TRASPORTO SCOLASTICO: ESPOSTO DELLE OPPOSIZIONI ALL’AUTORITÁ DI VIGILANZA

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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE


Direzione Generale per la vigilanza sui contratti


Ufficio Vigilanza Area Sud


via di Ripetta, 246


00186 Roma


 


 


 


I sottoscritti:


Massimo Iurino, in qualità  di capogruppo consiliare dei Democratici di Sinistra (DS) del Comune di Altamura;


Michele Ventricelli, in qualità  di consigliere comunale dei DS del Comune di Altamura;


Giacinto Fiore, in qualità  di consigliere comunale dei DS del Comune di Altamura;


Saverio Diperna, in qualità  di consigliere comunale dei DS del Comune di Altamura;


Nicola Natuzzi, in qualità  di capogruppo consiliare di DL La Margherita del Comune di Altamura;


Dionigi Loiudice, in qualità  di consigliere comunale di DL La Margherita del Comune di Altamura;


Michele Cornacchia, in qualità  di consigliere comunale di DL La Margherita del Comune di Altamura;


Vincenzo Colonna, in qualità  di consigliere comunale del Movimento Cittadino Aria Fresca del Comune di Altamura;


Mario Clemente, in qualità  di Segretario cittadino del Partito della Rifondazione Comunista di Altamura;


Leopoldo Lillo, in qualità  di Segretario cittadino del Partito dei Comunisti Italiani di Altamura;


Giovanni Francesco Loizzo, in qualità  di Vice-Segretario cittadino del Partito dei Socialisti Democratici Italiani di Altamura;


Antonio Marroccoli, in qualità  di Segretario cittadino dei Verdi di Altamura,


 


che eleggono domicilio c/o Massimo Iurino, Segretario dei Democratici di Sinistra, Via Già  Corte d’Appello n. 13, 70022 Altamura (Ba),


 


 


premettono quanto segue:


 


1)      Con la deliberazione n. 132 del 3 agosto 2006 (“Oggetto: servizio trasporto scolastico Modalità  di gestione”?, divenuta esecutiva il 22 agosto 2006) la giunta comunale di Altamura ha assunto la decisione di procedere alla esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico (destinato agli alunni delle scuole primarie ed a quelli delle scuole secondarie di primo grado residenti, rispettivamente, ad oltre un chilometro e ad oltre due chilometri dalla sede scolastica più vicina) demandando al competente dirigente (6° Settore) il compito di definire le procedure attraverso le quali individuare il soggetto privato a cui affidare il servizio. Con tale deliberazione la giunta ”“ dopo numerosi anni ed in spregio alla competenza ed attribuzioni che la legge chiaramente riserva al Consiglio comunale (art. 42 D. Lgsl. 18 agosto 2000 n. 267) ”“ ha cambiato radicalmente l’indirizzo gestionale relativamente a tale servizio comunale passando da una gestione diretta da parte del Comune ad un affidamento del medesimo a soggetto privato esterno.


 


2)     Con determinazione del Dirigente del 6° Settore (Pubblica Istruzione) n. 1098 del 1° settembre 2006 (pubblicata all’Albo pretorio il 4 settembre 2006) veniva definita la procedura per l’affidamento del servizio, venivano approvati il capitolato speciale d’appalto e lo schema della lettera di invito a presentare l’offerta, veniva fissato il prezzo in € 660.000 oltre IVA per una durata del servizio di due anni (dal settembre 2006 al giugno 2008), veniva dunque impegnata una somma complessiva pari ad € 792.000.


 


3)     Per l’affidamento del servizio si faceva ricorso ad una procedura del tutto anomala difficilmente riconducibile ”“ come pure si argomentava nell’atto dirigenziale (pag. 8) ”“ a quanto previsto «dal combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D.L.vo nr. 163/2006 in favore della ditta che avrà  presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.L.vo nr. 163/2006».


