LA MAGGIORANZA STACCA APPROVA IL PROGETTO SETRA: L’IPERMERCATO E’ SERVITO!


*

Venerdì 13 luglio, all’una di notte, il voto favorevole della maggioranza di Stacca. Calpestando leggi, regolamenti e buon senso.

 

LA MAGGIORANZA DEL SINDACO STACCA APPROVA L’IPERMERCATO DI VIA SANTERAMO. IN SPREGIO ALLA LEGGE!!

 

Nella notte tra il 12 e 13 luglio scorsi la maggioranza di centrodestra guidata dal dottor Stacca ha approvato, in via definitiva, la realizzazione di un ipermercato in Via Santeramo, nei pressi del mattatoio comunale: la famosa (o famigerata) lottizzazione Setra. Un "colpaccio" riuscito ora, a tre anni dal precedente fallito tentativo.

Questa circostanza fa riflettere e impressiona: l’approvazione è arrivata infatti con un’altra amministrazione, con un’altra maggioranza, con un altro sindaco. Le intenzioni, però, sono rimaste le stesse! Tutti uniti e compatti quando in gioco sono interessi grandi e particolari! Comicamente, ad approvare sono stati coloro, sindaco in testa, che tre anni fa accusavano il centrosinistra di compiere atti illegittimi.

Va dunque in porto una grande operazione economica che, in estrema sintesi, prevede: una megastruttura commerciale di 78mila metri cubi; una superficie coperta di 13.000 metri quadrati; 8.000 metri quadrati di verde e parcheggi (quando di soli parcheggi ne erano forse necessari almeno 25.000 mq); aree a standards (strade in particolare) non disponibili; svincoli stradali e corsie di ingresso da via Santeramo inesistenti (con grandi rischi per la sicurezza stradale).

È stata aggirata la legge regionale sul commercio, ignorati i relativi regolamenti attuativi, che impongono, tra le altre cose, una rigorosa procedura per il via libera che, in questo caso, non è stata seguita: la verifica dell’impatto che una simile megastruttura ha sul tessuto economico e commerciale cittadino, la previsione di incentivi e misure di sostegno per i commercianti al dettaglio della città che saranno penalizzati dalla presenza di un grosso centro commerciale, la consultazione delle associazioni di categoria e dei consumatori. Tutto ignorato! Così come si è fatto finta di nulla sulle prescrizioni in merito ai parcheggi e all’accessibilità stradale (il progetto non rispetta gli standards previsti dalla normativa regionale sul commercio ed ignora volutamente precedenti provvedimenti comunali). Calpestato anche il piano regolatore: l’area interessata (zona annonaria) è infatti destinata a depositi e mercati all’ingrosso di prodotti alimentari, non certo a ipermercati!

Tali considerazioni sono state ignorate anche quando il nostro consigliere comunale Enzo Colonna (che ha votato contro l’approvazione) le ha fatte presenti non solo nel suo intervento, ma anche in una memoria scritta depositata agli atti (leggi più avanti).

Di fronte a chi, con arroganza, se ne infischia delle norme pensate per il bene comune, non rimane che prendere le distanze da questi Signori e continuare a lavorare affinché vengano presto ripristinate, confidando anche nell’operato di tutti gli organi di controllo, le regole minime di convivenza civile e democratica, la legalità, il rispetto degli interessi collettivi e dei diritti dei cittadini.

Altamura, 14 luglio 2007

MOVIMENTO CITTADINO ARIA FRESCA

 

* *

 

La nota depositata agli atti del consiglio comunale. 

MERCATO O IPERMERCATO IN VIA SANTERAMO?!

Con questa proposta deliberativa, a distanza di tre anni dal precedente tentativo (2 agosto 2004), questa Amministrazione porta nuovamente alla discussione ed approvazione definitiva un piano di lottizzazione ricadente in zona F5 – Zona Annonaria [«In queste zone – recita l’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del nostro PRG – è consentito l’insediamento di impianti, anche privati, per la conservazione e la preparazione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione, di prodotti alimentari, nonché degli impianti tipici del settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia»] presentato dalla società SETRA.

