CRONACA DI UN AMPLIAMENTO ANNUNCIATO

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CRONACA DI UN AMPLIAMENTO ANNUNCIATO *

La discarica “Le Lamie”?, che si trova in prossimità  della strada Altamura-Laterza, è composta sinora da quattro lotti:
1) il primo di 400 mila metri cubi è in esercizio dal 1987 al 1996 (capacità  esaurita, 0, 0);
2) il secondo di 22.000 mc risale al 1996 (capacità  esaurita, 0, 0);
3) il terzo di 100.000 al 1997 (capacità  esaurita, 0, 0);
4) il quarto, in esercizio dal 1999, è di 255.000 ed aveva, alla data di un sopralluogo effettuato da tecnici comunali nel novembre 2001, una capacità  residua ancora di 150.000 metri cubi.
Con il decreto n. 338 del 30 ottobre 2002 il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, Raffaele Fitto, ha autorizzato a servizio del bacino di utenza BA4 (che comprende Altamura ed altri 8 Comuni) “la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di discarica controllata per rifiuti urbani di Altamura”¦ mediante allestimento del V lotto”¦ fino all’entrata in esercizio del nuovo impianto di titolarità  pubblica e comunque non oltre l’utilizzazione della volumetria massima di 150.000 mc.”?.

Ma vediamo come si è arrivati a questa decisione:

26 marzo 2001 ”“ La ditta Tradeco, che ha la proprietà  e la gestione della discarica, chiede l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività  di smaltimento nell’impianto di discarica di Altamura mediante allestimento ed esercizio del V lotto di circa 155.000 mc.

10 ottobre 2001 ”“ In merito a tale richiesta di ampliamento, il Presidente della Regione Fitto scrive al Comune di Altamura segnalando “l’esigenza di esperire ogni utile tentativo per assicurare la titolarità  pubblica del lotto dell’impianto di discarica, senza con questo determinare a favore della società  Tradeco nuove e ulteriori aspettative in ordine alla gestione dei rifiuti urbani per il bacino di utenza BA4, diverse dalla mera prosecuzione delle operazioni di smaltimento del nuovo lotto di discarica, ivi compresa la fase di post-gestione trentennale dell’intero impianto. ”¦ A tal fine questo Commissario ”“ prosegue Fitto -, pur considerando la precaria situazione dei servizi impiantistici oggi posti a servizio dei comuni del bacino BA4 e la necessità  di assicurare in tempi rapidi forme di smaltimento controllate per i rifiuti urbani degli stessi comuni, potrà  valutare utile l’istanza della società  Tradeco, in presenza di concreti atti d’intesa tra la società  stessa e l’amministrazione comunale interessata, congruenti con l’esigenza su richiamata di assicurare la titolarità  pubblica del nuovo lotto proposto. Si resta in attesa di urgente riscontro, in considerazione della crisi che potrebbe determinarsi, sia pure non nell’immediato, nello smaltimento dei rifiuti urbani del bacino BA4”?.

10 ottobre 2001 ”“ In un’altra nota indirizzata ai Comuni del bacino, il Presidente Fitto si occupa della situazione impiantistica complessiva. Così scrive: “La situazione impiantistica del bacino BA4 desta notevole preoccupazione per gli sviluppi a breve termine nella gestione dei rifiuti urbani. Ad oggi, infatti, il bacino risulta servito esclusivamente da un impianto di discarica controllata ad Altamura, di proprietà  e gestione privata, destinato all’esaurimento nel breve-medio periodo, per il quale il soggetto gestore ha presentato a questo commissario istanza di ampliamento in ordine alla quale è già  stato interessato il comune sede di impianto, ai fini della necessaria acquisizione alla titolarità  pubblica dello stesso. In mancanza di intese tra codesti comuni, pur ricercate e favorite dalle diverse istituzioni interessate, il bacino di fatto è privo anche di concrete prospettive per la realizzazione degli impianti pubblici necessari a perseguire la riduzione della quantità  dei rifiuti urbani da destinare in discarica … in tale situazione, risulta evidente l’esigenza immediata di definire concrete ipotesi di lavoro per superare l’attuale stato di inerzia, con la programmazione, attraverso la localizzazione, e la realizzazione degli impianti pubblici necessari (centro per i materiali della raccolta differenziata, linea di selezione dei rifiuti indifferenziati, centri per il compostaggio della frazione umida), per i quali i soggetti privati non sono legittimati ad attivare autonome iniziative. … Alla luce di quanto rappresentato, si invitano i comuni in indirizzo ad assumere ogni iniziativa necessaria a definire l’intesa utile per attivare le azioni urgenti per dotare il territorio del bacino di utenza BA4, di un qualificato sistema di gestione dei rifiuti urbani, orientato a recupero e riciclaggio e alla riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti stessi”?.

23 ottobre 2001 ”“ Il Consiglio comunale di Altamura, con il voto unanime dei presenti (18 consiglieri del centrosinistra ed il consigliere di Democrazia Europea), delibera (n. 103/2001) un atto di indirizzo con il quale impegna “il sindaco e la giunta comunale alla predisposizione degli atti necessari per la costituzione di una forma associativa intercomunale per la gestione associata pubblica o pubblico-privata con partecipazione dell’ente pubblico non inferiore al 51% delle attività  di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani fra questo comune ed i comuni del bacino di utenza BA4”?; “laddove non si registrasse immediata disponibilità  da parte dei comuni interessati, alla predisposizione degli atti necessari per assicurare la titolarità  e gestione pubblica o pubblico-privata con partecipazione dell’ente pubblico nella misura non inferiore al 51% delle attività  di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Altamura”?; invita “l’on. Raffaele Fitto Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia a non assumere iniziative tese ad autorizzare la proposta di ampliamento presentata dalla società  Tradeco su un nuovo lotto della discarica posta nel territorio di Altamura, nelle more della definizione delle procedure su indicate”?.

29 ottobre 2001 ”“ Il Sindaco di Altamura scrive al Presidente Fitto comunicandogli la volontà  espressa dal Consiglio comunale con la deliberazione del 23 ottobre e sottolineando come l’obiettivo che si è prefisso il comune, “oltre che rispondere alla necessità  di adeguarsi alla normativa vigente, è avvertito ancor più dalla comunità  altamurana, e per essa da questa amministrazione, che sente l’esigenza di dover restituire un ruolo da protagonista all’ente pubblico in una materia che da 16 anni è stata lasciata esclusivamente alla iniziativa privata. Pertanto – conclude il sindaco – La prego di voler soprassedere rispetto alla richiesta del soggetto privato tesa ad ottenere l’ampliamento della discarica a servizio del bacino”?.

14 novembre 2001 ”“ Il Comandante della polizia municipale trasmette al Sindaco la relazione in merito al sopralluogo effettuato presso la discarica da tecnici comunali e personale della polizia municipale. La capacità  dei primi tre lotti è esaurita – si legge nella relazione -, mentre per il lotto n. 4 “si è stimata una capacità  residua pari a circa 150.000 metri cubi”?. Sufficiente, cioè, a soddisfare i bisogni del bacino per poco meno di tre anni ancora (la previsione è possibile, con una certa approssimazione, se si tiene presente che una tonnellata di rifiuti richiede per il suo smaltimento una volumetria di circa 0,80 mc. e che nel recente piano regionale dei rifiuti la produzione giornaliera di rifiuti dell’intero bacino è stimata in circa 198 tonnellate).

8 agosto 2002 ”“ Il Commissario Delegato Fitto sollecita i comuni alla costituzione dell’Autorità  di gestione unitaria dei rifiuti urbani di bacino. “A tutt’oggi – scrive -, pur in presenza di ripetuti richiami da parte della Regione ovvero da parte del Commissario delegato, … solo in alcune limitatissime aree territoriali è stato avviato e portato ad un primo compimento il processo di aggregazione degli enti locali, mirato ad assicurare la gestione unitaria dell’intero ciclo dei rifiuti urbani. In alcuni casi, peraltro, tali processi si limitano a formali iniziative di mera dichiarazione di volontà , che non contengono alcun elemento sostanziale di gestione e partecipazione economica unitaria. Né sono valse le iniziative incentivanti messe a punto dalla Regione Puglia in termini fiscali (riduzione dell’ecotassa in presenza di costituite autorità  di gestione unitaria per bacino di utenza) e in termini di benefici di accesso al POR Puglia (riduzione della quota di cofinanziamento per i comuni che hanno costituito la richiamata autorità  di gestione unitaria). … Fino ad oggi, l’azione commissariale ha privilegiato esclusivamente un intervento mirato a determinare sul territorio, anche attraverso la realizzazione di impianti pubblici consortili di trattamento dei rifiuti urbani, le condizioni di favore per l’aggregazione volontaria degli enti locali, ritenendo opportuno tralasciare ogni pur possibile iniziativa diretta ad intervenire in vece delle autorità  locali obbligate. Considerata, quindi, l’importanza e la rilevanza connessa all’attuazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, si richiamano le SS.LL. ad ogni necessaria iniziativa finalizzata alla costituzione delle autorità  di gestione unitaria dei rifiuti urbani per bacino d’utenza, così come definiti dalla programmazione regionale di settore, e si dichiara la piena disponibilità  della struttura commissariale ad ogni utile collaborazione ritenuta necessaria”?.

16 settembre 2002 ”“ In una riunione dei rappresentanti dei Comuni del bacino – a cui partecipano tre sindaci (Altamura, Minervino e Santeramo), assessori e funzionari del Comune di Altamura, nonché l’amministratore unico della Tradeco – il Sindaco di Altamura riferisce che in un precedente incontro dei sindaci si è “inteso procedere verso la costituzione dell’Autorità  d’ambito territoriale, formata dai comuni del bacino … L’Autorità  d’ambito rivestirà  la forma giuridica del consorzio e si propone quale obiettivo la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani”?. “Quale obiettivo di breve periodo – si legge nel verbale della riunione – vista la vigente legislazione ed i numerosi inviti del Commissario Delegato – Presidente della Regione Puglia rivolti agli enti locali, l’Autorità  si propone di assumere la titolarità  pubblica dell’impianto di smaltimento che sarà  autorizzato a servizio del bacino BA4, in conformità  del piano regionale … Poiché l’impianto attualmente in esercizio è di proprietà  della Tradeco s.r.l., che ha presentato al Commissario Delegato la richiesta di autorizzazione all’esercizio del V lotto, essendo il IV quasi in esaurimento, la ditta si dichiara disponibile ad esplorare un percorso negoziale con il costituendo consorzio. Tale percorso vede la cessione della titolarità  pubblica del V lotto dell’impianto in favore dell’Autorità  d’ambito a fronte della attribuzione della gestione del servizio di smaltimento per tutta la durata del V lotto. Le parti presenti ritengono che i rispettivi organi tecnici, vista la disponibilità  a ricercare una soluzione negoziale che contemperi il perseguimento dell’interesse pubblico con il giusto sacrificio degli interessi privati, potranno incontrarsi ovvero valutare le proposte negoziali che saranno elaborate e sottoposte alla decisione degli organi collegiali competenti”?.

30 settembre 2002 ”“ Nonostante i diversi tentativi ed incontri (30 ottobre 2001; 4 dicembre 2001; 11 settembre 2002; 16 settembre 2002; 25 settembre 2002), i Comuni del bacino BA4 non riescono a dar vita all’Autorità  di bacino. A sbloccare la situazione interviene d’ufficio, in virtù dei suoi poteri commissariali, Fitto che, con il decreto n. 299, istituisce “l’Autorità  per la gestione dei rifiuti del bacino BA4, così come disposto dal piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia, tra i Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo, Minervino, Poggiorsini, Spinazzola, Cassano, Grumo, Toritto”? ed assegna ai sindaci un termine di quindici giorni per adottare lo schema di convenzione allegato al decreto stesso ed ulteriori quindici giorni per la sua sottoscrizione. I sindaci procedono in questo senso, nei tempi assegnati. L’Autorità  di bacino ha la competenza in merito alla disciplina “dell’intero ciclo dei rifiuti urbani nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione a recupero e riutilizzo, nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti nonché del piano provinciale di organizzazione dei servizi”?. Dal momento della sottoscrizione della convenzione tutte le funzioni dei Comuni in materia s’intendono trasferite all’Autorità . Assume la presidenza il Sindaco di Altamura, in quanto rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti.

30 settembre 2002 ”“ Il Commissario Delegato Fitto adotta, con il decreto n. 296, un atto con cui completa, integra e modifica il “Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche in Puglia”? precedentemente adottato con decreto n. 41/2001. Per il bacino BA4 comprendente Altamura ed altri otto comuni è solo indicata la discarica controllata di Altamura, già  in esercizio, quale impianto da utilizzare nella “fase di transizione”?. In ordine agli impianti da realizzarsi per la “gestione a regime”?, il Commissario rinvia a successive determinazioni. Il Piano regionale stima in 198 tonnellate la produzione giornaliera di rifiuti da parte dei nove comuni del bacino.

29 ottobre 2002 ”“ Il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, Fitto, adotta il decreto n. 334 con il quale individua il sito della localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento per il bacino BA4. Si tratta di una cava esaurita ubicata nel territorio di Spinazzola, località  Grottelline, distante 4 chilometri dal Comune di Poggiorsini. In tale sito si prevede un “impianto complesso di titolarità  pubblica costituito da centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio”?. Tali impianti saranno, “a regime, a servizio del bacino di utenza BA4”? e dovranno essere realizzati “previa acquisizione dell’area alla titolarità  pubblica”?. Il decreto dispone altresì che l’Autorità  di bacino possa “prevedere gestioni anche a livello di n. 2 sub bacini, ciascuno dei quali servito da un unico impianto di smaltimento con annesse linee di trattamento”?. Sempre all’Autorità  di bacino è riconosciuta la facoltà  “di modificare la localizzazione del sito individuato per la realizzazione del nuovo impianto di titolarità  pubblica, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notifica del decreto; decorso inutilmente tale periodo, il sito sul quale deve essere realizzato tale impianto è quello”? di Grottelline.

30 ottobre 2002 ”“ Fitto firma un ulteriore decreto, il n. 338. Con questo “è autorizzata la prosecuzione, a servizio del bacino di utenza BA4, dell’esercizio dell’impianto di discarica controllata per rifiuti urbani di Altamura – località  Le Lamie -, mediante allestimento del V lotto … fino all’entrata in esercizio del nuovo impianto di titolarità  pubblica e comunque non oltre l’utilizzazione della volumetria massima di 150.000 mc.”?. L’attività  di smaltimento in tale lotto “è subordinata alla presentazione di certificato di ultimazione e regolare esecuzione delle opere”? e “deve essere svolta senza soluzione di continuità  rispetto all’utilizzazione del IV lotto, attualmente in esercizio”?; qualora, per cause di forza maggiore, “non fosse possibile completare l’allestimento del V lotto nel tempo previsto per l’esaurimento del IV lotto, dovrà  essere realizzato, entro lo stesso termine, almeno il primo stralcio funzionale”?. Fitto motiva tale decisione con “la peculiare situazione di emergenza del bacino di utenza BA4, allo stato servito dall’unico impianto di discarica controllata di Altamura”?. La data di tale decreto è significativa: il 30 ottobre è l’ultimo giorno utile per l’adozione di un simile provvedimento di ampliamento. Infatti, in base all’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3184 del 22 marzo 2002, “il commissario delegato per l’emergenza ambientale provvede a completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e al riutilizzo, mediante la localizzazione di nuovi impianti di titolarità  pubblica e, nelle more della realizzazione di tali impianti, può, entro il 31 ottobre 2002, autorizzare la prosecuzione dell’esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati”?.

Altamura 30 novembre 2002

* (la presente ricostruzione è stata curata da ENZO COLONNA, consigliere comunale)

NO all’ampliamento della discarica di Altamura

NO ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA

L’allarme sollevato dalla “lettera aperta” del consigliere regionale Pietro Pepe sul tema “ampliamento della discarica di Altamura” è giustificato, il tono della lettera adeguato, il contenuto in gran parte condivisibile.

Un punto deve essere chiaro a tutti: OCCORRE AGIRE, PRESTO E BENE.

Un consiglio comunale convocato su tale argomento per il 25 novembre è già  stato annullato; il prossimo è fissato per il 2 dicembre. Speriamo bene. Il decreto di autorizzazione di Fitto alla realizzazione del quinto lotto della discarica (altri 150.000 metri cubi che si aggiungono ai 777.000 dei precedenti lotti) risale al 30 ottobre 2002 (il n. 338) ed è stato notificato al Comune di Altamura i primi giorni di novembre.

OCCORRE AGIRE PRESTO E BENE.

Per farlo i nove Comuni del Bacino (il BA/4) hanno una sola strada: DECIDERE.

DECIDERE di mettere la parola fine al ricorso generalizzato ed indiscriminato del sistema di smaltimento dei rifiuti in discarica.

DECIDERE di potenziare la raccolta differenziata.