 


4)     In particolare:


a)     l’invito a presentare l’offerta veniva rivolto a soli cinque concorrenti, preventivamente (ma non si ha alcuna menzione o conoscenza da parte di chi e con quali criteri) individuati (pag. 5 della Determinazione n. 1098 del 1° settembre 2006);


b)     nello schema della lettera invito veniva fissato alle ore 12.00 del 12 settembre 2006 il termine ultimo per l’arrivo al Protocollo del Comune del plico contenente l’offerta (pag. 45 della Determinazione n. 1098 del 1° settembre 2006);


c)     nel giro di appena una settimana [dalla pubblicazione della determinazione (lunedì 4 settembre) alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12 di martedì 12 settembre)] si sarebbero dovute consumare, come appunto si sono consumate, tutte le complesse operazioni di gara (dall’invio della lettera invito, allo studio del servizio, alla predisposizione delle offerte, alla consegna dei plichi);


d)     l’apertura delle buste era fissata alle ore 16.00 del 12 settembre, il giorno ultimo per il deposito delle offerte (v. pag. 46 della Determinazione n. 1098), con un termine orario  ”“ a dire il vero ”“ del tutto incompatibile ed in contraddizione con quelli definiti dall’art. 11 dello schema di lettera invito (pag. 43 della medesima determinazione);


e)     il bando ed il capitolato di gara non sono stati oggetto di alcuna forma, anche minima, di pubblicità  (nemmeno pubblicati sul sito internet del Comune!);


f)       alcuni criteri di valutazione delle offerte di fatto limitavano drasticamente ogni concorrenza tra imprese (nemmeno tra quelle cinque invitate), restringendo la possibilità  di vittoria alle sole ditte (o alla sola ditta) con sede ad Altamura [si v. il criterio di cui al punto B3 dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, pagg. 19-20 della determinazione n. 1098].


 


5)     Nonostante le dure contestazioni di numerosi esponenti politici delle forze di minoranza (rese pubbliche attraverso comunicati, note, dichiarazioni) culminate con la presentazione ”“ in data 11 settembre 2006 ed a firma dei capigruppo di tre partiti e movimenti di opposizione (Democratici di Sinistra, D.L. La Margherita, Movimento cittadino Aria Fresca) ”“ di un atto scritto contenente la richiesta di avvio di un rapido ed approfondito procedimento di riesame degli atti di gara e di annullamento degli stessi in autotutela e contestualmente un’interpellanza urgente indirizzata al Sindaco, la procedura di gara veniva portata a termine con l’apertura nel pomeriggio del 12 settembre 2006 degli unici due plichi pervenuti.


 


6)     Entrambe le offerte pervenute venivano escluse e la gara risultava dunque infruttuosa. Di tanto prendeva atto la Giunta comunale che, con la deliberazione n. 156 del 14 settembre 2006 (pubblicata all’Albo Pretorio il 15 settembre 2006), forniva al dirigente “ulteriore indirizzo applicativo”? in merito al servizio di trasporto scolastico. In particolare, confermava la decisione di esternalizzare il servizio disponendo che il procedimento di gara fosse rinnovato e che fosse assicurato in ogni caso “medio tempore il servizio in via temporanea”?.


 


7)     Si faceva carico di dare attuazione a tale indirizzo il Dirigente del 5° Settore (“Vigilanza e Servizi”?) che, con la determinazione n. 1145 del 15 settembre 2006 (“Affidamento servizio trasporto scolastico. Importo: € 127.652,01”?, pubblicata all’Albo Pretorio il 19 settembre 2006), affidava, “nelle more dell’espletamento della relativa gara”?, il servizio di trasporto scolastico “per mesi tre, da 18.09.2006 al 22.12.2006, alla Ditta Marino ”¦ al prezzo mensile di € 33.950,00 oltre IVA», quindi per la somma complessiva di 127.652 (IVA inclusa).


 


8)     Con tale ultima determinazione dirigenziale si disponeva l’affidamento diretto del servizio, per tre mesi, facendo anomala applicazione ”“ “per analogia”?, è scritto ”“ dell’art. 57 del D.L.vo n. 163/2006, in particolare si dava atto di aver proceduto ad una (davvero irrituale) negoziazione del prezzo del servizio con una (sola) ditta e si motivava il ricorso ad una siffatta procedura dichiarando sussistenti due delle fattispecie contemplate dal già  menzionato art. 57 del Codice dei contratti pubblici alle lettere a) e c) del secondo comma che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, vale a dire rispettivamente (v. pag. 2 del provvedimento dirigenziale):


a)     “infruttuosità ”? di precedente procedura di gara [l’art. 57, comma 2, lett. a, recita: «qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura»];


b)     “constatata contingenza dell’urgenza”? [l’art. 57, comma 2, lett. c, recita: «nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti»].


