IL PARCO E’ UNA REALTA’. ORA DIAMOGLI CORPO E SOSTANZA.





IL PARCO E’ UNA REALTA’


ORA DIAMOGLI CORPO E SOSTANZA.


 di  enzo colonna


A distanza di 15 anni dalla sua prima idea, a distanza di 13 anni dall’inserimento dell’Alta Murgia nell’elenco delle aree prioritarie di reperimento (legge 394/91, art. 34), a distanza di oltre 5 anni dalla sua istituzione formale (legge 426/98, art. 2), il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è ora una realtà . La soddisfazione è grande.


A nessuno è consentito però ignorare o dimenticare che il riconoscimento legislativo dell’identità  socio-culturale-ambientale dell’Alta Murgia è potuto avvenire solo dopo lungo tempo e con estrema fatica, grazie soprattutto all’energia di movimenti di base, cittadini, associazioni.


Consapevoli di questa esperienza e definito ora il contenitore, è arrivato il momento di passare alla fase successiva, quella decisiva e vitale: pensare al suo contenuto, fatto di idee, investimenti, progetti, valorizzazione dei beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici presenti sul territorio.


Nulla, in questa fase, deve essere lasciato al caso o alla buona volontà  ed impegno di singoli e gruppi. Devono ora entrare in campo, in maniera convinta e decisa, le istituzioni (regione, provincia, comuni e comunità  montane), vale a dire quei soggetti che, per legge, compongono la Comunità  del Parco.


È bene ricordare che già  la legge n. 426 del 1998 destinava risorse economiche statali per la realizzazione ed il funzionamento del Parco (comma 7, art. 2).


È bene ricordare che la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) assicura ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale la “priorità  nella concessione di finanziamenti dell’Unione europea, statali e regionali” (art. 7, comma 1). La medesima priorità  è attribuita “ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità  istitutive del parco nazionale” (art. 7, comma 2). Per non parlare della possibilità  di accedere alle disponibilità  finanziarie ripartite sulla base del programma triennale per le aree naturali protette (art. 4, comma 1, lett. c, legge n. 394/91). O ancora delle opportunità  offerte dalle iniziative promosse dalla Comunità  del parco, dirette “a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività  eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti” (art. 14, legge n. 394/91).


È bene ricordare inoltre che è necessario ora iniziare ad elaborare un’idea di Piano [art. 12 della legge 394/91: «La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali affidata all’Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco  Il piano è predisposto dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi»] e di Regolamento del Parco [art. 11: «Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività  consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall’Ente parco, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco di cui all’articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo»].


Che l’istituzione del Parco precludesse qualsiasi attività  e fosse di intralcio allo svolgimento di attività  economiche e produttive ha rappresentato solo un pregiudizio contro cui ci si è a lungo battuti. Sarà  il lavoro dei prossimi mesi, sarà  la definizione dei contenuti del Parco a confermare che era anche un’idea assolutamente infondata e sbagliata.