DECIDERE altre forme di trattamento e smaltimento dei rifiuti (compostaggio, termovalorizzazione, incenerimento, ecc.) come prevedono normative comunitarie e nazionali (v. Decreto Ronchi del 1997).

DECIDERE soprattutto la realizzazione di impianti di titolarità  pubblica.

DECIDERE di liberare Altamura da una servitù (la discarica di via Carpentino) ormai ventennale.

DECIDERE di bonificare finalmente quel sito, ponendo la parola fine ad una discarica che, con la logica dell’emergenza, è servita allo smaltimento di rifiuti provenienti da mezza Italia.

DECIDERE ed ammettere (tutti) che il territorio di Altamura ha già  dato e pagato un alto prezzo, facendosi carico di una discarica che, nel tempo ed a più riprese, dagli originari 400.000 mc ha raggiunto la dimensione di 777.000 metri cubi e di un impianto di compostaggio (quello che sta sorgendo sulla strada per Bari su autorizzazione della Provincia) realizzato sì in territorio di Grumo, ma alle porte di quello di Altamura.

DECIDERE di dire basta ad una logica emergenziale (ormai cronica) in virtù della quale si è abusato di una scelta moderna ed avanzata compiuta da Altamura nella metà  degli anni ’80 (forse la prima in Puglia), vale a dire dotarsi e realizzare per i propri rifiuti una discarica controllata e modernamente concepita che vari commissari ed autorità  (Regione, Provincia, ecc.) per l’emergenza rifiuti hanno poi utilizzato per sopperire al deficit di discariche controllate della nostra e di altre regioni.

DECIDERE che, come prevede ed impone la legge, è arrivato il momento di smaltire la quota finale di rifiuti (quelli non trattabili in altro modo) in una DISCARICA PUBBLICA che consenta al Comune almeno di ricavare utili di natura economica da questa attività , altrimenti passiva e fallimentare sotto tutti i punti di vista.

DECIDERE, insomma, prima che siano gli eventi a travolgerci o siano altri soggetti a decidere per noi.

I tempi peraltro non giustificano l’immediata disponibilità  e necessità  dell’ampliamento della discarica esistente. Nel sopralluogo effettuato da tecnici e vigili del Comune su disposizione dell’amministrazione comunale appena un anno fa’ (9 e 12 novembre 2001) risultavano esauriti i primi tre lotti (per complessivi 522.000 mc) e risultava una capacità  residua del quarto lotto (rispetto ai 255.000 mc autorizzati dalla Provincia nel 1999) di circa 150.000 metri cubi. Ciò significa che – anche considerando la stima alquanto eccessiva operata da Fitto in un suo recente decreto (n. 296 del 30 settembre 2002) in ordine alla produzione di rifiuti del nostro bacino, cioè 198 tonnellate giornaliere (rispetto alle circa 160 tonnellate stimate nel 1999) che richiedono circa 160 mc di spazio – la capacità  residua accertata nel novembre 2001 era sufficiente a smaltire rifiuti per 2 anni e 7 mesi. Quindi – a meno che quei sopralluoghi e quelle stime non siano del tutto sballati – l’attuale discarica può servire ancora l’intero bacino per almeno un anno e mezzo.

DECIDERE, insomma, presto e bene, ma senza lasciarsi contaminare dalla logica emergenziale che, in Italia, ha sempre prodotto guai maggiori di quelli che intendeva risolvere.

Solo in tal modo e non semplicemente impugnando il decreto di Fitto dinanzi al TAR (l’ennesimo e rituale ricorso, forse inutile ed inammissibile) che è possibile bloccare gli effetti di una decisione-beffa imposta dall’alto.

enzo colonna
consigliere comunale di Altamura
enzo@altamura2001.com

NO all’ampliamento della discarica di Altamura

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Ill.mo On.le Raffele FITTO
Commissario Emergenza Ambiente
Regione Puglia

Ill.mo sig. Sindaco

Ill.mi sigg.Consiglieri Comunali
Comune di Altamura

Ill.mi Sindaci – Autorità  di Bacino “BA/4

Manifesto apprezzamento al Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella regione Puglia Raffaele Fitto, che ha decretato finalmente un nuovo modo per la gestione dei Rifiuti e disegnato le procedure per un nuovo ciclo integrale dello smaltimento dei rifiuti, delegando i Comuni all’esercizio delle relative funzioni.
Il programma punta, sia pure con ritardo, alla sostituzione delle discariche gestite da privati con impianti a titolarità  pubblica, conferendo ai Comuni la responsabilità  e l’autorità  della gestione dei 15 bacini costituiti nel territorio regionale pugliese.
Esprimo, invece, forte e netto dissenso alla procedura adottata da Fitto che da un lato con un decreto trasferisce ai Comuni le competenze in materia ambientale, nominando i sindaci commissari ad acta, mentre dall’altra con il successivo decreto n.338 del 30 ottobre 2002, autorizza la prosecuzione dell’attività  di smaltimento nell’impianto di discarica controllata in esercizio in agro di Altamura, mediante l’allestimento di un ulteriore lotto funzionale della capienza di 150mila metri cubi circa, che significa protrarre ancora per tre anni la gestione privata dei rifiuti.
Infatti si tratta di un nuovo ampliamento denominato V lotto di enormi dimensioni che non trova alcuna plausibile giustificazione, visto che l’attuale attività  di smaltimento è già  garantita dal IV lotto in esercizio che ha ancora una sua capacita di assorbimento e che come tale, se non ci saranno inerzie e complicità , è più che sufficiente per poter consentire il passaggio alla acquisizione pubblica dell’impianto vecchio e nuovo.
E’ vero che i Comuni possono, nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto, modificare la decisione presa dal Commissario Fitto, ma è altresì vero che, per fare questo, il Consiglio comunale di Altamura ha il dovere di indicare le linee alternative per l’elaborazione di un Piano da presentare all’Autorità  di Bacino ”?già  costituita”? e al Sindaco di Altamura che la presiede.
Come si vede i Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino in questione sono chiamati ad essere i primi attori e a decidere autonomamente sulla sorte dei propri rifiuti, individuando in primis i nuovi siti per l’impianto complesso dei rifiuti.
In particolare il Comune di Altamura, sede dell’attuale discarica, è chiamato a contrastare la decisione del Commissario per l’Emergenza, proponendo sia la revoca del decreto che la presentazione, nei termini consentiti, di un progetto d’impianto complesso di discarica controllata che contenga l’indicazione di un diverso sito più consono all’interesse dell’intero bacino.
Ove mai, data la ristrettezza dei tempi, fosse vanificata da parte di Fitto la revoca del decreto in questione, il Consiglio Comunale dovrà  farsi carico d’impugnare l’atto davanti alla magistratura amministrativa – TAR Puglia.
Non va sottaciuto che l’attuale discarica “Le Lamie”? in esercizio nel Comune di Altamura ha già  raggiunto limiti considerevoli come dimensionamento (quasi un milione di metri cubi di rifiuti) e necessita di un urgente Piano di bonifica per bloccare gli effetti devastanti del disastro ambientale.
Un altro tema da non dimenticare è il problema della raccolta differenziata che, com’è noto, ha raggiunto il coefficiente medio di raccolta pari al 5% e, se potenziato, dovrà  far ritenere l’uso delle discariche in maniera residuale e marginale favorendo così il controllo, da parte dell’autorità  pubblica, della qualità  dei rifiuti consegnati in discarica.
Per realizzare tali obiettivi i Comuni associati, nell’ambito del bacino Ba/4, dovranno avviare tutte le procedure per eliminare il privato e finalmente realizzare impianti a titolarità  pubblica.
Il sottoscritto ,d’intesa con la Margherita locale, coerentemente conferma il suo forte NO all’ampliamento della discarica e ritiene che sia giunto il momento di porre fine alla logica dell’emergenza che ha fin quì consentito il perpetuarsi di iniziative disorganiche e di forti speculazioni di privati.
Si augura, inoltre, che si dia vita ad una migliore organizzazione territoriale, attraverso la programmazione degli interventi sul proprio territorio da parte dei nove comuni del bacino BA/4, per assicurare una corretta gestione e controllo dei rifiuti, che, nel rispetto dell’ambiente, produca evidenti vantaggi di efficienza, funzionalità  ed economicità  dei servizi.

Altamura 22 novembre 2002

Prof. Pietro Pepe

Una favola del Nord Europa in regalo per i bambini delle scuole elementari

Un disegno e una favola come regalo di Natale per i bambini delle scuole elementari di Altamura. L’associazione culturale Eutropia, già  attiva protagonista di numerosi progetti e laboratori di animazione interculturale tramite il Programma europeo Gioventù, con il sostegno del Comune di Altamura (assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione) e in collaborazione con Radio Altamura 1 ha organizzato il Progetto “Calendario dell’Avvento- Ronja, la figlia del brigante”.
Quella del calendario dell’Avvento è una tradizione antichissima del nord Europa, in particolare dei paesi scandinavi, che coinvolge ragazzi di tutte le età . Un calendario del periodo 1-24 dicembre sul quale è stampato un bellissimo disegno verrà  regalato in questa settimana a tutti i bambini dei sei circoli didattici di scuola elementare della città  di Altamura, che sono poco meno di 5000. Sul disegno sono incollate 24 finestrelle che i bambini devono aprire una alla volta per ogni giorno indicato. Per non perdere il gusto della scoperta i ragazzi devono aprire una sola finestrella alla volta. Lì potranno scoprire i personaggi o altri elementi del racconto adattato di “Ronja, la figlia del brigante” di Astrid Lindgren, autrice anche di Pippi Calzelunghe un classico della letteratura per ragazzi. Un racconto molto bello sui valori dell’amicizia, della pace e della natura. La favola sarà  possibile seguirla su Radio Altamura 1, prima di andare a scuola (intorno alle 7.30 come da tradizione) e in replica il pomeriggio alle 18.00 (tranne la domenica quando la replica andrà  in onda alle 17.00).
Ascoltando la storia i bambini la collegheranno alle immagini disegnate all’interno della finestrella aperta in quella giornata sul Calendario dell’Avvento. Ogni puntata durerà  circa una decina di minuti. Ma il valore aggiunto dell’iniziativa è la possibilità  di seguire la storia tramite l’intervento a sorpresa nelle scuole di alcuni animatori dell’associazione che impersoneranno i personaggi della favola.
Gli obiettivi di questo progetto sono: avvicinare i bambini alla letteratura e più in generale alla cultura di altri paesi (e in particolare in questo caso a quella scandinava, 0, 0); avvicinare i bambini all’ascolto della radio; stimolarne la fantasia e la creatività ; favorire l’apprendimento interculturale attraverso la conoscenza di altre tradizioni natalizie quando ci si appresta a perpetuare le proprie.
Il progetto coinvolgerà  in questa originale forma di apprendimento interculturale anche gli educatori e le famiglie. Al termine del progetto una copia del libro verrà  regalata a ogni plesso scolastico (sono 11) e alle due biblioteche cittadine. Un seguito potrebbe essere rappresentato dalla messa in scena dell’affascinante storia di Ronja.
Questa iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti culturali organizzati dall’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Nicola Natuzzi per le vacanze di Natale.
Il progetto è stato ideato da Tommy Boden (Svezia), i disegni di Sarah Lueck (Germania), la grafica di Esther Lopez (Spagna), la voce radiofonica di Mino Vicenti, l’organizzazione generale di Lucia Creanza e Pasquale Dibenedetto con il contributo dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione.

ECCO L’ATTO DI INDIRIZZO SULLA VICENDA ”34”. TUTTO CHIARO, ORA!?

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 102 del 16 novembre 2002, pubblicata all’Albo Pretorio il 22 novembre 2002

Oggetto: QUESTIONI URBANISTICHE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. ATTO DI INDIRIZZO



Il Consiglio Comunale

Dato atto che la relazione introduttiva del Sindaco, la proposta originaria, le integrazioni del Sindaco alla proposta (7.11.02 e data odierna), il dibattito e le proposte modificative (Menzulli 7.11.02), sono riportati nel verbale del 21.10.02, n. 98, nel verbale del 7.11.02, n. 99 e quello in pari data, n. 102;

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole dei gruppi di maggioranza DS, MARGHERITA, UDEUR, R.P., della dichiarazione di voto contrario di Menzulli RC e della dichiarazione di astensione di Loiudice, oltre che dell’abbandono dell’aula dei consiglieri di minoranza contrari alla proposta della maggioranza, ritenendo che il procedimento avviato dalle imprese è diventato un procedimento concluso, interventi riportati integralmente nel verbale precedente pari data n. ;

PREMESSO CHE:
* il Consiglio Comunale di Altamura ha ratificato in data 27.12.2000 nn. 73 accordi di programma sottoscritti ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 per la realizzazione di insediamenti produttivi;
* alla ratifica consiliare hanno fatto seguito – in varie date e non ancora in tutti i procedimenti – decreti del Presidente della Giunta Regionale di approvazione degli accordi, sempre ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98;
* soggetti candidatisi alle iniziative hanno richiesto sottoscrizione delle convenzioni e rilascio delle concessioni edilizie;
* in particolare alcuni imprenditori hanno affidato a diffide i propri rilievi, lamentando imminente rischio della perdita di risorse e prospettando azione di risarcimento dei danni;
* pendono, altresì, due giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, promossi dai Consorzi di Sviluppo Murgiano e San Marco, nonchè dalla Società  Nuova Immagine srl, che accompagnano alla richiesta di annullamento e di accertamento, la richiesta di condanna del Comune di Altamura al risarcimento dei danni;
* il Comune ha reso, presso lo Sportello Unico per le Imprese, negativa espressione su istanza autorizzativa ai sensi del DPR 447/1998 per impianto produttivo in Contrada Curtaniello (in termini il Consiglio segnala la lesività  ed impraticabilità  del procedimento dello Sportello Unico ai sensi del DPR 447/1998 innestato sul procedimento ex L.R. 34/1994, non potendosi, tra l’altro, sovrapporre – persino in pendenza di sequestro – moduli procedimentali diversi, con confusione procedimentale che – inoltre – non consente nè all’Amministrazione nè agli Uffici espressione dei propri poteri, nè offre garanzia del rispetto degli oneri, obbligazioni, posizioni giuridiche passive della L.R. 34/1994, 0, 0);
* l’A.C. di Altamura, con altri Comuni murgiani, ha promosso la candidatura di specifici documenti di programmazione negoziata quali il “Patto Territoriale Sistema Murgiano” e il “Protocollo Aggiuntivo”, stipulati, rispettivamente, in data 07/05/2000 e in data 03/05/1991, nell’ambito dei quali sono stati ammessi al finanziamento sia iniziative imprenditoriali che iniziative infrastrutturali aventi con le prime un nesso di stretta funzionalità ;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* viene esaminato il monitoraggio curato dall’Ufficio, recante anche indicazione:
a) dei procedimenti decretati;
b) dei procedimenti nei quali è intervenuta ratifica consiliare, nei quali l’operatore si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione ma non assistiti da successivo decreto del Presidente della Regione Puglia;
c) dei procedimenti, compresi nella tipologia sub b), nei quali l’operatore non si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione;
d) dei procedimenti rinunciati;
e) dei procedimenti, pur avviati, ma che non hanno conosciuto sviluppi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrizione di accordo tra il Sindaco ed il Presidente della Regione e/o ratifica consiliare;
* viene condotta, con l’ausilio dell’Ufficio ed anche della lettura planimetrica, l’analisi delle localizzazioni sul territorio comunale nonchè verificata l’incidenza delle ipotesi di ampliamento e delle localizzazioni nell’ambito di PIP;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* l’Ente comunale non può abdicare alla sua funzione di ottimizzazione delle scelte territoriali ed, in pari tempo, pur riservando all’interesse occupazionale la debita sensibilità , non può subordinare ad indiscriminata prospettazione di allarme dei settori produttivi la sua più ampia funzione regolativa del pubblico interesse;
* il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 15 febbraio 2002, ha reso atto di indirizzo e la progettualità  comunale ha conosciuto coerente seguito con gli obiettivi di uno sviluppo ecocompatibile e di razionalizzazione del territorio:
a) adottandosi deliberato avente ad oggetto il Piano pubblico per gli Insediamenti Produttivi di Via Gravina;
b) prestando adesione al Parco dell’Alta Murgia;
c) portando in attuazione gli interventi previsti da lottizzazioni già  approvate e convenzionate in zona D2;
d) registrando, nella zona D1, capacità  residue per quota percentuale del 12% c.ca delle aree (con standards dimensionati – da soli – nella quota del 10%, 0, 0);
e) incontrando la sensibilità  delle forze sociali ed il responsabile contributo informativo e culturale di ogni attore politico ed economico nella soluzione dei problemi;
f) registrando la disponibilità  di realtà  produttive (a titolo meramente esemplificativo CNA, Confartigianato …) a soluzioni di razionale e funzionale accorpamento;
e) sensibilizzando l’imprenditoria alle soluzioni di minor carico territoriale ed, in particolare, registrando episodiche rinunce, alcune ipotesi di possibilità  di abbandono di soluzioni di isolamento produttivo a fronte di moduli pubblicistici di maggiore funzionalità ;
* il Consiglio Comunale, nella seduta del 9 aprile 2002, ha invitato a porre in essere una fase concertativa con le rappresentanze sociali e produttive interessate;
* l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione ha militato nei sensi della corretta e responsabile informazione e del monitoraggio dei valori pubblici degni di maggior tutela:
a) esaminandosi la possibilità  di spontanea rinuncia di operatori, consorziati e non consorziati, alla utilizzazione del modulo della L.R. 34/1994, invitando a porre attenzione alla maggiore funzionalità  di politiche del territorio tese alla concentrazione dei servizi e delle infratture e non all’isolamento produttivo;
b) esaminandosi la possibilità  di una delocalizzazione delle ipotesi insediative candidate in Contrada Cenzovito (Consorzio di Sviluppo Murgiano) e Contrada Curtaniello (Consorzio S. Marco), a fronte di una concentrazione di imprese nelle direttrici già  individuate dal PRG quali zone per gli insediamenti produttivi;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* è intervenuto, a cura del Pubblico Ministero, su istanza di una Società , il dissequestro della documentazione alla stessa relativa (cfr. diffida della Società  prot. 5.7.2002, segnalativa della titolarità  di agevolazioni finanziarie ai sensi della L. n. 488/92, 0, 0);

