La vicenda storica e giuridica del Teatro S.Mercadante di Altamura.

Le celebrazioni per il
centenario della nascita di Saverio Mercadante e la costruzione
del Teatro.

Si avvicinava il 1895 e nel Consiglio
comunale del 27 ottobre 1894 il maggiore Virgilio Lerario poneva
all’attenzione dei rappresentanti della città la necessità
di celebrare il centenario della nascita di Saverio Mercadante
"onore e vanto non solo di Altamura, ove ebbe i natali, ma
ancora gloria d’Italia e di tutti i paesi civili, perché
i genii hanno per patria il mondo".

Per quanto potevano consentire le
ristrettezze economiche che per il 1895 penalizzavano pesantemente
il bilancio comunale e senza imitare lo sfarzo con cui Pesaro
aveva celebrato Rossini, Lerario proponeva "un ricordo marmoreo
che dica ai posteri che essa (Altamura) non obliò colui
che elevò la coscienza umana all’altezza divina".
La sua proposta fu accolta all’unanimità dal Consiglio
comunale e ben presto la Giunta nominò una commissione
"composta dai rappresentanti di tutte le classi sociali",
cui era affidato il compito di elaborare un programma di massima.
L’iniziativa ottenne immediato risalto sulla stampa regionale
e nazionale.

Insediatasi, la "Commissione
per le onoranze a Mercadante" dovette presto scontrarsi con
l’esiguità delle risorse finanziarie, accentuata dalla
crisi economica che investiva l’Italia meridionale e che
imponeva pesanti limiti a qualsiasi slancio celebrativo.

Mentre all’interno della Commissione
un chiaro programma stentava ad emergere e la discussione registrava
solo una ridda di proposte ancora troppo confuse, un gruppo di
giovani professionisti si incontrava nella farmacia Fiore e vagheggiava
la costruzione di un nuovo teatro cittadino. Esso, scrive De Napoli,
"ritenne che solennizzare il centenario di un sommo musicista
senza che gli venisse eretto un teatro stabile, sarebbe stata
ben poca cosa, e coltivando tale idea, si costituì un comitato
proponendosi di offrire per la sera del 17 settembre, un nuovo
teatro dove si sarebbe rappresentata l’opera mercadantesca".

L’irrompere sulla scena culturale
della città di nuovi personaggi dotati di una fervida capacità
propositiva associata alla chiarezza delle scelte e ad una spregiudicata
determinazione nel realizzarle, decretò una sensibile inversione
di tendenza. Ai notabili che esercitavano il controllo amministrativo
della città, si sostituivano i rappresentanti dei nuovi
ceti urbani, giovani professionisti formatisi all’Università
di Napoli e che nel volgere di pochi anni andranno a costituire
il fulcro della compagine giolittiana locale.

Mancavano circa nove mesi al 17
settembre (giorno del centenario della nascita di Saverio Mercadante)
ed i tempi molto ristretti non consentivano ulteriori esitazioni.

Il Corriere delle Puglie
dell’ 8 gennaio 1895 anticipa le notizie sulla svolta data
alle iniziative per le celebrazioni e preannuncia lo scossone
che investirà il Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi
su un preciso progetto di edificio teatrale: un nuovo teatro rispondente
ai requisiti di comodità, decoro e sicurezza imposti dalle
mutate esigenze, la cui realizzazione risultava però condizionata
dalle limitate disponibilità finanziarie. Esprimendo perplessità
sull’esito dell’impresa, sorretta da una previsione
di entrata di lire trentamila e garantita da una sottoscrizione
cittadina ancora da lanciare, il corrispondente avanza il dubbio
che la grandiosa opera possa restare incompiuta e si fa promotore
dello stridente conflitto di cultura urbanistica che lo vede schierato
a favore di quanti sostenevano l’ubicazione centrale del
nuovo edificio, all’interno delle mura della città,
nei pressi dei luoghi di Mercadante (la casa paterna, le scale
di S. Nicola , la chiesa di S. Biagio).

Il "Comitato provvisorio per
la costruzione del Teatro Mercadante" costituito da Filippo
Baldassarra medico, Michele Tangari medico, Antonio Cornacchia
fotografo, Massimo Franco farmacista, Vincenzo Striccoli ingegnere
e Carlo Manfredi medico, aveva elaborato un progetto e sottoscritto
il 10 gennaio 1895 lo Statuto per la fondazione del teatro
consorziale Saverio Mercadante,
subito dato alle stampe per
favorire la massima diffusione.

Lo statuto rifletteva la formazione
culturale dei giovani promotori, intenti a svolgere una missione
positiva per la civiltà e animati da quell’ottimismo
tipicamente tardo-ottocentesco che teorizzava la crescita armonica
del corpo sociale. Lo statuto aveva l’aspetto di una magna
charta
: un accordo che definiva gli ambiti di intervento e
le competenze delle parti interessate (comitato, municipio, cittadini)
e un programma per raggiungere il massimo risultato nel più
breve tempo possibile.

