Privacy. Le linee-guida per trattare dati elettorali.

Privacy

Regolamentazione delle banche
dati dei partiti e dei comitati elettorali. Provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali
del 7 marzo 2001 (www.garanteprivacy.it).

 

Le linee-guida per trattare dati
elettorali

 

NELLA riunione odierna, con la partecipazione
del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De
Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose note pervenute in merito alla
conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.675 di
alcune iniziative di propaganda politica ed elettorale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n.1/2000
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In relazione allo svolgimento di consultazioni
elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da
parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni
e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati
personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di
liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.

Su alcune questioni il Garante si è già
pronunciato fin dal primo periodo della propria attività con alcune
decisioni (consultabili sul sito Internet dell’Autorità www.garanteprivacy.it
e sul bollettino “Cittadini e società dell’informazione”), riassunte
nelle relazioni annuali presentate al Parlamento e al Governo.

Con il presente provvedimento, al fine di tracciare
linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono
richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei
dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996
e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest’ultima.

1. Possibilità di utilizzare
i dati personali ricavati da registri o elenchi “pubblici”
. –
In base agli articoli 12 , comma1, lett.c) e 20, comma 1, lett.b), della legge
n. 675 è possibile trattare e divulgare, anche senza il consenso degli
interessati, dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque. Tale particolare categoria comprende
registri, elenchi, atti o documenti “pubblici” (in quanto formati o tenuti
da uno o più soggetti pubblici) e da tutti accessibili, nonché
analoghi registri, elenchi, atti o documenti eventualmente formati da privati,
ma sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte
di chiunque (come l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale
per la rete fissa).

Fra le predette categorie vi rientrano gli elenchi
degli iscritti a vari albi e collegi professionali (vedi sul punto i provvedimenti
del Garante del 30 giugno 1997 e del 20 aprile 1998), i dati contenuti in
taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste
elettorali (che chiunque, come precisato dall’art. 51 del d.P.R. 20 marzo
1967 n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti
uffici comunali), queste ultime più comunemente usate per attività
di propaganda elettorale, unitamente ai dati ricavati dagli elenchi telefonici.

L’insieme dei nominativi presenti nelle liste
elettorali può anzi integrare una base di dati ampia riferita alla
popolazione adulta, da cui è possibile ricavare un insieme di informazioni
(quale cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo
di studio). La lecita acquisizione dei dati contenuti in tali liste spiega
pertanto come molti cittadini il cui nominativo non compare, ad esempio, nell’elenco
telefonico per la rete fissa abbiano potuto ricevere messaggi e sollecitazioni
elettorali presso l’indirizzo risultante dalle liste.

2. Utilizzazione di altri tipi
di dati personali.
Le categorie di dati prima richiamate
riguardano un insieme di informazioni predeterminato per legge e quindi facilmente
riscontrabile. Qualora pertanto un cittadino riceva messaggi pubblicitari
e di propaganda da parte di un soggetto politico, in favore del quale non
abbia manifestato uno specifico consenso al trattamento delle informazioni
che lo riguardano, e queste ultime non corrispondano ai dati effettivamente
presenti negli elenchi predetti, tale circostanza può essere significativa
di una raccolta illecita o non corretta dei dati. In questi casi è
possibile inviare una circostanziata segnalazione al Garante cui spetta il
potere di svolgere accertamenti anche attraverso il proprio servizio ispettivo.

3. L’informativa all’interessato:
obblighi ed esoneri.
Il trattamento dei dati estratti dalle liste
elettorali o da altri elenchi pubblici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni
della legge n. 675/1996. Per quanto riguarda l’informativa agli interessati,
il Garante ha disposto di recente un parziale esonero fino al 30 giugno 2001
in favore di partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori
di liste e di candidati che utilizzino dati estratti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque senza però contattare
gli interessati, o qualora inviino semplice materiale di propaganda diverso
da lettere articolate o messaggi di posta elettronica che non permetta l’inserimento
dell’informativa (provvedimento del 7 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001, pag. 65).

Fuori di questi casi, ciascun partito politico,
comitato elettorale, ecc. deve fornire la prevista informativa ai singoli
cittadini interessati almeno in occasione dell’invio del primo messaggio pubblicitario
o propagandistico. In tale informativa, che può essere redatta anche
con formule sintetiche e con stile colloquiale, deve essere indicata, tra
l’altro, con chiarezza, la denominazione e l’indirizzo del titolare o
del responsabile del trattamento, onde permettere all’interessato di individuare
il destinatario delle richieste ai sensi dell’articolo 13 della legge
n. 675/1996 volte ad opporsi all’ulteriore invio di materiale o ad ottenere,
a seconda dei casi, l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione o la cancellazione
dei dati.

Tali richieste comportano poi un dovere per
i titolari del trattamento di darvi riscontro ed obbligano, nel caso di opposizione
dell’interessato all’ulteriore invio di materiale, a non recapitare
più a tale soggetto altri messaggi, anche in occasione di successive
campagne elettorali. Infine, qualora un titolare di trattamento non fornisca
un idoneo riscontro ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto
art. 13, l’interessato, in ordine a tale istanza, ha diritto di presentare
ricorso ai sensi dell’articolo 29 della legge n.675 rivolgendosi al giudice
ordinario o, in via alternativa, direttamente a questa Autorità.

4. Casi nei quali è necessario
acquisire il consenso dell’interessato
. –
L’utilizzazione di
altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici
(da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo
in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in
forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa
nella quale la finalità dell’utilizzo a fini di comunicazione politica
o di propaganda elettorale dei dati dell’interessato deve essere posta chiaramente
in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell’ipotesi
in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su
un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità
di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine
web o nell’ambito di forum o newsgroup in rete (come precisato dal Garante
nel già citato provvedimento dell’11 gennaio 2001).