 


Tanto premesso gli scriventi evidenziano e segnalano quanto segue:


 


A)    Quanto all’affidamento diretto disposto con la Deliberazione di Giunta n. 156 del 14 settembre 2006 e la conseguente Determinazione dirigenziale n. 1145 del 15 settembre 2006, gli scriventi rilevano che risulta del tutto abnorme richiamare, seppur per analogia, la disciplina della procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando), in quanto nella fattispecie non ha avuto luogo alcuna negoziazione.


 


B)   Entrambi i richiami alle condizioni fattuali che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (infruttuosità  di precedente procedura di gara ed estrema urgenza) risultano palesemente erronei e inconsistenti:


1.  in riferimento al primo, non può constatarsi l’infruttuosità  di una procedura (nella specie, a seguito dell’esclusione, per vizi formali, delle due uniche offerte pervenute), quando questa si rivela pesantemente inficiata da gravi anomalie ed illegittimità  (come più avanti si dirà ) che escludono ogni possibilità  di ritenere espletata una regolare procedura di gara (aperta o ristretta che sia);


2.  in riferimento al secondo, appare evidente che il dispiegarsi degli eventi (tempi, modalità  e condizioni degli atti adottati, nonché natura del servizio) esclude ogni sorta di loro imprevedibilità  da cui ritenere derivata “l’estrema urgenza”¦ non compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara”?; inoltre le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza (infruttuosità  di precedente gara, necessità  di assicurare un servizio ad anno scolastico già  iniziato) appaiono chiaramente imputabili ai ritardi, errori ed illegittimità  della medesima stazione appaltante.


 


C)   Quanto sin qui segnalato non è altro che lo sviluppo abnorme (sul piano delle economie di spesa e della regolarità , legittimità  ed imparzialità  dell’azione amministrativa) della procedura a cui, in prima battuta, l’Amministrazione comunale ha fatto ricorso per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per una durata di due anni e per un importo complessivo di € 792.000. Delle anomalie di tale procedura si è già , sommariamente, detto. Gli scriventi richiamano l’attenzione su una circostanza: la procedura adottata poggia invero su di una sconcertante e palesemente erronea affermazione contenuta nella premessa della determinazione del Dirigente pro tempore del 6° Settore (Pubblica Istruzione) n. 1098 del 1° settembre 2006.


Si motiva infatti la scelta della procedura di gara, prima sommariamente descritta, sul presupposto che è da escludere l’applicazione del D. Legisl. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) ad un appalto, come quello in discussione, che ha ad oggetto il “Servizio di trasporto scolastico”?. Nella determinazione dirigenziale n. 1098 del 1° settembre 2006 si legge infatti (pagg. 1 e 2):


«L’oggetto del presente appalto rientra, caratterizzandosi specificatamente, nel novero dei “Servizi relativi all’istruzione”? considerando peraltro che le prestazioni offerte dal Comune riguardano, particolarmente, l’aspetto “dell’obbligatorietà ”? di un servizio previsto normativamente nell’ambito “dell’istruzione”?. ”¦ Ciò premesso, in relazione alla normativa vigente che fa ricadere la tipologia del suddetto servizio del “trasporto scolastico”? nell’ambito dell’appalto di servizio, l’allegato II B, alla cat. 24 (numero di riferimento CPC92), del D. Legisl. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), comprende e contiene, alla relativa voce “Servizi relativi all’istruzione anche professionale”? ”“ quale classe e categoria esemplificativa comprensiva di più specie ”“ il servizio “trasporto scolastico”? come innanzi specificato. ”¦ Le procedure di gara relative ai contratti pubblici ”¦. essendo tutte disciplinate e previste dallo stesso Codice non risultano applicabili (in tutto o in parte) nella fattispecie dei “Servizi relativi all’istruzione”?».


L’art. 20 del Codice dei contratti pubblici effettivamente dispone che:


«1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).


2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.»


Quindi il problema si riduce a capire se il “Servizio di trasporto scolastico”? sia compreso nell’Allegato II B del Codice dei contratti pubblici come dagli amministratori comunali espressamente affermato.


Ebbene, nell’Allegato II B, sono contemplati i “Servizi per l’istruzione”?, Categoria 24, con i codici di riferimento CPC (92) e CPV (da 80100000-5 a 80430000-7) che indicano gli specifici servizi ricompresi in tale categoria o denominazione (secondo il sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici adottato con il Regolamento CE n. 2195 del 2002, modificato successivamente con il Regolamento CE n. 2151 del 2003).


