n.56/80 …. relativamente all’area posta tra Via Pietro Colletta e Via Ugo Bassi, in catasto urbano foglio di mappa 161/G, particelle 1180, 2891, 2996 (parte) …. per una superficie complessiva di mq.2352 per la variazione di destinazione urbanistica della stessa area dall’attuale destinazione S2A a zona B1 di completamento di tipo residenziale …. 2. Dare atto che la variante si concretizza nella variazione degli atti tecnici costituiti dalle Tav. 7B e 7C e della–  relazione generale che, così come modificati e corretti, sono stati proposti dalla Soc. Strutture Centrali con nota prot. n.29887 del 3.11.1998 e che vengono fatti propri da questa Amministrazione Comunale ed adottati quale parte integrante e sostanziale della presente variante”.


– 


6. Gli impegni assunti nei confronti del vecchio proprietario dell’area venivano quindi assolti in via definitiva dall’Amministrazione Comunale sulla scorta degli elaborati tecnici forniti dalla società  Strutture Centrali S.r.l. – la nuova proprietaria.


Il tecnico, su incarico della citata società , provvedeva a predisporre le variazioni cartografiche e quelle dei parametri determinate dagli incrementi di superficie della zona B1 e del conseguente numero di abitanti. Nei calcoli relativi a dette variazioni emerge con evidenza come il tecnico (ribadiamo su incarico della società  Strutture Centrali S.r.l.) abbia esattamente applicato un i.f. pari a 5 mc/mq, così come previsto dal vigente strumento urbanistico. Tali elaborati tecnici – si ribadisce – sono parte integrante della citata deliberazione.


La variante al P.R.G. adeguato veniva approvata definitivamente dalla Giunta della Regione Puglia con atto n.584 del 09.05.2000 e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dopo essere decorsi i termini per la presentazione di eventuali osservazione e/o opposizioni, che nessuno proponeva atteso il rispetto dell’i.f. previsto per la zona B1.


– 


7. Inaspettatamente, quanto proditoriamente, a distanza di circa tre anni e mezzo con nota del 10.06.2002 – prot. n.16791 del 13.06.2002, la società  Strutture Centrali S.r.l. chiedeva all’Amministrazione Comunale che “alla costruzione di un fabbricato da erigersi …. sull’isolato compreso tra via Q. Sella, via Colletta, via U. Bassi e via Mastrangelo–  …. vengano ripristinati gli indici vigenti alla data dell’accordo intervenuto tra codesta Amministrazione e l’originario proprietario del suolo approvato con delibera C.C. n.531/1986”. Allegava alla nota un parere fiduciario in cui si sosteneva la possibilità  che il Comune di Altamura fosse chiamato a risarcire un fantomatico danno nel caso non avesse dato seguito alla richiesta. Il parere fiduciario partiva però da un presupposto errato: l’esistenza di un accordo formale tra l’Amministrazione Comunale e la società  Strutture Centrali S.r.l., quale avente causa dal De Nora.


– 


8. Successivamente la società , anche tramite i propri legali, e il tecnico che nel 1998 predispose gli elaborati tecnici e la relazione per disporre la variante urbanistica rettificavano quanto precedentemente richiesto (un i.f. di 5 mc/mq) sostenendo che si trattò di “intervento meramente tecnico e sostitutivo …. su espresso invito dell’Amministrazione dell’epoca”, invito di cui agli atti non vi è traccia.


– 


– 


Considerato quanto segue.


– 


9. L’accordo, rectius la transazione, cui ogni attore della vicenda fa riferimento altro non è che l’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale con la deliberazione consiliare n.531/1986 nei confronti del De Nora.


A ben vedere però non si tratta di transazione tecnicamente e propriamente detta poiché carente della forma prevista dalla legge. Si tratterebbe inoltre di una transazione inesistente poiché relativa a diritti per natura e per disposizione di legge sottratti alla disponibilità  della parte pubblica del contratto.


Piuttosto la fattispecie è assimilabile a quelle che si chiamano lettere di intenti. Un impegno non formale con cui l’Amministrazione Comunale si obbliga a procedere alla predisposizione della variante urbanistica, giammai al rilascio di concessioni edilizie.