5. Dati sensibili. La raccolta
e l’utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi
ad iscritti alle loro stesse organizzazioni, nonché di partecipanti
ad iniziative politiche in occasione delle quali siano stati raccolti dati
sui partecipanti, oppure di dati acquisiti in occasione della sottoscrizione
di petizioni, proposte di legge, manifesti o richieste di referendum, comporta
un trattamento di dati personali sensibili (ai sensi dell’articolo 22,
comma 1, della citata legge) e richiede l’espressione da parte dell’interessato
di un consenso scritto. Per gli aderenti a partiti ed associazioni politiche
questo viene in genere espresso con l’atto di adesione al partito stesso
(vedi in proposito il comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997 in
“Cittadini e società dell’informazione”, n. 2, pag. 82). In assenza
di questo consenso o per dati acquisiti in altre occasioni politiche, occorre
che l’informativa evidenzi con chiarezza, oltre all’indicazione delle
principali finalità ed ai trattamenti ad esse specificamente connessi,
un utilizzo più ampio di tali dati (ad esempio comunicazione degli
stessi ai comitati elettorali di candidati delle medesime formazioni politiche).
Qualora si intenda ipotizzare la possibile comunicazione di tali dati anche
ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società
e persone fisiche non direttamente connesse all’attività del titolare
del trattamento…) tale possibilità (indipendente ed ulteriore
rispetto alle ragioni precipue della raccolta dei dati) deve essere associata
all’espressione di un consenso specifico e distinto da quello previsto per
il trattamento principale.

6. Obblighi in caso di uso di dati di
aderenti a organizzazioni diverse da quelle politiche.
L’utilizzazione
a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti ad associazioni
sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un’espressa
connotazione politico-partitica, è possibile qualora venga espressamente
prevista nell’informativa resa agli iscritti al momento dell’adesione o del
rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell’associazione decidano,
con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità).
È pertanto illegittima la prassi, riscontrata in alcuni casi segnalati
a questa Autorità, di utilizzare gli indirizzari associativi per iniziative
di propaganda elettorale a favore di dirigenti o ex dirigenti di associazioni
o addirittura di soggetti estranei alle stesse, candidatisi successivamente
ad elezioni politiche o amministrative. (v. provvedimenti del Garante del
5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000).

7. Utilizzazione di dati personali acquisiti
in ragione dell’esercizio di un mandato politico o amministrativo
.
I titolari di determinate cariche elettive, politiche o amministrative,
nell’esercizio del loro mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte
a favorire il pieno esercizio del mandato elettorale medesimo (es. art. 31
legge n. 142 del 1990, ecc.), possono legittimamente venire a conoscenza di
numerosi dati personali. I dati in tal modo acquisiti devono essere però
utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti all’esercizio
del mandato (presentazione di interrogazioni, svolgimento di attività
di controllo e di denuncia nelle competenti sedi istituzionali, ecc.). Non
è pertanto legittimo utilizzare gli stessi dati per finalità
non pertinenti quale l’attività di propaganda elettorale (vedi parere
del 20 maggio 1998 in Bollettino ufficiale del Garante “Cittadini e società
dell’informazione”, n. 4, pag. 7 ss.).

8. Dati personali trattati da scrutatori
e rappresentanti di lista: limiti e doveri
. –
In materia elettorale
e in particolare in occasione di consultazioni elettorali, di referendum e
di verifica della loro regolarità, è possibile, in conformità
alla legge, la raccolta di alcuni dati sensibili. Ciò è considerato
lecito anche dall’articolo 8 del d.lg. 11 maggio 1999 n.135, in materia
di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, che espressamente
colloca tale attività tra quelle di rilevante interesse pubblico che
giustificano il trattamento. In questo quadro particolari cautele in tema
di riservatezza devono essere osservate da scrutatori e rappresentanti di
lista che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati o riconosciuti
dalla legge, vengano a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile.
La funzione svolta da tali soggetti è collegata al corretto svolgimento
delle operazioni elettorali. I dati di cui i medesimi soggetti vengano a conoscenza
per effetto delle funzioni svolte (quali quelli relativi alla partecipazione
o meno al voto dei cittadini votanti presso una determinata sezione elettorale)
devono essere trattati con ogni opportuna cautela anche a tutela del principio
costituzionale della libertà e segretezza del voto. Ciò, tanto
più, in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi o votazioni di
ballottaggio) nelle quali la partecipazione o la mancata partecipazione al
voto può evidenziare di per sé anche una particolare opzione
politica dell’elettore. È illegittima la compilazione da parte degli
stessi soggetti, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della
stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone
astenutesi dalla partecipazione al voto (ad esempio, allo scopo di sollecitare
le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tenendo presente anche
che l’elenco degli elettori astenutisi nelle elezioni per la Camera dei
Deputati a suo tempo previsto dall’art. 115 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361
(in base al quale tale elenco formato dal sindaco era esposto per un mese
nell’albo comunale) non è più previsto e che il citato art.
115 è stato abrogato dall’art. 3 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 534.

9. Adozione di misure di sicurezza ed
altri adempimenti.
Ciascun partito, movimento o comitato elettorale,
anche se esonerato dall’obbligo della notificazione del trattamento di cui
all’articolo 7, comma 5 ter, lett. l), della legge n.675, è tenuto,
oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 19 della medesima legge in
ordine all’individuazione e alla nomina dei responsabili e degli incaricati
del trattamento, ad adottare le misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.
n. 318/1999 con riferimento ai trattamenti di dati cartacei e automatizzati.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

segnala a tutti i titolari del trattamento interessati,
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett. c) della legge n.675/1996 la
necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima
legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 7 marzo 2001