LE MIE RAGIONI CONTRO L’IPERMERCATO DI VIA SANTERAMO






IPERMERCATO DI VIA SANTERAMO.


ECCO PERCHE’ NON HO PARTECIPATO AL VOTO



 


Voglio spiegare perché non ho preso parte, in occasione del consiglio comunale del 2 agosto 2004, alla votazione sulla proposta deliberativa (punto nr. 3 dell’ordine del giorno) avente ad oggetto l’approvazione di un piano di lottizzazione finalizzato alla realizzazione di una struttura commerciale in via Santeramo (nei pressi del nuovo mattatoio comunale).


In discussione era l’approvazione definitiva di un piano di lottizzazione ricadente in zona F5 ”“ Zona Annonaria («In queste zone ”“ recita l’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del nostro PRG ”“ è consentito l’insediamento di impianti, anche privati, per la conservazione e la preparazione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione, di prodotti alimentari, nonché degli impianti tipici del settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia») presentata dal  sig. Carlo Columella, rappresentante ed amministratore della società  SETRA.


Il piano prevedeva la realizzazione di una struttura di oltre 78.000 mc, per una superficie coperta di circa 13.000 mq. Il piano era stato adottato dal consiglio comunale il 26 maggio 2003.


Nel consiglio del 2 agosto 2004 si sarebbe dovuto procedere all’approvazione definitiva.


Al voto erano presenti e partecipavano 15 consiglieri. Non vi ho preso parte. La seduta mancava del numero legale ed è stata quindi sciolta.


Nel corso della discussione sono emerse le seguenti circostanze:


1)   contrariamente a quanto si sosteneva, la deliberazione di adozione non aveva prescritto nulla, in particolare non aveva escluso la commercializzazione di beni e prodotti al dettaglio;


2)   anzi negli elaborati grafici allegati alla deliberazione (di cui facevano parte integrante), i proponenti indicavano le parti dell’immobile destinate a “commercio al dettaglio di prodotti alimentari”? ed a “commercio al dettaglio di prodotti non alimentari”?;


3)   la realizzazione di una struttura per la commercializzazione è incompatibile con la destinazione d’uso prevista per le zone F5 dalle NTA (questa è stata, in sintesi, l’osservazione del consigliere Enzo Siani).


Per quanto mi riguarda, oltre ai rilievi sopra menzionati, ho fatto presente una circostanza decisiva. «Non possiamo ignorare ”“ ho detto ”“ la legge. Non possiamo ignorare o far finta che non esista la legge regionale n. 11 del 1° agosto 2003 che ha introdotto la “Nuova disciplina del commercio” (clicca qui per il testo integrale).  Non possiamo ignorare o far finta che non esista il relativo regolamento regionale attuativo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 30 giugno 2004 (clicca qui per il testo integrale), che ha fissato requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita».


Alla luce di detta normativa e poiché, al di là  ogni intendimento di questo o quell’amministratore, la  proposta di lottizzazione era finalizzata alla realizzazione di una struttura di vendita (al dettaglio o all’ingrosso non importa), si dovevano considerare questi elementi normativamente imposti:


A) La proposta struttura era da classificare, secondo l’art. 5 della legge regionale, nella tipologia “G2 ”“ grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq”?.


B) La correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale è stretta e non poteva dunque essere scissa, o comunque non poteva il profilo edilizio essere trattato e risolto prima ed indipendentemente dal profilo commerciale. Ciò è detto e imposto chiaramente dalla normativa regionale: «La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio. Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio dell’autorizzazione commerciale. L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità  degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità  e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento» (art. 14).


C)  Sotto il profilo procedurale, la legge regionale prevede che «la domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al Comune, alla Provincia e alla Regione ed è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune competente per territorio. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione» (art. 8, comma 8). Le procedure di valutazione ”“ precisa la legge – sono volte a: a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche; b) garantire l’insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale; c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di garantire la migliore qualità  degli insediamenti; d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego» (art. 8, comma 9). Inoltre, «alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e le OO.SS., più rappresentative a livello regionale. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione» (art. 8, comma 10).


D)  A tal fine, il regolamento attuativo prevede che «le domande di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di grandi strutture di vendita”¦ contengono le seguenti informazioni: a) Ubicazione e caratteristiche dell’intervento (tipologia di struttura, superficie di vendita complessiva, riferita ai singoli esercizi (nel caso di strutture complesse) e ai diversi settori merceologici; b) Requisiti professionali e morali del richiedente (sotto forma di auto dichiarazione); c) Richiesta di titolo urbanistico o comunque documentazione e planimetria relative alla disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superficie di vendita, gli standard di parcheggi e ai requisiti di accessibilità ; d) Documentazione necessaria alla realizzazione delle procedure di verifica previste dall’art. 16 (procedure di verifica) della Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale); e) Relazione sull’impatto socio-economico contenente: stima del bacino d’utenza, rilevazione delle medie e grandi strutture commerciali e degli effetti della nuova struttura sul tessuto commerciale esistente, del fatturato della struttura commerciale e degli effetti occupazionali diretti ed indiretti, eventuali proposte e impegni per mitigare l’impatto socio-economico della struttura. Le stime dovranno essere basate sui dati aziendali dei proponenti» (art. 13, comma 1).


