CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Ricorso presentato il 5 aprile 2006
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana.
Modifica di piano urbanistico all’interno di ZPS e SIC
(Causa C-179/06)
Lingua processuale: l’italiano
PARTI
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)
Convenuta: Repubblica italiana
CONCLUSIONI:
1) Constatare che, avendo il Comune di Altamura e
2) Condannare
MOTIVI E PRINCIPALI ARGOMENTI
La modifica di piano urbanistico circa le installazioni ricadenti all’interno della ZPS e SICp IT 912007 Murgia Alta non ha fatto oggetto di un’opportuna valutazione di incidenza sul sito, come previsto invece dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.
Le deliberazioni del Comune di Altamura e della Giunta regionale, che hanno approvato tale modifica di piano urbanistico, sono state rilasciate in contrasto con la disposizione comunitaria summenzionata, in quanto, pur essendo tale modifica suscettibile di aver un impatto significativo sulla ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta, essa non ha fatto oggetto di una procedura di valutazione di incidenza.
La motivazione per cui tale valutazione non è stata fatta è in chiaro contrasto con la normativa comunitaria. Il motivo è infatti che gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata, e 92/43/CEE. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE assoggetta “qualsiasi piano o progetto” che possa avere incidenze significative sul sito, all’obbligo di valutazione di incidenza e non limita l’applicabilità di questo obbligo ad una lista di progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate.
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NOTA SULLA NATURA E POSSIBILI ESITI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO
Il ricorso per inadempimento
Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto comunitario. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare avviato dalla Commissione che consiste nel fornire allo Stato membro l’opportunità di rispondere agli addebiti mossi nei suoi confronti. Se questo procedimento non induce lo Stato membro a porre fine all’inadempimento, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto comunitario.
Tale ricorso può essere presentato dalla Commissione ”” nella prassi, il caso più frequente ”” oppure da uno Stato membro. Se