Lettera di E. Colonna sui fanghi sulla Murgia

 
All’attenzione
del Sindaco di Altamura, avv. Rachele Popolizio
dell’Assessore all’Ambiente, Nicola Tafuni
dell’Assessore all’Urbanistica e Territorio, prof. Vincenzo Disabato
del Segretario Generale, dott. Raffaele Palermo
del Dirigente del I Settore “Affari Generali”?, avv. Berardino Galeota
del Dirigente del Settore “Urbanistica e Territorio”?, ing. Giovanni Mona
del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, avv. Michele Maiullari
 
– Palazzo di Città  –  ALTAMURA
  
Oggetto: avvio procedure per la messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica dei siti contaminati e di quelli per i quali vi sia un pericolo concreto ed attuale di contaminazione.

Lo spargimento indiscriminato ed incontrollato di fanghi e rifiuti di ogni genere nella nostra Murgia (per centinaia di ettari) che si sta realizzando, già  tempo, ad opera di gente senza scrupoli, ma con grandi interessi economici, ed in violazione di precisi divieti di legge [Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi); Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);  Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole] ed in spregio del buon senso civico e delle regole di buona pratica agricola [codificate addirittura in un Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 19 aprile 1999: «Approvazione del codice di buona pratica agricola»] rappresenta non solo un danno per l’ambiente e per l’ecosistema murgiani (con il rischio di gravi ed irreversibili contaminazioni della sua terra, delle sue falde idriche, delle sue cavità  carsiche, delle sue coltivazioni e dei suoi pascoli), ma anche un potenziale grave pericolo per l’economia (dei settori: agricolo, zootecnico, agroalimentare, agrituristico) e l’immagine del territorio e soprattutto per la salute stessa della popolazione.
 
La gravità  della situazione, efficacemente documentata da diversi organi di informazione, impone una reazione decisa ed efficace da parte di tutte Autorità  istituzionalmente preposte al rilascio di autorizzazioni, alla vigilanza e controllo ed alla repressione dei fenomeni abusivi ed illeciti.
 
Limitandomi a considerare il livello dei poteri e delle competenze comunale, bene hanno operato sinora il Corpo dei Vigili Urbani di Altamura ed il suo Comando (che hanno effettuato sopralluoghi e puntuali rapporti) e bene ha fatto il Sindaco di Altamura che ”“ sollecitata da una denuncia di associazioni di categoria ed ambientaliste e da una mozione, votata all’unanimità , del consiglio comunale (9 luglio 2003) ”“ ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto «l’immediata sospensione di ogni operazione di spandimento dei fanghi ed altro materiale inorganico costituenti inquinamento dei siti».
 
Ma altro ancora e di più è possibile fare; ed a questo punto, credo, si imponga.
 
A tal fine, con la presente sono a chiederVi di voler tempestivamente avviare ”“ con riferimento ai siti della Murgia in cui sono stati riscontrati depositi incontrollati di rifiuti ed a quelli che presentino un documentato superamento dei limiti di accettabilità  della contaminazione del suolo o delle acque o un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi ”“ le procedure di cui alle seguenti norme:
 
–         art. 14 D.Lgs. n. 22/97
[«1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.»];
 
–         art. 17 D.Lgs. n. 22/97
[«2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) [i limiti di accettabilità  della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti], ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla Regione.»];
 
–         D.M. n. 471/99, Regolamento recante criteri, procedure e modalità  per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni
[art. 8: «1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1 ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune.
2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente regolamento.
3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell’ordinanza. Se il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»];
 
–         art. 58 D.Lgs. n. 152/99
[«1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1»].
Resto in attesa di un Vostro tempestivo riscontro. I miei più cordiali saluti.
 
Altamura, 28 agosto 2003
 Avv. Enzo Colonna
consigliere comunale