Edificare un nuovo teatro e celebrare
degnamente il centenario di Mercadante con la rappresentazione
di un suo capolavoro, era l’obiettivo da perseguire: "Essendo
il nostro Teatro Comunale insufficiente a ciò, si è
riconosciuto di costruire un’altro più ampio, affinchè
un massimo numero di spettatori possa prendere parte ad una festa
così solenne. E, perché la memoria di sì
grande festa rimanga imperitura, si è pensato di edificare
un teatro, non provvisorio, ma definitivo, il quale, non solo
ricorderà ad ogni altamurano una gloria cittadina, ma servirà
a colmare un vuoto finora deplorato da ogni persona amante della
civiltà e del progresso".

La realizzazione del progetto sarebbe
stata assicurata da una gara tra i cittadini che si sarebbero
aggiudicati il posto a sedere più prestigioso del teatro
ed avrebbero acquisito il diritto di precedenza ad occuparlo durante
le rappresentazioni. La sottoscrizione era aperta a tutti i ceti
sociali e conferiva diritti proporzionati all’entità
ed alle modalità di erogazione della quota versata, che
variava in relazione alla disposizione del palco, della poltrona
e della sedia di platea. I sottoscrittori entravano così
a far parte di quello che sarebbe poi divenuto il Consorzio del
Teatro Mercadante e avrebbero espresso un’assemblea costituita
da quanti avevano versato una somma non inferiore alle cinque
lire.

Il nuovo teatro che accoglie e rappresenta
tutti i ceti sociali, è un tempio laico della cultura aperto
a tutti, ma in cui la distinzione di ruoli e delle funzioni resta
fortemente marcata.

L’ingegnere Vincenzo Striccoli
redasse una relazione, significativamente intitolata La ubicazione
del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura,
che
lesse nella seduta del Consiglio comunale del 15 gennaio 1895
e successivamente diede alle stampe. In essa espose gli assunti
generali su cui si fondava la proposta di costruire un nuovo teatro:
"Dare immediatamente lavoro agli operai altamurani, visto
che la maggiorparte di essi è in ozio e priva dei mezzi
necessari di sussistenza: e questo è un bisogno impellente,
al quale i rappresentanti la cittadinanza nel Consiglio municipale
devono assolutamente provvedere, qualunque sia lo stato della
pubblica finanza; … scrutinando tutti i mezzi capaci a fare
il massimo possibile con la minima spesa". Il suo progetto
rispettava tutte le esigenze estetiche e tecniche richieste da
un moderno teatro: "In questi tempi di civiltà e progresso,
il teatro è il tempio dell’arte come la chiesa lo
è della religione; quindi l’estetica madre delle arti
belle, deve su di esso regnare sovrana, dominatrice di tutto;
la decorazione interna, quella esterna e la topografia del fabbricato
messa in rapporto con tutto ciò che lo circonda, devono
a loro volta concorrere indispensabilmente ad assicurarle tale
dominio". Altro requisito fondamentale era la centralità
del sito che aveva destato un vivace dibattito nella città.
Essa doveva essere considerata, come scriveva Striccoli, "in
relazione allo sviluppo che una città piccola, come la
nostra, topograficamente tende a prendere. Non bisogna aggirarsi
nella stretta cerchia, ove abitarono i nostri padri e restarvi,
poco curandosi del crescere della popolazione e del rapido avanzarsi
del progresso e della civiltà, ma è doveroso pensare
all’avvenire, ai nostri figli, i quali, per la facile viabilità,
che permette i più lunghi viaggi, si informeranno a criteri
ben diversi da quelli dei loro predecessori". Al tempo spettava
esaltare la centralità:"Un sito diventa centrale appunto
col contenere degli edifici pubblici, ove tutti sono costretti
ad accorrere per necessità o diletto; la centralità,
se non esiste, si crea e, se non si crea non esisterà giammai".
Ebbene, l’area che meglio rispondeva ai requisiti elencati
era il largo Panettieri, di proprietà comunale, vicino
al pubblico passeggio, a quel tempio dell’educazione che
era il Collegio Cagnazzi e accolto dal "sorriso della natura,
che viene dalla più pittoresca veduta, che vanti la nostra
città". Il 15 febbraio si giungeva così alla
stipulazione della convenzione tra il nuovo comitato ed il Sindaco
di Altamura con la quale il Consiglio comunale concedeva il suolo
a nord della villa comunale di 1851 mq. e del valore di lire ottocento,
che non figurava in catasto essendo "mondezzaio". Allo
stesso tempo il Municipio acquistava il diritto di scelta sul
palco centrale di seconda fila, "che è il migliore
e il più degno per la rappresentanza di questo comune".
Il 17 marzo veniva stipulato il contratto di appalto a trattativa
privata, aggiudicato per la somma di lire venticinquemila e con
un ribasso del 12% ai fratelli Natale, maestri muratori. Garantivano
in qualità di sostituti solidali Michele Bolognese e Pasquale
dei conti Sabini.