Il precedente tentativo – è noto a tutti – non andò in porto per il venir meno del numero legale al momento della votazione [risultarono presenti e votanti 15 consiglieri del centrosinistra, io non vi presi parte, la seduta mancava del numero legale e fu quindi sciolta]. Il fallimento di quel tentativo sancì – a detta di molti – la fine dell’esperienza dell’Amministrazione Popolizio, che infatti, tre mesi dopo, si concluse con le dimissioni del Sindaco.

Il piano, ora come allora, prevede la realizzazione di una struttura di oltre 78.000 mc, per una superficie coperta di circa 13.000 mq. Era stato adottato dal consiglio il 26 maggio 2003.

Come nel 2004, si tenta nuovamente di approvarlo, con un’altra amministrazione, con un’altra maggioranza, con un altro sindaco, ma con le medesime intenzioni. In termini strettamente politici, questo è un dato che fa riflettere, colpisce e preoccupa.

È sufficiente ricordare – e li ricordano tutti – i toni, i contenuti, le insinuazioni, le illazioni, i lazzi (tutti ricorderanno la felice, anche se criptica, espressione "il quartetto Setra"), che da buona parte dei banchi dell’allora opposizione di centro-destra (ora al governo) furono utilizzati quando fu affrontata tale questione.

 

Nel corso della discussione del 2 agosto 2004 emersero le seguenti circostanze che vale la pena riproporre, in quanto il quadro normativo e progettuale, da allora, è rimasto immutato:

A) contrariamente a quanto si sosteneva, la deliberazione di adozione non aveva prescritto nulla, in particolare non aveva escluso la commercializzazione di beni e prodotti al dettaglio;

B) anzi negli elaborati grafici allegati alla deliberazione (di cui facevano parte integrante), i proponenti indicavano le parti dell’immobile destinate a "commercio al dettaglio di prodotti alimentari" ed a "commercio al dettaglio di prodotti non alimentari";

C) la realizzazione di una struttura di questa tipologia è incompatibile con la destinazione d’uso prevista per le zone F5 dalle NTA del nostro Piano Regolatore Generale.

 

Per quanto mi riguarda, oltre ai rilievi sopra menzionati, feci presente e ripropongo oggi – a distanza di oltre tre anni, a quadro normativo e progettuale immutato – una circostanza decisiva. Non possiamo ignorare la legge ed atti già prodotti da questo Comune, dissi in sintesi. Non possiamo ignorare o far finta che non esista la legge regionale n. 11 del 1° agosto 2003 che ha introdotto la "Nuova disciplina del commercio".  Non possiamo ignorare o far finta che non esista il relativo regolamento regionale attuativo (n. 1 del 30 giugno 2004).

 

Alla luce di detta normativa e poiché la  proposta di lottizzazione è finalizzata alla realizzazione di una struttura di vendita (al dettaglio o all’ingrosso non importa), come allora, lo ripeto ancora una volta oggi, si devono considerare questi elementi normativamente imposti:

 

1) La proposta struttura è di fatto – nonostante la laconicità degli elaborati e delle relazioni – da classificare, secondo l’art. 5 della legge regionale, nella tipologia "G2 – grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq".

 

2) La correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale è stretta e comunque non può il profilo edilizio essere trattato e risolto prima ed indipendentemente dal profilo commerciale. Ciò è detto e imposto chiaramente dalla normativa regionale:

«La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio. Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio dell’autorizzazione commerciale. L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento» (art. 14).

 

3) Sotto il profilo procedurale, la legge regionale prevede che

«la domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al Comune, alla Provincia e alla Regione ed è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune competente per territorio. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione» (art. 8, comma 8). Le procedure di valutazione sono volte a: «a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche; b) garantire l’insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale; c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di garantire la migliore qualità degli insediamenti; d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego» (art. 8, co. 9). Inoltre, «alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e le OO.SS. più rappresentative a livello regionale. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione» (art. 8, co. 10).

