IL TAR BOCCIA IL MINIAPPALTO RIFIUTI. L’AMMINISTRAZIONE SBUGIARDATA. UN ALTRO MILIONE ALLA TRADECO.

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Di seguito il testo della sentenza n. 915 del Tar Puglia
(Bari), depositata il 5 giugno 2013.

 

 

REPUBBLICA
ITALIANA


IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia


(Sezione
Prima)


ha
pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 276 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tra.De.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Mariano
Alterio, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai,
29;

contro

Comune di Altamura, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza
Massari;

nei confronti di

Si.Eco S.p.a.;

per l’annullamento

della determinazione del Comune di
Altamura n. 135 del 10 febbraio 2012, con cui si indice una procedura negoziata
urgente per la gestione annuale del servizio di igiene urbana e dei servizi
complementari;

dell’avviso di procedura negoziata
del 10 febbraio 2012, della lettera d’invito del 22 febbraio 2012, del
capitolato speciale d’appalto, della relazione tecnico-descrittiva, della nota
dirigenziale n. 9462 del 13 febbraio 2012 e dell’ordinanza sindacale n. 24 del
16 febbraio 2012, della determina dirigenziale n. 156 del 16 febbraio 2012,
contenente modifiche alla determina 135/12 e della lettera di invito prot.
10428 del 22 febbraio 2012;

della determinazione del 2 marzo
2012, avente ad oggetto il rinvio dell’apertura delle buste contenenti le
offerte;

del verbale di aggiudicazione del
23 aprile 2012;

della determinazione dirigenziale
n. 596 del 15 maggio 2012 (ed in particolare del punto 7.6 del dispositivo,
nella parte in cui ordina l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della
stipula del contratto);

dell’ordinanza sindacale n. 105
del 5 settembre 2012;

delle determinazioni dirigenziali del
30 agosto 2012 e del 4 settembre 2012, nella parte in cui ordinano l’esecuzione
anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.

Visti il ricorso, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Altamura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Francesca
Petrucciani;

Uditi per le parti nell’udienza
pubblica del giorno 20 marzo 2013 i difensori avv.ti Marco Sabino Loiodice, per
delega dell’avv. Aldo Loiodice, ed Emilio Bonelli;

Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.

FATTO

La Tra.De.Co s.r.l. svolge da
oltre dieci anni il servizio di igiene urbana nel Comune di Altamura, in virtù
di contratto stipulato il 30 gennaio 2002. L’affidamento, scaduto il 17
febbraio 2012, è stato temporaneamente prorogato.

Con deliberazione del 19 gennaio
2012, il Consiglio comunale di Altamura ha approvato l’indirizzo per
l’indizione di una gara, da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per il nuovo affidamento del medesimo servizio
(di durata novennale). Il bando, tuttavia, non risulta ancora pubblicato.

Il Comune ha perciò indetto, nelle
more, una procedura negoziata d’urgenza senza bando ai sensi dell’art. 57,
secondo comma – lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, con invito a cinque
operatori economici (tra cui l’odierna ricorrente), per l’affidamento annuale
del servizio, da aggiudicarsi al massimo ribasso sull’importo a base d’asta di
euro 7.387.232,65.

La lettera d’invito ha fissato al
12 marzo 2012 il termine per la presentazione delle offerte.

Con verbale del 23 aprile 2012 e
con successiva determinazione dirigenziale del 15 maggio 2012, il servizio è
stato definitivamente aggiudicato alla Tra.De.Co s.r.l., unica delle imprese
invitate ad aver presentato un’offerta valida, con un ribasso dello 0,001% sul
corrispettivo a base d’asta.