La consegna dei lavori, escluse
la decorazione e la tappezzeria, era fissata al 31 agosto con
una penale di lire cinquanta per i primi 10 giorni e di lire cento
per i successivi. I lavori in legno (i palchi) sarebbero stati
consegnati, invece, il 31 luglio per eseguire la dipintura.

Il 25 marzo alle ore 17 fu collocata
la prima pietra sotto il pilastro di sinistra del primo arco scenico.
Il discorso ufficiale fu pronunciato dal presidente del comitato,
il dottor Baldassarra. Una pergamena celebrativa fu sistemata
nell’incavo di un macigno di mazzaro di Gravina su cui era
scolpita la data 1895. In essa era scritto: "Gli altamurani,
auspice una schiera di giovani ardimentosi, mercè pubblica
sottoscrizione, vollero innalzarlo, e per onorare la memoria del
loro illustre concittadino Saverio Mercadante nel primo centenario
della sua nascita e per alleviare col lavoro la miseria degli
operai, disoccupati per l’ostinata crisi economica dominante.
Nel porre le basi di questo edificio arrise agli altamurani la
speranza che, col volgere degli anni, i posteri avrebbero sacro
rispetto e gelosa cura di questo monumento, il quale, colla sua
muta ma significativa eloquenza, varrà ad ispirare nell’animo
loro gli alti ideali da cui ebbe origine il culto dell’arte
e la carità cittadina". Sollevato da terra con una
carrucola, il macigno fu benedetto dal cantore don Diego Labriola,
mostrato agli intervenuti e successivamente fissato al suolo.
Un telegramma fu inviato a Sofia Mercadante, vedova del maestro,
che prontamente trasmise il suo ringraziamento.

Intanto sorgevano le fabbriche del
teatro Mercadante e proseguivano i lavori.

Giuseppe Marvulli ne "La cronaca
dei valorosi" che firma con lo pseudonimo Quidam,
sul periodico Altamura del 29 settembre, ricostruirà
con dovizia di particolari e con un fraseggio concitato le fasi
dell’edificazione del teatro: dalle riunioni "serotine"
del Comitato provvisorio nella farmacia Franco, alla scelta dell’ubicazione,
ai sentimenti filantropici per procurare lavoro agli operai, alla
sottoscrizione cittadina, alle maestranze impiegate: "Gli
operai costruttori della tettoia furono i fratelli Mezzina da
Molfetta, l’impresario per la dipintura del teatro e per
il rivestimento fu Domenico Pappalepore da Rutigliano. Autore
delle belle scene e del sipario fu il signor Matteo Casella scenografo
del San Carlo di Napoli; macchinista del teatro fu Nicola Grossi
del "Piccinni" di Bari. Il prof. Pasquale Rossi, nostro
concittadino, modellò le mensole del secondo e terzo ordine
dei palchi, i festoni ed i mascheroni collocati sul parapetto
del loggione e dipinse con tanta naturalezza e verità il
ritratto di Mercadante messo sul frontone dell’arco scenico.
Così nello spazio di circa sei mesi Altamura si è
arricchita di una nuova opera d’arte, ergentesi nella sua
mole grandiosa in un luogo fino a ieri tradizionalmente ingombro
di macerie, che costituì l’immondezzaio della città".

Il 31 agosto, come da contratto,
il teatro è pronto. La città è in fibrillazione
per i preparativi e non v’è rivista o periodico che
non ne segua le sorti (Il Meridionale, Roma, Altamura,
La Rassegna Pugliese
).

Il 17 settembre, narrano le cronache
dell’epoca, "sin dalle 19 una straordinaria folla di
curiosi assiepata all’ingresso del teatro, rendeva difficile
il passaggio alle persone che vi entravano malgrado gli sforzi
delle guardie che si ingegnavano di tenerla indietro". La
sala "presentava un aspetto bellissimo ed imponente, perché
piena zeppa di quel pubblico non sempre prodigo di sè in
ogni occasione, la cui presenza è chiaro indizio e sicura
promessa di eletti piaceri dello spirito". Il cronista riferisce
di "moltissime signore leggiadramente aggruppate nei palchi,
in ricche toilettes", della presenza di tutte le autorità
civili e militari, di "parecchi ufficiali nelle loro brillanti
uniformi, numerosi forestieri ospiti della nostra città,
molti buongustai od appassionati cultori della musica: quello
insomma che c’è di più nobile, di più
illustre e di più colto trovavasi ivi riunito. Sembrava
che la grazia, la bellezza e l’eleganza si fossero dato convegno
in quella festa di colori, di luce e di suoni".