 

4) A tal fine, il regolamento attuativo prevede che

«le domande di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di grandi strutture di vendita… contengono le seguenti informazioni: a) Ubicazione e caratteristiche dell’intervento (tipologia di struttura, superficie di vendita complessiva, riferita ai singoli esercizi (nel caso di strutture complesse) e ai diversi settori merceologici; b) Requisiti professionali e morali del richiedente (sotto forma di auto dichiarazione); c) Richiesta di titolo urbanistico o comunque documentazione e planimetria relative alla disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superficie di vendita, gli standard di parcheggi e ai requisiti di accessibilità; d) Documentazione necessaria alla realizzazione delle procedure di verifica previste dall’art. 16 (procedure di verifica) della Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale); e) Relazione sull’impatto socio-economico contenente: stima del bacino d’utenza, rilevazione delle medie e grandi strutture commerciali e degli effetti della nuova struttura sul tessuto commerciale esistente, del fatturato della struttura commerciale e degli effetti occupazionali diretti ed indiretti, eventuali proposte e impegni per mitigare l’impatto socio-economico della struttura. Le stime dovranno essere basate sui dati aziendali dei proponenti» (art. 13, comma 1).

 

5) Sempre in via preliminare alla valutazione e rilascio di autorizzazioni commerciali, la legge impone ai comuni di dotarsi, entro 180 giorni dall’emanazione del regolamento (il termine decorreva quindi dal 30 giugno 2004), dei seguenti strumenti [a margine di tale punto, ricordo che, in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 431 del 2002, fu affidato un incarico a professionista esterno, per 15.000 euro, al fine di predisporre un piano commerciale cittadino: come spesso accade in questo Comune, di tale lavoro e di tale incarico si sono perse le tracce… approfitto per chiedere una verifica a tale riguardo, al fine di evitare ingiustificati esborsi di denaro pubblico]:

«a) documento di valutazione del commercio con i seguenti contenuti minimi: 1) un’analisi della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna media o grande struttura esistente; 2) un’analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento; 3) una valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge; 4) l’individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge. Tale documento deve essere inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale: 1) i criteri individuano, sulla base delle analisi di cui alla lettera a) e dell’evoluzione della domanda di beni e servizi del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative previste dall’articolo 5; 2) i criteri devono essere rivisti ogni tre anni sulla base dell’evoluzione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) e delle potenzialità del mercato locale; 3) i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità di verifica dell’influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;

c) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite negli articoli 16 e 17» (art. 15 della legge).

 

6) I Comuni devono individuare, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. A tal fine, all’interno degli strumenti menzionati nel punto precedente, i comuni possono prevedere:

«a) il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; b) la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale; c) facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici servizi; d) disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale; e) di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario» (art. 16).

Tali progetti di valorizzazione commerciale

«sono elaborati d’iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali» (art. 16). «Il progetto di valorizzazione commerciale – dice la legge – può prevedere: a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica; b) l’attivazione o la modifica di servizi urbani; c) il riuso di contenitori esistenti per l’insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l’insediamento di medie strutture di vendita; d) l’attuazione di azioni di promozione; e) l’individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio. Il Comune, sulla base del progetto, può: a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso: l’utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi; b) vietare i cambi di destinazione d’uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività» (art. 16).

 

7) Dal punto di vista urbanistico ed edilizio la legge regionale impone che, sempre entro 180 giorni dall’emanazione del regolamento, i comuni individuino

«le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità degli indirizzi generali di cui all’articolo 3, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all’articolo 5. L’insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione dell’impatto socio economico, ritenute necessarie» (art. 12).

 

8) L’individuazione di aree per l’insediamento di grandi strutture di vendita – precisa a questo proposito il regolamento pubblicato il 30 giugno 2004 – «deve avvenire nel rispetto delle condizioni di accessibilità e degli standard di parcheggio previsti dal presente regolamento» (art. 7, comma 2). In particolare, per quanto riguarda le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e misti (categoria a cui era ed è riconducibile quelle del progetto sottoposto all’approvazione del consiglio comunale), l’art. 4 del regolamento impone la realizzazione di almeno 2,5 mq di parcheggi per ogni mq di superficie di vendita (si calcolano a tal fine i metri quadrati eccedenti i 2500: vale a dire per una superficie di vendita di 12.500 mq, i parcheggi devono avere una dimensione di almeno 25.000 mq). Nel progetto esaminato dal consiglio, la superficie (complessiva) destinata a standards (non solo parcheggi, ma anche viabilità, verde, ecc.) è pari a circa 8.000 mq a fronte di una superficie coperta di oltre 13.000 mq. In ordine ai requisiti di accessibilità alle strutture, l’art. 6 del regolamento prescrive che, per le grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare (tipologia a cui era ed è riconducibile il progetto esaminato), siano previsti «ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi» (interventi assenti nel progetto sottoposto all’esame del consiglio comunale).

