UNA DELIBERA REGIONALE SCANDALOSA, POI REVOCATA, HA TENTATO DI CANCELLARE LE ZPS

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LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA G.R.


 


On. Nichi VENDOLA


 


 


Oggetto:    Delibera della Giunta Regionale n° 1622 del 30.10.2006 ”“ gravissimo attacco al nostro patrimonio ambientale.


     


 


            Sig. Presidente,


 


ci rivolgiamo a Lei ancora con fiducia, conoscendo la Sua sensibilità  ambientale e la Sua pervicace azione a difesa dei valori della nostra terra: ma vogliamo senza indugi denunciare la inusitata gravità  della Deliberazione in oggetto, approvata nella seduta del 30.10 (peraltro, in assenza sua e dell’Assessore competente) e pubblicata già  sul BURP del 3.11 successivo con altrettanta strabiliante, quanto sospetta tempestività . 


 


Già  l’oggetto della Deliberazione grida allo scandalo: “Presa d’atto del Decreto-Legge  n° 251 del 16 agosto 2006 e relativi adempimenti”?.  Cioè, incredibilmente si approva una delibera di recepimento di un DL”¦  già  decaduto per mancata conversione, com’è ampiamente noto e come risulta dalla pubblicazione della Informativa legislativa n. 85 del 1° settembre 2006 pubblicata sulla G.U. n. 24 del 18 ottobre 2006! Dunque,  funzionari e/o amministratori inetti o in malafede: l’un caso non è meno grave dell’altro, a Lei l’onere di accertarlo.


 


Ma la gravità  di questo vero e proprio atto politico che getta una luce oscura sulla Regione, trasuda da ogni rigo della narrativa come del dispositivo.


 


In realtà , la delibera in maniera perversa è stata utilizzata come cavallo di troia per azzerare il sistema delle ZPS in Puglia ed eliminare questo pur minimo baluardo della sostenibilità , senza affrontare i veri obbiettivi del DL 251 che, come evidente già  dal titolo del decreto “Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”?,  erano ben altri:  rispondere, cioè, ad una procedura d’infrazione che la UE ha aperto contro l’Italia e anche contro la regione Puglia per mancato recepimento della direttiva uccelli 79/409, con  particolare riferimento all’uso illecito e irregolare del regime delle deroghe per la caccia alla specie protette.


La gravità  di tale procedura d’infrazione la si ricava agevolmente dalla stessa premessa al decreto:


 


“”¦. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonche’ le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della


citata direttiva 79/409/CEE; Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire prima dell’imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe


gravissimi danni per l’intero comparto agricolo nazionale;”¦.”?


Quello che viene contestato dalla UE alla nostra regione è la LR 16/2003 “ Aplicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, N. 221”?, che praticamente rende stabile la caccia alla specie protette, laddove il regime di deroga (per definizione, eccezionale, ove non esistano altri strumenti di controllo) prevede, invece, un percorso completamente diverso di valutazione tecnico-scientifica dei danni che le specie apportano che devono essere provati.


 


La delibera 1622, non solo non risolve i problemi contestati dalla UE, con i conseguenti danni anche economici,   ma subdolamente annulla tutto il sistema delle ZPS, affermando  che tali sono solo le Oasi di Protezione indicate nel calendario venatorio vigente, già  prorogato incautamente due volte anche da questa giunta.


E  QUI, LA GRAVITA’ DELL’ASSUNTO, RASENTA LA FATTISPECIE DEL FALSO IN ATTO PUBBLICO: l’incauto estensore dell’atto deliberativo, infatti, furbescamente fa discendere tale assunto da una pretesa quanto infondata necessità  di “”¦ dar seguito alle predette pronunce del TAR Puglia”¦”?. Si tratta, in effetti, della Sentenza del TAR Puglia n° 664/2006 [con tali estremi la sentenza si può reperire e leggere dal seguente sito: www.giustizia-amministrativa.it] che si occupa di altra fattispecie; la competenza della G.R. in materia di approvazione e proroga del Piano Faunistico Venatorio e conseguenti provvedimenti regolamentari e che non contiene in alcuna parte l’affermazione della semplice coincidenza tra ZPS e Oasi di Protezione.


O forse si  pretenderebbe annullare con D.G.R il recente Decreto Ministero Ambiente 25 marzo n. 168 “Elenco delle zone di Protezione Speciali (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”?  che individua le ZPS?


 


Si aggiunga  che le Oasi di Protezione non rispondono assolutamente ai criteri previsti dalla direttiva UE 79/409 UCCELLI; esse sono state istituite esclusivamente per opportunità  venatoria senza una analisi della presenza delle specie indicate negli allegati della Direttiva, basta dire che per gran parte sono coperte da oliveti e altre colture agrarie evitando scientemente le aree naturali più appetite dai cacciatori.  Inoltre, le oasi di protezione non sono immediatamente designate, dovendo fare lo stesso percorso attraverso il Ministero Ambiente e UE per essere vigenti.


 


Allora, Sig. Presidente, qui prodest?


 


Gli effetti sono sicuramente quelli di creare maggiore confusione su questi argomenti, cosa che non aiuta le politiche di conservazione. Il risultato di questa operazione é un marasma giuridico nel quale tutti possono credere quello che vogliono e non esistono regole certe e uguali per tutti: e di ciò sono certamente pronti ad approfittare le lobby dei “soliti noti”? cacciatori, speculatori e spietratori.  Lobby che si aggiravano per i Palazzi della Regione (operazioni analoghe furono tentate col centro-destra) e, evidentemente, si aggirano ancora!