Con l’inaugurazione del teatro
Mercadante e con le celebrazioni in onore dell’illustre musicista
si registrava nella città un importante mutamento non solo
urbanistico, ma soprattutto socio-culturale: il nuovo edificio
diventava il riferimento segnaletico del nuovo rione, mentre le
serate mondane a teatro divenivano il fiore all’occhiello
di un’aristocrazia che ancora controllava il potere locale
e di una dinamica borghesia, espressione dei ceti urbani, che
aveva introdotto nella città le redditizie attività
di trasformazione.

 

 

Lo Statuto per la fondazione
del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura del 1895.

Con lo "Statuto fondamentale"
datato 10 gennaio 1895 il comitato provvisorio poneva le condizioni
e le modalità di costituzione del consorzio cittadino che
avrebbe avuto lo scopo di edificare il nuovo teatro, "consentaneo
ai nuovi bisogni del paese e al progresso dei tempi" (come
si legge nella convenzione con cui il comune di Altamura concesse
al comitato promotore il suolo su cui edificare).

Entrerà a far parte di detto
Consorzio ogni cittadino che "sottoscriverà un foglio
in carta legale, nel quale, accanto alla propria firma, segnerà
in lettere ed in numeri il decimo della somma, che egli intende
versare" (art. 2).

In ragione della loro prestazione,
i signori sottoscrittori acquisteranno, il "diritto di proprietà
per palchi, poltrone e sedie", specificando nell’atto
di sottoscrizione il posto che intendono acquistare (art. 9).

Tale diritto di proprietà,
afferma l’art. 10, può essere relativo ed assoluto:
è relativo, quando i sottoscrittori verseranno la loro
prestazione in più rate (art .3, 0, 0); è assoluto "quando
i sottoscrittori verseranno in una sola volta alla chiusura del
foglio di sottoscrizione tutti i dieci decimi quantuplicati".

I titolari del diritto di proprietà
"relativo" godranno del diritto di preferenza ad essere
interpellati nel giro del foglio di abbonamento per una serie
di rappresentazioni o per le rappresentazioni uniche (diritto
che si estingue col rifiuto di sottoscrivere il foglio medesimo
nelle ventiquattro ore successive), oltre che nel diritto ad un
ribasso del 10% sul prezzo di abbonamento fissato dalla Commissione
teatrale.

I titolari del diritto di proprietà
"assoluto" avranno, invece, facoltà di assistere
gratuitamente dal loro posto a qualunque rappresentazione e di
trasmettere tale diritto ad un erede "come per qualunque
altro bene stabile".

La "destinazione imparziale"
dei posti avrà poi luogo, ai sensi dell’art. 11, a
favore in primis dei proprietari assoluti, poi di coloro
che avranno versato a sottoscrizione compiuta tutti i decimi in
una sola volta; in seguito verranno coloro che avranno versato
solo i cinque decimi a sottoscrizione finita in una sola volta,
mentre per i restanti sottoscrittori si procederà al sorteggio
dei posti, cominciando dai migliori.

Un curioso e differenziato trattamento
è riservato poi ai "non altamurani" domiciliati
in Altamura per i quali si prevede una sottoscrizione su "un
foglio a parte, nel quale indicheranno la prestazione annuale,
che intendono fare per tutto il tempo che sono in Altamura. Con
ciò essi temporaneamente acquistano i medesimi diritti
degli altri sottoscrittori" (art.12).

"Essendo scopo del Comitato
far sì che gli operai altamurani trovino lavoro nella costruzione
di tale opera, per quanto più è possibile, senza
produrre confusione", i lavori saranno suddivisi in lotti
e " tutti i capi d’arte altamurani che intendono concorrere"
saranno invitati a formulare le offerte di appalto (artt. 14 e
15). I sottoscrittori per una somma non inferiore alle lire cinque
per ogni decimo saranno elettori ed eleggibili per la costituzione
del Comitato permanente per l’amministrazione teatrale, composto
di un presidente, un vice presidente, un cassiere e cinque consiglieri
(artt. 20 e 21). Spetta a detto comitato dare "particolareggiato
rendiconto della sua gestione per mezzo di manifesti da affiggersi
nei luoghi pubblici" (art. 23) e riunire i soci in assemblea
generale tutte le volte che crederà necessario ed obbligatoriamente
almeno due volte l’anno per discutere ed approvare tutto
quello che riguarda il miglioramento dello stabile e le operazioni
finanziarie occorrenti (art. 24). La risposta e l’adesione
della città all’iniziativa promossa da quel "nucleo
di cittadini", volenterosi ed intraprendenti, fu eccezionale:
oltre duecento furono le sottoscrizioni pecuniarie, tanto da richiedere
una variante al progetto del teatro e l’inserimento nello
Statuto di un "Articolo aggiunto".