 

In consiglio comunale, allora come oggi, mi limito dunque a richiamare quanto legge e regolamento prescrivono, a richiamare regole che impongono di programmare simili interventi e di salvaguardare l’identità e la realtà commerciale di paesi e città. Non ho alcuna posizione pregiudizialmente contraria all’insediamento di grandi strutture di vendita, o avversa agli imprenditori interessati a simili realizzazioni. Ritengo però che prima di prendere una decisione sia necessario conoscere la natura e la realtà commerciale della nostra città, sia necessario essere consapevoli degli effetti socio-economici che l’insediamento di una grande struttura può comportare, sia necessario quindi coinvolgere nelle decisioni di tale rilevanza le associazioni di categoria, dei consumatori e le organizzazioni sindacali interessate, sia necessario programmare gli interventi ed inserirli in una cornice urbanistica adeguata e in un quadro di politiche ed azioni amministrative finalizzate alla tutela e salvaguardia di un settore importante dell’economia altamurana come il commercio.

In sintesi, evito considerazioni di altra natura, che pure il contesto politico amministrativo in cui stiamo operando imporrebbero; mi limito a sottolineare la necessità che si faccia tutto ciò che, semplicemente e chiaramente, impongono di fare legge e regolamenti regionali.

Ora come tre anni fa, il progetto sottoposto al consiglio, la procedura sinora espletata, la proposta deliberativa semplicemente e deliberatamente (perché di questa vicenda, in tutti questi anni, tutti conoscono tutto!) ignorano quanto previsto dalle norme sommariamente richiamate ed ignorano atti amministrativi già prodotti da questo Comune.

Credo che tutto si possa fare e si possa ritenere lecito e possibile amministrativamente: valutare l’opportunità, esprimere la propria discrezionalità, imporre la volontà di una maggioranza numerica, interpretare estensivamente o analogicamente una legge. Non è consentito, però, soprattutto da parte di una istituzione pubblica, ignorare una legge o una regola o far finta che una legge o una regola non esistano o che atti amministrativi (deliberazioni di giunta) non siano stati prodotti. Un provvedimento o atto che ignori la legge, è esso stesso dalla legge ignorato e sanzionato.

A quest’opera maldestra, pericolosa, dolosa di rimozione della legge e delle regole, continuo ad oppormi. Il Comune non può essere o ridursi alla terra dei ciechi, dei sordi e dei muti.

Ora, come tre anni fa, come sempre… e come sarà – lo dico sin d’ora a scanso di equivoci – qualora si dovessero proporre, anche per altra via, altre megastrutture, altri centri ma con le medesime procedure e rimozioni.

 

Altamura, 12 luglio 2007

 

enzo colonna

consigliere comunale per il MOVIMENTO ARIA FRESCA

 

______

 

POSTILLA

Le considerazioni svolte nel mio intervento a braccio e, più puntualmente, nel testo scritto messo agli atti non tengono conto – in quanto del tutto irrituali e come tali irrilevanti – delle "presunte" modifiche apportate alle tavole progettuali che, stando all’istruttoria, renderebbero inapplicabili alla lottizzazione in esame la legge n. 11 del 2003 ("Nuova disciplina del commercio") ed i successivi regolamenti attuativi [sia quello già menzionato (il n. 1 del 2004), sia quello adottato successivamente alla discussione consiliare del 2 agosto 2004 (il n. 2 del 1° settembre 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 supplemento, disciplinante gli "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita")].

In verità l’unica modifica intervenuta nel maggio 2005 (a distanza quindi di due anni dall’adozione della lottizzazione) è il cambio, in una delle tavole progettuali e "con penna rossa e sottoscrizione del progettista", delle diciture indicanti la destinazione d’uso dei singoli e ampi ambienti interni in cui è articolato il manufatto edilizio: da "vendita al dettaglio di prodotti alimentari" o "vendita al dettaglio di prodotti non alimentari" in "mercato".