Con il ricorso in esame, integrato
da plurimi motivi aggiunti, la Tra.De.Co s.r.l. ha chiesto l’annullamento
dell’avviso di gara, della lettera d’invito e dei relativi allegati, degli atti
di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche nella parte in
cui dispone la consegna anticipata del servizio, deducendo censure che possono
essere riassunte come segue:

— quanto all’avviso di gara ed alla
lettera d’invito:

A) violazione dell’art. 4 del
contratto di appalto stipulato il 30 gennaio 2002, violazione dell’art. 4,
comma 32-ter, del D.l. n. 138 del 2011 e violazione della delibera del
Consiglio comunale del 19 gennaio 2012: in attesa dell’esperimento della gara
per l’affidamento novennale del servizio secondo l’atto di indirizzo approvato
dal Consiglio comunale, il Comune avrebbe dovuto disporre la prosecuzione della
gestione alle precedenti condizioni contrattuali da parte della Tra.De.Co. s.r.l.,
la quale vi sarebbe tenuta sia per specifica clausola contrattuale, sia in base
alla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali; in merito
all’estensione del servizio ed al corrispettivo da riconoscere, peraltro,
sarebbe pendente e non ancora concluso un giudizio civile tra le parti;

B) violazione dell’art. 57,
secondo comma – lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 204
del D.lgs. n. 152 del 2006 e violazione delle deliberazioni A.T.O. BA/4 n.
1/2010 e n. 1/2012: non vi sarebbe il presupposto dell’estrema urgenza,
individuato dal Codice dei contratti pubblici per l’affidamento mediante
procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando;

C) violazione dell’art. 81 del
D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 44 del D.l. n. 201 del 2011 ed
eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria,
illogicità e sviamento: il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e
l’importo a base d’asta sarebbero erronei ed inadeguati alla complessità del
servizio ed ai costi che il concessionario dovrà affrontare per il suo
svolgimento; inoltre, il capitolato speciale assoggetterebbe a ribasso anche il
costo per il personale;

— quanto alla procedura negoziata
ed al provvedimento di aggiudicazione definitiva:

D) violazione del decreto
presidenziale cautelare n. 151 del 28 febbraio 2012: il Comune avrebbe
illegittimamente imposto la presentazione delle offerte e così dato corso alla
gara, dopo che questo Tribunale aveva interinalmente accolto la domanda di
sospensiva con provvedimento monocratico, senza attendere l’esito della camera
di consiglio fissata per il 21 marzo 2012 (censura formulata con i primi motivi
aggiunti avverso la “comunicazione di rinvio apertura buste offerte” del 2
marzo 2012);

E) violazione dell’art. 11 del
D.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 302 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed
eccesso di potere per falsa causa ed ingiustizia manifesta: il Comune avrebbe
disposto l’aggiudicazione del servizio ignorando le condizioni apposte dalla
Tra.De.Co s.r.l. alla propria offerta e ribadite a verbale nel corso della
gara; inoltre, non vi sarebbero i presupposti indicati dal Codice e dal
Regolamento dei contratti pubblici per l’esecuzione d’urgenza, nella more della
stipula del contratto.

Si è costituito il Comune di
Altamura, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto
inammissibili e comunque infondati.

Le istanze cautelari della
ricorrente sono state respinte, con ordinanze di questa Sezione n. 201 del 22
marzo 2012 e n. 344 del 31 maggio 2012.

Alla pubblica udienza del 27
giugno 2012 la causa è passata in decisione.

Con sentenza n. 1579/2012 questa Sezione ha respinto il primo ordine
di censure, rubricato sub A); dichiarato inammissibile il motivo
riportato sub B), e disposto istruttoria, formulando con separata
ordinanza i relativi quesiti, sui restanti motivi rubricati sub C),
rivolti a contestare il criterio di aggiudicazione prescelto dal Comune di
Altamura e, soprattutto, la congruità dell’importo a base d’asta ed il
contenuto del capitolato speciale, in relazione alla complessità del servizio
ed ai costi che il concessionario dovrà affrontare per il suo svolgimento,
riservando all’esito dell’istruttoria anche l’esame dei motivi sub D) ed
E),
che attengono ad una fase procedimentale successiva, vale a dire agli
atti e provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in attuazione
dell’avviso pubblico e della lettera d’invito, rispetto ai quali assume
carattere pregiudiziale la decisione sui motivi dedotti dalla ricorrente
avverso il contenuto della lex specialis di gara.