Alla stipulazione dello Statuto
seguì poi "l’adesione immediata" del Comune
di Altamura, definita giuridicamente con la citata Convenzione
del 15 febbraio 1895, con la quale il Comune nella persona dell’allora
sindaco Pietro Priore, dichiarava, in esecuzione di una delibera
adottata all’unanimità dal Consiglio comunale il 15
gennaio 1895, di voler concorrere "come tutti gli altri sottoscrittori
alla costruzione del teatro" e di fare "espressa concessione
al Comitato definitivo … di tutta la zona di fronte alla villa
comunale". La concessione di tale suolo del valore stimato
di lire ottocento era inscindibilmente connessa con l’obbligo
del Comitato "di far eseguire le opere indicate nel progetto
dell’egregio ingegner Striccoli". Il Comitato, da parte
sua, accettava la concessione e ringraziava per il "concorso
e l’adesione immediata alla sua proposta": "per
effetto di tale prestazione – si legge nella Convenzione – il
Municipio parteciperà a tutti i diritti e obblighi, come
socio, risultanti dallo Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni
relative; e perciò avendo in una sol volta soddisfatta
irrevocabilmente la promessa, acquista sin da ora il dritto relativo,
come risultato di scelta, sul palco centrale di seconda fila,
che è quello sovrapposto alla porta d’ingresso alla
platea, che è il migliore e più degno per la rappresentanza
di questo Comune. Tale dritto sarà sempre continuativo
e trasmissibile ai rappresentanti che si succederanno in ogni
tempo come proprietà relativa del Comune, giusta le disposizioni
dello Statuto".

Il teatro Mercadante doveva, dunque,
sorgere nelle intenzioni dei cittadini promotori ed, effettivamente
sorse con energie altamurane e come bene culturale, economico
e sociale della comunità altamurana.

 

Lo Statuto del Teatro Consorziale
Saverio Mercadante di Altamura del 1955.

Nello Statuto del 1955 è
evidente il mutamento di prospettiva: il Consorzio è costituito
ed ha lo scopo di gestire, amministrare e conservare il teatro
(art. 1). Di esso fanno parte i proprietari dei palchi delle poltrone
e delle sedie del detto Teatro che siano già riconosciuti
come tali dall’Amministrazione in carica al momento dell’approvazione
del medesimo Statuto, o che per diritto di eredità si faranno
riconoscere in seguito (art. 2).

Anche qui si specifica il contenuto
del diritto dei singoli consorziati sulla base della bipartizione
tra diritto di proprietà assoluto e relativo del palco,
poltrona o sedia (art. 3). In più si precisa che il primo
è riconosciuto per il palco n. 10 di seconda fila alla
persona del Sindaco e dei componenti la Giunta municipale o a
chi per legge li sostituisce, e per la poltrona di seconda fila
n. 11 alla persona che si farà riconoscere dal Consiglio
di Amministrazione del Consorzio quale erede, sempre del ramo
maschile, dell’ingegner Striccoli Vincenzo, progettista e
direttore dei lavori nella costruzione del Teatro (art. 4). All’art.
6 si sancisce una decadenza, di dubbia legittimità, dei
diritti di proprietà suddetti, nel caso in cui siano trascorsi
dieci anni dalla morte del titolare senza che si sia provveduto
ad indicare l’unico erede titolare o senza che gli eredi
abbiano provveduto "a che uno solo di essi venisse riconosciuto
come tale dall’Amministrazione": trascorso tale periodo,
il diritto "sarà trasferito di diritto e di fatto
al Consorzio".

Si provvede poi all’art. 7
a limitare la circolazione dei diritti di proprietà sottoponendo
la cessione alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione
e alla stipulazione per atto scritto. Al Consiglio di Amministrazione
è riservata ancora la valutazione circa l’ammissione
al Consorzio di nuovi soggetti che intendano acquistare il relativo
diritto: previa domanda sottoscritta del richiedente e dichiarazione
di conoscenza ed accettazione dello Statuto, l’organo deciderà
insindacabilmente in merito, fissando il prezzo di acquisto, che
sarà in termini versato al Cassiere del Consorzio (art.
8).

Scompaiono, dunque, dalla nuova
versione dello Statuto, principi, ideali, programmi, impegni per
la città e per il suo progresso: il nuovo atto è
in gran parte (artt. dal 9 al 27) dedicato all’organizzazione
interna (organi, funzioni, nomine, competenze etc.). Si istituiscono,
infatti, l’Assemblea dei Consorziati (artt. 11-18) e soprattutto
il Consiglio di Amministrazione (artt. 19-27). La prima è
chiamata a dare il suo parere per ogni cessione di gestione del
Teatro stesso, per ogni innovazione ai locali dell’edificio,
per ogni lite che eventualmente si dovesse intentare o sostenere
contro terzi ed in ogni altra attività, che non sia di
ordinaria amministrazione (art. 17, 0, 0); l’Assemblea deve, infine,
nella seduta ordinaria approvare il rendiconto della gestione
e potrà eventualmente a maggioranza assoluta, proporre
un diverso impiego del capitale del Consorzio, sempre però
che tale impiego sia attinente al Teatro Mercadante (art. 18).