Così, semplicemente, senza null’altra precisazione e puntualizzazione. Come se un medesimo progetto o manufatto possano indifferentemente essere stati immaginati, progettati e poi effettivamente destinati sia per la vendita al dettaglio, sia per la realizzazione di un mercato.

Non trascurabile – in questa sorta di gioco di ombre cinesi – è poi la circostanza che nell’istruttoria si faccia riferimento e si esprima parere favorevole in merito alla realizzazione di un "mercato generale all’ingrosso per prodotti alimentari" e nella tavola progettuale modificata si richiami genericamente e laconicamente l’espressione "mercato".

A prescindere da questi rilievi, comunque, è notorio che in sede di approvazione viene in discussione il progetto ed il piano così come è stato presentato ed è stato oggetto di adozione (maggio 2003) e successiva pubblicazione (settembre-ottobre 2003). Il che significa che simili modifiche, presentate come rilevanti e dirimenti tanto da determinare la disapplicazione del citato articolato quadro normativo regionale e da determinare la modifica dell’oggetto della proposta deliberativa rispetto alla deliberazione di adozione (solo ora, in fase di approvazione definitiva, si richiama nell’oggetto "la realizzazione di mercato annonario"), impongono che la proposta urbanistica sia nuovamente oggetto di adozione e successiva pubblicazione e soprattutto impongono di verificare preliminarmente, in sede istruttoria, che, dal punto di vista edilizio e realizzativo, il progetto presentato risponda agli specifici caratteri di un manufatto destinato ad ospitare mercati, secondo la propria e specifica funzione delle zone annonarie.

Di tale verifica, come di alcuni documenti e planimetrie, non c’era traccia nei documenti istruttori sottoposti al consiglio del 12 luglio 2007. (e.c.)

 

____________

 

DI SEGUITO L’APPELLO CONGIUNTO SOTTOPOSTO, INVANO, DA CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO AL SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA LOTTIZZAZIONE SETRA AVVENUTA IL 12 LUGLIO 2007:

 

Altamura, 11.07.2007

 

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ill.mo Sig. Sindaco

Ill.mi Sigg. Consiglieri Comunali

– Comune di Altamura –

 

Oggetto: Provvedimento SETRA. Appello al Consiglio Comunale del 12.07.2007.

Il Consiglio Comunale di Altamura è alle prese con il problema "ipermercati" da circa 10 anni (sindacati Plotino, Popolizio, Comm. Prefettizio e Stacca) e più volte il Consiglio Comunale è stato chiamato a trattare l’argomento – soprattutto in riferimento alla domanda della Setra – ma anche in relazione alla recente paventata costruzione di un altro ipermercato in Via Matera non consentendo, nella sostanza, che tali iniziative potessero aver luogo nella nostra città.

La città – e non solo il consiglio comunale – attraverso le rappresentanze delle imprese dei vari settori economici (industria, agricoltura, commercio, servizi e artigianato) hanno più volte rimarcato le loro ragioni di dissenso e perfino i cittadini-consumatori non hanno espresso entusiasmo per una struttura commerciale che, lungi dall’offrire reali convenienze, avrebbe determinato un forte impatto distruttivo sulla qualità della vita degli stessi cittadini-consumatori.

In questi 10 anni, inoltre le attività di commercio nella città di Altamura si sono notevolmente modificate, sia dal punto di vista della struttura dei consumi e delle abitudini dei consumatori che dal punto di vista della rete distributiva che ha visto ridursi notevolmente il numero degli esercizi commerciali sostituiti da unità di vendita più ampie e moderne e di libero servizio.

Il Comune di Altamura, inoltre, si è dotato di un’ampia e pressoché esaustiva "programmazione commerciale" che, in particolare, ha sancito la liberalizzazione degli esercizi commerciali al dettaglio fino a 250 mq., ampliato le opportunità dei pubblici esercizi (creando addirittura un’inflazione dell’offerta) ed ha disciplinato correttamente e progressivamente l’apertura di medie strutture di vendita, ritenendole efficaci per la ulteriore modernizzazione del servizio commerciale, coerentemente con quanto stabilito dalla legge regionale "Fitto" tuttora vigente.