 


Siamo convinti che questo atto, se mantenuto in vita, porterà  sicuramente all’apertura di una nuova procedura d’infrazione da parte della UE con le gravissime conseguenze innanzi richiamate.


 


Alla luce di quanto esposto, Le chiediamo:


         l’immediata revoca, in autotutela, della Deliberazione in oggetto; in mancanza, ci vedremo costretti a rivolgerci al Giudice Amministrativo;


         di voler procedere all’accertamento delle responsabilità  di un tale atto ed all’adozione dei provvedimenti consequenziali;


         alla riorganizzazione e “bonifica”?  di settori così importanti per la vita dell’Ente, ma anche per la difesa dei nostri “beni comuni”?.


 


Fiduciosi nel Suo intervento, distinti saluti.



 


Coordinamento Provinciale Parco delle Gravine;
Coordinatore Provinciale di Taranto Legambiente;
Responsabile  Provinciale LIPU – Taranto;
Responsabile Provinciale WWF – Taranto;
Responsabile Provinciale Taranto Italia Nostra;
Centro Studi Torre di Nebbia Altamura.



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2006, n. 1622



Presa d’atto del Decreto-Legge n. 251 del 16 agosto 2006 e relativi adempimenti.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Caccia, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue l’Ass. Minervini:

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18.08.2006 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 251 del 16 agosto 2006 “Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”

Detto Decreto, oltre a contenere disposizioni relative alla direttiva 79/409/CEE, apporta modifiche alla Legge statale n. 157 dell’11.02.1992.

Pertanto, si rende necessario, da parte della Regione Puglia, prenderne atto e, conseguenzialmente, apportare, in prosieguo, a seguito di eventuale conversione in legge, le relative ed opportune modifiche alla L.R. n. 27 del 13.08.1998 ed alla L.R. n. 16 del 25 agosto 2003, rispettivamente attuative della predetta normativa statale (157/92) e della legge n. 221/2003. Sino all’adeguamento del proprio ordinamento regionale saranno valide le disposizioni dì cui al Decreto-Legge n. 251/2006, in particolare per gli effetti dell’art. 8.

Tra l’altro, l’art. 9 del citato Decreto-Legge n. 251/2006 al comma 1, lett. b) recita: “Le Zone di Protezione Speciali (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione Europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle Regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione Europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per le ZPS istituite prima della entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati”.

In merito alle ZPS, è da rimarcare che il TAR Puglia Sede di Bari-Sezione Terza con Ordinanza n. 741/2005, confermata con sentenza n. 664/2006, ha sentenziato che la Direttiva Uccelli 79/409/CEE è stata rispettata con l’istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della citata direttiva, recepita ed attuata dalla Legge n. 157/92, ed identificate con le “Oasi di Protezione” istituite dalla Regione Puglia con il Piano Faunistico Venatorio Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 artt. nn. 9 e 10, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 405/1999 e prorogato con DGR n. 775/2004 3 DGR n. 1033/2006, nelle quali, peraltro, l’attività  venatoria è assolutamente vietata.

Inoltre, vista la Sentenza di Corte di Giustizia Europea n. C/378/01 del 20.03.2003 e gli elenchi delle zone riportate nelle I.B.A./89 (Important Bird Areas), al fine di avere una situazione chiara e definita sulle ZPS vigenti e cogenti sul territorio regionale, per evitare ulteriori, inutili e prevedibili contenziosi nonché per dare seguito alle predette pronunce del TAR Puglia, si riconoscono sufficienti per numero e per superfici le “Oasi di Protezione”, inserite nel vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, come le uniche ZPS individuate nella Regione Puglia, anche perché in possesso di tutti i requisiti di cui si è fatto cenno innanzi e previsti nel Decreto-Legge n. 251/2006 (confini certi, dati catastali e corretta pubblicizzazione).

In materia di ripartizione delle competenze l’art. 4 – punto d) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 sancisce che “gli atti di programmazione e pianificazione” spettano all’organo di direzione politica.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Il presente atto avente natura di programmazione e pianificazione non comporta adempimenti contabili.


L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

– Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

– Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

– A voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

– Di prendere atto del Decreto-Legge n. 251 del 16 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006;

– Di dare mandato all’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari di predisporre le dovute Proposte di Legge (P.D.L.) di modifica della L.R. n. 27/98 e della L.R. n. 16/2003, di adeguamento e recepimento delle disposizioni contenute nel predetto Decreto-Legge n. 251/2006, nei termini temporali di cui all’art. 8.
– Di riconoscere le Zone di Protezione Speciali (ZPS) individuate e classificate sul territorio regionale pugliese nelle “Oasi di Protezione” riportate nel vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, giusta ordinanza e sentenza del TAR Puglia citate in premessa, dove l’attività  venatoria di per sé è vietata e tenuto conto che le stesse possiedono tutti i requisiti di cui all’art. 9 del Decreto-Legge n. 251/2006 e, inoltre, perché istituite prima della sua entrata in vigore;

– Di dare mandato all’Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari di trasmettere al MIPAAF i formulari e le cartografie delle precitate Zone per i consequenziali adempimenti;

– Di dare mandato al Settore Caccia e Pesca regionale di notificare il presente provvedimento a tutti gli Enti ed Organismi interessati.

– Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott.Sandro Frisullo