Ruolo centrale è, invece,
assunto dal ristretto gruppo (nove membri) che forma il Consiglio
di Amministrazione. Ad esso non solo sono attribuiti i "più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del teatro"
(art. 20), ma anche una serie di prerogative che permettono ai
consiglieri di amministrazione un controllo su quella che è
la composizione del Consorzio: esso decide insindacabilmente sulle
domande di alienazione del diritto di proprietà, sulle
domande di acquisto di proprietà di posti disponibili del
Teatro (art. 21, 0, 0); risponde del buon andamento del Teatro. Pertanto
i suoi componenti hanno diritto di libero accesso in esso, in
qualunque ora del giorno ed in qualsiasi posto, hanno il diritto
e il dovere di vigilare l’ordine, il buon andamento degli
spettacoli, la manutenzione del Teatro e l’osservanza di
tutte le norme di decenza e moralità, nonché di
far rispettare i diritti dei Consorziati eventualmente reclamati
o violati (art.23). Il Consiglio di Amministrazione potrà
poi concedere il teatro in gestione a terzi, previa approvazione
dell’Assemblea, e ancora dovrà provvedere oltre che
al pagamento di tutti gli oneri gravanti sul teatro, anche a tutte
le riparazioni necessarie, sia ordinarie che straordinarie.

 

 

Lo Statuto del Teatro Consorziale
Saverio Mercadante in Altamura del 1993.

Con lo Statuto del 1993 alla preoccupazione
espressa nel 1955 per la difesa (affidata al Consiglio di Amministrazione)
da fastidiose intrusioni, degli interessi del gruppo, del suo
controllo, della sua omogeneità, si aggiungeva quella dell’affermazione
e tutela di un asserito status proprietario del Consorzio
in ordine al Teatro.

In grandi linee l’ultimo Statuto
ripropone il regolamento del 1955. La tecnica di redazione è
certamente più raffinata. Sono eliminate alcune improprie
ed ambigue previsioni: ad esempio, pur lasciando intatta la disciplina
sostanziale, i poteri prima riconosciuti al Consiglio di Amministrazione
in ordine alla decadenza dal diritto di proprietà (art.
8), alla trasferibilità del diritto (art. 9) ed all’ammissione
al Consorzio di nuovi soggetti per effetto di compravendita (art.
10), sono ora attribuiti all’Assemblea dei Consorziati.

Innovativa certamente rispetto ai
precedenti Statuti è l’affermazione contenuta nell’art.
2: "L’intero complesso, con ogni accessione, pertinenza
e adiacenze appartiene al Consorzio e per esso in comproprietà
ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e
sedie, pro correlativa proporzionale quota".

Del Consorzio fanno allora parte
per esplicita dichiarazione dell’art. 3 "i comproprietari
dell’immobile, i proprietari assoluti dei palchi, delle poltrone
e delle sedie del detto Teatro che siano già riconosciuti
come tali dall’Amministrazione in carica al momento dell’approvazione
del presente Statuto, o che per diritto di eredità si fanno
riconoscere in seguito, e come aggregati, i titolari del diritto
di palco, poltrona e sedia, che acquisteranno tale diritto successivamente".

Scompare quindi la caratteristica
bipartizione comune agli Statuti precedenti, tra diritto di proprietà
assoluta e proprietà relativa e fa ingresso una nuova tra
diritto di proprietà "pieno e completo" e diritto
di palco per i palchi, poltrone e sedie disponibili privi di titolare,
non comprensivo del "correlativo diritto di proprietà
del posto" (art .4).

Al titolare del diritto di proprietà,
e ad esso esclusivamente, spetta la facoltà, in prelazione
e con le modalità e termini di cui al successivo art. 7,
di accedere ed usare del palco o posto in ogni specie di rappresentazione
o manifestazione da chiunque organizzata. Ai proprietari del palco
n. 10 (Comune) e della poltrona di seconda fila n. 11 (eredi V.
Striccoli) ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è
assicurato in ogni manifestazione l’ingresso gratuito (art.
5).

Il diritto di palco, invece, con
esplicito riferimento dell’art. 6 all’art. 2 della legge
26 luglio 1939 n. 1336, si concretizza "nella sola facoltà
di godere e disporre, in prelazione, in modo esclusivo del palco,
poltrona o sedia, durante ogni spettacolo o manifestazione, facendone
uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato".
I titolari di tale diritto di palco, poltrona o sedia, godranno
specificamente "del diritto di preferenza ad essere interpellati
se intendono godere del loro diritto nel giro di foglio di abbonamento
per una serie di rappresentazioni od anche per unica rappresentazione
sia essa di prosa, di lirica, di rivista o di qualsiasi genere
…". Il diritto medesimo cessa sia rinunziando a sottoscrivere
il foglio di adesione, sia nel caso di abbonamento, trascorse
48 ore dall’invito a dare la propria adesione, senza che
questa sia pervenuta al gestore del teatro.