Nelle more dell’istruttoria, in
data 5 ottobre 2012 la Tra.De.Co ha stipulato con il Comune di Altamura il
contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e
complementari, formulando anche in tale sede le riserve collegate all’esito del
presente ricorso.

Espletata l’istruttoria ed
acquisita la relazione finale dei verificatori, alla pubblica udienza del 20
marzo 2013 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere
respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata
dall’amministrazione intimata, che ha dedotto l’intervenuta acquiescenza
manifestata dalla società ricorrente partecipando alla gara ed accettando
incondizionatamente le clausole della lex specialis, fino ad addivenire
alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione.

Secondo consolidata giurisprudenza
deve escludersi che la presentazione della domanda di ammissione alla procedura
selettiva possa sottendere una rinuncia implicita all’impugnativa del bando,
mentre al contrario si configura come atto idoneo a radicare l’interesse al
ricorso (cfr. T.A.R. Basilicata, 2 marzo 2006 n. 141; T.A.R. Lazio Roma, sez.
II, 13 marzo 2006 n. 1918; 5 aprile 2007 n. 360). Nel caso di specie va poi
anche rilevato che sia al momento della presentazione dell’offerta, che
dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la ricorrente ha sempre
espressamente formulato la riserva relativa all’impugnazione in questa sede
degli atti di gara, di tal che non può dirsi perfezionata alcuna ipotesi di
acquiescenza.

Va tuttavia rilevato, sempre in
rito, che, a seguito dell’intervenuta aggiudicazione del servizio in favore
della ricorrente e della conseguente stipula del contratto con il Comune di
Altamura, residua l’interesse della ricorrente a far valere esclusivamente le
illegittimità che si riverberano nella traslazione di alcuni costi
sull’aggiudicataria del servizio e che attengono, pertanto, alle asseritamente
sfavorevoli condizioni economiche imposte dal Comune con gli atti impugnati
(dedotte con i motivi sub C ed E – ovvero 6, 7 e 8 del ricorso,
sviluppati ulteriormente nei motivi aggiunti).

È invece venuto meno l’interesse a
far valere i vizi, dedotti con il ricorso e con i motivi aggiunti, relativi
all’indizione e allo svolgimento della procedura negoziata in via d’urgenza
(riportati sub D), anziché prorogare il servizio con il gestore uscente
per poi avviare l’affidamento novennale del servizio; essendo risultata la
ricorrente aggiudicataria, infatti, l’unico pregiudizio che la stessa potrebbe
subire è proprio quello relativo alle condizioni deteriori, sotto il profilo
economico, dell’affidamento, con riferimento alle quali è stata espletata
l’istruttoria, con conseguente improcedibilità delle altre censure.

A tali conclusioni, del resto, è
addivenuta la stessa ricorrente fin dalla memoria depositata il 24 aprile 2012
(pag. 7).

In ordine alle censure relative alle condizioni di svolgimento del
servizio previste dal Comune di Altamura, poi recepite dal contratto, con
l’ordinanza n. 1645 dell’11 settembre 2012 questa Sezione ha incaricato i
verificatori di determinare
:

a) se nella relazione
tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara siano stati correttamente
calcolati i ricavi CONAI per la raccolta differenziata ed i correlati oneri che
graveranno sull’affidatario del servizio per il conferimento agli impianti e
per la lavorazione e selezione dei materiali;

b) se nella relazione
tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara sia stata indicata in misura
congrua l’incidenza delle spese generali d’impresa;

c) se nel capitolato d’appalto e
nella relazione tecnico-descrittiva siano stati correttamente calcolati gli
oneri di ammortamento per l’acquisto delle attrezzature aggiuntive e dei materiali
di consumo;