– 


10. Pur a voler ritenere tale impegno valido, legittimo ed efficace va rilevato che lo stesso non è stato assunto nei confronti della società  Strutture Centrali S.r.l. ma verso il De Nora Oronzio, pertanto la società  Strutture Centrali S.r.l. alcuna pretesa può esercitare nei confronti del Comune di Altamura trattandosi di un diritto di credito.


– 


Ritenuto, nel merito, quanto appresso.


– 


11. La deliberazione de qua da atto che la variante adottata non è soggetta a verifica di compatibilità  regionale e provinciale poiché trattasi, a suo dire, di variazione non incidente sulle previsioni strutturali così come definite dall’art.9, L.R. 27.07.2001, n.20.


Di contro a parere degli scriventi la variante adottata, nel concreto, comporta una modifica nelle linee fondamentali dell’assetto del territorio urbano.


L’area da edificare è situata in una zona altamente congestionata di Altamura, sia sul piano del traffico automobilistico che su quello del carico urbanistico.


Le maggiori volumetria che il proprietario andrà  a realizzare, pari a mc. 2.352, in quella zona determinano un aumento del carico insediativo tale da modificare l’intero assetto di essa.


In sostanza la modifica dell’i.f. di un’area di mq.2.352 in quella parte della città  rappresenta a tutti gli effetti una modifica delle previsioni strutturali.


– 


12. Si legge nella deliberazione de qua che essa è stata resa al fine di specificare la delibera di C.C. n.238/1998, ma questa non necessita di alcuna specificazione e/o integrazione essendo chiaramente specificato quale tipo di variante si andava a deliberare. La stessa inoltre ha recepito pienamente e completamente le istanze della società  Strutture Centrali S.r.l., integrando in essa integralmente gli elaborati tecnici e la relazione redatti dal tecnico fiduciario della stessa società . Come già  riferito tali elaborati e la relazione assumono come i.f. quello previsto dal P.R.G. adeguato per le zone B1, 5 mc/mq.


La inveritiera necessità  di apportare modifiche ed integrazioni alla delibera di C.C. n.238/1998 costituisce pertanto un comportamento penalmente rilevante.


– 


13. Secondo l’art.4, u.c., d.m. 2.04.1968, n.1444, “le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art.3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità  minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva”.


La variante adottata non ha tenuto in alcun conto le prescrizioni della citata disposizione di legge, non sottraendo dalle c.d. superfici a standards previste dal P.R.G. adeguato l’area S2A computata in misura doppia di quella effettiva.


– 


Considerato, inoltre, quanto segue.


– 


14. Il valore medio di mercato di una civile abitazione di nuova costruzione, realizzata in tale zona centralissima di Altamura, è pari a circa 2.500,00 euro al mq.; il valore complessivo che il Consiglio Comunale ha ritenuto di “concedere” alla società  Strutture Centrali S.r.l. ammonta a circa 5.900.000,00 euro.


– 


15. La comunità  di Altamura dovrà  subire un appesantimento di carico urbanistico in una zona centralissima della città  già  altamente congestionata e carente di servizi, con conseguente ulteriore degrado della qualità  della vita.


– 


Tanto esposto, considerato e ritenuto, i sottoscrittori del presente atto


– 


chiedono


– 


alle Autorità  in indirizzo, per quanto di loro competenza, di voler accertare e verificare:


a.– – – – –  la validità , legittimità  ed efficacia degli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale di Altamura con la deliberazione C.C. n.531/1986 nei confronti della società  Strutture Centrali S.r.l.;


b.– – – –  la legittimità  del procedimento adottato rispetto a quanto disposto dalla L.R. 27.07.2001, n.20;


c.– – – – –  la legittimità  della riferita necessità  di integrazioni e/o specificazioni alla deliberazione C.C. n.238/1998;


d.– – – –  la legittimità  in merito al rispetto di tutte le prescrizioni poste dal d.m. 2.04.1968, n.1444.


– 


Chiedono, inoltre, di essere posti a conoscenza delle determinazioni che saranno adottate da codeste Autorità .


– 


Altamura, 14.10.2003