Il richiamo alla legge n. 1336 del
1939 recante "Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti
tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco"
è dunque finalizzato nella nuova disciplina statutaria
a "declamare", con dubbia rilevanza giuridica, l’appartenenza
in comproprietà del teatro ai Consorziati, proprietari
assoluti di palchi. Asserzione evidentemente in disarmonia con
le precedenti definizioni statutarie. Il Consorzio doveva, in
effetti, costituirsi in base al dettato dello "Statuto fondamentale"
del 1895, con pubblica sottoscrizione, "fra tutti i cittadini
allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale" (art.1,
Statuto 1895). Sottoscrivendo una quota "ogni cittadino"
avrebbe avuto non solo la possibilità di entrare a far
parte del Consorzio (art. 2), ma avrebbe acquisito anche il "diritto
di proprietà per palchi, poltrone e sedie" (art. 9).

Disposizione quest’ultima in
linea con i tempi, ove si guardi ad esempio alle statuizioni contenute
nello Statuto sociale del teatro di Lodi del 1840, che all’art.
5 dichiarava che la società del teatro era costituita dai
proprietari dei palchi e, ancora, nel documento pubblico del 1778
con cui venivano definiti i diritti spettanti al demanio e ai
palchisti sul teatro della Scala di Milano, costruito col concorso
dell’uno e degli altri, nel quale mentre non si faceva alcuna
menzione di condominio del teatro, i palchisti venivano dichiarati
proprietari dei rispettivi palchi.

Più chiara si fa certamente
l’asserzione dell’art.2 dello Statuto del 1955: "Del
Consorzio fanno parte i proprietari dei palchi, delle poltrone
e delle sedie del detto Teatro". Affermazione netta che,
letta alla luce della disciplina posta dalla legge n. 1336 del
1939 è in grado di rivelare la posizione giuridica dei
consorziati nei confronti del Teatro. Questo, infatti, è
composto da un complesso di beni coordinati per il perseguimento
dello scopo al quale esso è destinato: il suolo su cui
è edificato il Teatro, l’immobile, il marchio "Teatro
Mercadante", la sala-conferenze, i palchi, le poltrone, le
sedie etc.

È appunto la legge del 1939
che ha distinto e regolato i rapporti tra proprietà (privata
o pubblica) dell’edificio-teatro e proprietà (privata
o pubblica) dei palchi. Ha definito gli ambiti, ha stabilito in
capo ai rispettivi titolari facoltà, obblighi e divieti
(Capo I), prevedendo addirittura che "l’accesso ai palchi
di proprietà privata" avrebbe comportato sempre il
pagamento del biglietto di ingresso (art. 10).

Se, dunque, appare lineare la distinzione
legislativa tra proprietà dell’edificio e proprietà
dei palchi, nonchè evidentemente conforme alla disciplina
normativa la posizione espressa al riguardo dai consorziati nello
Statuto del 1955, risulta poco chiara ed in contrasto con i precedenti
statutari e legislativi la confusione compiuta nello Statuto del
1993 tra proprietà dell’immobile e quella dei palchi:
"L’intero complesso, con ogni accessione, pertinenza
e adiacenze appartiene al Consorzio e per esso in comproprietà
ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e
sedie, pro correlativa proporzionale quota" (art. 2). Ugualmente
poco chiara e priva di fondamento normativo appare poi la ripartizione
tra una proprietà assoluta ed una relativa, posta col palese
obiettivo dei consorziati partecipanti alla redazione dell’ultimo
Statuto, di confinare in una posizione di secondo piano, come
semplici "aggregati" i titolari del diritto di palco,
poltrona e sedia che "acquisteranno tale diritto successivamente"
(art. 3). Gli eventuali acquirenti dei posti "disponibili,
privi di titolare" (art.4) si ritroverebbero, infatti, nella
condizione di partecipare "all’assemblea con solo parere
consultivo e non con voto deliberativo" (art. 12) e di essere
esclusi dalla gestione del teatro (art.11).

Accogliendo in ogni caso la tesi
di un Consorzio tra proprietari, argomentando sulla base
dell’art. 5 dell’ultimo Statuto, si deve desumere che
la posizione del consorziato-Comune di Altamura sia quella di
proprietario assoluto. E allora, qualora fosse possibile quantificare
la quota di comproprietà sull’immobile-teatro spettante
al Comune e nel caso in cui tale quota fosse pari ad un quarto
o ad un terzo o alla metà addirittura del valore dell’intero
edificio teatrale, si presenterebbe a favore del Municipio l’opportunità
di ricorrere alle peculiari procedure espropriative disciplinate
rispettivamente dall’art. 1 del R.D.L. n. 579 del 1937, convertito
nella legge n. 1221 del 1937 ("Norme per disciplinare la
risoluzione da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei
condominii teatrali") e dagli artt. 12 ss. della legge n.
1336 del 1939.