RITENUTO INOLTRE CHE:
* le localizzazioni consortili sollevano ragioni di verifica non limitate all’apprezzamento del pubblico interesse ma estese ragioni di coerenza all’impianto normativo al momento degli atti generici e procedimentali;

* le localizzazioni consortili (Consorzio San Marco e Consorzio di Sviluppo Murgiano, per rispettivi ha 8 ed ha 60 c.ca, nonchè previsione di rispettivi 11 e 34 insediamenti) hanno conseguito due unici decreti del Presidente della Giunta della Regione Puglia (rispettivamente D.P.G.R. n. 461 e D.P.G.R. n. 461 n. 460 del 13.9.2001), alla cui adozione hanno fatto seguito sopravvenienze di segno e potenzialità  contrari, quali, a titolo esemplificativo:
a) la proposizione di ricorso innanzi al TAR Puglia – avverso i detti due decreti ed atti presupposti – ad opera dell’Associazione Italiana WWF, ricorso notificato a questo Comune in data 22.11.2001, con giudizio tuttora pendente;
b) la conoscenza di negativa espressione consultiva (risposta a domanda), resa nell’ambito di Progetto “SI” e su domanda afferente al Patto Territoriale Sistema Murgiano, sulla utilizzazione di moduli consortili derogatori al PRG (nella specie DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, 0, 0);
c) la pubblicazione della sentenza del Tribunale Regionale per la Puglia n. 3192/2002, Sede di Bari – Sezione Seconda, pronuncia resa (per altro ambito comunale) in tema di applicazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, pronuncia che accompagna alla “complessità  ed estensione dell’intervento” l’invito alla intensificazione della valutazione degli effetti trasformativi di suoli originariamente agricoli, così consolidandosi la rilevanza del connotato dimensionale nella valutazione dell’effetto trasformativo;

RITENUTO ANCORA CHE:
* il ricorso promosso dall’Associazione Italiana WWF investe tassativamente le iniziative consortili, esitate nei due decreti P.G.R. n. 461 e n. 460 del 13.9.2001, con atti gravati che permangono esposti, pertanto, alla conseguente alea processuale;
* entrambi detti moduli consortili, quindi, non registrano alcuna stabilizzazione giuridica nè effetti consolidanti, bensì ad essi si accompagnano – tra l’altro – le connaturali labilità  e reversibilità  di atti sottoposti a sindacato giurisdizionale di legittimità  del Giudice Amministrativo;
* nel pubblico interesse, che la compromissione del territorio in pendenza del detto contenzioso si presenta soluzione grave ed impropria, dal momento che essa compromissione – in ipotesi di accoglimento del ricorso giurisdizionale dell’Associazione WWF – integrerebbe un disvalore, con produzione di vulnus al territorio irreversibile ovvero di soluzioni coercitive e demolitive di innegabile maggiore costo sociale, interessi e potenzialità  lesive rispetto alle quali recede anche ogni interesse secondario e privato;
* il valore della certezza giuridica integra bene comune alla sfera pubblica come alla sfera degli interessi privati degli amministrati, dal che riviene la tensione verso la ricerca di soluzioni di pianificazione di minore aleatorietà ;

ESAMINATO:
* per la valenza analogica, il riscontro offerto dal FORMEZ a domanda del Patto Territoriale Sistema Murgiano, a fronte di interrogativo circa la possibilità  – ad opera di un consorzio di imprese – di attivazione della procedura dello sportello unico per la realizzazione di un piano che prevede la costruzione di 11 opifici industriali e la realizzazione delle relative opere infrastrutturali su un terreno con destinazione agricola, intervento ricadente, peraltro, su un’area adiacente a PIP;

AVENDO VALUTATO, QUINDI:
* l’espressione resa dal FORMEZ, escludendo che la costruzione di 11 opifici industriali possa rientrare nell’ipotesi di variante ex art. 5 (variante in deroga a mezzo di conferenza di servizi) ed esigendo, invero, variante generale ex art. 2 sia “per la portata del carico urbanistico” sia per la “vastità  di area coinvolta”;
* pur nella difformità  delle fattispecie normative – l’invito del FORMEZ a dar corso ad una variante (definita “generale”) che individui le aree per insediamenti produttivi o quelle ecologicamente attrezzate e qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ad approvare la variante in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

ESAMINATA:
* con l’ausilio dei sinergici indicatori descritti, la non affinità  della ratio e dell’impianto delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 al modulo consortile, rispondendo alla ratio legis ed al suo connotato derogatorio ipotesi insediative individualizzate e non l’utilizzo consortile di aree vaste, soggette al normale istituzionale strumentario di pianificazione e governo del territorio;

AVENDO VALUTATO:
a) l’obiettivo di evitare la congestione prodotta da flussi veicolari indotti sinergicamente da 11 insediamenti e sinergicamente da 34 insediamenti su arteria di collegamento al polo di Bari, con rischi ed esiti disfunzionali per l’intera collettività ;
b) il ruolo comunale di Ente proponente del“Progetto Insediamenti Produttivi contrada Cenzovito”;

VENDO VALUTATO ANCORA
sulle dette localizzazioni dei moduli consortili: che:
* l’Amministrazione riveste lo status qualificato di soggetto proponente e beneficiario dell’erogazione dei contributi del “Progetto Insediamenti Produttivi contrada Cenzovito”, veste dalla quale ripete anche piena ulteriore legittimazione alla riflessione sulla detta localizzazione;
* il carattere pubblico del sistema infrastrutturale candidato a finanziamento configura ulteriore ragione di specificità  e di diversificazione della ipotesi di contrada Cenzovito;
* rilevano le dimensioni dell’insediamento di contrada Cenzovito e Contrada Curtaniello, la cui delocalizzazione, con modulo pubblicistico, consentirebbe anche il controllo pubblico sugli sviluppi dell’iniziativa, sulla rinuncia a candidature, sul subingresso di altri operatori con procedimenti ad evidenza pubblica, con evasione di fabbisogno senza uso aggravante della risorsa territoriale;

RITENUTO CHE:
* la localizzazione del Consorzio di Sviluppo Murgiano, che impegna circa 60 ettari, presenta altresì le seguenti ulteriori criticità :
a) piena contiguità  ad area boschiva vincolata ai sensi della legge 431/1985 (specificità  che non può non generare sensibilità  ed attenzione anche in merito ai fattori di potenzialità  lesiva, interferenti ed indotti, provenienti dalle aree prossime, quali l’inquinamento acustico, atmosferico, le esalazioni, le alterazioni prospettiche e del paesaggio, 0, 0);
b) inserimento in area non compromessa, priva di deficit ambientali, dotata di perdurante integrità , conservativa e rappresentativa della tipologia territoriale rurale murgiana (con presenza di risalente e significativa masseria, testimonianza dello stesso habitat rurale, 0, 0);

ANALIZZATE:
* anche con l’ausilio dell’Ufficio, le localizzazioni degli insediamenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile;

PRESO ATTO:
* anche con la lettura della planimetria d’insieme, che essi insediamenti interessano essenzialmente alcune zone, ed altresì che:
a) si registra il contenimento del carico delle aree propriamente extraurbane (gli insediamenti sono per la maggioritaria parte programmati al contorno dell’abitato, 0, 0);
b) tra le ipotesi esaminate si registrano anche ampliamenti, anche localizzazioni all’interno e nelle adiacenze di aree produttive già  esistenti, nonchè ulteriori localizzazioni lungo la viabilità  principale, in zone già  servite da urbanizzazioni ed oggetto di preesistenti insediamenti di carattere produttivo (quali Iazzo del Forno che ospita il mattatoio, quale Zona Gravisceglie nei pressi della zona industriale, Parco Calia nei pressi del PIP …, 0, 0);
c) non interverrebbe aggravamento della risorsa territoriale, interessandosi anche ambiti che hanno già  registrato insediamenti (presenza di altri manufatti derivanti da ampliamenti o da istituti normativi in sanatoria, 0, 0);
d) è salvaguardata la preoccupazione – già  espressa in antecedenti sessioni consiliari – di evitare una eccessiva frammentizzazione di insediamenti dispersi sul territorio secondo pura casualità , con accidentale occupazione urbanistica di tutto il territorio extraurbano;

AVENDO VALUTATO:
* la natura plurisoggettiva e pluripartecipata degli accordi di programma, nei quali sono confluite le competenze pubbliche del Comune e della Regione, indi la difficile esperibilità  di soluzioni unilaterali comunali e non – quantomeno – codecisorie;
* il timore di dispersione di risorse umane, finanziarie, occupazionali, in particolare per candidature dotate – oltre che del doveroso prerequisito della serietà  realizzativa – anche di fonti ed agevolazioni finanziarie, risorse che si esporrebbero a consumazione con ricaduta negativa sulla comunità  locale;
* la pendenza di diffide e giudizi, nonchè l’esposizione ad ulteriore contenzioso, con produzione di costi esponenziali ed esiti di merito di difficile prevedibilità , anche di eventuale potenzialità  negativa (pur nella doverosa prudenza nel giudizio prognostico, 0, 0);
* l’evidente carattere aleatorio sia di una soluzione unilaterale sia dell’esposizione ad un diffuso contenzioso, che comporterebbero oneri e svantaggi maggiori rispetto ai benefici pubblici presenti nell’indirizzo proposto (ottimizzazione – nel pubblico interesse – delle soluzioni, già  giuridicamente costituitesi, decongestionando l’uso della L.R. 34/1994; ricerca di soluzioni delocalizzative; severità  verso il modulo della L.R. 34/1994 per procedimenti ancora in istruttoria e non pervenuti a ratifica consiliare; rigore dei controlli sulla realizzabilità  delle iniziative e sui loro sviluppi.., 0, 0);
* l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’Ente da responsabilità  economiche, curando anche un giudizio relazionale e comparativo con gli interessi ed affidamenti sociali, nonchè valutando l’interesse pubblico allo sviluppo socio-economico della comunità  ed alla integrazione territoriale della stessa anche attraverso misure di sostegno e risorse già  riconosciute;
* la necessità  di assicurare sempre priorità  alla tutela dell’interesse pubblico principale al corretto uso del territorio, indi agli interessi pubblici secondari, con ferma graduazione degli interessi, escludendosi schemi di pianificazione pattizia;
* l’avviso dei difensori officiati dall’Ente contrario ad ogni ipotesi di passivo stato sospensivo, ozpione – questa – mai praticata dall’Amministrazione;
* l’effetto autoimpegnativo prodotto dagli atti posti in essere in passato dalla stessa Amministrazione, con relazione di immedesimazione e continuità  della stessa soggettività  amministrativa, che, nell’ereditare detta continuità , si è peritata di assicurare effetti correttivi e migliorativi nel pubblico interesse;
* la necessità  di opzioni coerenti con regole chiare, non discriminatorie, funzionalizzate al bene pubblico, che non sacrifichino e consumino moduli di applicazione della L.R. 34/1994 nei quali l’effetto trasformativo già  assicurato dallo stadio provvedimentale ed insito nella stessa legge abbia una più intensa giustificazione (impossibilità  delocalizzativa dell’investimento; titolarità  già  in essere di agevolazioni finanziarie destinate all’operatore privato e soggette a dispersione; intervenuta acquisizione delle aree a titolo di proprietà , seria ed agevole infrastrutturabilità  a cura ed oneri dei privati, accessibilità , controllo della serietà  degli standards occupazionali candidati, titoli di legittimazione di evidente priorità  rispetto a soluzioni pianificatorie pubbliche che – per i loro tempi – potrebbero produrre effetti irreversibili nella sfera sociale; presenza di correlazioni con attività  produttive integrate; sinergie con l’esistente rete produttiva; attività  di interesse agro – alimentare che rechino anche sostegno al settore produttivo dell’agricoltura, 0, 0);
* la pari necessità  di interessare anche la Regione per le espresse ipotesi di delocalizzazione o, comunque, per l’esperimento alternativo di moduli di superamento della L.R. 34/1994 e succ. modif. che consentano un più razionale uso del territorio, anche nelle formule consortili;

Con voti 15 favorevoli, 1 contrario (Menzulli) e due astenuti (Petronella e Loiudice, 0, 0);

DELIBERA

1) di invitare gli Uffici ed organi comunali alla massima severità  verso posizioni in itinere di cui alla L.R. 34/1994 in procedimenti ancora in istruttoria e comunque non pervenuti a ratifica consiliare, segnalando con riferimento agli stessi la contrarietà  consiliare al perdurante utilizzo del detto modulo, configurandosi strumento non coerente con le scelte pianificatorie e di governo del territorio anticipate nei precedenti deliberati n. 3 del 2 gennaio 2002 e n. 37 del 15 febbraio 2002. Il fabbisogno di aree produttive potrà  essere soddisfatto attraverso l’attivazione di moduli procedimentali coerenti con gli atti di pianificazione / programmazione dell’Ente;

2) di salvaguardare l’ipotesi degli ampliamenti di cui alla L.R. 34/1994 e succ. modif.;

3) di impegnare la Giunta Municipale e gli uffici competenti a porre in essere atti concreti ad avviare l’iter amministrativo che porti alla delocalizzazione del Consorzio S. Marco e del Consorzio Sviluppo Murgiano, insediamento quest’ultimo di maggior carico integrante anche iniziativa nella quale il Comune è assistito dallo status di Ente proponente e beneficiario di finanziamenti per opere infrastrutturali, formalizzando le reciproche disponibilità  con atti impegnativi;

4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli arttt. 7 ed 8 della legge 241/90 sia al Consorzio Sviluppo Murgiano che al Consorzio S. Marco (nonchè alle soggettività  consorziate) che alla Regione Puglia, al fine di realizzare standards informativi e partecipativi nel procedimento amministrativo e la necessaria partecipazione dell’Ente Regionale negli atti a seguire, autorizzando la coeva trasmissione di copia del presente deliberato;

5) di valorizzare, nell’iter informativo e formativo della delocalizzazione del Consorzio Sviluppo Murgiano e del Consorzio S. Marco, la disponibilità  dell’Ente comunale a soluzioni:
* augurabilmente assistite dalle rinunce consortili al modulo della L.R. 34/1994 e dalla disponibilità  delocalizzativa, con sensibilità  comunale al valore pubblico della conservazione del pubblico finanziamento infrastrutturale;
* di pianificazione pubblica, con priorità  – ove possibile – di siti urbanizzati e già  infrastrutturati, ovvero di spazi parzialmente urbanizzati o in via di infrastrutturazione;
* assistite da strumenti di controllo pubblico sugli sviluppi dell’iniziativa, sulle rinunce a candidature, sul subingresso di altri operatori con procedimenti ad evidenza pubblica, con evasione di fabbisogno anche aggiuntivo senza uso aggravato della risorsa territoriale;
* idonee ad offrire insediamento anche ad altri operatori assistiti dalla L.R. 34/1994 ma disponibili alla delocalizzazione;
* conservative, nell’interesse pubblico, degli oneri privati (occupazionali, di carico delle spese urbanizzative, …) presenti nel modulo a sostituirsi (L.R. 34/1994, 0, 0);

6) di demandare a futuro provvedimento, a cadere entro la data del 30/11/2002, l’individuazione del sito ed ogni determinazione non meramente di indirizzo e programmatoria, mandando agli Uffici – anche per l’interesse alla conservazione del finanziamento pubblico infrastrutturale – di relazionare al Consiglio per tale data anche in merito a:
* un ventaglio di opzioni delocalizzative;
* strumenti maggiormente rispondenti al fine a seguito di consultazioni, oltre che con i detti Consorzi, anche con la Regione Puglia;
* tempi amministrativi verosimilmente occorrenti per il modulo pianificatorio percorribile;
* criticità  eventualmente incontrate;
* cautele di conservazione dei finanziamenti pubblici preordinati alla infrastrutturazione ovvero profili di criticità ;