d) se nel capitolato d’appalto e
nella relazione tecnico-descrittiva siano stati correttamente calcolati gli
oneri per la gestione degli automezzi (carburante, ricambi, manutenzione,
tasse, etc.);

e) se nella relazione
tecnico-descrittiva allegata all’avviso di gara siano state indicate in modo
sufficientemente dettagliato le modalità operative di gestione del servizio
(ubicazione delle aree di raccolta, percorsi degli automezzi, collocazione dei
cassonetti, tempi di raccolta);

f) se nel capitolato d’appalto e
nella relazione tecnico-descrittiva siano state specificate le zone di
spazzamento manuale, misto e meccanizzato;

g) se nel capitolato d’appalto e
nella relazione tecnico-descrittiva sia stato specificato il contenuto dei
servizi minori e complementari richiesti al concessionario;

h) se nella relazione tecnico-descrittiva e nel capitolato d’appalto
siano state correttamente stimate le quantità da conferire e siano stati
correttamente calcolati i costi di conferimento per la frazione indifferenziata,
da destinarsi all’impianto A.M.I.U. di Bari, tenuto conto delle tariffe
correnti;

i) se il corrispettivo a base di gara (euro 7.387.232,65) sia in linea
con il costo complessivo del servizio preventivato dall’A.T.O. BA/4, per il
Comune di Altamura, nel piano d’ambito approvato per il 2011;

l) se in definitiva, tenuto conto del corrispettivo a base di gara e
di tutti gli elementi di cui alle lettere precedenti, debba ritenersi probabile
che l’aggiudicatario del servizio non possa coprire i costi di gestione e
realizzare un utile d’impresa.

All’esito delle analisi effettuate i verificatori hanno evidenziato:

a) che i ricavi CONAI sono stati
correttamente calcolati per la raccolta differenziata essendo in linea con
l’Accordo Quadro ANCI-CONAI;

b) che l’ammontare delle spese
generali complessivamente considerato è circa l’8% dell’importo a base d’asta
e, pertanto, non sembra discostarsi molto dalle indicazioni generali fornite
dall’ATO BA/4;

c) che la durata limitata del
contratto non crea le condizioni minime indispensabili per l’applicazione
dell’ammortamento, e che l’acquisto di nuovi mezzi non è oggetto dell’appalto,
avendo il Comune chiesto l’utilizzo di automezzi che verosimilmente la ditta
aveva già adoperato nell’esecuzione del vecchio appalto durato 10 anni, per i
quali l’ammortamento dei costi si era già esaurito; nei costi di gestione è
comunque compreso il costo per l’acquisto di nuove attrezzature nelle quantità
previste dal Capitolato speciale;

d) che il capitolato comprende gli
oneri per la gestione degli automezzi calcolati sulla base del valore di
mercato;

e) che il capitolato e la
relazione descrittiva specificano le modalità operative di gestione del
servizio;

f) che il capitolato e la
relazione descrittiva individuano le zone di spazzamento manuale, misto e
meccanizzato;

g) che il paragrafo 8 della
relazione descrittiva, distinto in 8 sottoparagrafi, ha previsto
dettagliatamente i servizi complementari richiesti integrando la
particolareggiata descrizione con alcuni articoli previsti nel capitolato
speciale (pag 14 relazione).

Con riferimento a tali aspetti,
quindi, alla luce delle acquisizioni della verificazione, da condividersi in
quanto aderenti alle risultanze documentali e congruamente argomentate, le
censure svolte dalla ricorrente non hanno trovato conferma.

Gli aspetti critici concernono, invece, i punti h), i) e l) del
quesito posto.

