PIANO CASA, NECESSARIA UNA INTERPETAZIONE UNIVOCA SULLA PORTATA APPLICATIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Torno sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020 riguardante il “Piano Casa” della Regione Puglia al fine di sottoporre all’attenzione di tutti la questione centrale, di dubbia interpretazione, che la sentenza pone e su cui è necessario e urgente un intervento del legislatore nazionale. Nelle more, ritengo indispensabile che vengano forniti a livello regionale chiarimenti, indirizzi e delucidazioni in grado di orientare le scelte di amministratori pubblici, tecnici, imprese e cittadini in un quadro normativo mutato.
Ferma restando, infatti, l’abrogazione, disposta dalla Consulta, dell’art. 4, comma 5-ter, della legge regionale n. 14 del 2009, nella parte in cui prevedeva che gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione potessero essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica o con una diversa dislocazione del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, resta da comprendere quale sia la portata applicativa dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico dell’Edilizia, introdotto nell’aprile 2019 dal cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.
Come ho già evidenziato, il combinato disposto tra la norma statale, assolutamente contradditoria e superficiale, introdotta un anno fa nel Testo Unico dell’Edilizia e l’interpretazione che ne ha fornito ora la Corte Costituzionale evidenziandone la sua vincolatività, produce conseguenze che vanno ben oltre la singola questione posta al vaglio della Consulta e ben oltre la legge pugliese coinvolgendo tutta la legislazione prodotta dalle regioni in materia di “Piano Casa”. Da qui, ripeto, la necessità di una risposta del Parlamento.

In merito, mi sembra si possano avanzare e profilare almeno due scenari interpretativi:
1) da un lato, uno più restrittivo che porta a concludere che gli interventi di demolizione e ricostruzione siano consentiti solo nella misura in cui sia sempre assicurata la perfetta coincidenza dell’area di sedime, dell’altezza e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito. Se in sede di interpretazione prevalesse questa chiave di lettura, potremmo agevolmente concludere che il Piano Casa (almeno in uno dei suoi aspetti fondamentali, e cioè proprio gli interventi di demolizione e ricostruzione) è sostanzialmente superato e non più applicabile, con la conseguenza che verrebbe meno uno strumento che in questi anni si è dimostrato essenziale, sia per rigenerare il patrimonio edilizio esistente, sia, in chiave economica, per supportare l’edilizia, uno dei settori principali della nostra economia soprattutto per lavoratori impiegati.
2) Un’altra possibile interpretazione del comma 1-ter dell’art. 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia, invece, consentirebbe di continuare ad applicare le norme in materia di Piano Casa che, in effetti, non sono state abrogate dalla Corte Costituzionale. Si potrebbe affermare che l’interpretazione fornita dalla Consulta della disciplina regionale in rapporto alla norma statale (art. 2-bis, comma 1-ter del Testo Unico Edilizia) si applichi solo con riferimento alle distanze tra edifici, lasciando immutata, per il resto, la disciplina regionale del cosiddetto “Piano Casa”. In altri termini, la disposizione introdotta nel Testo Unico Edilizia dal legislatore nazionale nell’aprile 2019, reputata dalla Corte costituzionale norma di principio in materia di governo del territorio non derogabile, andrebbe letta nel senso di ritenere che la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza massima dell’edificio ricostruito con quello demolito, sia richiesta dalla norma unicamente nell’ipotesi in cui si vogliano mantenere le distanze legittimamente preesistenti, pur inferiori alle distanze fissate dal DM 1444/68. Diversamente, tale coincidenza (volume, sedime, altezza) non è richiesta ove l’edificio ricostruito rispetti le distanze prescritte dal decreto ministeriale del 1968.

Ritengo indispensabile, dunque, dinanzi al quadro di incertezza che si è aperto a seguito della pubblicazione della sentenza n. 70/2019, che gli uffici regionali della Sezione Urbanistica forniscano delle linee di indirizzo e dei chiarimenti indispensabili per enti locali, tecnici, imprese e cittadini in modo da avere un quadro interpretativo chiaro e univoco a livello regionale.

👉 Da qui, la mia nota pubblicata nel portale web del Consiglio regionale della Puglia:
http://www.consiglio.puglia.it/…/Piano-casa–Colonna—Serv…