7) con riferimento ai restanti procedimenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile, demandare all’Ufficio Tecnico, autore del monitoraggio, la verifica di ipotesi che, pur decretate e/o assistite da ratifica consiliare, non siano più assistite, se del caso, da interesse dell’operatore, riferendo al Consiglio, dei procedimenti rinunciati, delle ragioni del difetto di decreto del PGR, delle disponibilità  a rinuncia ovvero della disponibilità  delocalizzativa con favore per soluzioni pianificatorie pubbliche, anche constatandosi la presenza di procedimenti nei quali è intervenuta ratifica consiliare non assistiti da successivo decreto del Presidente della Regione Puglia (indi verificandone le ragioni) ed anche di procedimenti nei quali l’operatore non si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione;

8) sempre con riferimento ai restanti procedimenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile, per i quali constati la serietà  delle stesse ragioni di sostegno alla impossibilità  delocalizzativa nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni:
– titolarità  già  in essere di agevolazioni finanziarie soggette a dispersione non differibili;
– titolo di proprietà  dell’area di intervento;
– disponibilità  ad effettuare le infrastrutture necessarie senza aggravio per l’Ente;
– rispetto degli standards occupazionali ,
compete al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa adozione del decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia, ove quest’ultimo faccia allo stato difetto:
a) la relativa istruttoria e sua conclusione, nonchè l’adozione degli atti conseguenziali;
b) la verifica della sussistenza delle garanzie alle quali è normativamente finalizzata la L.R. 34/1994, ivi compreso il potere di segnalazione agli organi competenti di eventuali iniziative che non offrano ex ante certe garanzie di certa rispondenza allo schema normativo ed alla affidabilità  e serietà  dallo stesso reclamate, compromettendosi il territorio senza assicurare i benefici prefigurati dal legislatore;
c) l’esercizio del controllo edilizio – architettonico sui progetti esecutivi ai fini del rilascio delle concessioni, con esercizio legittimo di prescrizioni e cautele tese a mitigare ogni impatto sul territorio;
d) la segnalazione al Consiglio – ove ne ricorrano le condizioni – delle ipotesi che, non rispondenti allo schema normativo, legittimino comunicazione di avvio di procedimento sia all’operatore sia alla Regione Puglia per un percorso amministrativo pubblico codecisorio dei livelli territoriali comunale e regionale di contraria direzione – nell’interesse pubblico – agli atti già  esistenti;
e) la cooperazione nel controllo successivo degli sviluppi delle iniziative, rimarcando che alla non osservanza degli oneri ed obbligazioni di cui alla L.R. 34/1994 è ancorata anche la decadenza degli effetti trasformativi della destinazione del territorio.

9) di attivare gli uffici competenti, nel rispetto del principio di contemporaneità  ed uniformità :
a) al rilascio delle concessioni agli aventi diritto , siano essi titolari di ampliamento che di interventi puntiformi, conformemente al punto 8 , 0, 0);
b) all’avvio dell’iter finalizzato all’eventuale ampliamento del PIP.

10) Quale auspicabile modulo procedimentale che, ai fini della qualità  delle determinazioni da assumersi dal C.C., contemperi per gli interventi di cui al consorzio S. Marco ed al consorzio Sviluppo murgiano gli interessi e le finalità  pubblici esternati nel presente atto e gli interessi partecipativi ed i contributi degli amministrati, secondo esiti oggettivabili e rispondenti ai valori della trasparenza, della efficienza e della sollecitudine, per l’esercizio delle competenze innanzi evidenziate con riferimento ai moduli consortili si invita il responsabile dell’Ufficio Tecnico, secondo le più adeguate modalità  e nei tempi di maggiore contentezza a procedere alla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché:
a) convocare un tavolo di confronto e partecipazione tra imprese, Comune e Regione. Tanto al fine di realizzare standards informativi e partecipativi nel procedimento amministrativo da parte delle imprese interessate. La partecipazione dell’Ente Regionale si profila necessaria per le ipotesi di delocalizzazione ai fini di un percorso amministrativo pubblico co-decisorio dei livelli territoriali, comunali e regionali di contraria direzione – nel superiore interesse pubblico , e per coerenza all’impianto normativo- agli atti, concernenti il Consorzio S. Marco ed il Consorzio Sviluppo Murgiano, già  resi , ai sensi della L.R. 34/94 e L.R. 8/98 , e comunque, per l’esperimento alternativo , sempre in chiave costruttiva, laddove consentito, di moduli di superamento della L.R. 34/94 e s.m. che consentano un più razionale uso del territorio e l’acceso a fonti finanziarie pubbliche ( POR, PIT, ecc, 0, 0);
b) a raccogliere i detti contributi partecipativi delle imprese e dell’Ente Regione;
c) a raccogliere la impegnativa disponibilità  delocalizzativa di rinuncia al modulo della L.R. 34/94. Si precisa che le imprese consorziate , laddove non si rendessero disponibili alla delocalizzazione, non potranno comunque essere considerate alla stregua degli insediamenti singoli di cui al punto 8), attesa la motivata diversità  dei due moduli procedimentali attivati
d) tutelare gli obiettivi di tempi e definizioni dotati di idoneità , adeguatezza e contenutezza temporale, certezza, concretezza e rispondenza al fabbisogno, quali valori e presidi pubblici ma –al tempo stesso- comuni agli amministratori (affinché alla concretezza di impegno e di disponibilità  delocalizzative degli amministrati corrisponda simmetricamente e per par condicio analoga concretezza dell’agire amministrativo, 0, 0);
e) tutelare la conservazione del pubblico finanziamento infrastrutturale;
f) invitare per economia di tempi e per con testualità  di esame e di ricerca delle soluzioni, nella stessa sede e con immediatezza il livello regionale, assicurandone la partecipazione e la valorizzazione ed esercizio di tutte le relative competenze;
g) programmare un celere calendario di incontri e di lavori;
h) salvaguardare, nella scelta di siti, procedure esperibili ai sensi della vigente legislazione, monitorando i fabbisogni e curando la verifica del relativo soddisfacimento, valutandosi (compito rimesso alla sfera pubblica) l’idoneità  dei siti a destinarsi preferibilmente secondo direttrici già  conformi agli attuali P.I.P.
Gli uffici sono al tempo stesso invitati a riferire con immediatezza al Consiglio dei contributi pervenuti, del percorso di lavoro, dell’adesione o meno all’invito al detto percorso e delle tappe e/o eventuali difficoltà .

11) di demandare agli Uffici la verifica della percorribilità  del riconoscimento – alle imprese che si dispongano alla delocalizzazione – di titolo prelatizio o di legittima quota punteggio nella individuazione dei lotti alternativi, nonché l’accelerazione delle relative procedure, riferendone essi Uffici quindi al Consiglio;

12) di valutare ipotesi di fusione ed integrazioni dei consorzi privati, garantendo in ogni caso il controllo pubblico;

13) di impegnare gli uffici competenti ed i tecnici incaricati alla redazione del PIP a verificare il dimensionamento dello stesso in funzione della domanda, prevedendo sin d’ora, laddove si verificasse insufficiente, di soddisfare il fabbisogno residuo di aree nella medesima direttrice, mediante l’utilizzo di procedure a definirsi con successivo provvedimento entro 30/11/2002;

14) di considerare le precedenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con delibere n.3 del 2 gennaio 2002 e n. 37 del 15 febbraio 2002 superate dal presente provvedimento per le parti non compatibili con lo stesso;

15) di inoltrare copia del presente provvedimento ai consorzi ed alle imprese interessate al fine di formalizzare le disponibilità  e di raccogliere propositivi ed utili contributi;

16) di inoltrare copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, per tutte le finalità  anzidette, anche espresse sub 3 – 4 – 5 – 6) nel presente dispositivo, investendone espressamente l’Ente Regionale.



La Casa delle Libertà : “La nostra verità  sul Parco”.

Il centro destra si era impegnato con gli altamurani, con il comitato delle categorie produttive perché si varasse un Parco razionale, ragionato, vivibile, fruibile, vivo e non imbalsamato, rispettoso dei diritti dei reali proprietari, contemperando i legittimi interressi con il bene pubblico-collettivo, partendo dalle segreterie politiche locali unitamente ai consiglieri comunali, con l’ausilio degli assessori Regionali Marmo e Saccomanno, con in capo il Governatore On. Raffaele Fitto. A tutti loro va il riconoscimento della stragrande maggioranza degli altamurani e il grazie per quello che hanno fatto. Tutti insieme hanno sconfitto il disegno di origine “Tornebbiana” di imbalsamare un’estensione di circa 95.000 / 105.000 ettari.
Il Parco approvato è di circa 65.000 ettari. Sono stati esclusi i terreni fortemente antropizzati (cioè coltivati), le parti di territorio destinate per attività  produttive, sono state vincolate le aree di pregio naturalistiche, i boschi,le oasi floro-faunistiche, tutta la vera Alta-Murgia, cioè i costoni a partire da una altimetria di 400 metri sul livello del mare.
Possiamo affermare senza tema di essere smentiti che ha vinto la ragione, la logica.
Qualcuno sostiene che ha vinto il centro destra. Vuol dire che la politica e le proposte della Casa delle Libertà  sono ragionate, logiche, veramente ambientali e soprattutto tese a vivere il Parco come strumento di crescita culturale della nostra comunità . Abbiamo fortemente voluto ed ottenuto l’inserimento del nostro centro storico nel Parco perché si possano attivare i finanziamenti Europei.
Rigettiamo le accuse gratuite che abbiamo subito per anni, a coloro che strumentalmente hanno dipinto il Centro Destra come dissacratore dell’ambiente, contrario al Parco ecc.ecc.
La sterile polemica se fare il Parco di 100.000 ettari o 60.000 non ci è mai appartenuta. Abbiamo sostenuto che era inutile imporre il Parco ai coltivatori limitando ed azzerando le loro attività  di imprenditori- agricoli, non abbiamo criminalizzato coloro che hanno proceduto agli spietramenti, li abbiamo criticati, ci impegniamo a suggerire le opportune riconversioni colturali, per riconsegnare quella parte di territorio a pascolo così come era prima di qualche intervento inopportuno.
Infine, ricordiamo che non esistono solo l’Uomo di Altamura, la cava dei dinosauri, il Pulo. Ricordiamo a chi ci legge che tali beni storici archeologici sono già  sottoposti a tutela perché vincolati dal Ministero dei Beni Culturali ai sensi della L.1089/39. Qualcuno per comodità  si è volutamente dimenticato di altre perle storiche che pur sono presenti nel nostro territorio: la Cripta di Jesce, le grotte di Pisciulo, l’Ipogeo, i Regi Tratturi Federiciani delle vie Armentizie della Transumanza, le grotte di San Michele, quelle di Sant’Agostino- Port’Alba.
– Francesco Stasolla presidente A.n.
– Carlo Martino Coordinatore F.I
– Domenico Cappiello. U.D.C.
– Pasquale Lomurno portavoce Casa delle Libertà 
– consiglieri comunali del centro destra.

Parco dell’Alta Murgia: una vittoria mutilata.

Volantino del Coordinamento Cttadino per la Qualità  della Vita.

Finalmente è stata raggiunta l’intesa tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente in ottemperanza alla L. S. n. 426/98.
All’incontro, ufficiale, del 19.11.02 a Roma, erano presenti anche tutti i rappresentanti dei Comuni coinvolti, della Provincia
di Bari e della Comunità  Montana dell’Alta Murgia. Per completare l’iter istituzionale bisognerà  ora attendere il decreto del
Presidente della Repubblica, previsto entro febbraio 2003”¦
Il risultato conseguito è senza dubbio importante: premia innanzitutto coloro che, da tempo, si sono impegnati
per tutelare il territorio dalle varie forme di degrado (che tutt’ora subisce) e per delineare concrete
possibilità  di “sviluppo eco-sostenibile”?.
Tuttavia, alcune considerazioni s’impongono:
La perimetrazione approvata non è la stessa che tutti i sostenitori del parco hanno sostenuto insieme a quasi tutti i Comuni,
alla Comunità  Montana e alla Provincia, che è quella relativa alla Conferenza di Servizi regionale del 1993. Una perimetrazione,
lo ricordiamo, che rispondeva a criteri “oggettivi”? e segnata per lo più dalle infrastrutture storiche ed evidenti
dell’Alta Murgia. Quella approvata, invece, non sola risulta più ridotta di circa 24 mila ettari, ma segna i confini del parco in
modo ibrido e senza alcuna vera coerenza, eliminando aree omogenee, boschi e pascoli e molte importanti masserie storiche,
persino lungo il Costone (dove si snoda l’interessante “sistema bipolare”? formato da “masserie da campo”? e da
“masserie per pecore”?), da Altamura fino a Spinazzola.
Dalla perimetrazione approvata risulta chiaro il peso che nelle decisioni finali hanno avuto, in maniera esclusiva, solo alcune
rappresentanze di categorie produttive e in “favore”? sono di alcuni loro noti associati che hanno bloccato l’iter per anni:
1. quelle dei cavatori che hanno rosicchiato grandi spazi, soprattutto a Minervino (nonostante la ferma opposizione del
Sindaco), ma anche a Ruvo e a Corato;
2. quella degli imprenditori legati agli accordi di programma (L.R. n. 34), a Toritto, Grumo ma soprattutto ad Altamura dove
sono state anche inserite due grandi aree individuate come “zone 3”?;
3. quella della Coldiretti (di Altamura) che è riuscita a sottrarre al parco la parte più cospicua (da 26 mila ettari si passa a
circa 12 mila) col il risultato di trasformare il perimetro dell’agro altamurano in un vero e tortuoso labirinto, neppure comprensibile
sulla carta. Sarebbe stato più “onesto”? uscire fuori del tutto. Tale confine infatti risulta essere disegnato su specifici
catastali riferiti ad alcuni proprietari terrieri non difficile da individuare”¦
Alcune norme sono state modificate, a volte in modo sostanziale, per quanto riguarda ad esempio l’uso dei fitofarmaci in
Zona 1, prima vietato, oppure per l’edificabilità  la cui norma n. 8, esclude dal computo della superficie utile, il 15%, le strutture
rurali (tale norma in verità  risulta formulata in maniera ambigua). Così nel Parco si potrà  fare di tutto e di più. Il Parco
così concepito sarà  difficile da gestire, e senza per ora considerare all’interno del perimetro la presenza dei poligoni militari.
Il Comune di Altamura ha contribuito con i suoi ritardi e le sue ambiguità  a tenere dentro tutto e nulla, dando un colpo alla
botte e tre al cerchio, ovvero favorendo in modo supino gli accordi di programma in zona agricola e, di fatto, preparando il
terreno per altre e future speculazioni in un territorio omogeneo ma tenuto fuori chissà  perché dal perimetro definitivo.
Che fare ora per affrontare i compiti che necessariamente si impongono a partire da questa nuova prospettiva? A cominciare
dall’opera di bonifica e recupero, ove possibile, dei principali ecosistemi, alla creazione di sinergie dirette a progettare e realizzare
interventi di riqualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e gastronomico”¦,
alla operazione di coordinamento che non potrà  essere lasciata solo all’Ente parco (quando ci sarà ), insomma a riempire di
contenuti il parco, a creare altri presupposti utili alla sfida che tutta la comunità  murgiana dovrà  sostenere.
Sarebbe necessario aprire subito il dialogo su questi e altri temi”¦
Altamura 24.11.02
Coordinamento per lo sviluppo e la qualità  della vita
www.enzocolonna.com

Puoi scaricare il volantino in formato .pdf da qui.

GRANELLO DI SABBIA (n°74)

Vi preghiamo di diffondere il Granello nella maniera più ampia
possibile.
Numero di abbonati attuali: 5 013

ATTENZIONE:
tutti i Granelli di Sabbia sono a disposizione sul sito in versione .pdf e
.rtf al seguente indirizzo:
http://www.attac.org/italia/granello/indice.htm
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Indice degli argomenti

Nota di lettura:
“Uomo se nasce e brigante se mora
Ma finu all’ultimu avimm’è lutta
E si murimu jettate nu fiore
E na bestemmia ‘ppe sta libertà “

1 – Povero George
di Luca Zambrella (Webmaster ATTAC Italia – Bologna)
Il controllo sociale, la repressione del dissenso e la guerra permanente e
preventiva come risposta globale al fallimento del sistema economico
neoliberista.

2 – Risoluzione finale dell’assemblea di Cosenza contro la repressione e per
la liberazione immediata di tutti gli arrestati
L’assemblea nazionale promossa dal Cosenza Social Forum e dagli
organizzatori del Forum Sociale Europeo di Firenze lancia ai movimenti ed ai
cittadini italiani la proposta di una mobilitazione nazionale permanente
contro la repressione fino alla liberazione di tutti gli arrestati e il
ristabilimento della verità  sull’aggressione al movimento all’indomani delle
straordinarie giornate di Firenze.