Sotto il primo profilo, relativo
alla stima delle quantità di rifiuti da conferire e ai costi di conferimento
della frazione indifferenziata da destinarsi all’impianto A.M.I.U. di Bari, i
verificatori evidenziano che, a fronte di un conferimento in discarica,
nell’anno 2011, di 25.250 tonnellate, il Comune di Altamura ha previsto, per
l’anno 2012, di conferire 18.610 tonnellate, prevedendo di aumentare la
raccolta differenziata di rifiuti dal 13,80% del 2011 al 35,23% per il 2012;
tale ipotesi, seppur auspicabile, risulta secondo i verificatori quantomeno
ardua sotto il profilo pratico anche alla luce della durata del contratto. Tale
previsione esplica i suoi effetti anche sulla valutazione della tariffa poiché,
nell’ipotesi in cui la società non raggiungesse le quantità di raccolta
differenziata auspicate, i quantitativi maggiori di rifiuto differenziato
dovrebbero essere smaltiti con oneri a carico dell’appaltatore, riducendo così
il margine di guadagno di quest’ultimo.

Sul punto i), relativo al
raffronto tra il corrispettivo a base di gara e il costo complessivo del
servizio preventivato dall’A.T.O. BA/4 per il Comune di Altamura nel piano d’ambito
per il 2011, la relazione di verificazione, rilevando una sostanziale
differenza nelle premesse e negli obiettivi individuati, non ha riscontrato una
sensibile divergenza tra le due previsioni, evidenziando che il maggiore
importo previsto dall’A.T.O. è dovuto in parte alla ricomprensione nel piano di
attività non comprese nell’appalto e degli oneri di ammortamento che, per
quanto sopra esposto, non rientravano nel contratto in esame.

L’ultima parte del quesito attiene
alla correttezza della complessiva previsione del corrispettivo del contratto e
della sua idoneità a coprire i costi di gestione e a consentire anche la
realizzazione di un utile d’impresa.

A tal proposito i verificatori hanno rappresentato che i
singoli costi sono correttamente determinati se analizzati nel loro valore
assoluto; tuttavia tale valore non può ritenersi più corretto ove si tenga
conto della quantità di rifiuti smaltiti
.

Infatti, l’art. 18 del capitolato
prevede che “ferme le quantità previste nel progetto del servizio di rifiuti da
avviare a trattamento e smaltimento le eventuali modificazioni delle tariffe
che determinano variazioni degli oneri a carico della ditta comportano il
conguaglio dei costi e dei risparmi”.

Alla luce di tale condizione, secondo la valutazione dei verificatori
la società è in grado di coprire i costi e ricavare un utile d’impresa pari
all’8% fino a concorrenza di 18.610 tonnellate circa di rifiuto
indifferenziato; tale situazione subisce però una sostanziale modifica nel caso
in cui si superino le quantità di rifiuto indifferenziato previste dal progetto
.

La previsione progettuale, inferiore di circa 8.000 tonnellate
rispetto allo smaltito dell’anno precedente, è collegata alla previsione
dell’aumento dal 13,80% del 2011 fino al 35% per il 2012 della raccolta
differenziata, ma tale risultato, rapportato alla durata annuale del
contratto, si presenta difficile da raggiungere sul piano pratico, specie in
assenza, come nel caso di specie, della raccolta porta a porta
.

Tali considerazioni evidenziano la fondatezza delle censure svolte
dalla ricorrente sotto il profilo della effettiva rimuneratività dell’appalto
affidatole: la stessa risulta infatti ancorata alla previsione di un dato
quantitativo del tutto eventuale, la cui realizzazione si presenta, sulla base
dei dati dell’anno precedente e quindi delle circostanze concrete di
svolgimento del servizio, non solo eventuale ma del tutto inverosimile
.

Ne consegue che l’importo previsto come corrispettivo dal
Comune di Altamura risulta falsato, in quanto calcolato e stimato sulla base di
un dato al momento non solo non verificato ma di ardua verificazione in
concreto.