 

 

Considerazioni conclusive.

La lettura delle norme statutarie
susseguitesi nell’arco di un secolo mostra come nel corso
del tempo sia mutato ed in parte sia stato alterato il primitivo
e fervido proposito dei promotori dell’iniziativa della costruzione
del teatro, nonchè di quanti ad essa avevano aderito apportando
il loro contributo, prestando la loro opera o accrescendone la
fama.

"Altamura – affermò
il presidente del comitato promotore nel suo discorso inaugurale
– mettendosi davvero sul cammino del progresso, volendo mostrarsi
città, che degnamente partecipa della vita moderna, getta
come per incanto le prime fondamenta di un monumento alla civiltà.
Questo sorgere repentino di tale opera d’arte non solo sarà
per i nostri nipoti un esempio incancellabile di abnegazione cittadina,
ma dimostrerà ad evidenza l’indole generosa degli
altamurani".

Ricordare ad ogni altamurano "una
gloria cittadina" e "colmare un vuoto deplorato da ogni
persona amante della civiltà e del progresso" fu il
"nobile scopo" perseguito con l’atto di fondazione
del Teatro Mercadante e fatto proprio dai cittadini sottoscrittori
e componenti del Consorzio sorto per l’edificazione di detto
Teatro.

Una sottoscrizione pubblica fu all’origine
della costruzione del nuovo Teatro "cittadino", come
già era accaduto cinquant’anni prima (nel 1839) per
il vecchio Teatro Comunale, quando erano stati realizzati palchi
e sedili, era stato arricchito di nuove macchine il palcoscenico,
decorata la sala, realizzati un nuovo scenario ed un sontuoso
sipario.

Per la costruzione del Teatro si
offriva però ai cittadini sottoscrittori, in ragione della
loro prestazione, il diritto di usufruire delle rappresentazioni
teatrali con i vantaggi e le modalità specificamente disposti
nello Statuto fondamentale. Il "Consorzio per la gestione,
amministrazione e conservazione del Teatro" attribuiva così
ai propri componenti, adeguandosi ad una consuetudine comune a
quei tempi a molti teatri, quel "multiforme" diritto
di palco che quarant’anni più tardi avrebbe ricevuto
univoca consacrazione giuridica e riconoscimento legislativo con
la legge 26 luglio 1939 n. 1336.

Il Teatro Mercadante sorto un secolo
fa grazie al contributo di quanti sottoscrissero la propria quota
in cambio di un peculiare "diritto di proprietà per
palchi, poltrone e sedie", all’ "adesione immediata"
del Comune di Altamura che concesse al Comitato il suolo su cui
fu edificato il Teatro, acquistando per effetto di tale prestazione
lo status di socio del Consorzio medesimo, grazie anche
al generoso apporto del progettista ingegner Striccoli, deve ritenersi
appartenente culturalmente, idealmente e funzionalmente alla comunità
cittadina.

Al di là, dunque, di ogni
disputa sul carattere privato o pubblico di tale Teatro, che potrebbe
definirsi privato con funzioni ed interessi pubblici o ben dirsi,
con formula speculare e altrettanto appropriata, bene pubblico
su cui gravano interessi privati, si auspica che dall’esperienza
involutiva che lo ha riguardato (è chiuso da quasi un decennio!)
si possa pervenire ad una comprensione attenta ed ad una revisione
completa della vicenda storica e giuridica, in grado di individuare
e raccordare interessi privati, collettivi e pubblici.

Solamente tenendo ben fermo il proposito
che informò l’agire dei nostri avi e la mai sopita
speranza "arrisa", oltre un secolo fa, agli altamurani
"nel porre le basi di questo edificio" che i posteri
avrebbero avuto "sacro rispetto e gelosa cura di questo monumento,
il quale, colla sua muta ma significante eloquenza, varrà
ad ispirare nell’animo loro gli alti ideali da cui ebbe origine
il culto dell’arte e la carità cittadina", sarà
possibile restituire alla fruibilità pubblica un piccolo
ma nobile gioiello di provincia, irrinunciabile centro di propulsione
culturale e di aggregazione sociale.

 

 

Fonti consultate:

AA.VV., Teatro Mercadante 1895-1995
L’eredità dimenticata,
Ediz. Torre di Nebbia,
Altamura 1994.

Cristallo, Teatri di Puglia,
Bari 1993.

E. Colonna, articoli pubblicati
su Carta Libera del 16 ottobre 1994 e del maggio 1998.