3 – Signor Procuratore
di Luca Tornatore (consiglio nazionale ATTAC Italia)
Le scrivo per avvertirLa di un Reato: si tratta di Sovversione di Incubo
Costituito. Signor Procuratore, Noi, in un mondo di incubi, osiamo sognare
ed è per questo che siamo tutti Sovversivi.

4 – La criminalizzazione secondo Le Monde
di Anne-Francoise Hivert e Patrick Roger (Le Monde)
Sindacalisti e giuristi rilevano una crescente criminalizzazione dell’azione
militante
Traduzione a cura di Umberto Bardella

NOTA BENE Josè Bové et René Diesel sono stati condannati 2 giorni fa a 14
mesi di prigione (che sconteranno tutti) per avere sradicato delle piante
OGM da un campo. Sommate alle pene per avere smontato un McDonald, la
Francia si prepara a mandare in galera il più popolare contestatore
antiliberista transalpino. Tutto il mondo è paese. (la Redazione)

5 – AFL-CIO:”La guerra è l’ultima opzione, non la prima”.
di Chris Kutalik
I sindacati USA aggiungono la propria voce al coro di protesta contro la
guerra.
Traduzione a cura di Daniele Miggino

6 – Se lo dice il Washington Post
Ogni tanto è salutare leggere come la stampa estera racconta l’Italia dell’
era berlusconeide.
CON LE NUOVE LEGGI ITALIANE SVANISCE UN’ERA DI ANTICORRUZIONE
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36991-2002Nov10.html
Segnalazione e traduzione a cura di Camilla Francese (grazie!).

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1 – Povero George
____________________________________________________________

di Luca Zambrella (Webmaster ATTAC Italia – Bologna)

Il controllo sociale, la repressione del dissenso e la guerra permanente e
preventiva come risposta globale al fallimento del sistema economico
neoliberista.
Il collasso di un sistema che sembra non avere più una fase di espansione
viene nascosto ed evitato (per ora)con la menzogna sistematica nella sfera
del simbolico. A tutta l’opinione pubblica occidentale o per meglio dire a
tutt* le/gli spettatrici/spettatori (perché per default il sud del mondo è
ininfluente) viene “rappresentata” l’attuale situazione politica come uno
scontro tra civiltà  occidentale e civiltà  islamica, come guerra al
terrorismo insomma come un immenso videogioco.
Un videogioco che però produce effetti collaterali reali.
Lo scopo del gioco è di oscurare la realtà  e cioè lo scontro in atto fra la
globalizzazione dei diritti e quella del profitto. Gli effetti collaterali
prodotti sono che l’intera umanità  appare ingabbiata all’interno delle
massime orwelliane (povero George se avesse potuto vedere che a realizzare
le sue profezie è stato il capitalismo neoliberista invece che il comunismo)
“la guerra è pace”, “la libertà  è schiavitù”.
Ma qualche crepa si sta aprendo e un movimento di donne e uomini cerca di
cancellare la menzogna e di ridare un senso alla realtà  e alle cose che
possono aprire spiragli inauditi e inattesi.
Mi appare limitativo considerare la concomitanza degli arresti di Cosenza e
di Andreotti come il fine bipartisan di produrre un attacco politico la
magistratura, perché riforma della giustizia, richiesta di meno regole, meno
burocrazia, meno stato rientrano nel progetto neoliberista di azzerare i
diritti e le regole della pacifica convivenza per dare in mano tutto il
potere politico ed economico all’azienda privata.
Come si evince nettamente dalla militarizzazione del vertice Nato in
svolgimento a Praga.
Usciamo dal videogioco, usciamo dallo schema predefinito, usciamo dalla
menzogna, da questa situazione di commistione sempre più coincidente tra
virtuale e reale di dickiana memoria e portiamo con noi quanta più gente
possibile, finché siamo in tempo.

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2 – Risoluzione finale dell’assemblea di Cosenza contro la repressione e per
la liberazione immediata di tutti gli arrestati
____________________________________________________________

L’assemblea nazionale promossa dal Cosenza Social Forum e dagli
organizzatori del Forum Sociale Europeo di Firenze lancia ai movimenti ed ai
cittadini italiani la proposta di una mobilitazione nazionale permanente
contro la repressione fino alla liberazione di tutti gli arrestati e il
ristabilimento della verità  sull’aggressione al movimento all’indomani delle
straordinarie giornate di Firenze.
La repressione e la criminalizzazione sono la risposta impaurita all’
esplosione di un nuovo e inarrestabile protagonismo del movimento, che
dimostra una crescita sia nei numeri che nei contenuti.
C’è un tentativo, ormai esplicito, da parte dei potenti della terra di
arrestare la potenziale egemonia culturale e sociale del movimento proprio
nel momento in cui, di nuovo e con sempre più ingiustificata tracotanza, si
prepara la guerra.
Se, fra gli effetti di questi attacchi, c’è l’idea di dividerci, isolarci,
intimorirci, alla vigilia di un autunno di mobilitazione operaie e sociali,
non solo non ci sono riusciti ma siamo sempre più determinati a rilanciare
le ragioni della nostra mobilitazione sociale soprattutto nel sud.
Un sud colpito dalle politiche neoliberiste con disoccupazione crescente,
espulsione operaia, devastazione ambientale, militarizzazione del
territorio.
Per questo il sud si ribella e per questo il movimento qui viene colpito.
Su questo rilanciamo la nostra iniziativa nei prossimi mesi, invitando tutti
i cittadini ad essere con noi per una campagna permanente fino a quando
saranno “LIBERE TUTTE E LIBERI TUTTI”, anche a sostegno delle rivendicazioni
generali delle detenute e dei detenuti, e per la battaglia per una radicale
provvedimento di riduzione delle pene.
Chiediamo:
1. la liberazione di tutti i compagni arrestati;
2. l’abolizione dei reati di opinione e associativi (270 e 270 bis, 0, 0);
3. le dimissioni di De Gennaro, l’apertura di un’inchiesta formale sui Ros
e chiediamo di sapere la verità  sulla gestione dell’ordine pubblico a Napoli
e Genova.

Proponiamo di lavorare ad una grande assemblea per quel sud ribelle che è
oggi il movimento meridionale, da tenersi a Cosenza nel più breve tempo
possibile, rafforzandone il percorso di preparazione con la mobilitazione a
sostegno della condizione operaia, contro la precarietà  e la disoccupazione,
per la tutela ambientale, per un’equa redistribuzione della ricchezza
sociale, per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.
Prepariamo insieme la grande mobilitazione contro la guerra a partire dalla
manifestazione nazionale contro i centri di detenzione preventiva a Torino
del 30 novembre, impegno di tutti e di tutti.
Cosenza, 22 novembre 2002 ore 19:45

Assemblea nazionale promossa dal Cosenza Social Forum e dalle realtà  e
soggetti organizzatori del Forum Sociale Europeo di Firenze

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3 – Signor Procuratore
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di Luca Tornatore (consiglio nazionale ATTAC Italia)

Le scrivo per avvertirLa di un Reato: si tratta di Sovversione di Incubo
Costituito.
Signor Procuratore, Noi, in un mondo di incubi, osiamo sognare ed è per
questo che siamo tutti Sovversivi.
Un sogno che osa vivere e’ gia’ una vittoria, e non ce la faremo scippare
mai: continueremo a sognare.
Signor procuratore, non per sentimento ma forse per cultura, Lei sa che Noi,
i Cittadini, viviamo per calpestare i Re: ogni vero Cittadino e’ Sovversivo.
E’ naturale, Signor Procuratore: si rassegni, e’ la Storia dei Popoli.
Ha visto quanti siamo: siamo tantissimi, siamo diversi, siamo belli, siamo
allegri: probabilmente Lei non capisce nemmeno. Voi siete circondati.
Chiamate l’esercito, chiamate i servizi, chiamate la Mano Invisibile del
Mercato: noi, l’ha letto nell’autodenuncia delle compagne e dei compagni di
Ferrara, abbiamo la Kriptonite. Non ci fermerete, perche’ siamo della
materia di cui sono fatti i sogni.
Lei ricorre alla legge fascista. Allora Noi tutti siamo illegali.
Lei ricorre alla legge terrorista. Allora noi tutti ce la ridiamo: non ci
terrorizzate.
Ma Noi sappiamo che la Legge non e’ questa. Fu scritta da Uomini e Donne
migliori di Lei. Non e’ perfetta, ne’ finita. Noi, i Cittadini, siamo
Sovversivi in Movimento verso la perfezione che non arrivera’ mai, perche’
ogni conquista del pensiero oltrepassa la legge che c’e’
Signor Procuratore, Noi siamo Sovversivi del Vostro incubo costituito da
oppressione, repressione, sfruttamento. Siamo Sovversivi del vostro
Commercio che calpesta la Dignita’ delle donne e degli uomini, del vostro
Profitto che non conosce etica e distrugge il pianeta, del vostro diritto
che non conosce Diritti ne’ liberta’.
Il Cittadino reagisce all’ingiustizia.
La violenza e’ vostra, e’ alla radice del vostro incubo. Basta che Vi
guardiate intorno: vostre sono le guerre, i milioni di morti, le mine, gli
embarghi, che uccidono gli innocenti, i bambini. Vostra la violenza della
polizia che assale, picchia e arresta tutti, chi con le mani alzate, chi
nemmeno si difende.
Noi non siamo violenti, Signor Procuratore, proprio perche’ siamo sovversivi
del vostro ordine che si fonda sulla violenza. Alle volte ci difendiamo:
cosa vuole, ci deve capire.
Lei e i Carabinieri dite che in questo paese democratico non si può fare
opposizione politica, perche’ e’ contro l’attivita’ di governo. Che non puo’
esistere un movimento sociale, perché è propaganda sovversiva. Che non si
puo’ pensare, immaginare, praticare un ordinamento economico differente,
piu’ giusto, piu’ solidale, con diritti garantiti per tutte e tutti. Oppure,
che sia l’arresto, per cospirazione.
Signor Procuratore, a questo proposito avremmo una storia da raccontarLe.
L’inizio e’ che noi viviamo in un mondo … tuttavia, Noi sogniamo anche un
mondo.
Noi vogliamo un mondo. Noi ci appassioniamo al mondo.
E’ una Storia di sogni, di idee e di entusiasmi.
Non è una storia di donne e uomini che vogliono produrre, ma costruire.
Non consumare o usufruire, ma gustare e partecipare.
Ci piace credere che il Mondo dipende anche, soprattutto da Noi.
Sono in troppi ad aver perso la voglia di osare, di provare, di
meravigliarsi senza che tutto debba essere solo in cifre e in colonne nel
bilancio di un mondo che vuole essere piu’ ricco di cose, ma non di
emozioni,
di spazi, ma non di prospettive, di spinte, ma non di slanci,
di idee grandi, ma non anche fantastiche.
Un bilancio che non vogliamo, che non amiamo, che non condividiamo: perché è
in perdita di troppe voci.
Non dubitiamo delle difficolta’, ma nemmeno delle possibilità .
Se volete, ci sono anche i numeri e i documenti, perché non siamo sciocchi e
sappiamo che per costruire sono necessari anche quelli.
Però crediamo senz’altro che quelli, da soli, non camminano e portano solo
ad altri numeri e ad altri documenti, non ad altri entusiasmi e ad altre
idee, ad altri sorrisi e a nuovi sogni.
E noi proprio questo raccontiamo, per farvi capire cosa, secondo noi, Voi
tentate di speronare.
Glielo ripetiamo, che capisca bene: Noi siamo Sovversivi, e coscienti di
esserlo. Noi tutti disobbediamo ai limiti della legge, a cio’ che c’e’ di
ingiusto. Disobbediamo e lo diciamo, lo rivendichiamo: possiamo sbagliarci,
ma e’ perche’ sogniamo in grande. E poi, forse per cultura lo sa,
l’Obbedienza non e’ piu’ una virtu’.
Facciamo anche di piu’: miriamo a sovvertire l’ingiustizia.
Non certo per sentimento, ma forse per cultura, Lei sapra’ che i problemi
del mondo sono di tutti: sortirne insieme e’ la Politica. La Politica e’
anche conflitto, di idee, di piazza. Ma i nostri mezzi sono migliori dei
vostri: sono le idee, lo sciopero, il voto, gli atti dimostrativi pagati di
persona.
Voi non sapete rispondere. Siete immobili.
Un’altra cosa. Alcuni criticheranno il nostro linguaggio di questi giorni.
Diranno che generalizziamo, che ce la prendiamo con ‘Loro’. i
cattivi-che-governano-il-mondo. Sono d’accordo, e’ un concetto nebuloso. E’
proprio questo il punto. ‘Loro’ sono nebulosi.
Qualcuno passa il suo tempo ad ascoltare le nostre telefonate, a leggere le
nostre e-mail, a seguire i nostri passi, i nostri percorsi politici (il
legame con i lavoratori, con i sindacati… non dira’ che non se n’erano
accorti?)
Qualcuno, sapendo benissimo quello che fa, e’ pronto a pestarci nelle
piazze, a torturarci nelle caserme.. a ucciderci.
Qualcuno e’ pronto a svendere la nostra dignita’ di cittadini,a sfruttare il
nostro tempo di lavoratori.
Qualcuno e’ pronto a bombardare gli innocenti, o perche’ conosce la
geopolitica economica, o perche’ crede che l’obbedienza sia una virtu’.
Qualcuno.. qualcuno chi, Signor Procuratore? noi non lo sappiamo. I qualcuno
di genova non vengono fuori nelle piazze come facciamo noi, a volto
scoperto. I qualcuno delle stragi e delle guerre nemmeno.
Dicendo ‘loro’, questo vogliamo dire: la nostra indignazione per chi si
nasconde nelle pieghe dello Stato e delle Istituzioni. Dicendo ‘loro’, un
po’ riconosciamo il ‘noi’.
Noi ragioniamo molto, voi lo sapete perche’ e’ per questo che ci
incriminate. Sapete dove trovare le nostre idee, i nostri ragionamenti.
Pero’ ora vogliamo gridare forte, con la pancia, con la passione, perche’
siamo vivi.
Lei, Signor Giudice, se crede fermamente che la Legge non si muove, che la
Sovversione dei Cittadini sia un delitto, che il nostro creare e ricreare la
Cittadinanza sia un crimine, Lei ci dovrebbe comminare il massimo della
pena, perche’ Noi siamo Sovversivi per passione, per razionalita’, per
scelta, non per caso. Non abbiamo attenuanti.
Ma la Legge, quella che gia’ c’e’, non sta da questa parte, e Lei dovra’
liberare le donne e gli uomini imprigionati.
Signor Procuratore, SIgnor Giudice, se potete, se ne siete capaci: sogni
d’oro.

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4 – La criminalizzazione secondo Le Monde
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Sindacalisti e giuristi rilevano una crescente criminalizzazione dell’azione
militante

di Anne-Francoise Hivert e Patrick Roger

Attac lancia una campagna per denunciare un aumento delle azioni
giudiziarie: le iniziative contro il gruppo No Border ne sono l’ultimo
esempio. Secondo gli specialisti, questa evoluzione, iniziata una decina di
anni fa, potrebbe subire un’accelerata con l’attuale discorso della
“fermezza”.
I problemi con la giustizia dei militanti antimondializzazione No Border
sono il segno di un inasprimento dell’arsenale giudiziario contro il
“movimento sociale”? Esprimono un’accresciuta volontà  di criminalizzare
l’azione militante? Sono molti i responsabili sindacali e delle associazioni
che lo pensano, come dimostra l’iniziativa di ATTAC di lanciare un
“movimento di opinione” a favore dei militanti incriminati.

A questa iniziativa non è estranea il recente inserimento di Bové nel
Collegio dei Fondatori di Attac.
Il portavoce della “Confédération paysanne”, uscito di prigione lo scorso 1°
agosto dopo aver scontato i 44 giorni inflittigli per l’azione condotta
nell’agosto 1999 contro il McDonald’s di Millau, invoca la “legittimità 
della trasgressione della legge in caso di necessità “. E’ deciso a non
lasciar “imbavagliare il movimento sociale”.
Bové, del resto, dovrà  ripresentarsi il 17 settembre al tribunale di Foix in
compagnia di altre otto persone accusate di aver falciato un campo di colza
transgenica nell’aprile 2001.

Le caute prese di posizione di alcune personalità  di Attac sulle denunce
contro manifestanti anti-Ogm da una parte, e militanti antiglobalizzazione
dall’altra, soprattutto dopo il vertice di Genova del luglio 2001, avevano
suscitato critiche all’interno stesso del movimento .Attac, stavolta, si
schiera con il fronte di coloro che sono preoccupati per le minacce che “il
collegamento tra lotta sindacale e criminalità  comune” fa pesare sulle
libertà  pubbliche: un fatto già  denunciato da numerosi responsabili
sindacali e politici dopo la condanna, il 25 luglio scorso, del segretario
generale della struttura locale della CGT di Cherbourg.