Giova a tale proposito rammentare
che l’obbligo di assicurare nei pubblici incanti l’effettivo adeguamento ai
valori di mercato correnti, non è un mero elemento di legittimità della
procedura di gara, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza
dell’azione amministrativa che trae fondamento dall’art. 97 della Costituzione
(T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 dicembre 2008 n. 2281; T.A.R. Lombardia,
Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621).

La remuneratività del
corrispettivo previsto rappresenta non solo la condizione per l’effettività e
per la serietà dell’offerta e, quindi, per la conseguente sostenibilità
dell’aggiudicazione dell’appalto, ma è la condizione, al contempo, a che le
imprese possano concorrere liberamente ed effettivamente tra di loro.

Come già affermato dalla
giurisprudenza, infatti, l’utilizzo di corrispettivi non adeguati alle
prestazioni da fornire penalizza più fortemente le imprese più concorrenziali,
che sopportano i costi di una adeguata organizzazione del lavoro e
competitività del sistema produttivo (TAR Catania, I, 9 settembre 2008, n.
1648).

Dunque, benché la stazione
appaltante sia dotata di un’ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti
legalmente prestabiliti, nell’individuazione degli elementi caratterizzanti un
qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere
richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà
corrisposto per l’esecuzione dei servizi richiesti (Consiglio di Stato, IV, 15
settembre 2006, n. 5377), e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere
discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore
privato è obbligato a contrarre con l’ente pubblico interessato allo
svolgimento del servizio, tuttavia il legislatore ha previsto dei temperamenti
alla libertà di scelta dell’Amministrazione appaltante sia per assicurare il
rispetto di finalità di carattere sociale – come la garanzia del trattamento
economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della
sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. –
sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento
di una corretta dinamica concorrenziale.

Nel caso in esame, invece, dalle risultanze istruttorie sopra
riportate emerge la non regolare individuazione, da parte della stazione
appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che
ha determinato l’individuazione del prezzo posto a base d’asta in maniera del
tutto incongrua.

Sostanzialmente la verificazione ha chiarito come il contratto in
questione garantisce un margine di utile per l’impresa solo nell’ipotesi in cui
si raggiunga il risultato, del tutto inverosimile alla luce dei dati relativi
agli anni immediatamente precedenti, del 35% di raccolta differenziata.

Pertanto, deve ritenersi
dimostrato come il parametro utilizzato nella redazione degli atti di gara
impedisca di individuare una soglia di remunerazione congruente, come
contestato nei motivi di ricorso sintetizzati al punto C).

Alla luce di tali conclusioni devono quindi essere accolti
il ricorso e i motivi aggiunti in relazione alla contestazione dell’importo a
base d’asta, con conseguente annullamento in parte qua degli atti di
gara e di quelli ad essi necessariamente conseguenti.

Le doglianze sussunte sub
E) risultano, invece, in parte assorbite dall’accoglimento parziale del
ricorso, in parte divenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse
attesa l’ormai conclusa fase dell’esecuzione d’urgenza del servizio nelle more
della stipula del contratto.

La reciproca soccombenza, con
riferimento all’inammissibilità di alcuni dei motivi del ricorso principale e
dei motivi aggiunti, giustifica la compensazione parziale, nella misura della
metà, delle spese di lite, che per la residua metà si liquidano come in
dispositivo; le spese della verificazione vengono poste fin d’ora a carico
delle parti per metà ciascuna e saranno liquidate con separato provvedimento
previa presentazione della specifica dei compensi dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
accoglie in parte e per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli
atti impugnati;

dichiara per il resto
improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti;

compensa per metà le spese di lite
e condanna il Comune di Altamura alla rifusione in favore della ricorrente
della restante metà, che si liquida in euro 4.000 oltre accessori di legge;

pone a carico delle parti, per
metà ciascuna, le spese della verificazione, che saranno liquidate con separato
provvedimento a fronte della presentazione della specifica dei compensi dovuti.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera
di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo
Referendario

Francesca Petrucciani, Primo
Referendario, Estensore