Se si consulta, però, la “Classificazione CPV e CPC”? [v. GUCE L 329 del 17 dicembre 2003, p. 174 e p. 252], si può agevolmente verificare che tra quei codici non c’è traccia del “Servizio di trasporto scolastico”? come tipologia di servizio riconducibile alla categoria o denominazione generale “Servizi per l’istruzione”? per i quali, come si diceva, l’art. 20 del Codice dei contratti pubblici esclude l’applicazione della normativa sugli appalti se non limitatamente a soli tre articoli espressamente richiamati.


Se invece si scorre l’elenco dei servizi contemplati dall’Allegato II A del Codice dei contratti pubblici, vale a dire i servizi per i quali tale Codice si applica integralmente (in virtù di quanto disposto dall’art. 20, comma 2), vi si trovano contemplati alla Categoria 2 i “Servizi di trasporto terrestre”? con il richiamo ad una elencazione di codici CPC [712 (eccetto 71235), 7512, 87304] e CPV [da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto da 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2]. Consultando la “Classificazione CPV e CPC”? [v. GUCE L 329 del 17 dicembre 2003, p. 153 e p. 222], si può agevolmente verificare che tra i servizi a cui corrispondono quei codici è espressamente contemplato il “Servizio di trasporto scolastico”? (CPV 60113100-4, menzionato alla pag. 153 della GUCE L 329 del 17 dicembre 2003, e CPC 71211, 71212, 71214, menzionati alla pag. 222 della medesima Gazzetta Ufficiale CE).


Trattandosi dunque, pacificamente e letteralmente, di servizio espressamente contemplato nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II A del Codice, per gli appalti di servizi di trasporto scolastico è necessario seguire integralmente le disposizioni del Codice degli appalti, che invece risultano illegittimamente ed arbitrariamente eluse.


 


D.    Tra gli esiti abnormi di tale sconcertante procedura vi è non solo l’affidamento diretto, per tre mesi (sino al 22 dicembre 2006), del servizio, ma anche l’ulteriore estensione del rapporto in corso per altri 3 mesi [v. determinazione n. 1639 del 22 dicembre 2006], con un evidente frazionamento di un servizio che per natura e logica ha una durata corrispondente all’anno scolastico. Tanto ha determinato un aggravio dei costi a carico dell’ente comunale (sub specie di mancato risparmio derivante dai ribassi offerti in sede di regolare e concorrenziale gara d’appalto) ed il consapevole aggiramento della normativa sugli appalti.


 


Alla luce di quanto premesso, evidenziato e segnalato, gli scriventi invitano l’Autorità  di Vigilanza sui Contratti Pubblici:


             I.      ad avviare un’indagine conoscitiva, attivando i suoi poteri di ispezione, in merito alle procedure che hanno determinato l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2006-2007 ed in particolare:


a)     la procedura di gara di appalto di cui alla determinazione del Dirigente pro tempore del 6° Settore (Pubblica Istruzione) n. 1098 del 1° settembre 2006 (pubblicata all’Albo pretorio il 4 settembre 2006);


b)     la procedura di affidamento diretto (senza gara) del servizio di cui alla determinazione del Dirigente del 5° Settore (Vigilanza e Servizi) n. 1145 del 15 settembre 2006 (pubblicata all’Albo Pretorio il 19 settembre 2006);


c)     la procedura di proroga del termine dell’affidamento diretto per ulteriori 3 mesi di cui alla determinazione del Dirigente del 6° Settore (Pubblica Istruzione) n. 1639 del 22 dicembre 2006;


         II.      ad attivare i suoi poteri sanzionatori ove, all’esito delle indagini, risultino confermate le contestazioni ed i rilievi mossi dagli scriventi.


 


Altamura, maggio 2007


 


Massimo Iurino


Michele Ventricelli


Giacinto Fiore


Saverio Diperna


Nicola Natuzzi


Dionigi Loiudice


Michele Cornacchia


Vincenzo Colonna


Mario Clemente


Leopoldo Lillo


Giovanni Francesco Loizzo


Antonio Marroccoli


 


 


 


Si allegano:


        Deliberazione n. 132 del 3 agosto 2006


        Determinazimne dirigenziale n. 1098 del 1° settembre 2006


        Interpellanza dell’11 settembre 2006


        Deliberazione dirigenziale n. 156 del 14 settembre 2006


        Determinazione dirigenziale n. 1145 del 15 settembre 2006


        Determinazione dirigenziale n. 1639 del 22 dicembre 2006