Alain Hébert era accusato di aver “colpito un gendarme” il 26 giugno, nel
corso di una manifestazione contro la chiusura dell’ospedale cittadino. Il
dirigente sindacale, che si è sempre dichiarato innocente si è visto
condannare a sei mesi di prigione, di cui uno da scontare in carcere. Il
comitato di sostegno, nel quale figurano Olivier Besancenot (LCR),
Marie-George Buffet (PCF), Harlem Désir (PS) e Arlette Laguiller (LO), si
era allora pronunciato contro la “criminalizzazione” dell’azione militante.

Il caso di Hébert non è isolato: venti dipendenti del gruppo PPR
(Pinault-Printemps-La Redoute), tra i quali 17 della Fnac e tre de La
Redoute, hanno ricevuto a luglio una citazione per comparire il 9 settembre
dinanzi al tribunale penale di Parigi. I fatti risalgono alla primavera
scorsa, quando uno sciopero per motivi salariali e contro le diseguaglianze
sociali ha colpito per parecchie settimane i negozi della Fnac. I venti
convocati – tra i quali figurano delegati della SUD e della CGT – sono
sotto inchiesta per aver fatto parte di un gruppo di manifestanti che il 19
marzo sono entrati nella sede della PPR per esigere la riapertura delle
trattative. Alcuni di loro sono accusati, oltre che di “invasione di locali
privati”, anche di “distruzione di beni”. Secondo Gaelle Créac’h, delegata
SUD della Fnac di Parigi, anche lei convocata, non è altro che una “volontà 
intimidatoria”. Una petizione a difesa di loro diritti è appena stata
firmata.

Da parte delle principali confederazioni sindacali, per ora non ci si
sbilancia in giudizi frettolosi su un appesantimento della repressione
antisindacale. “Non è un fenomeno nuovo” fa notare la CGT, che – senza
ritornare ai “dieci di Renault”, che per la CGT e il PCF erano diventati un
simbolo negli anni 80 – ricorda il caso di Michel Beurier. Il segretario
provinciale della CGT di Puy-de-Dome era stato condannato a due mesi di
prigione col benefico della condizionale, nel marzo 1999 (pena confermata in
appello) per essere stato implicato in uno scontro durante la presentazione
dinanzi al tribunale di un giovane sans-papier. La CFDT, dal canto suo,
sostiene che questa procedure sono parte del processo di “criminalizzazione”
crescente della vita sociale”.

La tendenza alla criminalizzazione dell’azione militante daterebbe
all’inizio degli anni ’90, “anche se il problema si è sempre più
sviluppato”, sostiene René Moriaux, direttore della ricerca al CNRS. Secondo
Laurent Giuilloteau, membro di “Agir ensemble contre le Chomage” (AC!)(Agire
insieme contro la disoccupazione), la svolta si sarebbe verificata con
l’emergere di nuove forme di mobilitazione: movimento dei sans-papier,
scioperi, no-global. “Il governo ha scelto la strada più facile – afferma
Guilloteau -, quella della repressione”.

Così, di fronte a una mobilitazione, la procedura giudiziaria diviene quasi
sistematica. Inizia di solito dopo l’intervento della polizia, che la
giutifica, secondo Guilloteau. I poliziotti fermano, provvedono
all’incarcerazione provvisoria per “oltraggio e ribellione”, “ostacolo alla
circolazione”, “furto di documenti amministrativi” o “distruzione di
raccolti in gruppo”, e immediatamente iniziano le convocazioni in
tribunale, come è successo a Strasburgo nel caso dei No Border. La
costituzione di parte civile è sempre più frequente e “il giudice ha la
tendenza di credere alla parola dei poliziotti più che a quella dei
manifestanti” continua Guilloteau.

La stessa tendenza si nota all’interno delle imprese. I primi ad essere
colpiti sono i rappresentanti sindacali, che diventano “oggetto di minacce
di rappresaglie da parte dei loro padroni”, spiega l’avvocato Roger Koskas,
specialista di diritto sociale. I datori di lavoro utilizzano accuse di
“diffamazione” o “insulti”, “comprese espressioni usate in riunione a porte
chiuse”, precisa Koskas.

Secondo Arnaud Lyon-Caen, avvocato alla Corte di Cassazione, “l’attuale
discorso tutto puntato sulla sicurezza, con tutto ciò che implica come
“forma mentis”, non può che portare all’accrescimento della
criminalizzazione dei movimenti sociali”. Moriaux spiega anche che “la
cultura del sospetto, la concezione dell’ordine e il clima sociale
contemporaneo, che assomiglia un po’ a quello di Vichy” gli fanno temere un
irrigidimento del governo, aggiungendo che, “con la copertura di autorità 
dello Stato, si sviluppa una propensione a trovare dei colpevoli e a
risolvere i problemi sociali utilizzando la via giudiziaria”.

Le monde mercoledì 28 agosto 2002

Traduzione a cura di Umberto Bardella

NOTA BENE Josè Bové et René Diesel sono stati condannati 2 giorni fa a 14
mesi di prigione (che sconteranno tutti) per avere sradicato delle piante
OGM da un campo. Sommate alle pene per avere smontato un McDonald, la
Francia si prepara a mandare in galera il più popolare contestatore
antiliberista transalpino. Tutto il mondo è paese. (la Redazione)

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5 – AFL-CIO:”La guerra è l’ultima opzione, non la prima”.
____________________________________________________________

di Chris Kutalik

I sindacati USA aggiungono la propria voce al coro di protesta contro la
guerra.

Subito dopo gli eventi dell’11 settembre molti dirigenti di sindacato
americano e molti lavoratori si schierarono in favore della guerra al
terrorismo. Il consenso alla guerra rimase relativamente alto nell’opinione
pubblica anche quando l’esercito americano ha intrapreso una rapida azione
militare in Afghanistan.
Ma tale consenso ha cominciato ad incrinarsi sul tema dell’allargamento del
fronte di intervento. Nei mesi scorsi un numero sempre crescente di
federazione statli, consigli esecutivi, sindacati locali, gruppi sorti ad
hoc contro la guerra, ed altri gruppi di lavoratori si sono aggiunti al
fronte di opposizione ad una nuova guerra in Iraq.
Il 7 ottobre John Sweeney, presidente dell’AFL-CIO, ha scritto al Congresso
una lettera sul tema dell’Iraq. La lettera di Sweeney sembra considerare le
istanze del Congresso, pur tentando una lettura alternativa delle questioni
toccate; scrive, per esempio, “l’America ha senza dubbio il diritto di agire
unilateralmente, se ciò è necessario per la protezione degli interessi
nazionali, ma l’AFL-CIO è fermamente convinta del fatto che questi interessi
siano maggiormente protetti da azioni multilaterali. Ma la lettera muta i
toni a proposito della guerra: “Dobbiamo assicurare ai figli e alle figlie
delle famiglie dei lavoratori americani che, fra i metodi per risolvere il
conflitto, la guerra non sta al primo posto, ma all’ultimo, prima di
chiedere loro di mettere a repantaglio la propria vita per proteggere la
nostra” dice Sweeney. Egli pone, inoltre, delle domande sulla foga di Bush:
“A molti di noi sembra che l’improvvisa urgenza di una risoluzione di pace o
di guerra, inesistente fino a un mese fa, sia dovuta più ad esigenze di
calendario politico che alla situaizone in Iraq. Appare contraddittorio che
non vi sia una simile urgenza di azione nei confronti della crisi economica,
che sta mettendo in grave difficoltà  moltissimi dei nostri concittadini”.

GLI INTERESSI PRINCIPALI DEI LAVORATORI
Il consiglio esecutivo del Local 1199/SEIU, New York’s Health and Human
Services union (Il sindacato della sanità  e dei servizi di New York) si è
espresso più decisamente il 4 ottobre:”le famiglie dei lavoratori americani
hanno particolare intersse che un’altra guerra sia evitata”.
Local 1199 rappresenta circa 220.000 lavoratori del settore sanitario di New
York. Il sindacato spinge i lavoratori a contattare il Congresso e ad
organizzare manifestazioni contro la guerra.
Local 1199 evidenzia la propria tradizione anti bellicistica: “Il nostro
sindacato fu uno dei primi ad opporsi alla guerra del Vietnam, esprimendo da
solo l’opinione che divenne punto di vista della maggioranza quando la
catastrofe cominciò a rivelarsi, e adesso abbiamo la possibilità  di
impedire, che un altra catastrofe cominci”.
Essi mettono in evidenza il contrasto tra il peggioramento delle condizioni
economiche dei lavoratori con il recente irrobustimento del budget militare.
la critica punta l’indice sul fatto che un numero crescente di americani sia
rimasto senza assicurazione sanitaria (una stima afferma che siano 41
milioni di persone), mentre l’Amministraizone Bush ha aumentato la spesa
militare di 45 miliardi di dollari nel 2002. Il sindacato imputa a questa
svolta militarista, insieme con i tagli delle tasse per i più abbienti, il
prosciugamento dei fondi per “occupazione, sanità , educazione, ed altri
bisogni essenziali”. Il discorso, poi, travalica i temi di politica interna
e critica l’Amministrazione Bush anche per ciò che riguarda la nuova
dottrina della “guerra preventiva”, affermando che “questa dottrina
metterebbe il mondo in una situazione di anarchia internazionale”. Il
discorso è stato riportato in un articolo a tutta pagina sulle colonne del
New York Times del 10 ottobre, firmato dal presidente dell’1199, Dennis
Rivera.
Il consiglio nazionale della “California Federation of Teachers”
(Federazione californiana degli insegnanti) il 21 settembre ha presentato
una risoluzione dai toni simili a quella dell’1199. Il CFT, che rappresenta
quasi 100.000 insegnanti, afferma di opporsi “strenuamente” alla guerra, e
richiama i suoi membri a “mobilitarsi nelle organizzazioni che lavorano per
fermare la marcia dell’Amministrazione Bush verso la guerra”.
La risoluzione nota che una guerra “darebbe forza a un’amministrazione che
ha ristretto le libertà  civili dei propri cittadini”.
Altre organizzazioni sindacali nazionali, statali e regionali come la
Washigton State Labour Council, la United Electrical Workers, la New Mexico
Carpenters, Winsconsin SEIU, Pride at Work e molte altre, si sono opposte
alla guerra nei due mesi scorsi, sia nella West Coast che nello stato di New
York.

DAI DOCKS ALL’IRAQ
Molte risoluzioni di sindacati contro la guerra hanno collegato le mosse
della politica estera di Bush con le sue mosse interne contro i sindacati.
Una risoluzione del 10 settembre di Longshore (ILWU) Local 10 afferma che il
presidente Bush utilizza le ragioni della sicurezza nazionale sia per minare
i negoziati per i contratti sindacali che per “reclutare i sindacati nella
corsa alla guerra fatta in onore delle compagnie petrolifere”.
Il consiglio centrale del sindacato di Albany afferma con la stessa
decisione che “la corsa alla guerra dell’Amministrazione Bush ha una
componente interna” che minaccia “di muovere contro l’ILWU come un
grimaldello per scardinare l’intero movimento dei lavoratori”. Nell’area di
Detroit, la locale Area Postal Workers 480-481 ha stampato un editoriale
contro la guerra, sostenendo lo slogan “niente sangue per il petrolio”.
“Questa guerra è fatta per meri interessi personali, per il petrolio.
Numerose fonti rivelano che le persone volute da Bush al potere in Iraq
lascerebbero le più grandi riserve di petrolio nelle mani delle compagnie
americane. Queste ragioni, oltre ad un desiderio di dominio politico ed
economico sulla regione, sono i reali motivi della guerra voluta da Bush.
“Ditemi, quand’è stata l’ultima volta che una compagnia petrolifera vi ha
fatto un favore? Non sono quelle stesse compagnie che hanno raddoppiato il
presso della benzina senza alcuna vergogna, dopo l’11 settembre? I nostri
fratelli, le nostre sorelle, i figli e i colleghi dovrebbero dunque morire
per i loro profitti?”.

Traduzione a cura di Daniele Miggino

[vedi la lettera di Sweeney al Congresso su www.aflcio.org, sotto
“Testimony”]

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6 – Se lo dice il Washington Post
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Ogni tanto è salutare leggere come la stampa estera racconta l’Italia dell’
era berlusconeide.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36991-2002Nov10.html

CON LE NUOVE LEGGI ITALIANE SVANISCE UN’ERA DI ANTICORRUZ

Parco dell’Alta Murgia. Finalmente l’intesa. ma…

Finalmente è stata raggiunta l’intesa tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente in ottemperanza dell’Art. 2 comma 5 della L. S. n. 426/98. All’incontro, ufficiale, del 19.11.02 a Roma, erano presenti anche tutti i rappresentanti dei Comuni coinvolti, della Provincia di Bari e della Comunità  Montana dell’Alta Murgia,. Per completare l’iter istituzionale bisognerà  ora attendere il decreto del Presidente della Repubblica, previsto entro febbraio 2003, alla scadenza dei 60 giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione effettiva dell’Atto d’intesa. In questo periodo, è opportuno ricordarlo, potranno essere presentate eventuali osservazioni da parte dei soggetti aventi diritto.

Il risultato conseguito è senza dubbio importante: premia innanzitutto coloro che, da tempo, si sono impegnati per tutelare il territorio dalle varie forme di degrado (che tutt’ora subisce) e per delineare concrete possibilità  di “sviluppo eco-sostenibile”?.
Tuttavia, alcune considerazioni s’impongono:

1. La Perimetrazione approvata non è la stessa che i CAM hanno sostenuto insieme ai Comuni, alla Comunità  Montana e alla Provincia, che è quella relativa alla Conferenza di Servizio regionale del 1993. Non sola essa risulta più ridotta di circa 24 mila ettari, ma segna i confini del parco in modo ibrido e senza alcuna vera coerenza, eliminando arie omogenee e molte Masserie, persino anche sotto il Costone (dove si snoda l’interessante “sistema bipolare”? formato da “masserie da campo”? e da “masserie per pecore”?). Dalla cartografia allegata risulta evidente il peso che nelle decisioni finali hanno avuto, in maniera esclusiva, solo alcune rappresentanze di categorie produttive: quelle dei cavatori, soprattutto a Minervino (nonostante la ferma opposizione del Sindaco), ma anche a Ruvo e a Corato; quella degli imprenditori legati agli accordi di programma concessi grazie alla L.R. n. 34, soprattutto ad Altamura dove sono state anche inserite due grandi aree individuate come “zone 3”?; quella della Coldiretti (di Altamura) che è riuscita a sottrarre al parco la parte più cospicua (da 26 mila ettari si passa a circa 12 mila) e trasformando il perimetro dell’agro altamurano in un vero e tortuoso labirinto che sarà  difficile da gestire. Tale confine infatti risulta essere disegnato su specifici catastali riferiti a proprietari terrieri non difficile da individuare”¦

2. Alcune norme sono state modificate, a volte in modo sostanziale, per quanto riguarda ad esempio l’uso dei fitofarmaci in Zona 1, prima vietato, oppure per l’edificabilità  la cui norma esclude dal computo della superficie utile, il 15%, le strutture rurali (tale norma in verità  risulta formulate in maniera ambigua).

3. Che fare ora per affrontare i compiti che necessariamente si impongono a partire da questa nuova prospettiva? A cominciare dall’opera di bonifica e recupero, ove possibile, dei principali ecosistemi, alla creazione di sinergie dirette a progettare e realizzare interventi di riqualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e gastronomico”¦, alla operazione di coordinamento che non potrà  essere lasciata solo all’Ente parco (quando ci sarà ), insomma a riempire di contenuti il parco, a creare altri presupposti utili alla sfida che tutta la comunità  murgiana dovrà  sostenere.
Sarebbe necessario aprire subito il dialogo su questi e altri temi”¦perciò pensiamo di organizzare quanto prima un incontro per discutere insieme sul da farsi.
Fateci pervenire la vostra disponibilità  e le vostre osservazioni.

CENTRO STUDI TORRE DI NEBBIA

Scarica da qui le norme (549 Kb).
Scarica da qui la cartografia (1161 kb).

La stazione di servizio si farà !?

______________

ALTAMURA, 15 NOVEMBRE 2002

AL COMITATO DI QUARTIERE
SAN MICHELE ARCANGELO

AI CONSIGLIERI COMUNALI
AVV. VINCENZO COLONNA
ING. GIUSEPPE GIOVE
AVV. VITO MENZULLI

ALLA CONSULTA COMUNALE SETTORIALE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTE, TERRITORIO E BENI CULTURALI

AL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA QUALITÀ DELLA VITA

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Con la presente intendo portare alla Vs conoscenza che, con sentenza n. 4723/2002 depositata il 4.11.2002, il TAR Puglia ha accolto il ricorso della Sud Progetta Srl, annullando l’ordinanza n. 29 emessa il 27/3/2002 dal Dirigente Reggente la Ripartizione Tecnica Comunale, con la quale veniva annullata la Concessione edilizia n. 199/bis/2001 relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in Via Mura Megalitiche angolo Via IV Novembre.