E) Sempre in via preliminare alla valutazione e rilascio di autorizzazioni commerciali, la legge impone ai comuni di dotarsi, entro 180 giorni dall’emanazione del regolamento (il termine decorre quindi dal 30 giugno 2004), dei seguenti strumenti: «a) documento di valutazione del commercio con i seguenti contenuti minimi: 1) un’analisi della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna media o grande struttura esistente; 2) un’analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità  di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento; 3) una valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge; 4) l’individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge. Tale documento deve essere inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale: 1) i criteri individuano, sulla base delle analisi di cui alla lettera a) e dell’evoluzione della domanda di beni e servizi del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità  attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità  insediative previste dall’articolo 5; 2) i criteri devono essere rivisti ogni tre anni sulla base dell’evoluzione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) e delle potenzialità  del mercato locale; 3) i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità  di verifica dell’influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2; c) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite negli articoli 16 e 17» (art. 15 della legge).


F) I Comuni devono individuare, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. A tal fine, all’interno degli strumenti menzionati nel punto precedente, i comuni possono prevedere: «a) il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; b) la possibilità  di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità  o di produzione regionale; c) facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici servizi; d) disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale; e) di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario» (art. 16). Tali progetti di valorizzazione commerciale «sono elaborati d’iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali» (art. 16). «Il progetto di valorizzazione commerciale ”“ dice la legge ”“ può prevedere: a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica; b) l’attivazione o la modifica di servizi urbani; c) il riuso di contenitori esistenti per l’insediamento di nuove attività  o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l’insediamento di medie strutture di vendita; d) l’attuazione di azioni di promozione; e) l’individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio. Il Comune, sulla base del progetto, può: a) incentivare la qualificazione delle attività  economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso: l’utilizzo della fiscalità  locale, la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi; b) vietare i cambi di destinazione d’uso da attività  commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività » (art. 16).


G)  Dal punto di vista urbanistico ed edilizio, inoltre, la legge regionale impone che, sempre entro 180 giorni dall’emanazione del regolamento, i comuni individuino «le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità  degli indirizzi generali di cui all’articolo 3, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all’articolo 5. L’insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità  e/o di riduzione dell’impatto socio economico, ritenute necessarie» (art. 12).


H)  L’individuazione di aree per l’insediamento di grandi strutture di vendita ”“ precisa a questo proposito il regolamento pubblicato il 30 giugno 2004 ”“ «deve avvenire nel rispetto delle condizioni di accessibilità  e degli standard di parcheggio previsti dal presente regolamento» (art. 7, comma 2). In particolare, per quanto riguarda le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e misti (categoria a cui era riconducibile quelle del progetto sottoposto all’approvazione del consiglio comunale ultimo), l’art. 4 del regolamento impone la realizzazione di almeno 2,5 mq di parcheggi per ogni mq di superficie di vendita (si calcolano a tal fine i metri quadrati eccedenti i 2500: vale a dire per una superficie di vendita di 12.500 mq, i parcheggi devono avere una dimensione di almeno 25.000 mq). Nel progetto esaminato dal consiglio, la superficie (complessiva) destinata a standards (non solo parcheggi, ma anche viabilità , verde, ecc.) era pari a circa 8.000 mq a fronte di una superficie coperta di oltre 13.000 mq. In ordine ai requisiti di accessibilità  alle strutture, l’art. 6 del regolamento prescrive che, per le grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare (tipologia a cui era riconducibile il progetto esaminato), siano previsti «ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità  di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi» (interventi assenti nel progetto sottoposto all’esame del consiglio comunale).



In consiglio comunale, mi sono dunque limitato a richiamare quanto legge e regolamento prescrivono, a richiamare regole che impongono di programmare simili interventi e di salvaguardare l’identità  e la realtà  commerciale di paesi e città . Non ho alcuna posizione pregiudizialmente contraria all’insediamento di grandi strutture di vendita, o avversa agli imprenditori interessati a simili realizzazioni. Ritengo però che prima di prendere una decisione sia necessario conoscere la natura e la realtà  commerciale della nostra città , sia necessario essere consapevoli degli effetti socio-economici che l’insediamento di una grande struttura può comportare, sia necessario quindi coinvolgere nelle decisioni di tale rilevanza le associazioni di categoria, dei consumatori e le organizzazioni sindacali interessate, sia necessario programmare gli interventi ed inserirli in una cornice chiara di politiche ed azioni amministrative finalizzate alla tutela e salvaguardia di un settore importante dell’economia altamurana come il commercio. In sintesi, mi sono limitato a sottolineare la necessità  che si faccia tutto ciò che, semplicemente e chiaramente, impongono di fare la legge ed il regolamento regionali; peraltro nei tempi brevi previsti da tali disposizioni (entro la fine dell’anno).


Il progetto sottoposto al consiglio comunale, la procedura sinora espletata, la proposta deliberativa semplicemente ignoravano quanto previsto dalle norme sommariamente richiamate. Credo che tutto si possa fare e si possa ritenere lecito e possibile amministrativamente: valutare l’opportunità , esprimere la propria discrezionalità  amministrativa, imporre la volontà  di una maggioranza numerica, interpretare estensivamente una legge ed addirittura motivatamente disapplicarla.


Non è consentito, però, ignorare una legge o far finta che una legge non esista. Soprattutto da parte di una istituzione pubblica. Un provvedimento o atto che ignori la legge, è esso stesso dalla legge ignorato, come se non ci fosse, nullo, inesistente.


A tanto non ho voluto prendere parte. Il Comune non può essere o ridursi alla terra dei ciechi, dei sordi e dei muti.



Altamura, 3 agosto 2004



 


ENZO COLONNA


[consigliere comunale]


enzo@altamura2001.com