Le scelte urbanistiche, infine, compiute dai Consigli Comunali di questo decennio hanno inteso favorire l’estensione di una città che alla crescita della residenza accompagnasse, contestualmente, la crescita dei servizi e della rete commerciale, sia prevedendolo nelle norme urbanistiche che, appunto, nella programmazione commerciale.

Di tal che le imprese del settore distributivo hanno avviato poderose iniziative di ristrutturazione, investimenti tesi all’ammodernamento, l’apertura di nuove e moderne  unità di vendita per predisporre la rete alla nuova domanda di consumo e di servizi proveniente dalla cittadinanza, anche ricorrendo a notevoli sforzi finanziari ed indebitamenti a medio-lungo termine.

Lo stesso Comune di Altamura ha finanziato con risorse proprie strutture pubbliche di servizio al commercio al dettaglio dei prodotti ittici (Mercato del pesce) e delle carni (Mattatoio Comunale) voluto – quest’ultimo – quale presidio sanitario, valorizzazione e sbocco commerciale per la zootecnia, garanzia di qualità attraverso la rete numerosa delle macellerie.

Tutto questo percorso coerente e condiviso stride fortemente con la domanda della Setra o altre richieste della stessa natura.

La richiesta all’esame del Consiglio Comunale, contenente correzioni manuali dell’ultimo minuto, non è esaustiva della necessaria dichiarazione di intenti del proponente – mai resa chiara sin dall’inizio – e, per questo, è inammissibile se riferita alle modalità di presa in esame dettate dalla legislazione vigente.

Cosa si intenda per "Mercato Annonario" non è assolutamente chiaro a noi e, soprattutto, non è stata verificata la sua necessità e rispondenza agli obiettivi di programmazione e di sviluppo della rete distributiva commerciale ed annonaria del Comune di Altamura; è un’area mercatale (ambulante al dettaglio)?, è una struttura per un mercato agro-alimentare all’ingrosso?, è una struttura per deposito, stoccaggio, lavorazione e confezionamento di prodotti? A queste ed altre domande occorre rispondere prima di entrare nel merito delle "ragioni tecniche" con le quali taluni giustificano il loro consenso.

Il Consiglio Comunale, inoltre, oltre a verificare preventivamente l’impatto di tale struttura rispetto alla rete viaria, alla viabilità, all’accessibilità, all’inquinamento ambientale-acustico-paesaggistico, dovrebbe preoccuparsi dell’impatto economico-finanziario che si determinerebbe, del rapporto costi-benefici rispetto al sistema economico locale fatto di piccola industria, commercio, agricoltura, artigianato e servizi.

Il Consiglio Comunale, in particolare, dovrebbe approfondire le problematiche collegate alla tutela e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari-zootecniche tipiche del nostro territorio riferite al sistema "grano-farina-pane-altri prodotti da forno-carni, caseari", settore su cui si vuole puntare per diversificare il sistema produttivo del mobile imbottito e dare un’alternativa di speranza alla volontà e capacità di impresa e di lavoro degli altamurani, mortificata dalla crisi pesante del "salotto": questo "Sistema locale" in via di evoluzione sarebbe fortemente penalizzato dai concorrenziali prodotti della grande distribuzione.

Non parliamo poi dell’impatto con la città e il suo tessuto urbano che, nonostante una programmazione urbanistica non sempre equilibrata ha realizzato e tutelato una simbiosi tra residenza e servizi commerciali.

Verifichi il Consiglio Comunale, invece, le opportunità che potrebbero derivare a questo sistema economico locale dall’uso appropriato della "zona annonaria" prevista dal PRG, al suo ruolo di servizio alle imprese non solo locali – tra Puglia e Lucania – con funzioni di intermediazione, stoccaggio, deposito, parziale trasformazione, confezionamento e vendita all’ingrosso e a grandi utilizzatori delle produzioni locali primarie.

La Confesercenti e la Confcommercio, pertanto, fanno appello al Consiglio Comunale affinché nelle sue decisioni senta di corrispondere pienamente agli interessi complessivi della città piuttosto che "adempiere" a ragioni tecniche che, invece, si pongono con tutta la loro equivocità, in contrasto con gli obiettivi generali della comunità altamurana.

 

p. Confesercenti                           p. Confcommercio

Nicola Caggiano                                Saverio Mascolo