Con la stessa sentenza, il Tar Puglia ha rigettato il ricorso da me proposto per ottenere l’annullamento della Concessione edilizia n. 199/bis/2001 e della connessa autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2002.

Com’è noto, l’amministrazione comunale aveva fondato l’annullamento della Concessione edilizia sulla base di una valutazione di illegittimità  localizzativa di tale tipo di impianto in Zona di PRG S2B destinata a “verde di quartiere”?, anche sulla scorta di un parere reso da un legale incaricato, il quale formulava una riserva circa la revoca dell’autorizzazione petrolifera.

Tale autorizzazione è, peraltro, tuttora in essere, non avendo il TAR ritenuto sussistente un mio interesse alla sua impugnazione.

La sentenza del Tar potrà  essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

Al di là  delle valutazioni dei Giudici circa l’ammissibilità  del ricorso da me proposto contro l’autorizzazione petrolifera, restano, a mio avviso, pienamente validi i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, sicché l’autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001 deve ritenersi illegittima perché non ha minimamente tenuto conto delle incompatibilità  territoriali previste e disciplinate dall’art. 3, lett. o) della vigente legge regionale n. 13 del 1990 (“Disciplina degli impianti di carburanti. Norme per la razionalizzazione della rete e per l’esercizio delle funzioni amministrative”?) e puntualmente riprese anche dall’Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/2000.

Tale INCOMPATIBILITÀ tra IMPIANTO e TERRITORIO viene definita come quella situazione di contrasto con l’area di ubicazione determinata:
1) da intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente l’impianto, indipendentemente che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede stradale stessa, l’effettuazione del rifornimento di carburante comporta l’arresto del flusso di traffico;
2) da eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;
3) da necessità  di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le strutture dell’impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell’unità  ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
4) da necessità  di salvaguardia della incolumità  dei residenti>>.

Anche il D.Lgs n. 32/1998 prescrive che l’autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità , tra le altre, alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale (art. 1, comma 2), verifica di cui, a mio parere, l’autorizzazione petrolifera è carente.

Al di fuori di ogni considerazione tecnico-giuridica, restano i problemi già  evidenziati dal Comitato di Quartiere circa gli impatti che la realizzazione dell’impianto di carburanti avrà  sul traffico, nonché sulle vestigia del V secolo a.c. rappresentate dalle Mura Megalitiche. Con l’impianto in questione l’area, già  abbondantemente satura, verrà  gravata dalle emissioni acustiche e da quelle atmosferiche di benzene, dichiarato cancerogeno certo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS e dal Ministero della Salute, di idrocarburi vari (dichiarati probabilmente e possibilmente cancerogeni), di particolato e di monossido di carbonio.

Tanto ho voluto parteciparVi per l’interessamento finora mostrato sulla vicenda. Tale impegno, considerata la rilevanza delle questioni trattate, deve indurci a chiedere che l’Amministrazione comunale impugni la sentenza del TAR e proceda all’annullamento, in via di autotutela, dell’autorizzazione petrolifera, nell’interesse delle individualità  e delle collettività  rappresentate.

Vi invito quindi, laddove riterrete tuttora meritevoli di tutela i diritti alla salute e alla sicurezza, i diritti al rispetto degli standard di verde per abitante e al rispetto delle destinazioni di Piano Regolatore, la valorizzazione delle emergenze archeologiche della nostra città , a non far mancare il Vostro ulteriore impegno anche per introdurre (ove e nella misura opportuna) elementi di contraddittorio sugli emanandi provvedimenti comunali di adeguamento agli strumenti normativi nazionali e regionali, ovvero sulla revisione di quelli nazionali (ad esempio, la modifica del comma 2-bis dell’art. 2 del D.Lgs n. 32/1998).

Con viva gratitudine.
Avv. Vitantonio Lagonigro

____________________

SENTENZA n. 4723/2002 depositata il 4 novembre 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti
1) n.365 del 2002 proposto da
SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Felice Eugenio Lorusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n.166/5,

e nei confronti di

LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,

per l’annullamento

dell’ordinanza n.11 dell’11.2.2002 adottata dal Dirigente reggente della Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura, recante sospensione dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti in zona S2B del PRG ”“ area ricompresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
2) n.458 del 2002 proposto da
LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo e dall’avv.Giuseppe Naccarato rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

nonché

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui Uffici è domiciliato in Bari alla via Melo, n.97,

e nei confronti di

SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

per l’annullamento

della concessione edilizia n.199/bis/2001 del 9 novembre 2001, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Reggente del Comune di Altamura in favore della Sud Progetta s.r.l., per la realizzazione di una stazione di servizio con impianto di distribuzione carburanti posta a via Mura Megalitiche angolo via IV novembre e ricadente nel settore 6 così come individuato dal piano carburanti vigente in Altamura; della autorizzazione comunale n.16 per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, rilasciata in favore della Sud Progetta s.r.l. il 24.11.2001 dal Dirigente del V Settore; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorra, il Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto, nonché i pareri della Commissione Edilizia Comunale del 10.4.2001 e del 6.11.2001.
3) n.550 del 2002 proposto da
SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Felice Eugenio Lorusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n.166/5,

e nei confronti di

LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,
GIOVE GIUSEPPE, non costituito in giudizio,
MENZULLI VITO, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

dell’ordinanza n.29 del 27.3.2002 adottata dal Dirigente reggente della ripartizione tecnica del Comune di Altamura, recante annullamento, in via di autotutela, della concessione edilizia n.119/bis/2001 rilasciata in data 9.11.2001 alla Sud Progetta s.r.l. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in zona S2B del PRG ”“ area ricompresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche e ricadente nel settore 6 come individuato dal Piano Carburanti vigente in Altamura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto, tra i quali tutti gli atti menzionati nell’ordinanza suddetta ed ove occorra, per mera cautela, anche il PRG nella parte relativa alla destinazione di zona S2B limitatamente alla quota di verde (in eccesso rispetto agli standards ministeriali) ubicata sull’area del ricorrente, qualora sia ostativa alla localizzazione dell’impianto suddetto.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, della Sud Progetta s.r.l., del Ministero e di Lagonigro Vitantonio;
Visto l’atto per motivi aggiunti notificato in data 24.4.2002 nel ricorso n.365/2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avv. I.Lagrotta, su delega dell’avv.A.Loiodice, F.E.Lorusso e V.Lagonigro;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 settembre 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con concessione edilizia n.199/bis/2001, il Comune di Altamura autorizzava la Sud Progetta s.r.l. alla realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti in zona S2B dell’abitato di Altamura, in area compresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche; la concessione veniva impugnata da Lagonigro Vitantonio con il ricorso n.458/2002 RG.; il Comune provvedeva dapprima ad emanare ordine di sospensione dei lavori (ordinanza n.11 dell’11.2.2002), che veniva impugnato dalla società  Sud Progetta con il ricorso n.365/2002 R.G., e successivamente ad annullare la concessione in via di autotutela con atto (ordinanza n.29 del 27.3.2001) che veniva impugnato dalla Sud Progetta con il ricorso n.550/2002 R.G.; la Sud Progetta gravava il medesimo atto con motivi aggiunti proposti nel ricorso n.365/2002.
Si costituivano il Comune di Altamura, il Ministero dei Beni Culturali e Lagonigro Vitantonio, che spiegavano le contrapposte difese.
Le parti depositavano ampie memorie e documentazione.
All’esito dell’udienza del 19 settembre 2002, il Collegio riservava la decisione dei tre ricorsi in camera di consiglio.

DIRITTO

I. I ricorsi, instaurati in tempi diversi, fanno riferimento ad un’unica vicenda relativa alle sorti della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Altamura in favore della Sud Progetta s.r.l. per la realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti, prima interessata da un ordine di sospensione dei lavori e poi dallo stesso Comune annullata in via di autotutela
Deve pertanto preliminarmente procedersi alla riunione dei tre ricorsi in quanto, come detto, inerenti a vicende procedimentali collegate, connessi oggettivamente e, in parte, anche soggettivamente.
II. Va osservato che con il ricorso n.365/2002 la Sud Progetta impugna l’ordine di sospensione dei lavori adottato in relazione alla concessione rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti; a detto ordine è stato poi dato seguito con l’annullamento della concessione edilizia oggetto del ricorso n.550/2002; con il ricorso n.458/2002 l’avv.Vitantonio Lagonigro impugna la medesima concessione edilizia poi annullata dal Comune di Altamura; in ordine logico, e sovvertendo l’ordine cronologico, il collegio ritiene di doversi anzitutto dare carico della questioni inerenti l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia n.199/bis2001, impugnato dalla Sud Progetta con il ricorso n.550/2002 R.G., e ciò in quanto, evidentemente, l’esito di detto giudizio potrebbe influire, sul piano della persistenza dell’interesse, sugli altri ricorsi in esame.
III. Detto annullamento veniva disposto, come detto, con ordinanza n.29 del 27 marzo 2002 del Dirigente dell’Ufficio tecnico reggente del Comune di Altamura all’esito di un’istruttoria costituita anche dall’acquisizione di un parere legale che concludeva circa la incompatibilità  della localizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti in area con destinazione S2B (verde di quartiere), secondo il vigente PRG di Altamura; alla stregua di tale motivazione si disponeva pertanto l’annullamento della concessione.
IV. La società  Sud Progetta, ricorrente avverso l’annullamento, deduce con il primo motivo violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, rilevando che, sul presupposto della persistente qualificazione di servizio pubblico degli impianti di distribuzione carburanti, deve intendersi tuttora efficace, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.11.2.1998, n.32, il Piano carburanti adottato dal Comune di Altamura, che contiene un significativo parametro di riferimento per la localizzazione degli impianti e nello specifico individua il settore 6 come area nella quale legittimamente allocare l’impianto in questione, senza alcuna differenziazione tra le zone del medesimo settore 6 e considerando anzi equipollenti le sottozone S2B, S2A, F, B, D ed E; né la sopravvenuta approvazione del PRG ha reso inapplicabile il piano carburanti, tenuto conto che lo stesso (piano carburanti) fu approvato allorché il PRG era già  stato adottato; il disposto annullamento non ha invece tenuto conto della persistente vigenza del piano carburanti e della possibilità  ivi prevista di allocazione nel settore 6, senza distinzione di zone, di un impianto di distribuzione carburanti.
Con il secondo motivo di ricorso, che può essere congiuntamente esaminato, deduce la Sud Progetta violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998, n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C.n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che la destinazione di piano non è di per sè ostativa alla localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti ed è anzi con questa compatibile, costituendo infrastruttura complementare al servizio della zona, che diversamente rimarrebbe sfornita di tale servizio; invero, in tale caso la destinazione di zona non soffrirebbe alcuna lesione restando immutata la destinazione all’interesse pubblico; la destinazione a verde attrezzato, nella specie opposta, è vincolo espropriativo e dunque suscettibile di decadenza, onde la zona ben potrebbe essere assimilata a quella agricola ex art.4 L.10/77; l’area in questione d’altra parte ricade nella fascia di rispetto delle strade interessate dall’impianto e costituisce zona qualificata di uso pubblico dalle Norme tecniche di Attuazione; pertanto anche una zona destinata a verde di quartiere o a verde attrezzato ben potrebbe ritenersi suscettibile di ricevere l’ubicazione di un impianto di distribuzione carburanti.
IV.1) La questione involge, com’è evidente, principalmente il rapporto tra pianificazione urbanistica e programmazione della rete di distribuzione carburanti, che le parti in causa risolvono in senso diametralmente opposto, l’una, parte ricorrente, sostenendo la possibile sovrapposizione del piano carburanti allo strumento urbanistico, senza che da questo possa dedursi alcuna incompatibilità  espressa alla (già  disposta) localizzazione settoriale, l’altra (parte resistente, in ciò seguita dall’interventore Lagonigro), argomentando sulla necessità  di una più penetrante verifica della compatibilità  in concreto della preesistente localizzazione (dunque della concreta allocazione) con la zonizzazione e predicando pertanto la necessaria verifica di conformità  caso per caso.
L’articolata congerie di argomentazioni reciprocamente svolte a sostegno o a contrasto della tesi sulla prevalenza o persistente vigenza del piano carburanti (nella specie, “Piano di programmazione e realizzazione della rete distributiva automatica degli impianti di carburante e funzione amministrativa del Comune di Altamura”?, adottato ai sensi della L.n.1034/1970 e delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993) non può prescindere dalla concreta disamina del piano carburanti sopra individuato.
Con detto strumento il Comune assolveva alla programmazione locale per la razionalizzazione della rete degli impianti esistenti nel proprio territorio mediante trasferimento locale degli impianti ed individuazione delle nuove aree di localizzazione degli impianti medesimi (art.1), previa ricognizione degli impianti esistenti e delle quantificate necessità  della popolazione residente e del parco mezzi circolante (art.2, 0, 0); all’art.6, il Piano riferisce dell’iter in corso di approvazione del P.R.G. adeguato alla L.R.56/80 nel quale erano individuate le aree da reperire per lo spostamento degli impianti ritenuti incompatibili con il territorio, posizionati secondo precise direttrici di traffico (art.7, 0, 0); tra queste aree, merita attenzione, per il caso, quella individuata sub 6 (area compresa fra la S.P. per Ruvo – via IV novembre ”“ via Bari sino al limite del territorio, costituita da un “vasto territorio comprendente zone tipizzate del P.R.G. B, C, E, F, S2A, S2B), zona sprovvista di impianti.
Detto piano è stato adottato con deliberazione consiliare n.117 del 12.9.1994.
IV.2) Orbene, il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, innovando in materia, ha sostituito al precedente regime concessorio previsto dall’art.16 del D.L.26.10.1970, n.745, convertito nella legge 18.12.1970, n.1034, che definiva peraltro espressamente l’attività  inerente all’installazione ed all’esercizio di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione “pubblico servizio”? ((art.16, comma 1), un nuovo regime autorizzatorio (art.1. D.Lgs.n.32/1998).
Detta attività , “liberamente esercitata sulla base dell’autorizzazione”? (art.1, comma 1), è subordinata “esclusivamente”? alla verifica della conformità  alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”? (art.1, comma 2).
I Comuni, al fine di consentire la razionalizzazione della rete, relativamente ai nuovi impianti da allocare su aree private, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avrebbero dovuto individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati “gli impianti e contestualmente dettare le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili; trascorso il prefato termine senza che i Comuni abbiano individuato quanto di loro spettanza (requisiti e caratteristiche delle aree) provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni (art.2, comma 2).
à‰ quanto ha puntualmente fatto la Regione Puglia con deliberazione di G.R. 19 gennaio 2000, n.11 (“Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti…”?), che fissava criteri per la ripartizione del territorio in zone, per la realizzazione di vari tipi di impianti, la superficie edificabile e la attività  accessorie esercitabili all’interno dei distributori, norme sulla superficie minima, distanza minima, il rimando al nuovo codice della strada per quel che concerne gli eccessi, le distanze interne, le insegne e la segnaletica; infine con l’individuazione delle “zone in cui non è possibile installare i nuovi impianti”? (cfr. relazione Assessore all’Industria riportata nella citata deliberazione di G.R.).
L’allegato 1 alla deliberazione suddetta, in particolare, distingue, tra le varie zone territoriali omogenee, la zona A, nella quale non possono essere installati nuovi impianti, dalle altre zone, che tutte consentono nuovi impianti, sia pure con le tipologie puntualmente definite; per quanto rileva in questa sede, pur comprendendo le zone F (cfr. lett.c) allegato citato), non sono previste le zone “S”?, invece individuate nel P.R.G. di Altamura.
IV.3) Osserva il Collegio che deve ritenersi pacifico che le zone S di cui al P.R.G. di Altamura altro non sono che specificazioni delle zone F; il Comune di Altamura ha inteso distinguere nell’ambito delle zone a servizi (e da qui la stessa iniziale “S”?) le varie tipologie di dettaglio (cfr.parere legale reso dall’Avv.F.E.Lorusso al Comune di Altamura ed acquisito al n.8046 del protocollo generale del Comune di Altamura in data 18.3.2002, pag.16: “Effettivamente, tra gli impianti e servizi di interesse generale rientrano anche le zone denominate S dal Piano Regolatore di Altamura. In effetti nella logica di piano si tratta di una suddistinzione ulteriore, che connota le attrezzature specificamente volte a individuare servizi di quartiere; laddove quelle denominate con F hanno come destinataria l’intera collettività  comunale, indifferenziatamente”?).
Non è dubbio però che la disciplina generale vada rinvenuta appunto nelle zone F; per quel che rileva, le zone F sono, come detto, prese in considerazione dalla Giunta regionale come possibili allocatarie di impianti di stabilimento (zone 3 in lett.c) citata), e in particolare di “impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo chioschi, di tipo self-service post-payment, stazioni di rifornimento e di servizio con annessi spazi commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o esercizi commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona…”?.
La delibera in esame, conformemente ai propositi, continua individuando i criteri di dimensionamento degli impianti, le disposizioni desunte dal Codice della strada, ostative o prescrittive rispetto agli impianti, la superficie minima, le distanze, divieti di installazione in aree vincolate, e, perspicuamente, al capo 5) relativamente alle superfici e volumi edificabili, prevede che le strutture “non devono superare gi indici di edificabilità  stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono”?.
La individuazione delle aree prescinde dunque dalla zonizzazione, prescrivendo solo, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, il rispetto delle disposizioni di piano (indici).
Il che è confermato da quanto per vero disposto dal comma 2-bis dell’art.2 del D.Lgs.11 febbraio 1998, n.32 che chiaramente statuisce che “la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un “mero adeguamento”? degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”?.
Con ciò chiaramente escludendo che la zonizzazione, ad eccezione della destinazione a zona A, possa ex se costituire ostacolo alla localizzazione dell’impianto, comunque tenuto al rispetto delle altre disposizioni urbanistiche e specifiche di pianificazione delle reti di distribuzioni (con riferimento al rispetto di indici, distanze, superficie minima, tipologia di impianti e quant’altro).
A conferma di tanto, il comma 3 del citato art.2, stabilisce che il Comune…individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada”?; dunque la compatibilità  deve essere puntualmente verificata con le singole destinazioni d’uso previste dal codice della strada e non con altre destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.
IV.5) Ne discende l’illegittimità  dell’assunto a fondamento dell’autoannullamento disposto dal Comune di Altamura sul presupposto della non compatibilità  della localizzazione con la destinazione di zona (S2B, 0, 0); come si è visto la destinazione di zona non è ostativa alla localizzazione di nuovi impianti (con la solo eccezione della zona A), mentre “conforma”? la possibile installazione alle tipologie, distanze, superfici minime, indici, per la singola zona prescritti.
Va chiarito che il principio della irrilevanza della zonizzazione (esclusa la zona A) ai fini della localizzazione degli impianti (e ferma invece, come detto, la piena valorizzazione della zonizzazione, quanto alle prescrizioni relative alla zona, non può essere eluso dalla eventuale pianificazione di dettaglio adottata dai Comuni, prima o dopo l’intervento regionale, giacché risultante dalla normativa primaria (il citato art.1-bis del D.Lgs.n.32/1998), nel rispetto delle disposizioni relative alle singole zone, in punto, come sopra detto, tipologia, indici, distanze, superfici minime, che ben può il Comune autonomamente regolamentare.
Ciò che non può fare (e non può opporre) è la mera non conformità  della localizzazione dell’impianto con la destinazione di zona, giacché la localizzazione importa ex se adeguamento (ex art.2, comma 1-bis citato) e cioé costituisce una delle possibili (e consentite) utilizzazioni di qualsiasi zona territoriale (con esclusione della zona A).
Ad ulteriore chiarificazione, va detto che la destinazione S2B ”“ Verde di quartiere, che esplicitamente non esclude, nè (in verità ) comprende espressamente impianti di distribuzione carburanti, deve invece consentirli, al di là  di possibili interpretazioni della norma di piano (in ordine alla pretesa non compatibilità  “ontologica”? fra impianto di distribuzione carburanti con gli spazi a verde) per effetto del più volte citato comma 1-bis dell’art.2 del D.lgs.n.32/98, che nessun ostacolo frappone alla detta localizzazione, che consiste, come detto, in un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.
Il più volte citato comma 1-bis ha appunto tra l’altro l’effetto di escludere ogni e qualsiasi interpretazione relativa alla compatibilità , ex lege presunta.
Sono dunque fondati i primi due motivi di ricorso nei sensi sopra richiamati.
V. Con il terzo motivo di ricorso, la società  deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 dl 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che l’impianto di distribuzione carburanti in questione sarebbe senz’altro compatibile con la destinazione a verde, come da sempre ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza, e sempre che, come nel caso, le opere non contrastino con la disciplina urbanistica ed edilizia; nel caso di specie, l’impianto a realizzarsi non realizza alcuna opera in contrasto con la disciplina urbanistica; in ogni caso il Comune avrebbe dovuto puntualmente motivare circa l’asserita, ma non dimostrata, incompatibilità  dell’impianto de quo con la destinazione di zona; la mera destinazione di zona non è pertanto ostativa di un impianto che non comporta alcuna edificazione; il fatto che si assume esistente altra sottozona (F1) suscettibile di non determinare contrasti non comporta l’incompatibilità  della zona S2, destinata a servizi, a riceversi l’impianto.
V.1) Il motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte con riferimento al primo e secondo motivo, riproponendo questioni già  disaminate e risolte in senso favorevole alla ricorrente.
VI. Con il quarto motivo di ricorso si contesta l’illegittimità  parziale della zonizzazione a verde e l’illegittimità  derivata dell’atto impugnato: il verde che si assume ostativo è stato calcolato in eccesso rispetto alla zona S2B per circa 6.000 mq rispetto agli standards ministeriali; risulta anche violata la fascia di rispetto delle strade in relazione al D.lgs.30.4.1992, n.285 nell’art.18, in connessione all’art.28 del D.P.R.16.12.1992 n.495.
VI.1) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto come si è sopra detto, la zonizzazione a verde non è ex se ostativa alla localizzazione dell’impianto.
VII. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 11.2.1998, n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che sarebbe del tutto irragionevole la operata differenziazione, sotto il profilo dell’uso pubblico, della zona S2B rispetto alle zone F, posto che la zona S2B non può che inquadrarsi appunto nelle zone F del D.M.n.1444 del 1968, derivandone la loro equipollenza; pertanto è incomprensibile la ragione del presunto contrasto tra la localizzazione dell’impianto e la destinazione di zona, peraltro fondato su affermazioni del tutto ipotetiche quale la presunta sottrazione a verde dell’area destinata all’impianto, senza che l’amministrazione abbia in alcun modo verificato l’effettivo contrasto e quali siano in concreto le opere che tale contrasto determinino.
VII.1) Anche il motivo in questione è assorbito dalle considerazioni sopra svolte favorevoli alla tesi della ricorrente.
VIII. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonchè del piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, violazione delle legge n.1187 del 1983, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa: lo strumento urbanistico non è mai stato attuato per quanto riguarda la destinazione a verde e dunque l’opposta incompatibilità  neppure in fatto sussiste, considerato peraltro che l’impianto realizza proprio un verde attrezzato.
VIII.1) Il motivo è inammissibile, giacché, come detto, la destinazione a verde non è ostativa alla localizzazione.
IX. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione degli interessi pubblici e privati in conflitto: la natura di servizio pubblico dell’impianto di carburanti e lo stato avanzato dei lavori avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad effettuare una doverosa comparazione degli interessi per giustificare il disposto annullamento.
IX.1) Anche il motivo de quo può ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, in base alle quali può escludersi proprio la sussistenza di uno dei termini della richiesta comparazione, e cioè la lesione dell’interesse all’ordinato sviluppo urbanistico, da comparare con l’interesse privato all’utilizzazione del proprio suolo.
X. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge (L.n.241/1990) ed eccesso di potere: l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni presentate dalla ricorrente in via procedimentale.
X.1) Il motivo può ritenersi del pari assorbito per quanto sopra riportato, tenuto conto che le tesi svolte dalle parti contrapposte sono principalmente svolte in diritto e che non incombe all’Amministrazione puntualmente confutare ogni qualsiasi argomentazione giuridica fornita dall’interessato; del resto dette argomentazioni hanno trovato adeguato ed ampio spazio nella presente sede.
XI. Con il nono motivo di ricorso si deduce l’illegittimità  propria e derivata dell’atto sotto i profili di violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili: che la destinazione ad uso pubblico della zona de qua (S2A) coincide con le altre sottozone destinate ad uso pubblico (F, S2B e viabilità ) senza che possa operarsi distinzione alcuna, considerato che in nessuna delle sottozone di uso pubblico è prevista la possibilità  di impiantare un’area di servizio per distribuzione dei carburanti; la Giunta regionale di Puglia con delibera 19.1.2000 n.11 è intervenuta in via sostitutiva non avendo il Comune di Altamura adottato un piano carburanti; la delibera citata ha stabilito i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti a conferma del fatto che il problema della destinazione di zona o sottozona è del tutto irrilevante; in particolare non contiene alcun divieto di installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
XI.1) Anche detto motivo è certamente assorbito dalle considerazioni svolte a proposito dei motivi primo e secondo delibati in senso favorevole alla ricorrente.
XI.2) Conclusivamente il ricorso n.550 del 2002 va accolto con conseguente annullamento dell’atto di annullamento della concessione edilizia n.199/bis/2001 adottato dal Comune di Altamura in via di autotutela.
XII. L’esito del giudizio n.550/2002 comporta la necessaria disamina del ricorso n.458/2002 proposto da Lagonigro Vitantonio, nella qualità  di “cittadino residente in Altamura alla via IV Novembre n.129”?, avverso la concessione edilizia rilasciata in favore della Sud Progetta.
XII.1) Va precisato che detto ricorso è stato proposto anche avverso la autorizzazione comunale n.16 per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti rilasciata in favore della Sud Progetta srl il 24.11.2002.
Orbene, se il Lagonigro appare effettivamente legittimato all’impugnativa della concessione edilizia, relativa ad un intervento edilizio ubicato sulla stessa strada nella quale il ricorrente abita (stante la natura dell’opera incidente non solo nell’area immediatamente prospiciente), non altrettanto può dirsi relativamente all’autorizzazione comunale, nei confronti della quale nessun titolo di legittimazione fornisce il ricorrente.
XII.2) Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, il Lagonigro denuncia violazione del P.R.G. del Comune di Altamura, eccesso di potere per violazione e falsa interpretazione della legge, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà  e illogicità  manifesta: dopo ampia disamina della normativa in vigore, il ricorrente rappresenta che il Comune di Altamura “non si è mai dotato del nuovo strumento di pianificazione dei distributori”?, che il piano carburanti del 1994 è del tutto inadeguato ai fini richiesti dal D.Lgs.32/1998 ed insufficiente a localizzare nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, che nè il Comune nè la Regione hanno introdotto una pianificazione comunale e/o regionale che abbia localizzato, ovvero che abbia indicato precisi criteri di localizzazione di nuovi distributori; pertanto, per stabilire se l’impianto sia o meno localizzabile in una certa area deve farsi ricorso alle disposizioni del P.R.G. vigente, che, nella specie, esclude, alla stregua della destinazione di zona impressa (S2B), la localizzazione dell’impianto di distribuzione nell’area de qua.
XII.3) Il motivo è infondato.
Lo stesso ricorrente riconosce che nelle aree in cui è consentita la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti (o perché il Comune le ha individuate attraverso i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree stesse e le norme urbanistiche applicabili, o perché già  consentite dal PRG), la concreta localizzazione del sito costituisce mero adeguamento urbanistico (cfr. punto 1.3. del I motivo, 0, 0); non è invece esatto che manchi una pianificazione comunale e/o regionale agli effetti della localizzazione (e che individui criteri, requisiti e caratteristiche delle aree), all’uopo occorrendo la delibera di G.R.n.11/2000, sopra ampiamente disaminata; la natura necessariamente formale ed astratta dei criteri dettati dalla Regione, agli effetti della localizzazione, trovano esplicazione proprio nel preesistente Piano carburanti che, nel quadro della richiesta razionalizzazione (che significa prevedere le esigenze della collettività  ed adoperarsi per soddisfarle), individua una serie di zone (dividendo il territorio comunale in settori) prevedendo per ciascuna di esse la possibile allocazione di un impianto carburanti; la precisa localizzazione non può che conseguire o alla disponibilità  di aree di uso pubblico da concedere agli interessati (ora secondo le modalità  previste nello stesso D.Lgs.32/98) ovvero all’iniziativa privata nel rispetto delle norme di piano e dei criteri fissati in via sostitutiva dalla Regione.
Orbene, proprio il rapporto tra pianificazione urbanistica e piano di razionalizzazione carburanti, fissato dal citato comma 1-bis, esclude che dal PRG che non indichi espressamente (come nel caso) ubicazioni idonee o, potrebbe dirsi, obbligate (ma sulla ragionevolezza di siffatta previsione potrebbe evidentemente discutersi), possa evincersi una non compatibilità  “ontologica”? desumibile dall’interpretazione delle norme relative alla zonizzazione, come si è sopra detto; la compatibilità  urbanistica esclude che possa altresì farsi questione di sottrazione di standards, posto che non è affatto modificata la destinazione e sono, per definizione, rispettati gli indici.
XII.4) Con il secondo motivo di ricorso deduce il Lagonigro eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione di legge per carenza ed insufficienza dei motivi, sul rilievo che l’area individuata per l’installazione, “situata esattamente di fronte alle Mura Megalitiche della Città , risalenti al V secolo avanti Cristo e sottoposte a vincolo dal Ministero per i Beni e le Attività  Culturali”?, in nessun caso potrebbe essere oggetto della localizzazione de qua in quanto sottoposta a particolare vincolo monumentale, come peraltro rilevato dalla stessa Commissione Edilizia che aveva subordinato il rilascio della concessione edilizia al Nulla osta della Soprintendenza.
Tuttavia, con nota 26 aprile 2002 n.7816 della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto (cfr. atti in fascicolo di Ministero per i beni culturali), l’Amministrazione evidenziava che “La particella n.412 del foglio 160/A del Comune di Altamura prospiciente Via delle Mura Megalitiche e via IV Novembre non risulta sottoposta a vincolo dal D.M.15-11-1961 che vincolò, ai sensi dell’art.21 ex Lege 1.6.1939-n.1089, le aree esterne alla cinta muraria antica….Pertanto questo Ufficio …ha rilasciato parere favorevole con nota n.13393 del 27.6.2001 anche in considerazione del fatto che la piccola costruzione prevista in progetto è posizionata ad una distanza di oltre 50 metri dal limite esterno delle mura. Il vincolo di rispetto imposto dal D.M. citato, infatti, riguarda una fascia variabile da un minimo di m.30 ad un massimo di m.50”?.
Il motivo è dunque infondato in fatto.
XII.5) Con il terzo motivo di ricorso denuncia il Lagonigro violazione ed erronea applicazione della legge regionale n.13/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, sul rilievo che l’autorizzazione petrolifera deve essere rilasciata previa puntuale verifica della conformità  alle prescrizioni concernenti la sicurezza stradale e della compatibilità  tra impianto e territorio, nella specie insussistente per la natura stessa dei luoghi (area interessata a flussi di traffico sostenuto, presenza di crocevia e di beni di forte interesse archeologico).
Il motivo è inammissibile, non potendo, come sopra detto, il Lagonigro vantare alcuna legittimazione all’impugnativa della autorizzazione petrolifera.
XII.6) Con il quarto motivo di ricorso denuncia il Lagonigro violazione e falsa applicazione del D.Lgs.n.267/2000, nonché dell’art.50 delle N.T.A. di P.R.G., sul rilievo che, ove la localizzazione fosse intervenuta a seguito dell’atto dirigenziale, lo stesso sarebbe illegittimo, non potendo il Dirigente discostarsi dalle prescrizioni derivanti dalle norme di piano senza previa deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta della G.R., tanto sul presupposto che la localizzazione in concreto operata sia in contrasto con le norme di piano stesso.
Il che, come sopra detto, non è, con conseguente infondatezza del motivo.
Il ricorso n.458/2002 va pertanto respinto in quanto infondato.
XIII. Resta da esaminare il ricorso n.365/2002 proposto dalla Sud Progetta s.r.l. avverso l’atto con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione della stazione di distribuzione carburanti, di cui alla concessione edilizia poi annullata in via di autotutela e di cui al ricorso n.550/2002.
XIII.1) Osserva il Collegio che l’atto de quo (ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori) è stato seguito dall’annullamento della concessione oggetto del ricorso n.550/2002, che ha avuto l’esito di cui sopra.
Non residua, pertanto, alcun interesse in capo alla ricorrente all’annullamento dell’atto di sospensione dei lavori (che ha in ogni caso perso efficacia), posto che l’assetto definitivo degli interessi in gioco è stato ormai definito proprio con l’esito del ricorso n.550/2002 che ha acclarato l’illegittimità  del disposto annullamento della concessione edilizia in vista del quale la sospensione era stata appunto disposta.
Il ricorso è pertanto improcedibile per difetto di interesse.
XIV. La complessità  e la novità  delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione II, pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara improcedibile il ricorso n.365/2002; respinge il ricorso n.458/2002; accoglie il ricorso n.550/2002, il tutto nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 settembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI – Presidente
Vito MANGIALARDI – Componente
Maria ABBRUZZESE – Componente est.